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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3477/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:30
Il giorno 18/11/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Gioacchino Mulè per parte attrice, l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Gianluca Massimei per CP_1
L'avv. Mulè conclude riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nelle note conclusive in atti ed insiste sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società convenute e nella assoluta illegittimità della domanda riconvenzionale avanzata, nel merito rileva che il nominato ctu ha accertato l'usura dei tassi applicati, l'applicazione di interessi trimestrali e pertanto anatocistici e spese inesistenti e quantificando le somme in ogni caso dovute in modo inferiore a quelle pretese. Con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Maniscalco contesta quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, si
CP_ riporta a tutti gli scritti depositati da nonché a quelli depositati da società cedenti ed insiste per l'accoglimento della rassegnate conclusioni.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 19:00.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexsies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3477 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F.: , rappresento e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gioacchino Mulè giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Canicattì nella via Regina
EL n. 60 attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. ( p.iva , con sede legale in p.zza Salimbeni n 3 P.IVA_1 CP_2
Convenuto contumace
Con intervento di
(Codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei in qualità di Soci di TRA Controparte_3 Parte_3 in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c alla comparsa di
[...] intervento ex art. 111 c.p.c. con elezione di domicilio digitale alla pec e presso lo studio Email_1 CP_3 con sede in Bologna intervenuto
3 Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo credito
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_1 generale premessa di aver intrattenuto dal lontano 1986, dapprima con ed in seguito con la Controparte_4 Controparte_2
, il rapporto di conto corrente n. 16192.23, con scopertura
[...] concordata, si doleva dell'illegittima applicazione di tassi di interesse arbitrari ed eccessivi e non quello dovuto nella misura legale ovvero ai sensi dell'art. 117 TUB, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuiti;
l'illegittima applicazione di valuta fittizia ed addebito spese e costi vari, non determinate e comunque non dovute in quanto non concordate per iscritto tra le parti in violazioni delle norme di legge;
applicazione di interessi usurari.
Chiedeva all'intestato Tribunale di “dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati sul conto corrente aperto con Controparte_5 previa verifica dell'illegittimità del calcolo e degli addebiti trimestrali degli interessi, di condannare la banca alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti nonché al rimborso delle condizioni di massimo scoperto e delle spese non dovute;
di dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti per interessi e spese per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento;
di dichiarare non dovuto gli interessi di mora applicati “per essere eccesivi e arbitrari”; di dichiarare, comunque, non dovuta la somma di euro 16.223,24 alla data del 31/03/2019; previo ricalcolo dell'esatto dare-avere, di condannare la banca alla restituzione degli importi di cui risulterà creditore il sig. . Con vittoria delle spese di lite e Pt_1 distrazione in favore del procuratore antistatario”.
4 Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione CP_6
e risposta, dichiaratasi cessionaria dei crediti di Banca MPS in virtù del
Contratto di Cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, stipulato il 23 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.7 del
16/01/2020; contestava nel merito le domande avanzate, chiedeva al
Tribunale di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per l'importo di Euro 18.421,89 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, al tasso contrattuale, sulla scorta della certificazione ex art 50 TUB rilasciata dalla Banca cedente all'atto della cessione del credito;
svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento, in favore di della somma di CP_6
€ 18.421,89 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo all'effettivo saldo o della minor somma di euro 16.223,24 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo all'effettivo; In subordine: nella denegata ipotesi in cui le domande dell'Attore trovassero accoglimento, condannare lo stesso alla restituzione delle somme ricevute dalla in esecuzione del CP_2 contratto dichiarato nullo. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.
In corso di causa svolgeva intervento ex art. 111 c.p.c. Controparte_1
a mezzo la procuratrice speciale Parte_2
, divenuta titolare del credito in virtù di un Contratto di Cessione di
[...] crediti pecuniari del 31 marzo 2022 stipulato ai sensi e per gli effetti della
Legge n.130 del 30 aprile 1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del G.U. 12-04-22 n. 42, sostituendosi alla Cedente nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali, riportandosi al contenuto delle difese già spiegate.
Fatta esperire la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, concessi i termini di cui all'art 183, co 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti ed espletamento di ctu tecnico contabile.
