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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/08/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10254/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 25 luglio 2023 da: nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
[...] rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Saverio Luppino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Rodolfo Audinot n. 10 nei confronti di: in persona del legale rappresentante dell'unità locale secondaria sita in Bologna, Strada CP_1
Maggiore n. 31, P. IVA contumace P.IVA_1
in punto a: risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, con termine del 15 gennaio 2025 per il deposito di note conclusive.
CONCLUSIONI
parte attrice: come da note conclusive depositate in data 10 gennaio 2025 e quindi:
“In via principale:
pagina 1 di 23 Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine alla produzione del CP_1 sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore del danno biologico e non patrimoniale sofferto, secondo le modalità di calcolo in uso nel presente Tribunale ed in ragione delle valutazioni conseguenti alla perizia medico legale depositata in atti oltre il rimborso delle spese mediche sostenute in € 5.289,69, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge ex art. 1284 c.c., sulla somma rivalutata”.
FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 luglio 2023 conveniva Parte_1 [...]
CP_ avanti al Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere caduto violentemente a terra mentre si trovava all'interno del punto vendita Carrefour
Express sito in Bologna, Strada Maggiore 31 (gestito da , avendo inciampato in una delle assi CP_1 di legno del pavimento le quali (come poi emerso) “già da qualche tempo apparivano sollevate dal loro alloggiamento e non più tra loro allineate …”, e non segnalate;
-di avere riportato lesioni a seguito della caduta, in particolare la rottura del femore destro, proprio all'altezza della protesi applicatagli in occasione di una operazione di artroprotesi eseguita nel 2000; Con
-di avere vanamente chiesto il risarcimento dei danni sia a sia a CP_2
Con In diritto, ravvisava la responsabilità di ai sensi dell'articolo 2051 c.c., per omessa custodia e omesso controllo manutentivo.
Delineava le seguenti voci di danno, invocando anche le risultanze della perizia medico-legale redatta dalla dott. : a) spese mediche per complessivi euro 5.289,69; b) danno biologico;
c) Persona_1 danno alla vita di relazione (“Di fatti, tenendo sempre in considerazione l'età avanzata dell'attore, la caduta ha provocato lesioni di entità tale da richiedere più di trenta giorni di immobilizzazione dell'arto (doc. 4), con impossibilità pertanto di poter effettuare anche il minimo spostamento in autonomia, ed ulteriori tre mesi di deambulazione assistita da apparecchi ortopedici, oltre alla sottoposizione ad una pesante terapia farmacologica. A ciò si aggiunga che, al fine di rispettare le indicazioni fornitegli dal medico del pronto soccorso al momento delle dimissioni, dal momento dell'incidente fino al mese di settembre '22 l'attore è stato costretto a chiedere ospitalità alla figlia, pagina 2 di 23 avendo la sua abitazione scale interne, aggravando ulteriormente il disagio personale e famigliare già elevato a causa del sinistro. Alla luce di tali circostanze, provate dai referti medici allegati nonché dalla valutazione medico-legale di parte per la determinazione degli effetti a lungo termine (doc. 12) appare chiaro che l'attore abbia subito una non indifferente menomazione della propria autonomia, nello svolgimento della propria quotidianità e, pertanto, comportando la maturazione del diritto al risarcimento anche per tale voce di danno”); d) danno morale, dovendosi anche tenere conto del fatto che si trattava di soggetto anziano già limitato nello svolgimento delle proprie attività a seguito dell'intervento chirurgico di protesi al femore dx (“… non si può che ritenere che un tale evento traumatico avrà sul Dott. delle serie ripercussioni inerenti alla sfera psicologica e, Pt_2 conseguentemente, influenzerà il sereno proseguimento della propria vita comportamentale e relazionale, comportando pertanto la maturazione del diritto al risarcimento del danno morale subito”.
Parte attrice quantificava il danno non patrimoniale in una somma compresa fra euro 91.105,00 ed euro
11.492,00 oltre interessi e rivalutazione, da considerarsi quale valutazione coerente (come da perizia di parte) con la “perdita del 27-28% dell'integrità psicofisica, in quanto ben si sa che la riprotesizzazione risulta gravata da maggiori tassi di insuccesso”.
Concludeva quindi nel merito come segue:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale:
Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine alla produzione del CP_1 sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore del danno biologico e non patrimoniale sofferto, secondo le modalità di calcolo in uso nel presente Tribunale ed in ragione delle valutazioni conseguenti alla perizia medico legale depositata in atti oltre il rimborso delle spese mediche sostenute in € 5.289,69, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge ex art. 1284 c.c., sulla somma rivalutata.
…
In ogni caso e comunque con vittoria di spese di lite e compensi, oltre spese generali ed accessori e liquidazione delle spese”.
Veniva così instaurata la causa intestata.
pagina 3 di 23 Con decreto, emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 12 novembre 2023:
-veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta;
-la prima udienza era differita al 1° febbraio 2024, con termini a ritroso da tale data per il deposito delle memorie integrative ai sensi del rito ordinario Cartabia.
La parte attrice depositava la I e la II memoria integrativa.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. svoltasi in data 1° febbraio 2024:
-parte attrice deduceva come a verbale;
-veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato;
-veniva ammessa la prova per testi capitolata dalla parte attrice nella II memoria integrativa e fissata udienza in data 28 marzo 2024 per l'assunzione.
All'udienza del 28 marzo 2024:
-veniva esaminata la teste attorea Parte_3
-veniva disposta CTU medico-legale, e nominato quale CTU il dott. Persona_2
-veniva fissata trattazione scritta, con termine perentorio del 9 maggio 2024 per il deposito di note scritte.
Il CTU depositava giuramento e dichiarazione di riservatezza.
La parte attrice depositava note scritte entro il termine assegnato.
Con ordinanza emessa in data 9 maggio 2024:
§ veniva conferito l'incarico al CTU sul seguente quesito:
“Il CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalla parte attrice;
acquisiti, se opportuno, i supporti strumentali (RX et similia) menzionati nella documentazione medica prodotta dalla parte attrice;
visitato nato il [...] ed esperito ogni altro accertamento del caso;
Parte_1 espletati sotto il suo controllo tutte le indagini e accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni:
pagina 4 di 23 1) LESIONI: verifichi se il periziando abbia riportato lesioni in occasione della caduta a terra per cui è causa (occorsa il 31 maggio 2022), descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la caduta a terra per cui è causa;
3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al fatto in esame (danno biologico temporaneo totale e/o parziale); inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico- relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M.
26.5.2004 per la macropermanenti;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
evidenzi quale sia la percentuale ascrivibile alla caduta in esame e quale quella ascrivibile alle patologie già presenti al fine della quantificazione del c.d. danno differenziale, ravvisabile nelle ipotesi in cui l'evento illecito provochi un pregiudizio in un distretto anatomo- funzionale già compromesso;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate (doc. 14 attoreo), determinandone il complessivo ammontare”;
§ venivano assegnati i termini di cui all'art. 195 c.p.c.;
§ veniva fissata udienza di prosecuzione in data 19 dicembre 2024.
Il CTU depositava la relazione in data 4 novembre 2024.
All'udienza del 19 dicembre 2024:
-la parte attrice contestava “le risultanze della CTU in relazione alle valutazioni effettuate che non tengono conto dell'elevato range di sofferenza soggettiva e non riconoscono le spese mediche nella reale entità di esborsi di spese vive documentati in atti, tra cui in particolare la fattura in data pagina 5 di 23
7.7.2023 di euro 400,00 emessa dalla dott. con riferimento alla perizia ante causam, ricevuta Per_1 in data 13.11.2023 che esibisce. Chiede trattazione mista con note conclusive”;
-non veniva ammessa la ricevuta in data 13 novembre 2023, in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrre il documento (ricevuto il 13 novembre 2023 dalla dott. al più con la II Per_1 memoria integrativa depositata a gennaio 2024;
-la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione del termine del 15 gennaio 2025 per il deposito di note conclusive.
In data 10 gennaio 2025 la parte attrice depositava note conclusive e nota spese con documento
(bonifico in favore del CTU).
B)
La domanda attorea va accolta, nei limiti che si diranno.
1.
Che la parte attrice sia caduta a terra a causa e per effetto delle doghe in legno del pavimento del supermercato, sconnesse e non segnalate, lo si desume:
-dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto (documenti 1 e 2 attorei); le fotografie mostrano doghe in più punti slabbrate e consunte, tali da creare pericolo per chi deambulasse in quell'area, in quanto facilmente si sarebbe potuti inciampare con un nonnulla, pur prestando normale attenzione;
esse mostrano anche il iverso a terra, subito dopo la caduta;
Pt_1
-dalle dichiarazioni rese dalla teste attorea della cui attendibilità non è dato di Parte_3 dubitare;
la teste: a) ha spiegato di abitare al civico 35 di Strada Maggiore, pressoché accanto al supermercato, sito al civico 31 della medesima via;
da ciò si evince che si tratta di soggetto bene a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto abituale frequentatrice del punto vendita;
b) ha descritto le condizioni della pavimentazione del negozio, con avvallamenti nel punto in cui era caduto il senza indicazioni di pericolo, e che “C'era un finto parquet tenuto dallo scotch, molto Pt_1 pericoloso”; c) ha riferito di essere giunta nel negozio poco dopo che il che ella conosceva Pt_1 da una ventina d'anni) era caduto, tanto che egli era ancora dolorante a terra assistito dalla moglie giunta sul posto;
d) ha spiegato l'incuria e la trascuratezza generale che contraddistinguevano il punto vendita, e di avere appurato che dopo quel fatto del 31 maggio 2022 era stato rifatto il pavimento. pagina 6 di 23 Con Il pieno e diretto coinvolgimento della società nell'occorso si desume dalla visura camerale di cui al documento 17 attoreo (prodotto il 1° febbraio 2024), ove a pagina 3 risulta che l'unità locale di
Strada Maggiore 31 era stata aperta in data 4 maggio 2020; e anche dal carteggio intercorso ante causam (docc. 8,9,10,16 attorei), da cui emerge che il punto vendita a seguito delle richieste formulate dal legale attoreo si era attivato con la propria assicurazione e con il perito assicurativo, salvo poi rendersi silente.
Per completezza giova evidenziare che dal documento 16 attoreo emergerebbe che il soggetto direttamente assicurato con fosse tale società R.C.R. di CI DO e C. s.n.c. (società avente CP_2 ad oggetto l'attività di costruzioni edili); probabilmente, viene da pensare, si trattava della società che aveva eseguito i lavori di predisposizione del punto vendita, pavimento compreso.
Sta di fatto che nessun risarcimento risulta effettuato in favore del Pt_1
2.
La fattispecie qui in esame va ricondotta al disposto di cui all'articolo 2051 c.c., in forza del quale
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il caso fortuito sussiste quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., l'evento non poteva essere né previsto, né evitato (vedasi Cass.
9997/2020).
Emblematico, e calzante, risulta il precedente di cui a Cass. 16224/2022: “Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051
c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un
pagina 7 di 23 contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali)”.
Si veda anche Cass. 12027/2017: “L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d'uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell'insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall'altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell'infortunio)”.
Si veda infine Cass. 4476/2011: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un supermercato per i danni patiti da una cliente scivolata sul pavimento insaponato, avendo il giudice di merito affermato che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo, da parte della cliente, aveva costituito elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità senza tener conto che è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti)”.
