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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 500/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 5.6.2004, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di
1 Gela, anno 2004 Parte II Serie A n. 74, unione dalla quale è nato il figlio (a Gela, il Persona_1
15.7.2007), hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 9.7.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 1.10.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio , divenuto medio tempore maggiorenne. Per_1
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo il mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili benché debba essere precisato che non potranno trovare accoglimento le sole condizioni di affidamento divisate dalle odierne parti e ciò in considerazione del venir meno della responsabilità genitoriale in capo ai ricorrenti in seguito al raggiungimento da parte di della Persona_1 maggiore età.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.4.1980, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel ricorso CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 74, P. II
Serie A, anno 2004);
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EN RO IG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di avere contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 5.6.2004, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di
1 Gela, anno 2004 Parte II Serie A n. 74, unione dalla quale è nato il figlio (a Gela, il Persona_1
15.7.2007), hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 9.7.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 1.10.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio , divenuto medio tempore maggiorenne. Per_1
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo il mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili benché debba essere precisato che non potranno trovare accoglimento le sole condizioni di affidamento divisate dalle odierne parti e ciò in considerazione del venir meno della responsabilità genitoriale in capo ai ricorrenti in seguito al raggiungimento da parte di della Persona_1 maggiore età.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.4.1980, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel ricorso CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 74, P. II
Serie A, anno 2004);
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EN RO IG
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