5 Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 20.05.2025 , la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ex art 281 sexies c.p.c, con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate l'attore eccepiva il difetto di legittimazione passiva della società in riferimento alla domanda CP_6 di ripetizione di indebito sul presupposto che la cessione del credito operata ai sensi della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 tub comporta il trasferimento dal lato attivo delle obbligazioni, ma non anche dei rapporti contrattuali intercorsi tra l'odierno attore e la Banca cedente con la conseguenza che eventuali censure ed eccezione relative al detto contratto debbano essere indirizzate necessariamente alla banca cedente.
Sul punto deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva di , quale cessionaria di CP_6 Controparte_2
e dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c a sua volta
[...] CP_1 cessionaria di CP_6
Ed infatti, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo del contratto di c/c n.16192.23, intrattenuto dapprima con la
[...]
e, successivamente con la Controparte_4 Controparte_2 con contestuale azione di ripetizione delle somme illegittimamente incassate dall'Istituto di credito in costanza di rapporto.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo in capo alla cedente MPS, in giudizio si è costituita dichiarandosi cessionaria CP_6 di banca in virtù di un contratto di cessione Controparte_2 stipulato con la Cedente, il 23 dicembre 2019, ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetti economico dal 30 settembre 2019, i crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da finanziamenti concessi sotto varie forme.
Quale produzione documentale attestante l'operazione in parola la cessionaria nulla ha prodotto. CP_6
6 La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12.04.2022 – foglio inserzioni n
42, riguarda invero, la successiva cessione dei crediti effettuata in favore di in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 CP_1 marzo 2022.
Tale documentazione – dunque - non assolve all'onere probatorio richiesto sul punto.
Il soggetto cessionario di un credito, infatti, secondo giurisprudenza costate di merito e di legittimità - ha l'onere di provare la propria legittimazione relativa all'oggetto della cessione, nonché la portata contenutistica della stessa (onere che non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco) anche al fine di ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito inerente il contratto di conto corrente stipulato dalla banca cedente con parte attrice.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la nota ordinanza n. 19849/2018 che ha chiarito che: “La differenza tra le due figure (cessione del credito e cessione del contratto) sta anzitutto nell'oggetto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto, mentre con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale, compresi oneri accessori, prestazioni secondarie, eccetera.
Inoltre, la differenza è ravvisabile nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie correlate), mentre con la cessione del contratto si cedono tutte le azioni relative al contratto (incluse quelle di risoluzione, rescissione, eccetera)”.
E ancora: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è
7 trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione” (Cass. 17727/2018)
In buona sostanza mentre con la cessione del contratto, il cessionario si sostituisce in tutte le posizioni attive o passive, principali e accessorie, connesse al rapporto giuridico ceduto, ivi compreso il credito, con la cessione del credito, al cessionario viene trasferito il solo diritto di credito non subentrando nell'originario sinallagma contrattuale;
non può, quindi, considerarsi sussistente, in capo al cessionario, la legittimazione passiva rispetto alle richieste restitutorie avversarie del debitore ceduto.
Nel caso de quo si è professata titolare del credito oggetto del CP_6 presente giudizio, quale cessionaria del medesimo, dalla banca
[...]
in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_2
23.12.2019 di cui tuttavia non vi è allegazione in atti, e non risulta prodotto neanche l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il mero richiamo nell'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58
T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 12.04.2022 riguarda l'ulteriore cessione dei crediti in favore dell'intervenuta CP_1
In assenza del deposito di adeguata documentazione, dunque, si deve concludere che avrebbe al più acquistato l'esercizio del diritto di CP_6 credito, non anche del rapporto di conto corrente tra Controparte_2
e che - al contrario - rimane in capo
[...] Parte_1 alla cedente , conseguentemente va Controparte_2 dichiarato il difetto di legittimazione processuale di e CP_6 conseguentemente dell'intervenuta con riguardo all'azione CP_1 di ripetizione dell'indebito sollevata da parte attrice e la contumacia di
. Controparte_2
Nel merito, pare opportuno premettere, in punto di diritto, che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
8 impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi;
in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I
14/12/2022 n. 36585; Cass. civ., sez. VI 3/8/2022 n. 24095).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, evidenziato che “il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti
d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”), che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n.
20621). “In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento” (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).” (v. Cass., ordinanza n.
10140/2022).
D'altro canto va pure ricordato che ove la banca non si limiti a contrastare la domanda di accertamento negativo, ma svolga domanda riconvenzionale per rivendicare la fondatezza di quelle voci economiche
(oggetto di accertamento negativo), si determina una ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti per le rispettive pretese (v. Cass. n. 9201/15).
9 Nel caso di specie, a sostegno della propria pretesa parte attrice non ha prodotto il contratto e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio.
Nel caso di specie bisogna innanzitutto evidenziare che il contratto è stato concluso in forma orale dalle parti, non avendo nessuna delle stesse mai dedotto la stipula per iscritto.
Tuttavia, trattandosi di rapporto sorto pacificamente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 154/92 che per prima ha sancito l'obbligo di forma scritta per i “contratti bancari”, la fattispecie da un lato non è coperta da nullità e dall'altro l'attore non può considerarsi vincolato alla prova documentale delle condizioni contrattuali.
In tal senso si è del resto attestata la Giurisprudenza di Legittimità anche con riguardo alla prova degli affidamenti in conto corrente (cfr. Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 : “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art.
2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, essendo gli estratti conto non depositati limitati a circoscritti archi temporali, a fronte della intra durata del rapporto puntualmente documentata.
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Il ctu nominato ha proceduto a ricostruire ed analizzare il rapporto di conto corrente dalla data dell'1/01/2007 al 18/06/2019 per il quale ha riscontrato
10 una serie continua ed ininterrotta di estratti conto, risultando altri mancanti per alcuni trimestri ovvero, sebbene prodotti, comunque illeggibili a causa della scarsa qualità di stampa del documento.
La mancata produzione del contratto originario (o di contratti sottoscritti successivamente in corso di rapporto per modificare e disciplinare il conto corrente) ha poi precluso al ctu la verifica di pattuizione scritta degli interessi debitori e/o creditori, di commissioni, spese altri costi e valute, con la conseguenza che al fine della ricostruzione del saldo ha proceduto, conformemente a quanto disposto con le istruzioni peritali, ad espungere tutti gli addebiti in conto per interessi, oneri, commissioni e spese, per i quali non sia intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione, con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c..
Mentre le doglianze relative alla determinatezza delle pattuizioni, sono da ritenersi superate atteso che il contratto è precedente al TU Bancario
Accertato l'addebito di interessi anatocistici il ctu nominato ha ricalcolato il saldo eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo, non avendo potuto verificare la pattuizione scritta della regola di pari periodicità nelle chiusure e addebito/accredito di interessi con clausola specificatamente approvata dal cliente.
Quanto all'usura, la mancata produzione contrattuale ha impedito la verifica di una eventuale natura usuraria del tasso d'interesse, mentre con riferimento alla c.d. usura sopravvenuta, ha omesso di operare la verifica, tenuto conto che i criteri di rideterminazione del saldo hanno imposto l'applicazione di condizioni più vantaggiose per il correntista, (tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.).
Infine quanto alla prescrizione il ctu nominato ha operato la verifica di rimesse solutorie poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla data di chiusura del conto operata dalla in data 17/06/2019, CP_2 specificando che ai fini dell'individuazione dell'affidamento concesso il sottoscritto c.t.u. non ha potuto fare riferimento ne alla sottoscrizione di eventuali contratti (comunque non prodotti in atti di causa), ne a precisi Pt_ elementi presuntivi, quali le entro-fuori , interessi per sconfinamento o
11 altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria che denotino in modo inequivocabile la presenza di un affidamento, considerando così solutorie le rimesse operate sul conto per il periodo antecedente il 17 giugno 2009 (dieci anni dalla data di chiusura del conto).
Il ctu nominato ha dunque accertato un importo a debito del correntista pari ad € 7.796,19.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da va accolta , e va dichiarato che il saldo Parte_1 del conto corrente n. 16192.23 presenta un debito del cliente pari ad €
7.796,19.
Naturalmente, riscontrata la persistenza di una situazione debitoria a carico dell'attore, non può che rigettarsi la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in citazione
Al contempo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_6 conseguentemente dell'intervenuta con rigetto delle CP_1 domande riconvenzionali dalle stesse spiegate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3477/2021 così provvede:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 16192.23 alla data del 17.06.2019 , presenta un debito del cliente pari ad € 7.796,19 in luogo dell'importo € 17.938,91;
Rigetta la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice;
Dichiara la società e l'intervenuta carente di CP_6 CP_1 titolarità sostanziale in ordine al rapporto contrattuale oggetto di causa;
12 Condanna la parte intervenuta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 2540,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa di legge.
Pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 18.11.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
13
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:30
Il giorno 18/11/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Gioacchino Mulè per parte attrice, l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Gianluca Massimei per CP_1
L'avv. Mulè conclude riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nelle note conclusive in atti ed insiste sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società convenute e nella assoluta illegittimità della domanda riconvenzionale avanzata, nel merito rileva che il nominato ctu ha accertato l'usura dei tassi applicati, l'applicazione di interessi trimestrali e pertanto anatocistici e spese inesistenti e quantificando le somme in ogni caso dovute in modo inferiore a quelle pretese. Con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'avv. Maniscalco contesta quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, si
CP_ riporta a tutti gli scritti depositati da nonché a quelli depositati da società cedenti ed insiste per l'accoglimento della rassegnate conclusioni.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 19:00.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexsies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3477 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F.: , rappresento e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gioacchino Mulè giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Canicattì nella via Regina
EL n. 60 attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. ( p.iva , con sede legale in p.zza Salimbeni n 3 P.IVA_1 CP_2
Convenuto contumace
Con intervento di
(Codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei in qualità di Soci di TRA Controparte_3 Parte_3 in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c alla comparsa di
[...] intervento ex art. 111 c.p.c. con elezione di domicilio digitale alla pec e presso lo studio Email_1 CP_3 con sede in Bologna intervenuto
3 Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo credito
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_1 generale premessa di aver intrattenuto dal lontano 1986, dapprima con ed in seguito con la Controparte_4 Controparte_2
, il rapporto di conto corrente n. 16192.23, con scopertura
[...] concordata, si doleva dell'illegittima applicazione di tassi di interesse arbitrari ed eccessivi e non quello dovuto nella misura legale ovvero ai sensi dell'art. 117 TUB, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuiti;
l'illegittima applicazione di valuta fittizia ed addebito spese e costi vari, non determinate e comunque non dovute in quanto non concordate per iscritto tra le parti in violazioni delle norme di legge;
applicazione di interessi usurari.
Chiedeva all'intestato Tribunale di “dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati sul conto corrente aperto con Controparte_5 previa verifica dell'illegittimità del calcolo e degli addebiti trimestrali degli interessi, di condannare la banca alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti nonché al rimborso delle condizioni di massimo scoperto e delle spese non dovute;
di dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti per interessi e spese per contrarietà al disposto di cui alla legge 7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il tasso soglia del periodo di riferimento;
di dichiarare non dovuto gli interessi di mora applicati “per essere eccesivi e arbitrari”; di dichiarare, comunque, non dovuta la somma di euro 16.223,24 alla data del 31/03/2019; previo ricalcolo dell'esatto dare-avere, di condannare la banca alla restituzione degli importi di cui risulterà creditore il sig. . Con vittoria delle spese di lite e Pt_1 distrazione in favore del procuratore antistatario”.
4 Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione CP_6
e risposta, dichiaratasi cessionaria dei crediti di Banca MPS in virtù del
Contratto di Cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, stipulato il 23 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.7 del
16/01/2020; contestava nel merito le domande avanzate, chiedeva al
Tribunale di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per l'importo di Euro 18.421,89 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, al tasso contrattuale, sulla scorta della certificazione ex art 50 TUB rilasciata dalla Banca cedente all'atto della cessione del credito;
svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento, in favore di della somma di CP_6
€ 18.421,89 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo all'effettivo saldo o della minor somma di euro 16.223,24 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo all'effettivo; In subordine: nella denegata ipotesi in cui le domande dell'Attore trovassero accoglimento, condannare lo stesso alla restituzione delle somme ricevute dalla in esecuzione del CP_2 contratto dichiarato nullo. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.
In corso di causa svolgeva intervento ex art. 111 c.p.c. Controparte_1
a mezzo la procuratrice speciale Parte_2
, divenuta titolare del credito in virtù di un Contratto di Cessione di
[...] crediti pecuniari del 31 marzo 2022 stipulato ai sensi e per gli effetti della
Legge n.130 del 30 aprile 1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del G.U. 12-04-22 n. 42, sostituendosi alla Cedente nelle rispettive posizioni sostanziali e processuali, riportandosi al contenuto delle difese già spiegate.
Fatta esperire la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, concessi i termini di cui all'art 183, co 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti ed espletamento di ctu tecnico contabile.
5 Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 20.05.2025 , la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ex art 281 sexies c.p.c, con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate l'attore eccepiva il difetto di legittimazione passiva della società in riferimento alla domanda CP_6 di ripetizione di indebito sul presupposto che la cessione del credito operata ai sensi della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 tub comporta il trasferimento dal lato attivo delle obbligazioni, ma non anche dei rapporti contrattuali intercorsi tra l'odierno attore e la Banca cedente con la conseguenza che eventuali censure ed eccezione relative al detto contratto debbano essere indirizzate necessariamente alla banca cedente.