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile osservare quanto segue:
-la parte convenuta era custode del pavimento oggettivamente sconnesso;
-spettava al supermercato attivarsi per riparare il pavimento, o comunque per attivare modalità di utilizzo non rischiose per chi si trovava all'interno dei locali;
nell'attesa di eseguire le riparazioni, pagina 8 di 23 quantomeno il supermercato avrebbe dovuto collocare cartelli idonei a portare l'attenzione degli utenti sulle sconnessioni;
-è irrilevante che il vesse proceduto o meno ad un acquisto, rispondendo HZ ex art. 2051 Pt_1
c.c. per il sol fatto di avere la piena disponibilità del pavimento sconnesso, per di più senza segnalazioni finalizzate a portare l'attenzione dei soggetti presenti all'interno dei locali sul pavimento medesimo;
-difettano elementi idonei a ritenere provato il caso fortuito che può anche coincidere con il fatto del danneggiato idoneo a interrompere di per sé solo il nesso causale fra cosa in custodia ed evento con effetti dannosi;
risulta che il amminasse normalmente all'interno del supermercato, senza Pt_1 porre in essere movimenti anomali e imprudenti;
-la contumacia di parte convenuta, pur non valendo quale non contestazione per espresso dettato normativo, fa però comprendere come la medesima non abbia a disposizione concreti elementi di prova a proprio favore, da porre all'attenzione del Tribunale.
Con Risulta così accertata la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per l'occorso.
3.
E' ora possibile affrontare la disamina delle voci di danno prospettate dalla parte attrice.
3.a.
Il CTU dott. Persona_2
§ ha esaminato la documentazione medica prodotta dalla parte attrice, chiarendo:
-che il seguito della caduta verificatasi in data 31 maggio 2022 veniva trasportato dal 118 Pt_1 al Policlinico S. Orsola Malpighi, con l'annotazione all'ingresso di “pregressa artroprotesi anca ds, caduta accidentale …”;
-che veniva ivi accertata a seguito di RX la “rifrattura metaepifisaria prossimale con interessamento dei trocanteri”;
-che in cartella clinica veniva segnalato un pregresso incidente stradale nel 1975 con “frattura sfondamento acetabolare dx” a seguito della quale il ra sottoposto a intervento chirurgico;
Pt_1 poi nel 2001 il medesimo era sottoposto a “reintervento e posizionamento di artroprotesi per artrosi post-traumatica”; pagina 9 di 23 -che in data 7 giugno 2022 il ra sottoposto ad “intervento di reimpianto stelo protesico con Pt_1 stelo da revisione Lima e placca stryker ad uncino femore prossimale destro per riscontro di frattura del grande e piccolo trocantere”;
-che dopo l'intervento iniziava il percorso riabilitativo assistito con ausili e carico a destra per sfioramento;
seguivano le dimissioni in data 16 giugno 2022;
-che il si sottoponeva a varie visite di controllo ortopediche (15 luglio 2022, 12 agosto Pt_1
2022), pervenendo infine a quella del 13 ottobre 2022 in occasione della quale emergeva “non dolore al carico … rx: consolidazione con protesi stabile. Terapia consigliata: carico completo progressivo
… controllo con rx fra 6 mesi …”;
-che in data 1° febbraio 2023 il fisioterapista suggeriva l'uso di un bastone ortopedico per Parte_4 una migliore deambulazione;
-che in data 23 febbraio 2023 il dott. rilevava la presenza di postumi di intervento di reimpianto CP_3 stelo protesico anca destra e una lombocruralgia sinistra, e prescriveva un ciclo di terapie fisiche con controllo ogni 5-8 sedute;
-che in data 15 maggio 2023 veniva eseguita infiltrazione ecoguidata all'anca sinistra di acido ialuronico;
§ ha esaminato la perizia di parte redatta ante causam dalla dott. su incarico Persona_1 dell'attore;
§ in data 7 giugno 2024 ha visitato l'attore (giornalista in pensione da circa 15 anni), procedendo all'anamnesi e all'indagine clinica, chiarendo quanto segue (pag. 8 relazione):
“L'indagine clinica non consente di evidenziare sotto il profilo neurologico elementi significativi per patologie a carico dei nervi cranici, né tanto meno segni di interessamento neurologico periferico.
Regolare la coordinazione dei movimenti. Buona la memoria, regolare la percezione e l'ideazione.
Umore apparentemente integro.
Arti inferiori normalmente atteggiati ed estesi sul piano del lettino.
A destra si rilevano due esiti cicatriziali chirurgici, di cui uno di 28 cm che dalla parte glutea (da circa
5-6 cm dalla piega interglutea) si porta fino alla regione laterale dell'anca con evidenti segni dei pregressi punti di sutura;
l'altro, di 25 cm, è situato in sede prossimale laterale di coscia, in parte sovrastante al precedente, con evidenti segni dei pregressi punti di sutura. Si apprezza una riduzione delle strutture sottocutanee a livello della ragione peritrocanterica. Non allegato dolore alla presso- palpazione. Glutei pressoché simmetrici. Lo studio del ROM dell'anca permette di rilevare flessione per 90°, abduzione per 30° (vs 45°), intrarotazione accennata, extrarotazione nella norma. Si registra
pagina 10 di 23 parimetria alla coscia, a 10 cm dal MSR;
con i limiti delle misurazioni cliniche, non si rilevano dismetrie in lunghezza (87 cm SIAS-malleolo interno bilateralmente).
