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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 307/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa DR Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Schivalocchi ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Giulia Dau convenuto E con l'intervento del P.M.
posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 15 maggio 2024;
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , fermi gli obblighi di legge Parte_1 Controparte_1
compatibili con tale stato;
2) Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione e residenza presso la madre;
1 3) Assegnare alla moglie , quale genitore collocatario della figlia minore o Parte_1 nel frattempo divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'abitazione familiare sita nel Comune di Storo (TN), via G. Galilei n.1, unitamente a mobili e arredi, censita al N.C.E.U. di Tione di Trento, foglio 7, sub 1, piano T, cat. A/3, cl. 3, vani 4, r.c. euro 247,90;
4) Disporre che il padre terrà con sé la figlia in conformità a quanto già statuito in sede presidenziale;
5) In considerazione della collocazione prevalente della figlia presso la madre e tenuto conto della diversa capacità economico-patrimoniale dei genitori, porre a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, fino alla sua autosufficienza economica, nella misura di euro 600,00= mensili, a decorrere dal mese di febbraio 2021, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme da rivalutare annualmente secondo indice istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia;
in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 370,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ciascun mese;
6) Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla madre quale genitore collocatario.
7) Disporre assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 1.000,00= mensili a decorrere dal mese di gennaio 2021 (coincidente con la cessata attività), da versare in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme da rivalutare annualmente secondo indice istat;
in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in conformità all'ordinanza di data 4.6.2023 ovvero la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese nonché, a titolo di Pt_1
mantenimento della moglie.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi IGg. e Parte_1 [...]
Controparte_1
2 - assegnare alla IG.ra la casa coniugale solo fino al raggiungimento della Parte_1
maggiore età della figlia minore o al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa;
- disporre l'obbligo in capo alla IG.ra di volturare a suo nome le utenze Parte_1
della casa coniugale;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore DR con residenza presso la madre IG.ra e collocazione paritaria presso entrambi i genitori, Parte_1
mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo;
- rigettare l'istanza formulata dalla IG.ra di stabilire un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore, ed a carico del IG. di € 1.000,00 Controparte_1
mensili; in subordine, disporre assegno di mantenimento a carico del IG. Controparte_1 ed in favore della IG.ra di € 200,00 mensili o la minor somma che
[...] Parte_1
il Giudice riterrà di giustizia e solo condizionatamente allo stato di disoccupazione della stessa;
- rigettare l'istanza formulata dalla IG.ra di stabilire un assegno di Parte_1
mantenimento a favore della figlia minore DR, ed a carico del IG. Controparte_1
di € 600,00 mensili;
in subordine, disporre assegno di mantenimento a carico del
[...]
IG. ed in favore della figlia minore DR di € 100,00 Controparte_1
mensili o la minor somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ex Tariffa Forense e parametri D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 art., ed a C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2021, la ricorrente – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il IG. a Storo in data 15 maggio Controparte_1
2004, dalla cui unione è nata la figlia DR in data 9 agosto 2006 – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
3 In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e assegnazione a sé della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi), diritto di visita paterno come da ricorso e obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
600,00 e, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00.
La ricorrente ha esposto che, all'epoca del matrimonio, era casalinga mentre il marito era operaio specializzato presso la ditta Maffei di Darzo, rappresentando che nel 2010 i coniugi avevano deciso di aprire un'attività commerciale di pizzeria-gelateria sotto la denominazione
“Poker Pizza” sita a Storo, adibendola a pizzeria da asporto, gelateria, asporto prodotti di gastronomia. La stessa ha esposto che il marito si è sempre prevalentemente occupato della preparazione delle pizze, del cibo da asporto, dei gelati, occupandosi dei fornitori, mentre lei si è sempre occupata del confezionamento, della predisposizione degli ordinativi della merce, della cassa, della somministrazione, del confezionamento dei prodotti. La IG.ra ha Pt_1
lamentato di non aver mai ricevuto alcun compenso per l'attività svolta né utili, dando atto che dal 15 gennaio 2021 le è stato impedito dal marito di continuare a lavorare presso tale attività, trovandosi così disoccupata.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che i rapporti fra i coniugi sono stati caratterizzati da un rapporto di forza e superiorità del marito sulla moglie, che si è acuito nell'ultimo periodo, tanto che il marito usa espressioni offensive e aggressive nei suoi confronti.