Sul punto deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva di , quale cessionaria di CP_6 Controparte_2
e dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c a sua volta
[...] CP_1 cessionaria di CP_6
Ed infatti, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo del contratto di c/c n.16192.23, intrattenuto dapprima con la
[...]
e, successivamente con la Controparte_4 Controparte_2 con contestuale azione di ripetizione delle somme illegittimamente incassate dall'Istituto di credito in costanza di rapporto.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo in capo alla cedente MPS, in giudizio si è costituita dichiarandosi cessionaria CP_6 di banca in virtù di un contratto di cessione Controparte_2 stipulato con la Cedente, il 23 dicembre 2019, ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetti economico dal 30 settembre 2019, i crediti di cui il Cedente sia titolare e derivanti da finanziamenti concessi sotto varie forme.
Quale produzione documentale attestante l'operazione in parola la cessionaria nulla ha prodotto. CP_6
6 La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12.04.2022 – foglio inserzioni n
42, riguarda invero, la successiva cessione dei crediti effettuata in favore di in virtù di un contratto di cessione sottoscritto in data 31 CP_1 marzo 2022.
Tale documentazione – dunque - non assolve all'onere probatorio richiesto sul punto.
Il soggetto cessionario di un credito, infatti, secondo giurisprudenza costate di merito e di legittimità - ha l'onere di provare la propria legittimazione relativa all'oggetto della cessione, nonché la portata contenutistica della stessa (onere che non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco) anche al fine di ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito inerente il contratto di conto corrente stipulato dalla banca cedente con parte attrice.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la nota ordinanza n. 19849/2018 che ha chiarito che: “La differenza tra le due figure (cessione del credito e cessione del contratto) sta anzitutto nell'oggetto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto, mentre con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale, compresi oneri accessori, prestazioni secondarie, eccetera.
Inoltre, la differenza è ravvisabile nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie correlate), mentre con la cessione del contratto si cedono tutte le azioni relative al contratto (incluse quelle di risoluzione, rescissione, eccetera)”.
E ancora: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è
7 trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione” (Cass. 17727/2018)
In buona sostanza mentre con la cessione del contratto, il cessionario si sostituisce in tutte le posizioni attive o passive, principali e accessorie, connesse al rapporto giuridico ceduto, ivi compreso il credito, con la cessione del credito, al cessionario viene trasferito il solo diritto di credito non subentrando nell'originario sinallagma contrattuale;
non può, quindi, considerarsi sussistente, in capo al cessionario, la legittimazione passiva rispetto alle richieste restitutorie avversarie del debitore ceduto.
Nel caso de quo si è professata titolare del credito oggetto del CP_6 presente giudizio, quale cessionaria del medesimo, dalla banca
[...]
in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data Controparte_2
23.12.2019 di cui tuttavia non vi è allegazione in atti, e non risulta prodotto neanche l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il mero richiamo nell'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58
T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda del 12.04.2022 riguarda l'ulteriore cessione dei crediti in favore dell'intervenuta CP_1
In assenza del deposito di adeguata documentazione, dunque, si deve concludere che avrebbe al più acquistato l'esercizio del diritto di CP_6 credito, non anche del rapporto di conto corrente tra Controparte_2
e che - al contrario - rimane in capo
[...] Parte_1 alla cedente , conseguentemente va Controparte_2 dichiarato il difetto di legittimazione processuale di e CP_6 conseguentemente dell'intervenuta con riguardo all'azione CP_1 di ripetizione dell'indebito sollevata da parte attrice e la contumacia di
. Controparte_2
Nel merito, pare opportuno premettere, in punto di diritto, che nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
8 impone alla parte che propone la domanda giudiziale l'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto;
ne consegue che laddove, come nel caso di specie, sia stato il correntista ad avviare il giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi;
in particolare, laddove l'illiceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I
14/12/2022 n. 36585; Cass. civ., sez. VI 3/8/2022 n. 24095).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, evidenziato che “il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti
d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”), che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n.
20621). “In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento” (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).” (v. Cass., ordinanza n.
10140/2022).
D'altro canto va pure ricordato che ove la banca non si limiti a contrastare la domanda di accertamento negativo, ma svolga domanda riconvenzionale per rivendicare la fondatezza di quelle voci economiche
(oggetto di accertamento negativo), si determina una ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti per le rispettive pretese (v. Cass. n. 9201/15).