Deambulazione possibile senza bastone (che impiega sul lato sinistro) con lieve zoppia;
precisa di impiegare il bastone per maggiore senso di sicurezza e dato che il suo utilizzo comporta una minore stancabilità”;
§ a pagina 12 della relazione ha evidenziato quanto segue:
“Nel caso di specie, allo stato attuale, il Sig. lamenta una sintomatologia Parte_5 caratterizzata da precoce stancabilità con necessità di fermarsi ogni 200-300 metri per 5-10 minuti per poi poter riprendere la deambulazione. L'esame obiettivo ha evidenziato, tra l'altro, un interessamento disfunzionale a carico dell'anca destra, oltre ad esito cicatriziale da reintervento chirurgico. Il periziando presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di frattura periprotesica di femore destro, trattata con intervento di rimozione di protesi e reimpianto stelo protesico con stelo da revisione Lima e placca stryker ad uncino femore prossimale destro per riscontro di frattura del grande e piccolo trocantere. Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente”.
Gli accertamenti svolti dal CTU vanno condivisi dal Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e metodologici, e coerenti con gli elementi oggettivi emersi dalla documentazione prodotta.
E' certo il nesso causale tra la caduta del 31 maggio 2022 e la frattura periprotesica femore destro.
Con evidenza la caduta ha inciso direttamente sul lato debole del corpo del sottoposto nel Pt_1
2001 a intervento di artroprotesi appunto a destra.
3.b.
Quanto al danno biologico permanente (stimato dalla dott. nella perizia di parte in una Per_1 percentuale del 26-27%), giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008). pagina 11 di 23 3.b.1.
Il CTU ha chiarito quanto segue:
§ a pagina 12-13 della relazione:
“In merito al problema prettamente valutativo del danno biologico permanente, è possibile segnalare che i lavori della Commissione ex D.M. 26.05.2004 prevedono la stima del 15-25% per “esiti di protesizzazione di anca non complicata e con recupero dell'autonomia deambulatoria, in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità”.
Nel caso in esame, viste le risultanze documentali e peritali, tenuto conto in particolare della tipologia di protesi impiegata e della necessità di impiego di mezzi di sintesi non comunemente impiegati nelle protesizzazioni di anca (uncini), si ritiene stimabile il quadro menomativo presentato dal Sig. Pt_2 con riferimento all'integrità psico-fisica, in misura pari al 26-27%.
Vi è da dire tuttavia che, alla luce di quanto emerso con riferimento al quadro patologico preesistente a livello dell'anca destra, quest'ultimo era stimabile, con riferimento all'integrità psico-fisica, attorno al
18% visto anche il trattamento posto in essere per lo sfondamento acetabolare destro, derivandone quindi un danno biologico permanente differenziale (o anche detto incrementativo) pari al 8-9% (su base 18%), comprensivo delle ripercussioni socio-dinamico-relazionali.
Non si rilevano nel caso concreto in esame circostanze particolari tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”;
§ rispondendo al CTP attoreo, ha chiarito quanto segue (pagine 15-16 della relazione):
“vi è da dire che non è vero che nel caso in esame non si è tenuto conto di quanto espresso in tale
Consensus, alla quale peraltro il sottoscritto ha partecipato direttamente. Difatti nel caso in esame è stato attentamente analizzato lo stato anteriore del paziente e le ripercussioni del traumatismo nello specifico caso in esame (anziano), non potendosi tuttavia riconoscere i disturbi lombocruralgici a sinistra comparsi dopo oltre 8 mesi [dal]l'evento traumatico, così come le infiltrazioni espletate all'anca sinistra (espletata anch'essa dopo oltre 8 mesi) peraltro in un quadro di artrosi dell'anca sinistra (cfr. radiografia del 13.10.2022) stante l'assenza di nesso causale con l'evento in questione per il non rispetto del criterio cronologico e per la presenza di altra causa patologica (criterio di esclusione)
e non certo per una non adozione di quanto emerso alla Consensus citata.
Si segnala inoltre che la valutazione del quadro minorativo permanente ha tenuto in debita considerazione il fatto che si trattava di una riprotesizzazione”.
pagina 12 di 23 Ritiene la scrivente Giudicante che il CTU abbia correttamente affrontato il tema del danno differenziale, oggetto del quesito a lui sottoposto;
e che abbia indicato esattamente i range sulla base dei quali effettuare i conteggi necessari.
Il ra portatore di artroprotesi a destra, proprio nell'area del femore attinta dall'evento di Pt_1 rifratturazione originato dalla caduta a terra. Quindi egli presentava una situazione di partenza già compromessa.
Nel complesso è possibile attestarsi:
-su una percentuale di danno permanente complessivo (integrità psico-fisica) cioè al lordo degli effetti deteriori originati dall'episodio del 31 maggio 2022, pari al 27%;
-su una percentuale di menomata integrità psico-fisica preesistente pari al 18%;
-conseguentemente, su un danno biologico permanente differenziale pari al 9% (27 – 18 = 9%).
Stupisce che il perito di parte attrice dott. nella perizia redatta ante causam abbia Per_1 completamente pretermesso di considerare la doverosa incidenza della situazione pregressa
(esattamente quantificata dal CTU al 18%) rispetto alla complessiva compromissione permanente del
LAGANA', indicata al 26-27%.
La prospettazione del perito di parte, fatta propria da parte attrice, faceva intendere inesattamente che il osse meritevole di essere risarcito per un danno biologico permanente al 27%. Pt_1
3.b.2.
Va condivisa dal Tribunale anche la valutazione del CTU in forza della quale nel caso in esame vanno escluse “circostanze particolari tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”.
Difettano infatti elementi concreti che consentano di implementare l'entità del danno patito effettivamente.