Si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status e a quella di affidamento condiviso della figlia, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, contestando le ulteriori pretese.
In particolare, il convenuto ha esposto che nel 2010 egli, con l'appoggio della moglie, ha aperto un'attività commerciale, in forma di impresa individuale, di sola pizzeria e che nel
2016 è stata aggiunta la gelateria, deducendo che l'apporto dato dalla moglie si è sempre limitato a poche ore al giorno. Egli, inoltre, ha rappresentato che lo schema tradizionale, per cui il marito lavorava e la moglie si occupava della famiglia, era stato scelto di comune accordo tra i coniugi, deducendo che egli, se la moglie lo avesse desiderato, non la avrebbe ostacolata nella realizzazione professionale.
4 Il convenuto ha, altresì, contestato di aver serbato nei confronti della moglie atteggiamenti prevaricatori e offensivi, deducendo che era la moglie ad assumere tali atteggiamenti nei confronti del marito.
All'udienza presidenziale sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti (“1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida la minore DR ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) assegna alla madre la casa coniugale;
4) dispone che l'altro genitore possa vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e le eIGenze della minori, o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a) durante la settimana, nella giornata di riposo lavorativo del padre;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di
Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà
a scuola;
f) durante festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti), in maniera alternata per ciascun ponte, dall'uscita dell'ultimo giorni di scuola fino alla ripresa della stessa, quando lo riaccompagnerà a scuola;
5) determina il contributo mensile per il mantenimento della figlia minori nella misura di € 350,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che verserà a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, con decorrenza da febbraio 2021; 6) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie, come da protocollo del CNF;
7) determina il contributo mensile dovuto da
[...]
n favore di n € 300,00 mensili, con successivo Controparte_1 Parte_1
5 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”), ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
Con ordinanza di data 4 giugno 2023 è stato disposto che, a modifica dell'ordinanza presidenziale di data 22 luglio 2021, “il IG. corrisponda, a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della figlia, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese nonché, Pt_1
a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 370,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 Pt_1 di ciascun mese”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, ascolto della figlia minore
DR (nel sub procedimento rgn 307-1/2021) e acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale incaricato, ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 15 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal 2021 e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come confermato anche dal contegno processuale serbato dalle parti nel presente giudizio.
Nulla va in questa sede disposto in punto di addebito della separazione considerato che la ricorrente, pur avendo svolto domanda di addebito della separazione al marito in sede di memoria integrativa, non ha coltivato la relativa domanda e non l'ha richiamata né in I memoria ex art, 183, co. 6 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni, sicché tale domanda va intesa come rinunciata, come, peraltro, emerge anche dal contenuto della comparsa conclusionale di parte ricorrente (cfr. pag. 10: “Entrambi i coniugi hanno formulato domanda di separazione personale. La IGnora non ha reiterato la domanda di Pt_1
addebito, pertanto ogni deduzione è superata”).
Nulla va, inoltre, disposto in punto di affidamento, collocazione e regime di visita della figlia
DR (nata il [...]), considerato che la stessa, nelle more del procedimento, è divenuta maggiorenne.
6 Può, invece, trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente – come, peraltro, domandato da entrambe le parti – considerato che, pur essendo la figlia DR maggiorenne, la stessa è tutt'ora convivente con la madre e non è economicamente autosufficiente.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda svolta dal convenuto relativa alla voltura delle utenze della casa coniugale, trattandosi di domanda in questa sede inammissibile, esulando dalla competenza funzionale del giudice della separazione: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.” (cfr. Cass. 18440/2013).
Passando alle ulteriori domande di mantenimento, giova osservare, da un lato, che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Dall'altro lato, va osservato che ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass.
27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
400,00 e, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00.
7 Quanto al mantenimento della figlia, ritiene il Collegio che la somma di euro 400,00 al mese
– già versata dal padre mensilmente alla figlia, come da ordinanza di data 4 giugno 2023 – sia congrua in ragione della condizione reddituale delle parti nonché tenuto conto dell'età della ragazza (maggiorenne) e delle sue eIGenze di mantenimento.
