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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2024 R.G promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. V. Vitale.
APPELLANTE contro
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 l'appellante in epigrafe generalizzata ha proposto appello avverso la sentenza n. 338/2024 del Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, per i motivi specificati nell'atto di appello.
Per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2024 l'appellante non ha provveduto alla notifica dell'atto di appello ed ha chiesto l'assegnazione di altro termine, adducendo un'imprevedibile mal funzionamento di natura tecnica legato alla effettuazione telematica della notifica, non immediatamente percepibile. Con ordinanza del 10.12.2024 il collegio ha invitato il procuratore a documentare le circostanze addotte e giustificazione dell'omessa notifica.
Ciò non è stato fatto, essendosi la parte limitata a spiegare più diffusamente le problematiche di natura tecnica, senza produrre alcunchè a supporto di tali allegazioni. Peraltro, il procuratore ha dichiarato che già il 5.11.2024 si era reso dei disguidi di natura tecnica: a tale data poteva effettuare la notifica, atteso che il termine di giorni 10 è pacificamente ordinatorio e l'unico termine perentorio è quello di 25 giorni prima dell'udienza per la costituzione dell'appellato (Cass. Civ. n.
24034/2020).
Non sussistono, pertanto, i requisiti per la remissione in termini e l'impugnazione va dichiarata improcedibile, in virtù del principio per cui nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 20604/2008).
Non si provvede sulle spese, non essendosi l'appellato costituito per mancata notifica dell'atto di appello.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi