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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2908 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2022 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria EN Parte_1
e LE EN
appellante contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3005/2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 08 ottobre 2018, Parte_1
assumeva che, in data 28 dicembre 2008, verso le ore 22.00 circa, nel mentre percorreva accompagnata dalla nonna la Via Badia di Angri, veniva investita da un'auto di colore bianco.
Secondo la ricostruzione attorea, a causa ed in conseguenza dell'urto, la
[...]
rovinava al suolo, mentre il conducente del veicolo scappava via, senza Pt_1
prestare soccorso, in direzione del Monastero.
A seguito dell'impatto, l'attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Scafati.
Su tale premessa di fatto, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la , nella qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata ex Lege alla gestione dei danni del FGVS, per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni fisiche subite, quantificate in €
8.486,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e svalutazione monetaria.
Incardinatosi il giudizio, assunta la prova testimoniale, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, con sentenza n. 3005/2021 depositata il 19/11/2021, così provvedeva: “- rigetta la domanda per la intervenuta prescrizione del diritto;
- condanna a rimborsare le spese di giudizio sostenute da Parte_1 che si liquidano in complessivi € 605.00, oltre IVA e CPA Controparte_1
e rimborso forfetario come per legge”.
Con atto di appello, notificato in data 19 maggio 2022, Parte_1
chiedeva la riforma della suddetta pronuncia.
In data 20.10.2022 si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dello stesso.
Rigettata l'istanza di svolgimento di CTU medico-legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 11.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, pur non essendo intervenuta la prescrizione del diritto.
Nel caso di specie il fatto è considerato dalla legge come reato ed, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 primo periodo c.c., si applica la prescrizione di sei anni prevista per il reato ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).
Ne consegue il mancato intervento della prescrizione del diritto stante i diversi atti interruttivi documentati (dies a quo in data 28.12.2008 ed atti interruttivi in data 18 e 17 maggio 2011, 6 e 4 aprile 2013, 23 e 18 febbraio 2015 nonché
5/12/2016).
Ciò posto, è principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi, è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e contraddittorie dichiarazioni rilasciate dai due testimoni non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Dalle dichiarazioni rilasciate, così come dall'atto di citazione e dai capitoli di prova, non si riesce a comprendere compiutamente la dinamica del sinistro e, soprattutto, la posizione dell'attrice.
In un primo momento, la teste (nonna dell'attrice) riferisce Tes_1
“stavamo per attraversare la strada”, per poi, rettificare la propria dichiarazione asserendo che “mia NI era già sulla traversa che porta alle suore e stava attraversando quando venne investita” e, poi, nuovamente, riferire “noi eravamo all'inizio dell'attraversamento ed eravamo sulle strisce pedonali”. Inoltre, non si comprende come abbia fatto il teste a vedere i punti di impatto se, per sua stessa ammissione, precisava: “da dietro giunse una macchina grande abbastanza grande”. Ancora, la testimone rimane vaga anche in ordine alle lesioni riportate dalla laddove rileva: “mia NI Parte_1
riportava lesioni al naso e sull'occhio, se ricordo bene sinistro, ma non sono sicura”.
All'udienza dell'8/02/2021 veniva escusso il teste , il cui Testimone_2
nominativo non era indicato nella querela. Tale omissione suscita qualche perplessità, atteso che, come lo stesso teste riferisce: “soccorsi la bambina […] li accompagnai in Ospedale e lì lasciai i dati alla mamma della bambina”. Il teste precisa di aver visto un “veicolo Mercedes”: ebbene la marca del veicolo presunto investitore emerge, per la prima volta, proprio dalla deposizione testimoniale, non risultando né nell'atto di citazione, né nella querela.
Va ancora evidenziato che incombeva a parte attrice dare dimostrazione di essersi diligentemente attivata perché si individuasse l'autore del riferito fatto colposo. Ed invece essa non annotava la targa del veicolo investitore, nè chiamava autorità di polizia sul luogo dell'investimento e provvedeva a sporgere querela solo dopo ottantacinque giorni dal fatto.
La giurisprudenza ha invece chiarito che la vittima ha l'obbligo giuridico di tenere un comportamento diligente e non vi ha Parte_1
provveduto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 3397,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/12/2025.
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2908 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2022 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria EN Parte_1
e LE EN
appellante contro
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3005/2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 08 ottobre 2018, Parte_1
assumeva che, in data 28 dicembre 2008, verso le ore 22.00 circa, nel mentre percorreva accompagnata dalla nonna la Via Badia di Angri, veniva investita da un'auto di colore bianco.