In particolare, va evidenziato che dalla documentazione versata in atti risulta che la madre ha percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di euro 4.139,00, mentre il padre, per l'anno di imposta 2022 (quale ultima dichiarazione dei redditi disponibile in atti), ha percepito un reddito complessivo di euro 19.047,00 e imponibile di euro 9.486,00, con reddito di impresa netto pari ad euro 16.701,00. Dall'esame dell'estratto conto allegato alle note depositate in data 16 marzo 2024 dalla parte convenuta emergono, inoltre, giroconti effettuati dal IG. dal conto corrente della propria attività ad altro conto personale CP_1
pari a 1.500,00 euro al mese (cfr. doc. 2).
In ragione di quanto sopra, va al contempo ritenuta sussistente una disparità tra la condizione economica dei coniugi, sbilanciata in favore del marito, tale da fondare la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, la quale non dispone di adeguati redditi propri idonei a farle mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che il marito non ha svolto alcuna domanda di addebito della separazione alla moglie, sicché alcun rilievo possono assumere, al fine di escludere la debenza dell'assegno di mantenimento, le deduzioni di parte convenuta relative alla pretesa violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente (cfr. pagg. 44 comparsa di costituzione e risposta) e, più in generale, alla violazione del “dovere di correttezza e buona fede” (cfr. pagg. 41 ss. comparsa di costituzione e risposta), richiedendo espressamente l'art. 156 c.c. che la separazione “non sia addebitale” al coniuge.
Ciò posto, osserva il Collegio che, per espressa prospettazione di parte convenuta, il marito in costanza di matrimonio non ha mai fatto mancare nulla alla moglie, assicurandole così un tenore di vita che, sebbene non possa dirsi elevato, è stato comunque improntato ad un certo benessere: “La IG.ra (…) ha sempre ricevuto denaro dal marito a semplice Parte_1
richiesta, per gite, pasti al ristorante, abiti. Ella ha ricevuto dal marito regali quali telefoni cellulari di ultima generazione ed una bicicletta a pedalata assistita del valore di € 4.000,00; ha inoltre preteso di andare in vacanza ogni anno, con un sacrificio economico non indifferente per il IG. e per la famiglia globalmente intesa Controparte_2
8 (…)” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta); “È solo necessario precisare che è evidente che la famiglia ha sempre goduto di un reddito piuttosto modesto, e che probabilmente la IG.ra non ha mai avuto contezza di ciò perché il marito si Parte_1
è adoperato per non farle mancare mai nulla, negando a sé stesso ogni sfizio e rinunciando altresì a soddisfare le proprie eIGenze di base pur di offrire alla famiglia tutto ciò di cui necessitava.” (cfr. pag. 32 comparsa conclusionale convenuto).
Orbene, quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., va evidenziato, da un lato, che la ricorrente è attualmente priva di occupazione (dalla documentazione in atti risulta che il contratto a tempo determinato è scaduto in data 31 agosto
2024); dall'altro lato, che la stessa gode certamente di capacità lavorativa, come comprovato dal fatto che la stessa, in costanza di matrimonio, coadiuvava il marito nella propria attività di pizzeria-gelateria e che, in seguito, ha svolto altri lavori (seppur a tempo determinato). In ragione di ciò, e considerato al contempo che l'età della IG.ra è tale da non impedirle Pt_1
di trovare un'occupazione, va ritenuto congruo porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00, come già posta a suo carico nella fase presidenziale del presente giudizio, con ordinanza di data 22 luglio 2021.
Spese di lite compensate, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) assegna la casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
3) dichiara inammissibile la domanda di voltura delle utenze della casa familiare;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario della figlia DR, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie di cui al protocollo del CNF;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile
9 annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla IG.ra entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese;
6) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa DR Tolettini Dott. Luciano Spina
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa DR Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 307/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Schivalocchi ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Giulia Dau convenuto E con l'intervento del P.M.
posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 15 maggio 2024;
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , fermi gli obblighi di legge Parte_1 Controparte_1
compatibili con tale stato;
2) Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione e residenza presso la madre;
1 3) Assegnare alla moglie , quale genitore collocatario della figlia minore o Parte_1 nel frattempo divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'abitazione familiare sita nel Comune di Storo (TN), via G. Galilei n.1, unitamente a mobili e arredi, censita al N.C.E.U. di Tione di Trento, foglio 7, sub 1, piano T, cat. A/3, cl. 3, vani 4, r.c. euro 247,90;
4) Disporre che il padre terrà con sé la figlia in conformità a quanto già statuito in sede presidenziale;
5) In considerazione della collocazione prevalente della figlia presso la madre e tenuto conto della diversa capacità economico-patrimoniale dei genitori, porre a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, fino alla sua autosufficienza economica, nella misura di euro 600,00= mensili, a decorrere dal mese di febbraio 2021, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme da rivalutare annualmente secondo indice istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia;
in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 370,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ciascun mese;
6) Disporre che l'assegno unico venga percepito dalla madre quale genitore collocatario.
7) Disporre assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 1.000,00= mensili a decorrere dal mese di gennaio 2021 (coincidente con la cessata attività), da versare in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somme da rivalutare annualmente secondo indice istat;
in subordine, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in conformità all'ordinanza di data 4.6.2023 ovvero la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese nonché, a titolo di Pt_1
mantenimento della moglie.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trento, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi IGg. e Parte_1 [...]
Controparte_1
2 - assegnare alla IG.ra la casa coniugale solo fino al raggiungimento della Parte_1
maggiore età della figlia minore o al raggiungimento Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa;
- disporre l'obbligo in capo alla IG.ra di volturare a suo nome le utenze Parte_1
della casa coniugale;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore DR con residenza presso la madre IG.ra e collocazione paritaria presso entrambi i genitori, Parte_1
mantenimento diretto e ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo;
- rigettare l'istanza formulata dalla IG.ra di stabilire un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore, ed a carico del IG. di € 1.000,00 Controparte_1
mensili; in subordine, disporre assegno di mantenimento a carico del IG. Controparte_1 ed in favore della IG.ra di € 200,00 mensili o la minor somma che
[...] Parte_1
il Giudice riterrà di giustizia e solo condizionatamente allo stato di disoccupazione della stessa;
- rigettare l'istanza formulata dalla IG.ra di stabilire un assegno di Parte_1
mantenimento a favore della figlia minore DR, ed a carico del IG. Controparte_1
di € 600,00 mensili;
in subordine, disporre assegno di mantenimento a carico del
[...]
IG. ed in favore della figlia minore DR di € 100,00 Controparte_1
mensili o la minor somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso ex Tariffa Forense e parametri D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55 art., ed a C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2021, la ricorrente – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con il IG. a Storo in data 15 maggio Controparte_1
2004, dalla cui unione è nata la figlia DR in data 9 agosto 2006 – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
3 In particolare, la ricorrente ha domandato disporsi l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e assegnazione a sé della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi), diritto di visita paterno come da ricorso e obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
600,00 e, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00.
La ricorrente ha esposto che, all'epoca del matrimonio, era casalinga mentre il marito era operaio specializzato presso la ditta Maffei di Darzo, rappresentando che nel 2010 i coniugi avevano deciso di aprire un'attività commerciale di pizzeria-gelateria sotto la denominazione
“Poker Pizza” sita a Storo, adibendola a pizzeria da asporto, gelateria, asporto prodotti di gastronomia. La stessa ha esposto che il marito si è sempre prevalentemente occupato della preparazione delle pizze, del cibo da asporto, dei gelati, occupandosi dei fornitori, mentre lei si è sempre occupata del confezionamento, della predisposizione degli ordinativi della merce, della cassa, della somministrazione, del confezionamento dei prodotti. La IG.ra ha Pt_1
lamentato di non aver mai ricevuto alcun compenso per l'attività svolta né utili, dando atto che dal 15 gennaio 2021 le è stato impedito dal marito di continuare a lavorare presso tale attività, trovandosi così disoccupata.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che i rapporti fra i coniugi sono stati caratterizzati da un rapporto di forza e superiorità del marito sulla moglie, che si è acuito nell'ultimo periodo, tanto che il marito usa espressioni offensive e aggressive nei suoi confronti.
