Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2025, proposto da
IO OG, LE AN, PP PA, LU NO e AN CE, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio sulla domanda di condono edilizio presentata il 30 dicembre 1986, il cui esito è stato sollecitato con atto di diffida presentato dai Sig.ri RA GR e BR IS il 27 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AR L'LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- i ricorrenti, sulla scorta del rilievo che il Comune di San Sebastiano al Vesuvio non si sarebbe pronunciato sulla domanda di condono edilizio indicata in epigrafe, nonché sulla relativa diffida presentata il 27 maggio 2025 finalizzata ad ottenere l’evasione della pratica di sanatoria, impedendo la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, domandano che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto e che sia anche nominato un commissario ad acta in grado di attivarsi in sostituzione dell’amministrazione inadempiente;
- la notificazione del ricorso si è perfezionata per l’intimato Comune di San Sebastiano al Vesuvio l’11 luglio 2025, mentre il medesimo ricorso è stato depositato il 2 settembre 2025;
Considerato che:
- il giudizio in materia di silenzio è trattato, ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a., in camera di consiglio;
- secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., i termini processuali nei procedimenti in camera di consiglio sono dimezzati e, pertanto, il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni decorrente dal momento in cui si è perfezionata la relativa notificazione nei confronti del destinatario (o dell’ultimo dei destinatari), pena l’irricevibilità del rimedio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2017 n. 79; Consiglio di Stato, Sez. III, 23 gennaio 2017 n. 271 e 20 settembre 2012 n. 5021; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2487; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 6 marzo 2023 n. 1427; TAR Lazio Roma, Sez. III, 6 aprile 2023 n. 5918; TAR Campania Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2022 n. 356);
- è evidente che nel caso specifico il deposito del gravame è avvenuto dopo la scadenza del suddetto termine di quindici giorni;
Ritenuto, in conclusione e come preannunciato nel corso dell’odierna udienza camerale, che:
- attesa la tardività del deposito, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH RI IG, Presidente
AR L'LI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR L'LI | CH RI IG |
IL SEGRETARIO