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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 41092/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.4.2025 e vertente
TRA avv. MUSILLI SANDRO MARIA, in giudizio in proprio ex art. 86 cpc
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22991/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr atto introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Sui fatti di causa
L'avv. Musilli ha proposto appello avverso la sentenza n. 22991/2022 del Giudice di Pace, nella quale, pur avendo il giudice di primo grado accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto n. 91190016883 (per euro 190,47), aveva liquidato le spese di lite nella misura di euro 147,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese esenti (oltre accessori), proponendo i seguenti motivi di gravame:
a) la liquidazione delle spese di lite non era stata conforme ai parametri previsti dai D.M. 55/2014,
37/2018 e 147/2022;
b) non erano state liquidate le spese legali relative al ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto.
La è rimasta contumace. CP_1
2. Sui motivi di appello.
2.1 Il primo motivo di appello è fondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
1 - per la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014, e successive modifiche, per le cause di valore inferiore ad euro
1.100,00 (il valore della causa risulta infatti pari ad euro 190,47);
- il giudice di prime cure, tuttavia, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri minimi, determinandoli in euro 147,00;
- la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 14198/2022);
- nella specie non si rinvengono dall'esame degli atti di causa ragioni legittimanti la liquidazione di compensi in misura inferiore ai parametri minimi;
- ne discende il riconoscimento dei compensi professionali nella misura regolata dal D.M. 55/2014
e successive modificazioni;
- tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della limitata attività processuale svolta, i compensi devono quindi essere rideterminati in euro 200,00 (oltre spese esenti ed accessori).
2.2 Il secondo motivo di appello è, al contrario, privo di fondamento.
Ed, infatti, l'appellante chiede di vedersi riconoscere le spese per il ricorso amministrativo instaurato davanti al Prefetto ex art. 203 CdS.
Tale domanda deve, da un alto, ritenersi inammissibile, in quanto nuova, non essendo stata formulata in primo grado (ove la parte chiedeva di vedersi riconoscere le “spese del doppio grado di giudizio”, non potendo tale dizione interpretarsi nel senso di richiedere le spese del procedimento amministrativo, che non è certo un grado di giudizio), e dall'altro, comunque, priva di fondamento giuridico, non sussistendo un diritto a farsi riconoscere, per il ricorso amministrativo in parola, i compensi legali ai sensi del D.M. 55/2014, se non nei limiti di una specifica domanda risarcitoria (la quale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, in relazione alla sussistenza di un danno ingiusto che si ponga in nesso causale rispetto ad una condotta illecita della PA, che deve essere connotata da dolo o colpa, requisiti soggettivi non identificabili nella mera illegittimità dell'atto impugnato, cfr. Cass. sent. n. 13801/2004), domanda, tuttavia, non tempestivamente proposta.
3. Sulle spese
Spese del grado irripetibili, atteso l'accoglimento solo parziale delle domande proposte in sede di appello.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 22991/2022 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico dell' Controparte_1
in Euro 200,00 per compensi, oltre spese esenti (come già liquidate in primo grado), 15%
[...]
spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
2) respinge per il resto l'appello;
3) dichiara irripetibili le spese del grado di appello.
Roma, 22.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 41092/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 9.4.2025 e vertente
TRA avv. MUSILLI SANDRO MARIA, in giudizio in proprio ex art. 86 cpc
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22991/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr atto introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Sui fatti di causa
L'avv. Musilli ha proposto appello avverso la sentenza n. 22991/2022 del Giudice di Pace, nella quale, pur avendo il giudice di primo grado accolto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto n. 91190016883 (per euro 190,47), aveva liquidato le spese di lite nella misura di euro 147,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese esenti (oltre accessori), proponendo i seguenti motivi di gravame:
a) la liquidazione delle spese di lite non era stata conforme ai parametri previsti dai D.M. 55/2014,
37/2018 e 147/2022;
b) non erano state liquidate le spese legali relative al ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto.
La è rimasta contumace. CP_1
2. Sui motivi di appello.
2.1 Il primo motivo di appello è fondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
1 - per la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio devono trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014, e successive modifiche, per le cause di valore inferiore ad euro
1.100,00 (il valore della causa risulta infatti pari ad euro 190,47);
- il giudice di prime cure, tuttavia, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai parametri minimi, determinandoli in euro 147,00;
- la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 14198/2022);
- nella specie non si rinvengono dall'esame degli atti di causa ragioni legittimanti la liquidazione di compensi in misura inferiore ai parametri minimi;
- ne discende il riconoscimento dei compensi professionali nella misura regolata dal D.M. 55/2014
e successive modificazioni;
- tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della limitata attività processuale svolta, i compensi devono quindi essere rideterminati in euro 200,00 (oltre spese esenti ed accessori).
2.2 Il secondo motivo di appello è, al contrario, privo di fondamento.
Ed, infatti, l'appellante chiede di vedersi riconoscere le spese per il ricorso amministrativo instaurato davanti al Prefetto ex art. 203 CdS.
Tale domanda deve, da un alto, ritenersi inammissibile, in quanto nuova, non essendo stata formulata in primo grado (ove la parte chiedeva di vedersi riconoscere le “spese del doppio grado di giudizio”, non potendo tale dizione interpretarsi nel senso di richiedere le spese del procedimento amministrativo, che non è certo un grado di giudizio), e dall'altro, comunque, priva di fondamento giuridico, non sussistendo un diritto a farsi riconoscere, per il ricorso amministrativo in parola, i compensi legali ai sensi del D.M. 55/2014, se non nei limiti di una specifica domanda risarcitoria (la quale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, in relazione alla sussistenza di un danno ingiusto che si ponga in nesso causale rispetto ad una condotta illecita della PA, che deve essere connotata da dolo o colpa, requisiti soggettivi non identificabili nella mera illegittimità dell'atto impugnato, cfr. Cass. sent. n. 13801/2004), domanda, tuttavia, non tempestivamente proposta.
3. Sulle spese
Spese del grado irripetibili, atteso l'accoglimento solo parziale delle domande proposte in sede di appello.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 22991/2022 così provvede: CP_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, poste a carico dell' Controparte_1
in Euro 200,00 per compensi, oltre spese esenti (come già liquidate in primo grado), 15%
[...]
spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
2) respinge per il resto l'appello;
3) dichiara irripetibili le spese del grado di appello.
Roma, 22.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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