Secondo la ricostruzione attorea, a causa ed in conseguenza dell'urto, la
[...]
rovinava al suolo, mentre il conducente del veicolo scappava via, senza Pt_1
prestare soccorso, in direzione del Monastero.
A seguito dell'impatto, l'attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Scafati.
Su tale premessa di fatto, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la , nella qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata ex Lege alla gestione dei danni del FGVS, per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni fisiche subite, quantificate in €
8.486,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e svalutazione monetaria.
Incardinatosi il giudizio, assunta la prova testimoniale, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, con sentenza n. 3005/2021 depositata il 19/11/2021, così provvedeva: “- rigetta la domanda per la intervenuta prescrizione del diritto;
- condanna a rimborsare le spese di giudizio sostenute da Parte_1 che si liquidano in complessivi € 605.00, oltre IVA e CPA Controparte_1
e rimborso forfetario come per legge”.
Con atto di appello, notificato in data 19 maggio 2022, Parte_1
chiedeva la riforma della suddetta pronuncia.
In data 20.10.2022 si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dello stesso.
Rigettata l'istanza di svolgimento di CTU medico-legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 11.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, pur non essendo intervenuta la prescrizione del diritto.
Nel caso di specie il fatto è considerato dalla legge come reato ed, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 primo periodo c.c., si applica la prescrizione di sei anni prevista per il reato ex art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).
Ne consegue il mancato intervento della prescrizione del diritto stante i diversi atti interruttivi documentati (dies a quo in data 28.12.2008 ed atti interruttivi in data 18 e 17 maggio 2011, 6 e 4 aprile 2013, 23 e 18 febbraio 2015 nonché
5/12/2016).
Ciò posto, è principio ormai consolidato che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso in cui si deduca che un sinistro sia stato causato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione con successivo intervento del F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dallo stesso attore, se non attraverso l'allegazione e la valutazione dei rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria.
In tale ottica, l'attività istruttoria espletata, non supportata da riscontri oggettivi, è lacunosa.
Il mancato intervento di forze di polizia in loco e le generiche e contraddittorie dichiarazioni rilasciate dai due testimoni non consentono di ritenere assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Dalle dichiarazioni rilasciate, così come dall'atto di citazione e dai capitoli di prova, non si riesce a comprendere compiutamente la dinamica del sinistro e, soprattutto, la posizione dell'attrice.
In un primo momento, la teste (nonna dell'attrice) riferisce Tes_1
“stavamo per attraversare la strada”, per poi, rettificare la propria dichiarazione asserendo che “mia NI era già sulla traversa che porta alle suore e stava attraversando quando venne investita” e, poi, nuovamente, riferire “noi eravamo all'inizio dell'attraversamento ed eravamo sulle strisce pedonali”. Inoltre, non si comprende come abbia fatto il teste a vedere i punti di impatto se, per sua stessa ammissione, precisava: “da dietro giunse una macchina grande abbastanza grande”. Ancora, la testimone rimane vaga anche in ordine alle lesioni riportate dalla laddove rileva: “mia NI Parte_1
riportava lesioni al naso e sull'occhio, se ricordo bene sinistro, ma non sono sicura”.
All'udienza dell'8/02/2021 veniva escusso il teste , il cui Testimone_2
nominativo non era indicato nella querela. Tale omissione suscita qualche perplessità, atteso che, come lo stesso teste riferisce: “soccorsi la bambina […] li accompagnai in Ospedale e lì lasciai i dati alla mamma della bambina”. Il teste precisa di aver visto un “veicolo Mercedes”: ebbene la marca del veicolo presunto investitore emerge, per la prima volta, proprio dalla deposizione testimoniale, non risultando né nell'atto di citazione, né nella querela.
Va ancora evidenziato che incombeva a parte attrice dare dimostrazione di essersi diligentemente attivata perché si individuasse l'autore del riferito fatto colposo. Ed invece essa non annotava la targa del veicolo investitore, nè chiamava autorità di polizia sul luogo dell'investimento e provvedeva a sporgere querela solo dopo ottantacinque giorni dal fatto.
La giurisprudenza ha invece chiarito che la vittima ha l'obbligo giuridico di tenere un comportamento diligente e non vi ha Parte_1
provveduto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 3397,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/12/2025.
Il Giudice dott. Andrea Loffredo