9 Nel caso di specie, a sostegno della propria pretesa parte attrice non ha prodotto il contratto e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio.
Nel caso di specie bisogna innanzitutto evidenziare che il contratto è stato concluso in forma orale dalle parti, non avendo nessuna delle stesse mai dedotto la stipula per iscritto.
Tuttavia, trattandosi di rapporto sorto pacificamente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 154/92 che per prima ha sancito l'obbligo di forma scritta per i “contratti bancari”, la fattispecie da un lato non è coperta da nullità e dall'altro l'attore non può considerarsi vincolato alla prova documentale delle condizioni contrattuali.
In tal senso si è del resto attestata la Giurisprudenza di Legittimità anche con riguardo alla prova degli affidamenti in conto corrente (cfr. Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 : “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art.
2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, essendo gli estratti conto non depositati limitati a circoscritti archi temporali, a fronte della intra durata del rapporto puntualmente documentata.
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Il ctu nominato ha proceduto a ricostruire ed analizzare il rapporto di conto corrente dalla data dell'1/01/2007 al 18/06/2019 per il quale ha riscontrato
10 una serie continua ed ininterrotta di estratti conto, risultando altri mancanti per alcuni trimestri ovvero, sebbene prodotti, comunque illeggibili a causa della scarsa qualità di stampa del documento.
La mancata produzione del contratto originario (o di contratti sottoscritti successivamente in corso di rapporto per modificare e disciplinare il conto corrente) ha poi precluso al ctu la verifica di pattuizione scritta degli interessi debitori e/o creditori, di commissioni, spese altri costi e valute, con la conseguenza che al fine della ricostruzione del saldo ha proceduto, conformemente a quanto disposto con le istruzioni peritali, ad espungere tutti gli addebiti in conto per interessi, oneri, commissioni e spese, per i quali non sia intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione, con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c..
Mentre le doglianze relative alla determinatezza delle pattuizioni, sono da ritenersi superate atteso che il contratto è precedente al TU Bancario
Accertato l'addebito di interessi anatocistici il ctu nominato ha ricalcolato il saldo eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo, non avendo potuto verificare la pattuizione scritta della regola di pari periodicità nelle chiusure e addebito/accredito di interessi con clausola specificatamente approvata dal cliente.
Quanto all'usura, la mancata produzione contrattuale ha impedito la verifica di una eventuale natura usuraria del tasso d'interesse, mentre con riferimento alla c.d. usura sopravvenuta, ha omesso di operare la verifica, tenuto conto che i criteri di rideterminazione del saldo hanno imposto l'applicazione di condizioni più vantaggiose per il correntista, (tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.).
Infine quanto alla prescrizione il ctu nominato ha operato la verifica di rimesse solutorie poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla data di chiusura del conto operata dalla in data 17/06/2019, CP_2 specificando che ai fini dell'individuazione dell'affidamento concesso il sottoscritto c.t.u. non ha potuto fare riferimento ne alla sottoscrizione di eventuali contratti (comunque non prodotti in atti di causa), ne a precisi Pt_ elementi presuntivi, quali le entro-fuori , interessi per sconfinamento o
11 altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria che denotino in modo inequivocabile la presenza di un affidamento, considerando così solutorie le rimesse operate sul conto per il periodo antecedente il 17 giugno 2009 (dieci anni dalla data di chiusura del conto).
Il ctu nominato ha dunque accertato un importo a debito del correntista pari ad € 7.796,19.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da va accolta , e va dichiarato che il saldo Parte_1 del conto corrente n. 16192.23 presenta un debito del cliente pari ad €
7.796,19.
Naturalmente, riscontrata la persistenza di una situazione debitoria a carico dell'attore, non può che rigettarsi la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in citazione
Al contempo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e CP_6 conseguentemente dell'intervenuta con rigetto delle CP_1 domande riconvenzionali dalle stesse spiegate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3477/2021 così provvede:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 16192.23 alla data del 17.06.2019 , presenta un debito del cliente pari ad € 7.796,19 in luogo dell'importo € 17.938,91;
Rigetta la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice;
Dichiara la società e l'intervenuta carente di CP_6 CP_1 titolarità sostanziale in ordine al rapporto contrattuale oggetto di causa;
12 Condanna la parte intervenuta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 2540,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa di legge.
Pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 18.11.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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