A tal proposito si ricorda che a dire di parte attrice (vedasi l'atto di citazione), invece:
-occorrerebbe tenere conto anche della sofferenza / danno morale originata dal fatto che si trattava di soggetto anziano già limitato nello svolgimento delle proprie attività a seguito dell'intervento chirurgico (del 2001) di protesi al femore dx (“… non si può che ritenere che un tale evento traumatico avrà sul Dott. delle serie ripercussioni inerenti alla sfera psicologica e, conseguentemente, Pt_2
pagina 13 di 23 influenzerà il sereno proseguimento della propria vita comportamentale e relazionale, comportando pertanto la maturazione del diritto al risarcimento del danno morale subito”);
-sarebbe ravvisabile anche un danno alla vita di relazione (“Di fatti, tenendo sempre in considerazione
l'età avanzata dell'attore, la caduta ha provocato lesioni di entità tale da richiedere più di trenta giorni di immobilizzazione dell'arto (doc. 4), con impossibilità pertanto di poter effettuare anche il minimo spostamento in autonomia, ed ulteriori tre mesi di deambulazione assistita da apparecchi ortopedici, oltre alla sottoposizione ad una pesante terapia farmacologica. A ciò si aggiunga che, al fine di rispettare le indicazioni fornitegli dal medico del pronto soccorso al momento delle dimissioni, dal momento dell'incidente fino al mese di settembre '22 l'attore è stato costretto a chiedere ospitalità alla figlia, avendo la sua abitazione scale interne, aggravando ulteriormente il disagio personale e famigliare già elevato a causa del sinistro. Alla luce di tali circostanze, provate dai referti medici allegati nonché dalla valutazione medico-legale di parte per la determinazione degli effetti a lungo termine (doc. 12) appare chiaro che l'attore abbia subito una non indifferente menomazione della propria autonomia, nello svolgimento della propria quotidianità e, pertanto, comportando la maturazione del diritto al risarcimento anche per tale voce di danno”).
Nessuna delle prospettazioni surriportate può essere condivisa:
-il ià da molto tempo prima del sinistro del 31 maggio 2022 cioè dal 2001 conviveva con Pt_1 una situazione compromessa del femore dx, interessato da operazione di artroprotesi (comportante per forza di cose la necessità di effettuare i movimenti con maggiore attenzione, e con necessario peggioramento per effetto del semplice passare del tempo);
-difetta del tutto la prova che il bbia avuto la necessità di farsi seguire da psicologi dopo il Pt_1 fatto del 31 maggio 2022; si tratta di un giornalista in pensione, soggetto istruito e compos sui, il quale al colloquio anamnestico col CTU si è presentato ben orientato e lucido, senza deflessione del tono dell'umore;
-non si ha contezza, quindi, neppure presuntivamente, di una sofferenza soggettiva che consenta di operare l'aumento della percentuale di danno biologico permanente;
-quanto ulteriormente prospettato da parte attrice nell'atto di citazione attiene al danno da invalidità temporanea, di cui si dirà in modo dirimente infra;
-nulla di specifico è stato prospettato in atto di citazione rispetto al danno (permanente) alla vita di relazione;
d'altronde l'età del al momento del fatto (83 anni), nel difetto di elementi in Pt_1 contrario, fa presumere (tenuto conto che si tratta di soggetto sposato, con la coniuge in vita e con una pagina 14 di 23 figlia) che il medesimo si sia trovato in una condizione sociale e relazionale non deteriorata, ma solo appesantita dal surplus di danno permanente accertato dal CTU.
E ancora.
La parte attrice nelle note conclusive ha introdotto una serie di argomenti e prospettazioni del tutto nuovi, come tali inammissibili, e che comunque sono del tutto privi di riscontri oggettivi.
Si consideri infatti che la parte attrice:
-ha per la prima volta prospettato uno stato di astenia-depressione;
-ha per la prima volta prospettato di essere un “camminatore esperto”, ora impedito dal fare passeggiate di un certo tipo;
-ha per la prima volta dedotto di essere costretto a usare sempre il bastone (in sede di operazioni peritali il veva semplicemente detto di usare da un anno e mezzo una talloniera a sinistra di 1 cm); Pt_1 ad ogni buon conto, trattandosi di soggetto nato il [...] (di 83 anni al momento del sinistro del 31 maggio 2022, ora di anni 86), l'eventuale anche se indimostrato uso costante del bastone deve considerarsi coerente con l'avanzare dell'età e con la pregressa situazione del femore dx.
3.b.3.
Occorre a questo punto richiamare i principi dettati in tema di danno differenziale da Cass.
28986/2019 di recente ripresi da Cass. 29001/2021.
In base a tali pronunce non è consentito sottrarre puramente e semplicemente il danno base dal danno complessivo;
invece, occorre calcolare dapprima il risarcimento che sarebbe spettato al soggetto danneggiato in caso di intero computo dell'invalidità complessiva, per poi sottrarre dal relativo importo quello che sarebbe stato liquidabile sull'invalidità non causalmente ricollegabile all'azione del responsabile, fatta salva l'equità correttiva del giudice relativamente al caso specifico.
Infatti, come chiarito da ultimo da Cass. 29001/2021, “il risarcimento del danno alla salute, sia quando
è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il "quantum debeatur" cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi;
ne consegue che tale principio resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo e astrattamente al "delta" ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile …: sono infatti, le pagina 15 di 23 funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale;
e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio della mera sottrazione condurrebbe a una sottostima del danno”.
Venendo al caso di specie, e facendo applicazione delle Tabelle milanesi 2024 per il danno non patrimoniale al bene salute, si perviene ai seguenti calcoli:
a) danno biologico permanente complessivo finale 27% con valore punto euro 4.648,33 in soggetto
83enne alla data del fatto = euro 74.048,00
b) danno biologico permanente preesistente 18% con valore punto euro 3.570,28 in soggetto 83enne = euro 37.916,00
c) differenza a – b (74.048,00 – 37.916,00) = euro 36.132,00.
3.c.
Avuto riguardo al danno biologico temporaneo, il CTU a pagina 10 della relazione ha evidenziato quanto segue:
“Dalla sintesi storico-clinica del caso emerge che in conseguenza del sinistro del 31.05.2022, in accordo con quelle che sono le nozioni prognostiche che afferiscono alla lesività in gioco, si è determinato un danno biologico temporaneo così suddivisibile:
inabilità temporanea totale per 16 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni,
inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni inabilità temporanea parziale al 25% per circa 60 giorni.
Non sono emerse in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”.
Il CTP attoreo nulla ha controdedotto sul punto.
Il Tribunale concorda con il calcolo operato dal CTU, poiché coerente con il fatto che a fronte di sinistro del 31 maggio 2022 e sino alla visita del 13 ottobre 2022 (in occasione della quale veniva annotata assenza di dolore e veniva consigliato carico completo progressivo) trascorrevano 146 gg pari a 4,8 mesi. pagina 16 di 23 Si è trattato di un arco di tempo idoneo e sufficiente a fare riacquistare al a padronanza del Pt_1 proprio femore dx e uno stato di stabilizzazione.
Si concorda anche nel non potersi ravvisare sofferenza soggettiva nel periodo di interesse, idonea a vedere implementato il valore punto del danno da invalidità temporanea.
Il periodo riabilitativo è stato effettuato dal enza scossoni, e ha portato diligentemente al Pt_1 risultato sperato.
Secondo le Tabelle milanesi, il punto base ad oggi spazia da 115,00 a 173,00 euro al giorno.
In via equitativa, il punto base può essere quantificato in euro 120,00 al giorno.
Il totale ammonta a euro 9.120,00.
3.d.
Parte attrice assume di avere patito anche un danno di tipo patrimoniale, per avere sostenuto spese
(mediche e non) per complessivi euro 5.289,69.
Sul punto ha prodotto i documenti 13,14 e 15.
Si tratta:
-del riepilogo spese doc. 13) Pt_1
-della documentazione di spesa, suddivisa in 5 indici (doc. 14)
-delle spese di traporto a mezzo taxi (doc. 15).
Al CTU è stato chiesto (punto 5 del quesito) di verificare “la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate (doc. 14 attoreo), determinandone il complessivo ammontare”.
Il CTU:
§ ha così risposto a pagina 13 della relazione:
“Con riferimento alle spese mediche e sanitarie, quelle riferibili al sinistro in analisi e congrue, tenuto conto anche del periodo di malattia stimato, ammontano a complessivi € 2.175,45; risulta altresì nota pro forma di € 400,00 (oneri inclusi) per la relazione medico legale, ammontare che, se regolarmente fatturato, è da ritenere congruo. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e quindi non si ravvede la necessità di terapie future”.
pagina 17 di 23 § inoltre, a fronte delle osservazioni del CTP attoreo (che aveva rilevato la mancanza del dettaglio delle minori spese ravvisate), ha così scritto alle pagine 16-17: “Infine, il C.T.P. segnala l'assenza del dettaglio delle spese riconosciute, richiamando il complessivo richiesto da parte attrice (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione). Forse la Collega dimentica che il quesito formulato richiedeva di verificare la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate di cui al doc. 14 attoreo, “determinandone il complessivo ammontare”. Rinviando quindi per intero al documento 14, non si comprende ad esempio come la possa riconoscere la congruità delle spese per lo stato infiammatorio del muscolo e Pt_6 tendine ileo-psoas dell'anca sinistra (anca controlaterale) espletate a distanza di un anno dal traumatismo e al termine del periodo di malattia (peraltro non contestato dal C.T.P.) o ancora le ricevute di esami non allegati in atti (peraltro il richiamo all'esame è un appunto scritto a mano sul documento;
cfr. pag. 20 del doc. 14) o ancora spese per accesso in P.S. oculistico o per l'acquisto di farmaci da banco o parafarmaci non meglio precisati (e non prescritti), anche dopo la stabilizzazione del periodo di malattia. Pertanto, presa visione delle plurime ricevute di spesa (e di quanto affermato in maniera del tutto generica dalla sul punto), si ritiene di poter confermare la riferibilità e la Pt_6 congruità dell'ammontare già espresso, così come si confermano le altre considerazioni e valutazioni tecniche”.
A fronte delle risposte del CTU, la parte attrice all'udienza del 19 dicembre 2024 ha contestato la quantificazione operata dal CTU, inferiore rispetto alla prospettazione attorea.
Poi nelle note conclusive la parte attrice da pagina 2 in fine sino a pagina 12 ha affrontato per la prima volta una lunga dissertazione sulle voci di spesa esposte nel documento 14, al fine di giustificarle nella loro interezza.
Orbene:
-è vero che il CTU non ha spiegato come è pervenuto alla somma finale di euro 2.175,45 (salvo poi dare indicazioni -non complete- in risposta al CTP attoreo);
-ma è altrettanto incontestabile che l'atto difensivo finalizzato alla precisazione del thema decidendum era la I memoria integrativa, e non certo le note conclusive;
-sta di fatto che a questo punto è inevitabile andare a verificare documento per documento quanta parte di spesa sia pertinente e dovuta.
INDICE 1 DOC. 14 RE (spese ticket sanitari e cartella clinica)
Si tratta di voci di spesa datate dal 15 luglio 2022 al 17 aprile 2023. pagina 18 di 23 Il totale richiesto ammonta a euro 187,45.
Non spettano le seguenti voci:
-euro 10,00 per prelievo sangue domiciliare del 9 luglio 2022, trattandosi di spesa non documentata
-euro 18,00 per visita di controllo del 17 aprile 2023, poiché di vari mesi successiva al periodo di inabilità temporanea (che si ferma al 13 ottobre 2022, quando sopraggiungeva la stabilizzazione del quadro clinico).
Residua la somma, dovuta, di euro 159,45.
INDICE 2 DOC. 14 RE (ausili sanitari e ortopedici)
Si tratta di voci di spesa datate dal 14 giugno 2022 all'8 febbraio 2023.
Il totale richiesto ammonta a euro 295,98.
L'intero importo spetta, trattandosi di spese affrontate nel corso del periodo di inabilità temporanea;
a sé stante è la spesa per il bastone in data 8 febbraio 2023, però giustificata a fronte dello stato del paziente in quel preciso momento.
INDICE 3 DOC. 14 RE (sedute di fisioterapia e di ipertermia)
Si tratta di voci di spesa originate da fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 22 maggio 2023.
L'importo totale richiesto ammonta a euro 2.577,00.
Orbene:
-delle 35 sedute di fisioterapia svoltesi dal 4 agosto 2022 al 28 novembre 2022, vanno rimborsate solo quelle relative al periodo di inabilità temporanea riconosciuto dal CTU e quindi si tratta di 26 sedute l'ultima delle quali è quella del 12 ottobre 2022, per complessivi euro 1.300,00 (1.750 : 35 = 50 x 26 =
1.300)
-nulla spetta per le 13 sedute di fisioterapia svoltesi dal 30 novembre 2022 al 27 gennaio 2023, poiché successive al periodo di inabilità temporanea;
-nulla spetta per le 5 sedute di ipertermia svoltesi a maggio 2023, poiché successive al periodo di inabilità temporanea e poiché relative all'ileo psoas anca sinistra (mentre la gamba lesionata per effetto della caduta per cui è causa è quella destra). Si ricorda quanto evidenziato dal CTU a tal proposito:
“non si comprende ad esempio come la possa riconoscere la congruità delle spese per lo stato Pt_6 infiammatorio del muscolo e tendine ileo-psoas dell'anca sinistra (anca controlaterale) espletate a distanza di un anno dal traumatismo e al termine del periodo di malattia (peraltro non contestato dal
C.T.P.)”.
Il totale dovuto ammonta a euro 1.300,00. pagina 19 di 23 INDICE 4 DOC. 14 RE (visite, esami e farmaci).
Si tratta di spese affrontate nel corso del 2023.
Il totale richiesto ammonta a euro 1.787,81.
Nessuna di tali voci di spesa spetta, in quanto:
-si tratta di visite specialistiche, sedute di fisioterapia ed esami tutti successivi alla conclusione del periodo di inabilità temporanea;
-il ticket PS per euro 25,00 attiene a visita oculistica, che nulla c'entra con il caso ortopedico qui in esame;
-l'infiltrazione ecoguidata del maggio 2023 è inconferente in quanto riguarda l'anca sx non attinta dalla caduta per cui è causa;
-più in generale, tutti i documenti successivi alla conclusione del periodo di inabilità temporanea sono inconferenti;
-gli scontrini per farmaci e parafarmaci sono generici e quindi (nel difetto di specificità sul punto) non sono attribuibili alle conseguenze della caduta per cui è causa;
oltre a riguardare un periodo ampiamente successivo alla conclusione della inabilità temporanea.
INDICE 5 DOC. 14 RE (visita medico-legale e relazione redatta dalla dott. nota pro Per_1 forma del 22 febbraio 2023)
La somma domandata ammonta a euro 400,00 oneri inclusi.
Nulla spetta per tale voce, in quanto:
-la parte attrice all'udienza del 19 dicembre 2024 ha esibito la fattura in data 7.7.2023 di euro 400,00 emessa dalla dott. con riferimento alla perizia ante causam, affermando di averla ricevuta in Per_1 data 13.11.2023;
-tale produzione non è stata ammessa, con la seguente motivazione: “non ammette la produzione odierna in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrre il documento (ricevuto il
13.11.2023 dalla dott. al più con la memoria 2 depositata a gennaio 2024”; Per_1
-tale motivazione va qui confermata in quanto: a) la fattura de qua è del luglio 2023 e quindi quale documento sopravvenuto (anche a volere dare per provato che la parte attrice lo abbia ricevuto solo il
13 novembre 2023) avrebbe potuto e dovuto essere prodotta nella prima occasione difensiva utile successiva (coincidente con la II memoria integrativa depositata il 2 gennaio 2024); b) la motivazione di cui si legge nel verbale del 19 dicembre 2024 attiene a rilievo d'ufficio della violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.; tale rilievo può effettuarsi a cura del Giudice per tutta la pagina 20 di 23 durata del grado in cui si verifica;
c) in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato molto agevole per la parte attrice effettuare la produzione come sopra, ma così non è stato.
SPESE TAXI DOC. 15 RE
La parte attrice ha prodotto sub documento 15 la fotocopia di esborsi sostenuti per taxi nel periodo che va dal 16 giugno 2022 al 12 agosto 2022, per complessivi euro 41,45.
La somma richiesta spetta, trattandosi di esborsi sostenuti a partire dalla data delle dimissioni avvenute in data 16 giugno 2022 dopo l'intervento del 7 giugno 2022, e in costanza di invalidità temporanea.
Pertanto, la somma che spetta complessivamente a parte attrice per spese sostenute e giustificate ammonta a euro 1.796,88 (159,45 + 295,98 + 1.300,00 + 41,45).
3.e.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (biologico permanente + invalidità temporanea + spese) si ottengono complessivi euro 47.048,88 (36.132 + 9.120 + 1.796,88).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 31 maggio 2022 pari a euro 42.888,68 e via via rivalutata a oggi pari a euro 51.332,21 -di cui euro 4.160,20 per rivalutazione ed euro 4.283,33 per interessi-).
Così complessivamente euro 51.332,21.
Su detto importo (a valere ora quale debito di valuta) spettano alla parte attrice gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Con Conclusivamente, la parte convenuta va condannata a corrispondere alla parte attrice a Pt_1 somma di euro 51.332,21 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
pagina 21 di 23 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Contr convenuta
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.616,00 (valori medi come da nota spese), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 549,40 (euro 545 per C.U. e marca + euro 4,40 per intimazione teste).
