CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12939/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062893054000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 c.p.c. come si evince dalla documentazione prodotta dalla società resistente.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 11 aprile 2025, ma in realtà erra in tale prospettazione.
In primo luogo, la GU non prova di aver ricevuto la notifica in data 11.4.2025 e quindi la tempestività del ricorso in data 10.6.2025 come ultimo giorno.
In calce alla busta verde a penna è stata scritta, non si sa da chi, la data di notifica dell'11.4.2025, peraltro in collocazione grafica del tutto irrituale: già l'assenza di valida prova dell'avvenuta notifica in data
11.4.2025 sarebbe, quindi, sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso.
Ma v'è di più, poiché dalla documentazione prodotta in atti dalla società concessionaria emerge che il procedimento notificatorio si è perfezionato ben 7 giorni prima di quanto affermato dalla ricorrente.
Specificamente:
- l'intimazione impugnata è stata spedita il 20.3.2025;
- in data 24.3.2025, per temporanea assenza del destinatario, è stata spedita la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 26.3.2025, sicché in data 3.4.2025 sono scaduti i dieci giorni decorrenti dalla spedizione della CAD senza l'avvenuto ritiro del plico con conseguente perfezionamento della notifica (Cass. 29.10.2020, ord. n. 23921: <
a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego>>). Tale documentazione comprovante la notifica non è stata poi impugnata coi motivi aggiunti nei termini dell'art. 24 d.l.vo n. 546/1992
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di
€ 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 319,05 per un totale di € 2446,05, oltre eventuali ed ulteriori accessori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto dal certificato di residenza storico risulta che la ricorrente ha la residenza in Indirizzo_1 e non numero 50 a partire dal 20.9.2021, non avendo alcun significato giuridico l'utilizzo, del tutto improprio e sostanzialmente negligente rispetto ai doveri di diligenza, della lettera “D.” in relazione alla ricevuta di consegna degli atti prodromici.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 179,00 per la fase di studio, € 105 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria, € 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00, oltre rimborso del 15% per sese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori, con attribuzione in favore del procuratore Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive perché non vi è la prova del versamento del contributo unificato
P.Q.M.
Annulla la cartella di pagamento nr. 07120250062893054000;
Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e SS, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 552,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori, con attribuzione in favore del procuratore
Difensore_1. Napoli, 15.1.2026
Il Magistrato tributario
AN PR
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12939/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062893054000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 c.p.c. come si evince dalla documentazione prodotta dalla società resistente.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'intimazione in data 11 aprile 2025, ma in realtà erra in tale prospettazione.
In primo luogo, la GU non prova di aver ricevuto la notifica in data 11.4.2025 e quindi la tempestività del ricorso in data 10.6.2025 come ultimo giorno.
In calce alla busta verde a penna è stata scritta, non si sa da chi, la data di notifica dell'11.4.2025, peraltro in collocazione grafica del tutto irrituale: già l'assenza di valida prova dell'avvenuta notifica in data
11.4.2025 sarebbe, quindi, sufficiente a dichiarare inammissibile il ricorso.
Ma v'è di più, poiché dalla documentazione prodotta in atti dalla società concessionaria emerge che il procedimento notificatorio si è perfezionato ben 7 giorni prima di quanto affermato dalla ricorrente.
Specificamente:
- l'intimazione impugnata è stata spedita il 20.3.2025;
- in data 24.3.2025, per temporanea assenza del destinatario, è stata spedita la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- la CAD è stata immessa nella cassetta postale in data 26.3.2025, sicché in data 3.4.2025 sono scaduti i dieci giorni decorrenti dalla spedizione della CAD senza l'avvenuto ritiro del plico con conseguente perfezionamento della notifica (Cass. 29.10.2020, ord. n. 23921: <
a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego>>). Tale documentazione comprovante la notifica non è stata poi impugnata coi motivi aggiunti nei termini dell'art. 24 d.l.vo n. 546/1992
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di
€ 1.065,00, oltre rimborso del 15% per spese generali di € 319,05 per un totale di € 2446,05, oltre eventuali ed ulteriori accessori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto dal certificato di residenza storico risulta che la ricorrente ha la residenza in Indirizzo_1 e non numero 50 a partire dal 20.9.2021, non avendo alcun significato giuridico l'utilizzo, del tutto improprio e sostanzialmente negligente rispetto ai doveri di diligenza, della lettera “D.” in relazione alla ricevuta di consegna degli atti prodromici.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 179,00 per la fase di studio, € 105 per la fase introduttiva, € 89,00 per la fase istruttoria, € 179,00 per la fase decisionale per un totale di € 552,00, oltre rimborso del 15% per sese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori, con attribuzione in favore del procuratore Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive perché non vi è la prova del versamento del contributo unificato
P.Q.M.
Annulla la cartella di pagamento nr. 07120250062893054000;
Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e SS, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 552,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori, con attribuzione in favore del procuratore
Difensore_1. Napoli, 15.1.2026
Il Magistrato tributario
AN PR