Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1969, n. 1617
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Sentenza 12 maggio 1969

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La deroga convenzionale alla giurisdizione italiana e negozio formale, che richiede l'atto scritto ad substantiam. Tale deroga non puo ritenersi validamente ed efficacemente contenuta in una polizza di carico 'in Forma breve' che faccia soltanto un generico rinvio a tutte le clausole della polizza di carico in Forma regolare, che e stata predisposta dalla vettrice straniera per disciplinare una serie continua ed indeterminata di contratti di trasporto marittimo, ma non e stata consegnata alla destinataria italiana (ricevitrice nominativa non negoziale). La polizza di carico in Forma breve e documento meramente probatorio del contratto di trasporto e titolo rappresentativo delle cose caricate sulla nave e, quindi, documento di legittimazione per la destinataria della riconsegna delle cose stesse, non facendo alcun cenno alla clausola derogatrice alla giurisdizione italiana, contenuta nella polizza regolare cui si richiama, non puo valere come atto scritto ad substantiam atto a superare il rigoroso divieto di cui all'art.2 cod.proc.civ.. ( V. 466-64).*

Quando la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana non e stata stipulata direttamente, vanno applicate le norme regolanti la validita degli Atti eccedenti la ordinaria amministrazione, per cui e richiesta la procura speciale, e, comunque, debbono essere provati per lo stipulante i poteri di straordinaria amministrazione.*

La legge regolatrice dei contratti di trasporto marittimo e a norma dell'art.10 del codice della navigazione, o quella della nazionalita della nave (C.d. 'legge della bandiera') o quella stabilita dalla volonta delle parti. Pertanto, se in una polizza di carico in Forma breve e fatto richiamo alle norme della legge degli stati uniti d' America sul trasporto delle merci via mare approvata il 16 aprile 1936 (la 'carriage of goods by sea act', altrimenti detta ' cogsa'), poiche questa legge stabilisce che il vettore puo apportare modificazioni anche a proprio vantaggio alla regolamentazione del contratto di trasporto marittimo, da essa stabilito, purche siano incorporate nella polizza di carico consegnata al caricatore, e chiaro che anche secondo la lex loci contractus, un generico richiamo fatto nella detta polizza breve alle clausole contenute nella polizza lunga non ha l'effetto di inserire in quella polizza la clausola derogatrice della giurisdizione del caricatore o del destinatario.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1969, n. 1617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1617
    Data del deposito : 12 maggio 1969

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