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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/08/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 743/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 1.10.2019) per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 24.3.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione sperata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente , è affetta da Parte_1 minorazioni tali da renderla meritevole di essere riconosciuta “ invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e/o invalida con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ( 100%) e/o portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992” con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva da accertarsi in corso di causa. e, per l'effetto statuire il diritto della stessa al conseguente beneficio economico
- 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella Controparte_1 qualità di successore del , ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Controparte_2
Circolare esplicativa n. 18 del 09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla CP_1 corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.05.2019, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione, o, in subordine delle somme dovute a titolo di assegno mensile di invalidità
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi CP_1 di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente è affetta da «Grave deficit statico – dinamico in grande obesa III stadio, elefantiasi arti inferiori, poliartrosica con pregressa frattura somatica di D12 e L4. Anchilosi spalla sinistra da pregressa frattura della testa e del collo dell'omero. Alluce valgo bilaterale. Osteoporosi. LES in trattamento con farmaci steroidei. Cardiopatia ipertensiva. Pregressa sostituzione con protesi biologica della valvola aortica. Litiasi biliare. È da considerarsi ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, in misura del 100%, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità di accompagnamento e che presenta una minorazione fisica integrante le condizioni previste dall'art. 3, c. 3, della legge 104/92. La sig.ra , per effetto delle sue condizioni di salute, è da Parte_2 considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15/07/2019) e dalla data della visita peritale (24/06/2025) con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare in modo autonomo e quale persona con disabilità grave e necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, alla ricorrente è da riconoscersi il requisito dell'invalidità al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.7.2019), dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave e necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_2 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15/7/2019), l'indennità di accompagnamento e la prestazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla data della visita peritale (24/6/2025);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate per ambo le fasi e tenendo conto della decorrenza delle prestazioni, in complessivi in 1.800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Salvatore Francesco Campisi, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 31/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 1.10.2019) per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 24.3.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione sperata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente , è affetta da Parte_1 minorazioni tali da renderla meritevole di essere riconosciuta “ invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e/o invalida con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ( 100%) e/o portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992” con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva da accertarsi in corso di causa. e, per l'effetto statuire il diritto della stessa al conseguente beneficio economico
- 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella Controparte_1 qualità di successore del , ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Controparte_2
Circolare esplicativa n. 18 del 09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla CP_1 corresponsione – in favore del ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.05.2019, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione, o, in subordine delle somme dovute a titolo di assegno mensile di invalidità
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la CP_1 carica presso la sede centrale dell in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi CP_1 di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente è affetta da «Grave deficit statico – dinamico in grande obesa III stadio, elefantiasi arti inferiori, poliartrosica con pregressa frattura somatica di D12 e L4. Anchilosi spalla sinistra da pregressa frattura della testa e del collo dell'omero. Alluce valgo bilaterale. Osteoporosi. LES in trattamento con farmaci steroidei. Cardiopatia ipertensiva. Pregressa sostituzione con protesi biologica della valvola aortica. Litiasi biliare. È da considerarsi ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, in misura del 100%, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità di accompagnamento e che presenta una minorazione fisica integrante le condizioni previste dall'art. 3, c. 3, della legge 104/92. La sig.ra , per effetto delle sue condizioni di salute, è da Parte_2 considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15/07/2019) e dalla data della visita peritale (24/06/2025) con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare in modo autonomo e quale persona con disabilità grave e necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, alla ricorrente è da riconoscersi il requisito dell'invalidità al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.7.2019), dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave e necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_2 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15/7/2019), l'indennità di accompagnamento e la prestazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla data della visita peritale (24/6/2025);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate per ambo le fasi e tenendo conto della decorrenza delle prestazioni, in complessivi in 1.800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Salvatore Francesco Campisi, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani