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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Giovanna Mullig Giudice dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2223/2022 promossa da:
(CF ) con l'avv. SAGLIOCCA SALVATORE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Luca Ponti;
P.IVA_1
C.F. ), rappresentata da C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio degli avv.ti Renato Sardi e Diego Modesti P.IVA_3
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
«In via istruttoria: ammettere le prove per testi articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 16.01.2023 sulle circostanze capitolate ai nn. 1-2-3-4-5-6-7 non ammesse;
disporre il completo rinnovo delle indagini e valutazioni grafologiche al fine di accertare se, in base alle testimonianze assunte, ai referti ed alla documentazione medica ed alle scritture di comparazione pagina 1 di 12 prodotte in giudizio, le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti impugnati di falso sono apocrife e non attribuibili a . Parte_2
Nel merito: accogliere la querela di falso svolta dall'attore e, per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni attribuite a Parte_2
dei seguenti documenti: fideiussione a favore di € 126.000,00 del 15.04.02;
[...] CP_4 estensione di garanzia a € 176.000 del 31.01.03 a favore di estensione di garanzia a € CP_4
192.000 del 22.08.03 a favore di estensione di garanzia a € 230.000 del 01.03.04 a favore CP_4 di estensione di garanzia a € 262.000 del 23.12.05 a favore di CP_4 CP_4
Dichiarare la conseguente inesistenza e/o nullità dei medesimi documenti adottando ogni consequenziale provvedimento di legge.
Spese di causa rifuse, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.»
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito, dichiarare il procedimento instaurato inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: rifondere integralmente compensi di patrocinio e spese legali.”
Per F.V.G. Controparte_1
“In via preliminare: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nei confronti di per difetto di interesse ad agire di parte attrice, per tutti i CP_1 motivi dedotti negli atti della scrivente difesa;
Nel merito: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, respingere comunque perché infondate in fatto e in diritto tutte le avverse pretese e domande, per tutti i motivi dedotti negli atti della scrivente difesa.
In ogni caso: con vittoria di spese, comprensive di IVA e Cassa Avvocati.”
Per il Pubblico Ministero:
Non sottoposte.
pagina 2 di 12
FATTI RILEVANTI DI CAUSA
erede puro e semplice del defunto propone querela di falso in Parte_1 Parte_2 via principale per accertare che numerose sottoscrizioni, apparentemente del de cuius e presenti in calce ad altrettanti contratti bancari, non sono in realtà di pugno del suo autore.
Resistono in giudizio le controparti di detti contratti: Controparte_5 [...]
(già d'ora in Controparte_6 Controparte_7 poi “ ) e attuale cessionaria dei crediti nascenti dai contratti stipulati con CP_1 Controparte_2
CP_1
Interviene in giudizio il Pubblico Ministero ex articolo 221, comma terzo, c.p.c., aderendo alla domanda attorea.
Il Tribunale, con sentenza parziale ma definitiva n° 436/ 2024, ha definito la causa instaurata tra l'attore e la , accertando la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti Controparte_5 stipulati da quest'ultima.
Ha invece disposta la prosecuzione dell'istruttoria per la parte restante della causa, relativa alle asserite falsità delle sottoscrizioni rilevanti nei rapporti con e CP_1 Controparte_2
Rinnovata la CTU grafologica, acquisiti ulteriori chiarimenti, la causa è stata indi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore è figlio ed unico erede di , nato a [...] il [...] e morto nel 2013. Parte_2
Come tale, chiede l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni “ che Parte_2 compaiono in calce ai seguenti documenti contrattuali stipulati con CP_1
- fideiussione c.d. omnibus per € 126.000,00 datata 15 aprile 2002, a garanzia di qualsiasi credito vantato da questa nei confronti della (doc. Parte_3
10 attore);
- estensione della garanzia ad € 176.000 datata 31 gennaio 2003 (doc. 11 attore);
- estensione della garanzia ad € 192.000 datata 22 agosto 2003 (doc. 12 attore);
- estensione della garanzia ad € 230.000 datata primo marzo 2004 (doc. 13 attore);
- estensione della garanzia ad € 262.000 datata 23 dicembre 2005 (doc. 14 attore).
Ciò affermando che alla data di sottoscrizione, era in realtà in stato fisico e Parte_2 mentale tale da impedirgli del tutto la materiale apposizione della propria firma.
pagina 3 di 12 Quanto all'interesse ad agire, occorre ricordare che (rectius, la ua dante causa), sulla CP_1 CP_7 base di detti documenti, ha ottenuto da questo ufficio due decreti ingiuntivi di pagamento nei confronti di (esecutivi per mancata opposizione): Parte_2
- n° 2307 del 2012 (doc. 15 attore);
- n° 493 del 2013 (doc. 16 attore).
L'attore ha interesse a conseguire la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni in parola, perché intende per tale via impugnare per revocazione i citati decreti ingiuntivi ex artt. 656 e 395 n° 2 c.p.c.
Secondo un precedente di legittimità, richiamata dalle convenute, tale conclusione sarebbe errata:“(…) In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (Cass. n° 19413/2017 in motivazione, punto 3.4.).
Va tuttavia segnalato che tale precedente è assai poco persuasivo e per giunta isolato.
La stessa Corte ha infatti più volte affermato principi chiari e diametralmente opposti:
- “(…) Si assume che chi è chiamato in giudizio deve esporre tutte le ragioni capaci di confortare il suo diritto e che, se ciò egli non fa per negligenza, per ignoranza, per infortunio o per errore, deve imputarlo a se stesso. Non sarebbe consentito, a chi già conosceva la falsità e poteva farla valere nel giudizio di merito con tutti i mezzi appositamente previsti dalla legge (verifica di scrittura, querela di falso, ecc.), omettere l'esperimento di tali rimedi, con riserva di successiva deduzione in sede revocatoria allo scopo di eliminare quel giudicato formatosi proprio a causa della di lui inerzia e negligenza. La revocazione costituirebbe un mezzo eccezionale concesso straordinariamente contro il giudicato e giustificato solo in quanto, dopo il giudizio di merito, sopravvengano nuovi elementi dei quali in sede di mirito sia mancata la conoscenza o la disponibilità.
La censura non ha fondamento.
A norma degli artt. 395 n° 2, 396 e 398, secondo comma, c.p.c. la falsità delle prove sulle quali si è fondata la decisione costituisce motivo di revocazione solo quando sia stata riconosciuta dalla pagina 4 di 12 controparte o dichiarata giudizialmente in data atteriore alla domanda di revocazione (cfr. sent. n.
2146/73). Per logico e necessario coordinamento con tale principio, quale "scoperta della falsità" agli effetti della disposizione di cui all'art. 326 c.p.c. e di quella di cui all'art. 396 c.p.c. deve intendersi
(cfr. sent. n.1834/66) la notizia dell'evento revocatorio e cioè di uno di quei fatti obiettivi
(riconoscimento della controparte o dichiarazione giudiziale) ai quali è subordinata, nel caso che interessa, la proponibilità dell'impugnativa per revocazione.
La scoperta della falsità avviene cioè ai particolari effetti giuridici sopraindicati nel momento in cui si viene a sapere del riconoscimento della controparte (ossia della dichiarazione da parte di chi si è avvalso del documento o della prova e l'ha fatta valere in giudizio) ovvero della sentenza civile o penale, passata in giudicato, che abbia accertato la falsità della prova. Come in mancanza del riconoscimento di parte o della dichiarazione giudiziale l'interessato non può proporre istanza di revocazione, anche se sia personalmente certa della falsità delle prove poste a base della decisione (e che non debbono essere necessariamente documentali), così la convinzione o conoscenza soltanto soggettiva di tale falsità, avuta dalla parte già durante il precedente giudizio di merito, non è affatto preclusiva del successivo rimedio revocatorio, quando ne vengano in essere le condizioni.
Non vale opporre in contrario il principio secondo cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, giacchè l'impugnazione costitutiva dalla domanda di revocazione prescinde dal giudicato ed è anzi diretta (nei casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) a rescindere il formale giudicato eventualmente formatosi a norma della disposizione dell'art. 324 c.p.c. Né la parte, che era consapevole della falsità, era tenuta - sotto pena di decadenza dal diritto di proporre in seguito
l'impugnazione per revocazione - a dedurre propri mezzi di prova e a proporre la stessa querela di falso nel processo in cui si facevano valere le prove o i documenti falsi: tale conseguenza non è infatti prevista da alcuna norma dell'ordinamento (cfr. sent. n.1834/66). (…)” - Cass. n° 875/1975, in motivazione;
- “(…) A norma dell'art. 395, n. 2, c.p.c., presupposto della revocazione straordinaria è la falsità probatoria dichiarata, sicché la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto della falsità durante il giudizio di merito all'esito del quale il revocando provvedimento è stato emesso non preclude l'esperimento del mezzo revocatorio, non essendo qui invocabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sia perché l'istanza di revocazione prescinde dal giudicato, ed è anzi diretta a rescinderlo, sia perché nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di proporre querela di falso in detto giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre l'istanza di revocazione (Cass. 10 marzo 1975, n. 875).
pagina 5 di 12 Avendo lo scopo di privare l'atto fidefacente della sua idoneità alla pubblica fede, con accertamento efficace erga omnes, la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24725).
Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso può essere sempre proposta finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo irrilevante che il querelante abbia tacitamente o espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità (Cass. 21 ottobre 2008, n. 25556).
Nella specie, il giudice d'appello si è allontanato da questi princìpi di diritto, laddove:
a) ha ritenuto che il giudicato sul decreto ingiuntivo si estenda dall'esistenza del credito di restituzione inter partes all'autenticità erga omnes delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento, secondo un'impropria logica di deducibilità della querela, e conseguente decadenza della querela non dedotta;
b) ha sovrapposto il disconoscimento delle firme operato dall nel giudizio di opposizione Parte_4
e la querela di falso da lei successivamente proposta in via principale, mentre trattasi di concetti istituzionalmente distinti, potendo la querela proporsi anche per la falsità di una sottoscrizione riconosciuta;
c) ha negato a priori la sussistenza di un interesse dell ad agire per la querela di falso, Parte_4 senza considerare che (non la mera falsità, bensì proprio) la declaratoria di falsità è un presupposto della revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo, quand'anche passato in giudicato per estinzione del giudizio di opposizione.” – Cass. n° 2212/2020, in motivazione.
L'attore ha dunque pieno interesse ad agire e non vede alcuna preclusione di tipo processuale alla sua iniziativa.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, il fatto che anche l'attore sia stato destinatario in proprio dei decreti ingiuntivi di cui sopra non determina il venir meno dell'interesse ad agire e ad instaurare il presente giudizio.
Egli infatti ha estinto qualsiasi obbligazione personale nascente da tale rapporto, come da suo doc.
61, dal seguente tenore:
pagina 6 di 12 sostiene che tale accordo non risolve la questione, perché non libera l'attore dalla possibile CP_1 azione ex art. 1313 c.c., mantenendolo dunque ancora obbligato in proprio;
per questo egli non avrebbe interesse ad accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte dal suo dante causa.
