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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12762/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 25/03/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPANO' RODOLFO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e
ID TA
RESISTENTE
OGGETTO: indebito su indennità di mobilità
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1) che con provvedimento del 05.04.2024, notificato in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata nr.66495031856-1, l – sede di Aversa - richiedeva la restituzione della CP_1 somma di €.12.131,98 erogata a titolo di indennità di mobilità nr.1037989282004 per il periodo dal 19.04.2005 all'01.12.2006; 2) che nel provvedimento in esame veniva data la seguente motivazione: “Periodo prestazione di mobilità sovrapposta periodo lavoro con
S.R.L. SACET”; 3) che all'istante non erano mai notificati gli atti prodromici all'impugnato
1 provvedimento de quo, né avvisi di accertamento e/o atti ulteriori per il recupero di quanto
“presumibilmente” vantato e chiesto;
4) che avverso detto provvedimento l'istante aveva proposto tempestivo ricorso al comitato provinciale presso , rimasto primo di CP_1 riscontro.
Ciò posto, l'istante chiedeva al Tribunale adito l'annullamento del predetto indebito, in quanto del tutto illegittimo, con vittoria di spese di lite.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito e ha chiesto di CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela del predetto indebito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti. CP_ Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio, l ha provveduto in autotutela ad annullare l'indebito oggetto di causa (v. memoria difensiva, CP_ proposta di provvedimento in autotutela e provvedimento di annullamento dell'8.7.2025, in atti).
E' rimasto, invero, accertato che l ha provveduto ad annullare la richiesta di CP_2 restituzione delle somme a titolo di indebito del 5.4.2024 e, pertanto, sotto tale profilo è CP_ cessata la materia del contendere, richiesta dall e accettata dal ricorrente.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata
2 come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa – e della conseguente illegittimità dello stesso CP_ riconosciuta dall' con il predetto provvedimento in autotutela - va dichiarata la parziale CP_ cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more recuperato in virtù del predetto indebito.
E, invero, non spetta al giudicante sindacare la legittimità della compensazione interna CP_ operata dall' tra le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di mobilità e la disoccupazione ordinaria, atteso che il predetto indebito risulta successivamente annullato in corso di causa, con il conseguente venir meno del presupposto stesso della predetta
3 compensazione. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
a) dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'indebito di cui alla nota del 5.4.2024 e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione;
CP_ b) condanna l alla restituzione delle somme recuperate a tale titolo;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.865,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa, 8.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12762/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 25/03/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SPANO' RODOLFO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e
ID TA
RESISTENTE
OGGETTO: indebito su indennità di mobilità
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1) che con provvedimento del 05.04.2024, notificato in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata nr.66495031856-1, l – sede di Aversa - richiedeva la restituzione della CP_1 somma di €.12.131,98 erogata a titolo di indennità di mobilità nr.1037989282004 per il periodo dal 19.04.2005 all'01.12.2006; 2) che nel provvedimento in esame veniva data la seguente motivazione: “Periodo prestazione di mobilità sovrapposta periodo lavoro con
S.R.L. SACET”; 3) che all'istante non erano mai notificati gli atti prodromici all'impugnato
1 provvedimento de quo, né avvisi di accertamento e/o atti ulteriori per il recupero di quanto
“presumibilmente” vantato e chiesto;
4) che avverso detto provvedimento l'istante aveva proposto tempestivo ricorso al comitato provinciale presso , rimasto primo di CP_1 riscontro.
Ciò posto, l'istante chiedeva al Tribunale adito l'annullamento del predetto indebito, in quanto del tutto illegittimo, con vittoria di spese di lite.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito e ha chiesto di CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela del predetto indebito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti. CP_ Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio, l ha provveduto in autotutela ad annullare l'indebito oggetto di causa (v. memoria difensiva, CP_ proposta di provvedimento in autotutela e provvedimento di annullamento dell'8.7.2025, in atti).
E' rimasto, invero, accertato che l ha provveduto ad annullare la richiesta di CP_2 restituzione delle somme a titolo di indebito del 5.4.2024 e, pertanto, sotto tale profilo è CP_ cessata la materia del contendere, richiesta dall e accettata dal ricorrente.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata
2 come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'indebito oggetto di causa – e della conseguente illegittimità dello stesso CP_ riconosciuta dall' con il predetto provvedimento in autotutela - va dichiarata la parziale CP_ cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla restituzione di quanto nelle more recuperato in virtù del predetto indebito.
E, invero, non spetta al giudicante sindacare la legittimità della compensazione interna CP_ operata dall' tra le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di mobilità e la disoccupazione ordinaria, atteso che il predetto indebito risulta successivamente annullato in corso di causa, con il conseguente venir meno del presupposto stesso della predetta
3 compensazione. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
a) dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'indebito di cui alla nota del 5.4.2024 e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione;
CP_ b) condanna l alla restituzione delle somme recuperate a tale titolo;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.865,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa, 8.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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