Si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status e a quella di affidamento condiviso della figlia, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, contestando le ulteriori pretese.
In particolare, il convenuto ha esposto che nel 2010 egli, con l'appoggio della moglie, ha aperto un'attività commerciale, in forma di impresa individuale, di sola pizzeria e che nel
2016 è stata aggiunta la gelateria, deducendo che l'apporto dato dalla moglie si è sempre limitato a poche ore al giorno. Egli, inoltre, ha rappresentato che lo schema tradizionale, per cui il marito lavorava e la moglie si occupava della famiglia, era stato scelto di comune accordo tra i coniugi, deducendo che egli, se la moglie lo avesse desiderato, non la avrebbe ostacolata nella realizzazione professionale.
4 Il convenuto ha, altresì, contestato di aver serbato nei confronti della moglie atteggiamenti prevaricatori e offensivi, deducendo che era la moglie ad assumere tali atteggiamenti nei confronti del marito.
All'udienza presidenziale sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti (“1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida la minore DR ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, con esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) assegna alla madre la casa coniugale;
4) dispone che l'altro genitore possa vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e le eIGenze della minori, o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a) durante la settimana, nella giornata di riposo lavorativo del padre;
b) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni complessivi anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio;
d) durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di
Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà
a scuola;
f) durante festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti), in maniera alternata per ciascun ponte, dall'uscita dell'ultimo giorni di scuola fino alla ripresa della stessa, quando lo riaccompagnerà a scuola;
5) determina il contributo mensile per il mantenimento della figlia minori nella misura di € 350,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che verserà a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, con decorrenza da febbraio 2021; 6) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie, come da protocollo del CNF;
7) determina il contributo mensile dovuto da
[...]
n favore di n € 300,00 mensili, con successivo Controparte_1 Parte_1
5 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”), ha nominato il G.I., disponendo il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative.
Con ordinanza di data 4 giugno 2023 è stato disposto che, a modifica dell'ordinanza presidenziale di data 22 luglio 2021, “il IG. corrisponda, a titolo di mantenimento CP_1
ordinario della figlia, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese nonché, Pt_1
a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 370,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 Pt_1 di ciascun mese”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, ascolto della figlia minore
DR (nel sub procedimento rgn 307-1/2021) e acquisizione di informazioni da parte del servizio sociale incaricato, ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 15 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal 2021 e venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come confermato anche dal contegno processuale serbato dalle parti nel presente giudizio.
Nulla va in questa sede disposto in punto di addebito della separazione considerato che la ricorrente, pur avendo svolto domanda di addebito della separazione al marito in sede di memoria integrativa, non ha coltivato la relativa domanda e non l'ha richiamata né in I memoria ex art, 183, co. 6 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni, sicché tale domanda va intesa come rinunciata, come, peraltro, emerge anche dal contenuto della comparsa conclusionale di parte ricorrente (cfr. pag. 10: “Entrambi i coniugi hanno formulato domanda di separazione personale. La IGnora non ha reiterato la domanda di Pt_1
addebito, pertanto ogni deduzione è superata”).
Nulla va, inoltre, disposto in punto di affidamento, collocazione e regime di visita della figlia
DR (nata il [...]), considerato che la stessa, nelle more del procedimento, è divenuta maggiorenne.
6 Può, invece, trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente – come, peraltro, domandato da entrambe le parti – considerato che, pur essendo la figlia DR maggiorenne, la stessa è tutt'ora convivente con la madre e non è economicamente autosufficiente.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda svolta dal convenuto relativa alla voltura delle utenze della casa coniugale, trattandosi di domanda in questa sede inammissibile, esulando dalla competenza funzionale del giudice della separazione: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.” (cfr. Cass. 18440/2013).
Passando alle ulteriori domande di mantenimento, giova osservare, da un lato, che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1
Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Dall'altro lato, va osservato che ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., come interpretato alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non disponga di adeguati redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass.
27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro
400,00 e, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00.
7 Quanto al mantenimento della figlia, ritiene il Collegio che la somma di euro 400,00 al mese
– già versata dal padre mensilmente alla figlia, come da ordinanza di data 4 giugno 2023 – sia congrua in ragione della condizione reddituale delle parti nonché tenuto conto dell'età della ragazza (maggiorenne) e delle sue eIGenze di mantenimento.
In particolare, va evidenziato che dalla documentazione versata in atti risulta che la madre ha percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di euro 4.139,00, mentre il padre, per l'anno di imposta 2022 (quale ultima dichiarazione dei redditi disponibile in atti), ha percepito un reddito complessivo di euro 19.047,00 e imponibile di euro 9.486,00, con reddito di impresa netto pari ad euro 16.701,00. Dall'esame dell'estratto conto allegato alle note depositate in data 16 marzo 2024 dalla parte convenuta emergono, inoltre, giroconti effettuati dal IG. dal conto corrente della propria attività ad altro conto personale CP_1
pari a 1.500,00 euro al mese (cfr. doc. 2).
In ragione di quanto sopra, va al contempo ritenuta sussistente una disparità tra la condizione economica dei coniugi, sbilanciata in favore del marito, tale da fondare la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, la quale non dispone di adeguati redditi propri idonei a farle mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che il marito non ha svolto alcuna domanda di addebito della separazione alla moglie, sicché alcun rilievo possono assumere, al fine di escludere la debenza dell'assegno di mantenimento, le deduzioni di parte convenuta relative alla pretesa violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente (cfr. pagg. 44 comparsa di costituzione e risposta) e, più in generale, alla violazione del “dovere di correttezza e buona fede” (cfr. pagg. 41 ss. comparsa di costituzione e risposta), richiedendo espressamente l'art. 156 c.c. che la separazione “non sia addebitale” al coniuge.
Ciò posto, osserva il Collegio che, per espressa prospettazione di parte convenuta, il marito in costanza di matrimonio non ha mai fatto mancare nulla alla moglie, assicurandole così un tenore di vita che, sebbene non possa dirsi elevato, è stato comunque improntato ad un certo benessere: “La IG.ra (…) ha sempre ricevuto denaro dal marito a semplice Parte_1
richiesta, per gite, pasti al ristorante, abiti. Ella ha ricevuto dal marito regali quali telefoni cellulari di ultima generazione ed una bicicletta a pedalata assistita del valore di € 4.000,00; ha inoltre preteso di andare in vacanza ogni anno, con un sacrificio economico non indifferente per il IG. e per la famiglia globalmente intesa Controparte_2
8 (…)” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta); “È solo necessario precisare che è evidente che la famiglia ha sempre goduto di un reddito piuttosto modesto, e che probabilmente la IG.ra non ha mai avuto contezza di ciò perché il marito si Parte_1
è adoperato per non farle mancare mai nulla, negando a sé stesso ogni sfizio e rinunciando altresì a soddisfare le proprie eIGenze di base pur di offrire alla famiglia tutto ciò di cui necessitava.” (cfr. pag. 32 comparsa conclusionale convenuto).
Orbene, quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., va evidenziato, da un lato, che la ricorrente è attualmente priva di occupazione (dalla documentazione in atti risulta che il contratto a tempo determinato è scaduto in data 31 agosto
2024); dall'altro lato, che la stessa gode certamente di capacità lavorativa, come comprovato dal fatto che la stessa, in costanza di matrimonio, coadiuvava il marito nella propria attività di pizzeria-gelateria e che, in seguito, ha svolto altri lavori (seppur a tempo determinato). In ragione di ciò, e considerato al contempo che l'età della IG.ra è tale da non impedirle Pt_1
di trovare un'occupazione, va ritenuto congruo porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00, come già posta a suo carico nella fase presidenziale del presente giudizio, con ordinanza di data 22 luglio 2021.
Spese di lite compensate, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) assegna la casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
3) dichiara inammissibile la domanda di voltura delle utenze della casa familiare;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario della figlia DR, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie di cui al protocollo del CNF;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile
9 annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla IG.ra entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese;
6) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conIGlio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa DR Tolettini Dott. Luciano Spina
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