La tesi è infondata, perché con tale accordo l'attore non ha beneficiato della mera rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ex art. 1311 e s. c.c. (grazie al beneficium divisionis concessogli dal creditore), rimanendo così debitore della sola sua quota ed esposto al rischio di insolvenza degli altri condebitori;
piuttosto, ha proprio del tutto estinto il suo vincolo ed il suo debito previa transazione limitata alla sua quota di debito (art. 1304 c.c.).
Del resto la seconda parte del testo riportato mostra che l'attore è tenuto solo a rimborsare a CP_1 le somme che quest'ultima (dopo averle ricevute a pagamento dall'attore stesso) dovesse restituire al solvens in futuro per annullamento o inefficacia dei pagamenti stessi, non che il suo debito da fideiussore persiste.
L'attore mantiene dunque interesse a conseguire la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni in esame per promuovere in futuro, in qualità di erede dell'ulteriore debitore Parte_2
l'impugnazione dei suddetti decreti ingiuntivi con l'azione di revocazione straordinaria, ex artt. 656 e
395 n° 2 c.p.c. pagina 7 di 12 ***
Ciò premesso, occorre una disamina distinta delle scritture in esame.
La fideiussione del 15.4.2002 e le estensioni del 31.3.2003 e del 22.8.2003
La CTU medico-legale ha chiarito che, al tempo della sottoscrizione della fideiussione, Pt_2 godesse pienamente delle sue funzioni prassiche e, pertanto, fosse fisicamente in grado di
[...] apporre personalmente una firma.
Quanto alle due estensioni, in assenza di alcuna documentazione medica del de cuius riferibile all'anno 2003, attraverso un giudizio di comparazione con la condizione di “aprassia ideativa ideomotoria costruttiva” riscontrata in capo allo stesso alla fine del 2004, la stessa CTU ha concluso che non risulta possibile stabilire se “il peggioramento riscontrato negli ultimi mesi del 2004 sia stato repentino o se si sia trattato di un decadimento lento e graduale”.
La CTU grafologica ha osservato che:
- la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione risulta contrassegnata da un elevato grado di personalizzazione, spontaneità e spigliatezza esecutiva, nonché dall'assenza di elementi ascrivibili ad espressioni di artificiosità;
- la sottoscrizione di cui al punto precedente, comparata ad una sottoscrizione comparativa del de cuius di poco precedente (21.12.2001), ha mostrato la presenza di molte caratteristiche comuni in tema di spontaneità e personalizzazione del tracciato rispetto al modello corsivo che limita fortemente la leggibilità; curvilineità alternata ad alcune angolosità; sviluppo orizzontale del tracciato;
grafismo in sospensione con tendenza all'ascendenza; assi letterali variabili;
collegamenti interletterali costanti;
puntini sulle i;
finali di parola;
costruzione degli ovali e delle maiuscole”, non rilevando la presenza di alcune lievi differenze del tracciato (non discordanze) rispetto alle sottoscrizioni comparate;
- anche in relazione alle due estensioni di garanzia sono ravvisabili degli “indici grafici significativi” idonei a confermare analogie e corrispondenze con le scritture comparative
(benché non coeve) quali: la sequenza “a ghirlanda”, l'espansione sull'asse orizzontale (meno ascendente nel nome), la costanza nei collegamenti interletterali, la dinamica costruttiva delle iniziali e delle finali di parola, oltre che della lettera “s” e “h”;
- le sottoscrizioni in questione si caratterizzano per la spontaneità nell'esecuzione del tracciato e per la gestualità che le rendono non replicabili.
Secondo la CTP attorea tale ricostruzione sarebb criticabile perché:
- nella comparazione non sarebbero stati esaminati documenti tra loro coevi;
pagina 8 di 12 - le capacità prassiche in capo a non risultano confermate da documentazione Parte_2 medica riferibile all'anno 2003;
- non si riscontra la presenza di un ovale “a doppia anellatura” nelle scritture comparative esaminate;
- non sono stati presi in adeguata considerazione gli elementi di omografia strutturale, dinamica e pressoria di tutte le firme in verifica.
La CTU ha efficacemente replicato che:
- la coevità non deve essere intesa in modo rigido e non implica la necessità di comparare scritture tra loro strettamente contestuali;
- la comparazione della prima sottoscrizione in esame è avvenuta con una firma coeva (essendo intercorso un termine di soli quattro mesi tra loro);
- in relazione alle altre due, si tratta comunque di una breve distanza temporale, tollerabile applicando i comuni criteri di omologia e di omogeneità;
- non essendovi alcuna documentazione medica conclusiva relativa all'anno 2003 e non rinvenendosi segni peculiari sintomatici di una malattia o di una sua fase, si devono valorizzare alcuni elementi specifici presenti nella sottoscrizione, quali: “lentezza, stentatezza, destrutturazione del tracciato, disallineamenti o disomogeneità”;
- nella grafia presente nei documenti in esame, l'ovale non è saldato al punto di avvio, risultando caratterizzato da un movimento che produce delle differenziazioni sul singolo grafema, qualificandosi per la sua peculiare traiettoria;
- anche quando l'ovale sia assente, come nelle scritture usate in comparazione, si rinviene una sequenza “a ghirlanda” che risulta espressione dello stesso movimento grafico.
La CTU conclude quindi per la certezza dell'autografia della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione e per un'alta probabilità di autografia in relazione alle sottoscrizioni del
31.3.2003 e del 22.8.2003.
Ebbene, il Tribunale non può che condividere il giudizio a cui è pervenuta la CTU grafologica, alla luce di una comparazione che si fonda su un'accurata e minuziosa indagine, compiuta attraverso la valorizzazione di segni distintivi che consentono di ritenere la grafia autentica, precludendo l'ipotesi di una sua imitazione. Le conclusioni sul punto, siccome supportate da un'indagine analitica e fondate su argomentazioni logiche, devono essere confermate.
La domanda attorea dovrà essere rigettata nella parte in cui ha ad oggetto il riconoscimento della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione del 15.4.2002 e alle successive estensioni di garanzia del 31.3.2003 e del 22.8.2003. pagina 9 di 12 ***
Estensioni di garanzia del 1.3.2004 e del 23.12.2005
Come evidenziato dalla CTU medico-legale, a settembre 2004 veniva diagnosticato ad Pt_2 il Morbo di Alzheimer e si riscontrava un indice MMSE di 14/30, che determina una
[...] dipendenza pressoché totale nello svolgimento delle attività quotidiane.
A dicembre 2004 veniva accertato un indice MMSE di 11/30 con “aprassia ideativa ideomotoria costruttiva” che porta la CTU a ritenere che le funzioni prassiche fossero in tale periodo “gravemente deficitarie, se non perse”.
Non essendovi alcuna documentazione medica antecedente al mese di settembre 2004, la CTU chiarisce che “sebbene si possa argomentare che un MMSE di 14 sia interpretativamente foriero di alterazioni prassiche, va tenuto conto che non ve ne sia una esplicita descrizione di presenza nel certificato del settembre 2004 (…) si ritiene di specificare come sia da ritenersi altamente probabile che tale condizione fosse comunque identificabile già dal mese di settembre 2004”.
La CTU grafologica ha chiarito che:
- nelle sottoscrizioni in esame si riscontrano delle peculiarità stilistiche differenti rispetto alle firme precedenti, che determinano il venir meno degli elementi di personalizzazione della grafia del de cuius: il tracciato risulta maggiormente leggibile ed elementare, stentato nel procedere;
si riscontra una maggiore attenzione alla forma più che all'immediatezza del gesto;
- il processo involutivo in atto nel grafismo del de cuius risulta incompatibile con la spigliatezza e velocità che emerge dalle sottoscrizioni in esame;
- non essendovi alcuna documentazione medica relativa al periodo compreso tra maggio 2004 e novembre 2004, deve ritenersi plausibile che il de cuius si trovasse in una fase intermedia della patologia in cui la scrittura dovrebbe presentare caratteri di “semplificazione, irregolarità e discontinuità”.
La CTU ha efficacemente concluso che le sottoscrizioni in esame “pur non avendo evidenziato segni di artificiosità o tentennamenti lampanti nello svolgimento del tracciato, hanno tradito delle contraddittorietà tipiche di chi, scegliendo di imitare a mano libera per ottenere un risultato più rapido e sciolto, non sia stato in grado di trasferire quegli “idiotismi” ascrivibili al modo di firmare del Sig. Ponendo una maggiore attenzione nel vergare la prima parte delle firme, chi le ha Pt_2 apposte non ha però potuto mantenere la concentrazione alta fino alla fine, producendo così un tracciato che, seppur complessivamente privo di esitazioni e ad una prima impressione naturale, non è minimamente attinente all'impronta grafica del Ronchese”.
I CTP non hanno contestato le conclusioni a cui è pervenuta la CTU. pagina 10 di 12 Il Tribunale non può che fare proprie dette conclusioni, condividendole in quanto supportate da adeguata motivazione logica.
Ciò premesso, accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle due estensioni di garanzia del 1° marzo 2004 e del 23 dicembre 2005, stipulate con , la querela di falso merita – solo CP_1 sul punto - accoglimento.
Al passaggio in giudicato, si dovrà pertanto procedere alla cancellazione di ogni parte dei documenti in esame in cui compare la sottoscrizione;
cancellazione da realizzarsi mediante Parte_2 applicazione sugli originali di due sbarre trasversali sulla sottoscrizione presente: Parte_2
- nell'estensione di garanzia a €230.000,00 del 1° marzo 2004 (doc.13 attore);
- nell'estensione di garanzia a €262.000,00 del 23 dicembre 2005 (doc.14 attore).
Accanto alle sbarre si dovrà apporre la dicitura “sottoscrizione dichiarata falsa con Parte_2 sentenza n°…. del Tribunale di Udine (o Corte di Appello di Trieste, in caso di impugnazione senza riforma)”, la data e la sottoscrizione del cancelliere dell'ufficio giudiziario che avrà emesso la sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite, in questo rapporto, vengono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Quelle di CTU vanno ripartite per metà sull'attore e per metà (in solido tra loro) su e CP_1
con obbligo di restituzione alla controparte che le ha o le avrà anticipate oltre la Controparte_2 propria quota.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che le sottoscrizioni “ che compaiono in calce ai seguenti documenti Parte_2 contrattuali stipulati con Controparte_7 CP_7
- estensione di garanzia a €230.000,00 del 1° marzo 2004 (doc. 13 attore);
- estensione di garanzia a €262.000,00 del 23 dicembre 2005 (doc. 14 attore).
sono false;
b) impartisce le disposizioni di cui all'art. 226, secondo comma, c.p.c. come da motivazione;
c) rigetta per il resto la domanda attorea proposta nei confronti di
[...]
di Controparte_1 Controparte_2
d) compensa per intero fra le odierne parti le spese di questa parte della lite;
addossa le spese di CTU per metà all'attore e per metà alle altre due odierne parti private, con obbligo di restituzione alla controparte che le ha o le avrà anticipate oltre la propria quota.
Udine, 1 luglio 2025
Il giudice relatore La presidente dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Annamaria Antonini
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Giovanna Mullig Giudice dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2223/2022 promossa da:
(CF ) con l'avv. SAGLIOCCA SALVATORE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Luca Ponti;
P.IVA_1
C.F. ), rappresentata da C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), con il patrocinio degli avv.ti Renato Sardi e Diego Modesti P.IVA_3
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
«In via istruttoria: ammettere le prove per testi articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 16.01.2023 sulle circostanze capitolate ai nn. 1-2-3-4-5-6-7 non ammesse;
disporre il completo rinnovo delle indagini e valutazioni grafologiche al fine di accertare se, in base alle testimonianze assunte, ai referti ed alla documentazione medica ed alle scritture di comparazione pagina 1 di 12 prodotte in giudizio, le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti impugnati di falso sono apocrife e non attribuibili a . Parte_2
Nel merito: accogliere la querela di falso svolta dall'attore e, per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni attribuite a Parte_2
dei seguenti documenti: fideiussione a favore di € 126.000,00 del 15.04.02;
[...] CP_4 estensione di garanzia a € 176.000 del 31.01.03 a favore di estensione di garanzia a € CP_4
192.000 del 22.08.03 a favore di estensione di garanzia a € 230.000 del 01.03.04 a favore CP_4 di estensione di garanzia a € 262.000 del 23.12.05 a favore di CP_4 CP_4
Dichiarare la conseguente inesistenza e/o nullità dei medesimi documenti adottando ogni consequenziale provvedimento di legge.
Spese di causa rifuse, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.»
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito, dichiarare il procedimento instaurato inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: rifondere integralmente compensi di patrocinio e spese legali.”
Per F.V.G. Controparte_1
“In via preliminare: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nei confronti di per difetto di interesse ad agire di parte attrice, per tutti i CP_1 motivi dedotti negli atti della scrivente difesa;
Nel merito: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, respingere comunque perché infondate in fatto e in diritto tutte le avverse pretese e domande, per tutti i motivi dedotti negli atti della scrivente difesa.
In ogni caso: con vittoria di spese, comprensive di IVA e Cassa Avvocati.”
Per il Pubblico Ministero:
Non sottoposte.
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FATTI RILEVANTI DI CAUSA
erede puro e semplice del defunto propone querela di falso in Parte_1 Parte_2 via principale per accertare che numerose sottoscrizioni, apparentemente del de cuius e presenti in calce ad altrettanti contratti bancari, non sono in realtà di pugno del suo autore.
Resistono in giudizio le controparti di detti contratti: Controparte_5 [...]
(già d'ora in Controparte_6 Controparte_7 poi “ ) e attuale cessionaria dei crediti nascenti dai contratti stipulati con CP_1 Controparte_2
CP_1
Interviene in giudizio il Pubblico Ministero ex articolo 221, comma terzo, c.p.c., aderendo alla domanda attorea.
Il Tribunale, con sentenza parziale ma definitiva n° 436/ 2024, ha definito la causa instaurata tra l'attore e la , accertando la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti Controparte_5 stipulati da quest'ultima.
Ha invece disposta la prosecuzione dell'istruttoria per la parte restante della causa, relativa alle asserite falsità delle sottoscrizioni rilevanti nei rapporti con e CP_1 Controparte_2
Rinnovata la CTU grafologica, acquisiti ulteriori chiarimenti, la causa è stata indi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore è figlio ed unico erede di , nato a [...] il [...] e morto nel 2013. Parte_2
Come tale, chiede l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni “ che Parte_2 compaiono in calce ai seguenti documenti contrattuali stipulati con CP_1
- fideiussione c.d. omnibus per € 126.000,00 datata 15 aprile 2002, a garanzia di qualsiasi credito vantato da questa nei confronti della (doc. Parte_3
10 attore);
- estensione della garanzia ad € 176.000 datata 31 gennaio 2003 (doc. 11 attore);
- estensione della garanzia ad € 192.000 datata 22 agosto 2003 (doc. 12 attore);
- estensione della garanzia ad € 230.000 datata primo marzo 2004 (doc. 13 attore);
- estensione della garanzia ad € 262.000 datata 23 dicembre 2005 (doc. 14 attore).
Ciò affermando che alla data di sottoscrizione, era in realtà in stato fisico e Parte_2 mentale tale da impedirgli del tutto la materiale apposizione della propria firma.
pagina 3 di 12 Quanto all'interesse ad agire, occorre ricordare che (rectius, la ua dante causa), sulla CP_1 CP_7 base di detti documenti, ha ottenuto da questo ufficio due decreti ingiuntivi di pagamento nei confronti di (esecutivi per mancata opposizione): Parte_2
- n° 2307 del 2012 (doc. 15 attore);
- n° 493 del 2013 (doc. 16 attore).
L'attore ha interesse a conseguire la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni in parola, perché intende per tale via impugnare per revocazione i citati decreti ingiuntivi ex artt. 656 e 395 n° 2 c.p.c.
Secondo un precedente di legittimità, richiamata dalle convenute, tale conclusione sarebbe errata:“(…) In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (Cass. n° 19413/2017 in motivazione, punto 3.4.).
Va tuttavia segnalato che tale precedente è assai poco persuasivo e per giunta isolato.
La stessa Corte ha infatti più volte affermato principi chiari e diametralmente opposti:
- “(…) Si assume che chi è chiamato in giudizio deve esporre tutte le ragioni capaci di confortare il suo diritto e che, se ciò egli non fa per negligenza, per ignoranza, per infortunio o per errore, deve imputarlo a se stesso. Non sarebbe consentito, a chi già conosceva la falsità e poteva farla valere nel giudizio di merito con tutti i mezzi appositamente previsti dalla legge (verifica di scrittura, querela di falso, ecc.), omettere l'esperimento di tali rimedi, con riserva di successiva deduzione in sede revocatoria allo scopo di eliminare quel giudicato formatosi proprio a causa della di lui inerzia e negligenza. La revocazione costituirebbe un mezzo eccezionale concesso straordinariamente contro il giudicato e giustificato solo in quanto, dopo il giudizio di merito, sopravvengano nuovi elementi dei quali in sede di mirito sia mancata la conoscenza o la disponibilità.
La censura non ha fondamento.
A norma degli artt. 395 n° 2, 396 e 398, secondo comma, c.p.c. la falsità delle prove sulle quali si è fondata la decisione costituisce motivo di revocazione solo quando sia stata riconosciuta dalla pagina 4 di 12 controparte o dichiarata giudizialmente in data atteriore alla domanda di revocazione (cfr. sent. n.
2146/73). Per logico e necessario coordinamento con tale principio, quale "scoperta della falsità" agli effetti della disposizione di cui all'art. 326 c.p.c. e di quella di cui all'art. 396 c.p.c. deve intendersi
(cfr. sent. n.1834/66) la notizia dell'evento revocatorio e cioè di uno di quei fatti obiettivi
(riconoscimento della controparte o dichiarazione giudiziale) ai quali è subordinata, nel caso che interessa, la proponibilità dell'impugnativa per revocazione.
La scoperta della falsità avviene cioè ai particolari effetti giuridici sopraindicati nel momento in cui si viene a sapere del riconoscimento della controparte (ossia della dichiarazione da parte di chi si è avvalso del documento o della prova e l'ha fatta valere in giudizio) ovvero della sentenza civile o penale, passata in giudicato, che abbia accertato la falsità della prova. Come in mancanza del riconoscimento di parte o della dichiarazione giudiziale l'interessato non può proporre istanza di revocazione, anche se sia personalmente certa della falsità delle prove poste a base della decisione (e che non debbono essere necessariamente documentali), così la convinzione o conoscenza soltanto soggettiva di tale falsità, avuta dalla parte già durante il precedente giudizio di merito, non è affatto preclusiva del successivo rimedio revocatorio, quando ne vengano in essere le condizioni.
Non vale opporre in contrario il principio secondo cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, giacchè l'impugnazione costitutiva dalla domanda di revocazione prescinde dal giudicato ed è anzi diretta (nei casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) a rescindere il formale giudicato eventualmente formatosi a norma della disposizione dell'art. 324 c.p.c. Né la parte, che era consapevole della falsità, era tenuta - sotto pena di decadenza dal diritto di proporre in seguito
l'impugnazione per revocazione - a dedurre propri mezzi di prova e a proporre la stessa querela di falso nel processo in cui si facevano valere le prove o i documenti falsi: tale conseguenza non è infatti prevista da alcuna norma dell'ordinamento (cfr. sent. n.1834/66). (…)” - Cass. n° 875/1975, in motivazione;
- “(…) A norma dell'art. 395, n. 2, c.p.c., presupposto della revocazione straordinaria è la falsità probatoria dichiarata, sicché la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto della falsità durante il giudizio di merito all'esito del quale il revocando provvedimento è stato emesso non preclude l'esperimento del mezzo revocatorio, non essendo qui invocabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sia perché l'istanza di revocazione prescinde dal giudicato, ed è anzi diretta a rescinderlo, sia perché nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di proporre querela di falso in detto giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre l'istanza di revocazione (Cass. 10 marzo 1975, n. 875).
pagina 5 di 12 Avendo lo scopo di privare l'atto fidefacente della sua idoneità alla pubblica fede, con accertamento efficace erga omnes, la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24725).
Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso può essere sempre proposta finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo irrilevante che il querelante abbia tacitamente o espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità (Cass. 21 ottobre 2008, n. 25556).
Nella specie, il giudice d'appello si è allontanato da questi princìpi di diritto, laddove:
a) ha ritenuto che il giudicato sul decreto ingiuntivo si estenda dall'esistenza del credito di restituzione inter partes all'autenticità erga omnes delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento, secondo un'impropria logica di deducibilità della querela, e conseguente decadenza della querela non dedotta;
b) ha sovrapposto il disconoscimento delle firme operato dall nel giudizio di opposizione Parte_4
e la querela di falso da lei successivamente proposta in via principale, mentre trattasi di concetti istituzionalmente distinti, potendo la querela proporsi anche per la falsità di una sottoscrizione riconosciuta;
c) ha negato a priori la sussistenza di un interesse dell ad agire per la querela di falso, Parte_4 senza considerare che (non la mera falsità, bensì proprio) la declaratoria di falsità è un presupposto della revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo, quand'anche passato in giudicato per estinzione del giudizio di opposizione.” – Cass. n° 2212/2020, in motivazione.
L'attore ha dunque pieno interesse ad agire e non vede alcuna preclusione di tipo processuale alla sua iniziativa.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, il fatto che anche l'attore sia stato destinatario in proprio dei decreti ingiuntivi di cui sopra non determina il venir meno dell'interesse ad agire e ad instaurare il presente giudizio.
Egli infatti ha estinto qualsiasi obbligazione personale nascente da tale rapporto, come da suo doc.
61, dal seguente tenore:
pagina 6 di 12 sostiene che tale accordo non risolve la questione, perché non libera l'attore dalla possibile CP_1 azione ex art. 1313 c.c., mantenendolo dunque ancora obbligato in proprio;
per questo egli non avrebbe interesse ad accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte dal suo dante causa.
La tesi è infondata, perché con tale accordo l'attore non ha beneficiato della mera rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ex art. 1311 e s. c.c. (grazie al beneficium divisionis concessogli dal creditore), rimanendo così debitore della sola sua quota ed esposto al rischio di insolvenza degli altri condebitori;
piuttosto, ha proprio del tutto estinto il suo vincolo ed il suo debito previa transazione limitata alla sua quota di debito (art. 1304 c.c.).
Del resto la seconda parte del testo riportato mostra che l'attore è tenuto solo a rimborsare a CP_1 le somme che quest'ultima (dopo averle ricevute a pagamento dall'attore stesso) dovesse restituire al solvens in futuro per annullamento o inefficacia dei pagamenti stessi, non che il suo debito da fideiussore persiste.
L'attore mantiene dunque interesse a conseguire la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni in esame per promuovere in futuro, in qualità di erede dell'ulteriore debitore Parte_2
l'impugnazione dei suddetti decreti ingiuntivi con l'azione di revocazione straordinaria, ex artt. 656 e
395 n° 2 c.p.c. pagina 7 di 12 ***
Ciò premesso, occorre una disamina distinta delle scritture in esame.
La fideiussione del 15.4.2002 e le estensioni del 31.3.2003 e del 22.8.2003
La CTU medico-legale ha chiarito che, al tempo della sottoscrizione della fideiussione, Pt_2 godesse pienamente delle sue funzioni prassiche e, pertanto, fosse fisicamente in grado di
[...] apporre personalmente una firma.
Quanto alle due estensioni, in assenza di alcuna documentazione medica del de cuius riferibile all'anno 2003, attraverso un giudizio di comparazione con la condizione di “aprassia ideativa ideomotoria costruttiva” riscontrata in capo allo stesso alla fine del 2004, la stessa CTU ha concluso che non risulta possibile stabilire se “il peggioramento riscontrato negli ultimi mesi del 2004 sia stato repentino o se si sia trattato di un decadimento lento e graduale”.
La CTU grafologica ha osservato che:
- la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione risulta contrassegnata da un elevato grado di personalizzazione, spontaneità e spigliatezza esecutiva, nonché dall'assenza di elementi ascrivibili ad espressioni di artificiosità;
- la sottoscrizione di cui al punto precedente, comparata ad una sottoscrizione comparativa del de cuius di poco precedente (21.12.2001), ha mostrato la presenza di molte caratteristiche comuni in tema di spontaneità e personalizzazione del tracciato rispetto al modello corsivo che limita fortemente la leggibilità; curvilineità alternata ad alcune angolosità; sviluppo orizzontale del tracciato;
grafismo in sospensione con tendenza all'ascendenza; assi letterali variabili;
collegamenti interletterali costanti;
puntini sulle i;
finali di parola;
costruzione degli ovali e delle maiuscole”, non rilevando la presenza di alcune lievi differenze del tracciato (non discordanze) rispetto alle sottoscrizioni comparate;
- anche in relazione alle due estensioni di garanzia sono ravvisabili degli “indici grafici significativi” idonei a confermare analogie e corrispondenze con le scritture comparative
(benché non coeve) quali: la sequenza “a ghirlanda”, l'espansione sull'asse orizzontale (meno ascendente nel nome), la costanza nei collegamenti interletterali, la dinamica costruttiva delle iniziali e delle finali di parola, oltre che della lettera “s” e “h”;
- le sottoscrizioni in questione si caratterizzano per la spontaneità nell'esecuzione del tracciato e per la gestualità che le rendono non replicabili.
Secondo la CTP attorea tale ricostruzione sarebb criticabile perché:
- nella comparazione non sarebbero stati esaminati documenti tra loro coevi;
pagina 8 di 12 - le capacità prassiche in capo a non risultano confermate da documentazione Parte_2 medica riferibile all'anno 2003;
- non si riscontra la presenza di un ovale “a doppia anellatura” nelle scritture comparative esaminate;
- non sono stati presi in adeguata considerazione gli elementi di omografia strutturale, dinamica e pressoria di tutte le firme in verifica.
La CTU ha efficacemente replicato che:
- la coevità non deve essere intesa in modo rigido e non implica la necessità di comparare scritture tra loro strettamente contestuali;
- la comparazione della prima sottoscrizione in esame è avvenuta con una firma coeva (essendo intercorso un termine di soli quattro mesi tra loro);
- in relazione alle altre due, si tratta comunque di una breve distanza temporale, tollerabile applicando i comuni criteri di omologia e di omogeneità;
- non essendovi alcuna documentazione medica conclusiva relativa all'anno 2003 e non rinvenendosi segni peculiari sintomatici di una malattia o di una sua fase, si devono valorizzare alcuni elementi specifici presenti nella sottoscrizione, quali: “lentezza, stentatezza, destrutturazione del tracciato, disallineamenti o disomogeneità”;
- nella grafia presente nei documenti in esame, l'ovale non è saldato al punto di avvio, risultando caratterizzato da un movimento che produce delle differenziazioni sul singolo grafema, qualificandosi per la sua peculiare traiettoria;
- anche quando l'ovale sia assente, come nelle scritture usate in comparazione, si rinviene una sequenza “a ghirlanda” che risulta espressione dello stesso movimento grafico.
La CTU conclude quindi per la certezza dell'autografia della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione e per un'alta probabilità di autografia in relazione alle sottoscrizioni del
31.3.2003 e del 22.8.2003.
Ebbene, il Tribunale non può che condividere il giudizio a cui è pervenuta la CTU grafologica, alla luce di una comparazione che si fonda su un'accurata e minuziosa indagine, compiuta attraverso la valorizzazione di segni distintivi che consentono di ritenere la grafia autentica, precludendo l'ipotesi di una sua imitazione. Le conclusioni sul punto, siccome supportate da un'indagine analitica e fondate su argomentazioni logiche, devono essere confermate.
La domanda attorea dovrà essere rigettata nella parte in cui ha ad oggetto il riconoscimento della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione del 15.4.2002 e alle successive estensioni di garanzia del 31.3.2003 e del 22.8.2003. pagina 9 di 12 ***
Estensioni di garanzia del 1.3.2004 e del 23.12.2005
Come evidenziato dalla CTU medico-legale, a settembre 2004 veniva diagnosticato ad Pt_2 il Morbo di Alzheimer e si riscontrava un indice MMSE di 14/30, che determina una
[...] dipendenza pressoché totale nello svolgimento delle attività quotidiane.
A dicembre 2004 veniva accertato un indice MMSE di 11/30 con “aprassia ideativa ideomotoria costruttiva” che porta la CTU a ritenere che le funzioni prassiche fossero in tale periodo “gravemente deficitarie, se non perse”.
Non essendovi alcuna documentazione medica antecedente al mese di settembre 2004, la CTU chiarisce che “sebbene si possa argomentare che un MMSE di 14 sia interpretativamente foriero di alterazioni prassiche, va tenuto conto che non ve ne sia una esplicita descrizione di presenza nel certificato del settembre 2004 (…) si ritiene di specificare come sia da ritenersi altamente probabile che tale condizione fosse comunque identificabile già dal mese di settembre 2004”.
La CTU grafologica ha chiarito che:
- nelle sottoscrizioni in esame si riscontrano delle peculiarità stilistiche differenti rispetto alle firme precedenti, che determinano il venir meno degli elementi di personalizzazione della grafia del de cuius: il tracciato risulta maggiormente leggibile ed elementare, stentato nel procedere;
si riscontra una maggiore attenzione alla forma più che all'immediatezza del gesto;
- il processo involutivo in atto nel grafismo del de cuius risulta incompatibile con la spigliatezza e velocità che emerge dalle sottoscrizioni in esame;
- non essendovi alcuna documentazione medica relativa al periodo compreso tra maggio 2004 e novembre 2004, deve ritenersi plausibile che il de cuius si trovasse in una fase intermedia della patologia in cui la scrittura dovrebbe presentare caratteri di “semplificazione, irregolarità e discontinuità”.
La CTU ha efficacemente concluso che le sottoscrizioni in esame “pur non avendo evidenziato segni di artificiosità o tentennamenti lampanti nello svolgimento del tracciato, hanno tradito delle contraddittorietà tipiche di chi, scegliendo di imitare a mano libera per ottenere un risultato più rapido e sciolto, non sia stato in grado di trasferire quegli “idiotismi” ascrivibili al modo di firmare del Sig. Ponendo una maggiore attenzione nel vergare la prima parte delle firme, chi le ha Pt_2 apposte non ha però potuto mantenere la concentrazione alta fino alla fine, producendo così un tracciato che, seppur complessivamente privo di esitazioni e ad una prima impressione naturale, non è minimamente attinente all'impronta grafica del Ronchese”.
I CTP non hanno contestato le conclusioni a cui è pervenuta la CTU. pagina 10 di 12 Il Tribunale non può che fare proprie dette conclusioni, condividendole in quanto supportate da adeguata motivazione logica.
Ciò premesso, accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle due estensioni di garanzia del 1° marzo 2004 e del 23 dicembre 2005, stipulate con , la querela di falso merita – solo CP_1 sul punto - accoglimento.
Al passaggio in giudicato, si dovrà pertanto procedere alla cancellazione di ogni parte dei documenti in esame in cui compare la sottoscrizione;
cancellazione da realizzarsi mediante Parte_2 applicazione sugli originali di due sbarre trasversali sulla sottoscrizione presente: Parte_2
- nell'estensione di garanzia a €230.000,00 del 1° marzo 2004 (doc.13 attore);
- nell'estensione di garanzia a €262.000,00 del 23 dicembre 2005 (doc.14 attore).
Accanto alle sbarre si dovrà apporre la dicitura “sottoscrizione dichiarata falsa con Parte_2 sentenza n°…. del Tribunale di Udine (o Corte di Appello di Trieste, in caso di impugnazione senza riforma)”, la data e la sottoscrizione del cancelliere dell'ufficio giudiziario che avrà emesso la sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite, in questo rapporto, vengono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Quelle di CTU vanno ripartite per metà sull'attore e per metà (in solido tra loro) su e CP_1
con obbligo di restituzione alla controparte che le ha o le avrà anticipate oltre la Controparte_2 propria quota.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente, ma in tale parte definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che le sottoscrizioni “ che compaiono in calce ai seguenti documenti Parte_2 contrattuali stipulati con Controparte_7 CP_7
- estensione di garanzia a €230.000,00 del 1° marzo 2004 (doc. 13 attore);
- estensione di garanzia a €262.000,00 del 23 dicembre 2005 (doc. 14 attore).
sono false;
b) impartisce le disposizioni di cui all'art. 226, secondo comma, c.p.c. come da motivazione;
c) rigetta per il resto la domanda attorea proposta nei confronti di
[...]
di Controparte_1 Controparte_2
d) compensa per intero fra le odierne parti le spese di questa parte della lite;
addossa le spese di CTU per metà all'attore e per metà alle altre due odierne parti private, con obbligo di restituzione alla controparte che le ha o le avrà anticipate oltre la propria quota.
Udine, 1 luglio 2025
Il giudice relatore La presidente dott. Lorenzo Massarelli dott.ssa Annamaria Antonini
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