2.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU (pari a complessivi euro 976,00 provvisoriamente sostenute dalla parte attrice che ha versato tale somma al CTU a mezzo bonifico, e corrispondenti al fondo spese di euro 800,00 oltre accessori -rispetto al quale il CTU con nota in data 4 novembre 2024 ha dichiarato di null'altro pretendere-) vanno poste in via definitiva a carico della Contr convenuta pagina 22 di 23 3.
La parte attrice mediante la nota spese depositata il 10 gennaio 2025 ha chiesto la rifusione delle spese di CTP.
Giova ricordare a tal proposito:
a) che “La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. 4357/2003);
b) che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. 84/2013).
Nel caso in esame la parte attrice non ha prodotto alcunché sul punto, cosicché difetta in toto la prova che la stessa abbia assunto l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento al proprio CTP delle prestazioni rese nell'ambito della CTU medico-legale per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice CP_1 Pt_1
della somma di euro 51.332,21 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia
[...] della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice CP_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso di
[...] avvocato ed euro 549,40 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta CP_1
Così deciso in Bologna il 10 agosto 2025.
IL GIUDICE (dott. Paola Matteucci) pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 25 luglio 2023 da: nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
[...] rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Saverio Luppino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Rodolfo Audinot n. 10 nei confronti di: in persona del legale rappresentante dell'unità locale secondaria sita in Bologna, Strada CP_1
Maggiore n. 31, P. IVA contumace P.IVA_1
in punto a: risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, con termine del 15 gennaio 2025 per il deposito di note conclusive.
CONCLUSIONI
parte attrice: come da note conclusive depositate in data 10 gennaio 2025 e quindi:
“In via principale:
pagina 1 di 23 Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine alla produzione del CP_1 sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore del danno biologico e non patrimoniale sofferto, secondo le modalità di calcolo in uso nel presente Tribunale ed in ragione delle valutazioni conseguenti alla perizia medico legale depositata in atti oltre il rimborso delle spese mediche sostenute in € 5.289,69, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge ex art. 1284 c.c., sulla somma rivalutata”.
FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 luglio 2023 conveniva Parte_1 [...]
CP_ avanti al Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere caduto violentemente a terra mentre si trovava all'interno del punto vendita Carrefour
Express sito in Bologna, Strada Maggiore 31 (gestito da , avendo inciampato in una delle assi CP_1 di legno del pavimento le quali (come poi emerso) “già da qualche tempo apparivano sollevate dal loro alloggiamento e non più tra loro allineate …”, e non segnalate;
-di avere riportato lesioni a seguito della caduta, in particolare la rottura del femore destro, proprio all'altezza della protesi applicatagli in occasione di una operazione di artroprotesi eseguita nel 2000; Con
-di avere vanamente chiesto il risarcimento dei danni sia a sia a CP_2
Con In diritto, ravvisava la responsabilità di ai sensi dell'articolo 2051 c.c., per omessa custodia e omesso controllo manutentivo.
Delineava le seguenti voci di danno, invocando anche le risultanze della perizia medico-legale redatta dalla dott. : a) spese mediche per complessivi euro 5.289,69; b) danno biologico;
c) Persona_1 danno alla vita di relazione (“Di fatti, tenendo sempre in considerazione l'età avanzata dell'attore, la caduta ha provocato lesioni di entità tale da richiedere più di trenta giorni di immobilizzazione dell'arto (doc. 4), con impossibilità pertanto di poter effettuare anche il minimo spostamento in autonomia, ed ulteriori tre mesi di deambulazione assistita da apparecchi ortopedici, oltre alla sottoposizione ad una pesante terapia farmacologica. A ciò si aggiunga che, al fine di rispettare le indicazioni fornitegli dal medico del pronto soccorso al momento delle dimissioni, dal momento dell'incidente fino al mese di settembre '22 l'attore è stato costretto a chiedere ospitalità alla figlia, pagina 2 di 23 avendo la sua abitazione scale interne, aggravando ulteriormente il disagio personale e famigliare già elevato a causa del sinistro. Alla luce di tali circostanze, provate dai referti medici allegati nonché dalla valutazione medico-legale di parte per la determinazione degli effetti a lungo termine (doc. 12) appare chiaro che l'attore abbia subito una non indifferente menomazione della propria autonomia, nello svolgimento della propria quotidianità e, pertanto, comportando la maturazione del diritto al risarcimento anche per tale voce di danno”); d) danno morale, dovendosi anche tenere conto del fatto che si trattava di soggetto anziano già limitato nello svolgimento delle proprie attività a seguito dell'intervento chirurgico di protesi al femore dx (“… non si può che ritenere che un tale evento traumatico avrà sul Dott. delle serie ripercussioni inerenti alla sfera psicologica e, Pt_2 conseguentemente, influenzerà il sereno proseguimento della propria vita comportamentale e relazionale, comportando pertanto la maturazione del diritto al risarcimento del danno morale subito”.
Parte attrice quantificava il danno non patrimoniale in una somma compresa fra euro 91.105,00 ed euro
11.492,00 oltre interessi e rivalutazione, da considerarsi quale valutazione coerente (come da perizia di parte) con la “perdita del 27-28% dell'integrità psicofisica, in quanto ben si sa che la riprotesizzazione risulta gravata da maggiori tassi di insuccesso”.
Concludeva quindi nel merito come segue:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale:
Nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine alla produzione del CP_1 sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore del danno biologico e non patrimoniale sofferto, secondo le modalità di calcolo in uso nel presente Tribunale ed in ragione delle valutazioni conseguenti alla perizia medico legale depositata in atti oltre il rimborso delle spese mediche sostenute in € 5.289,69, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge ex art. 1284 c.c., sulla somma rivalutata.
…
In ogni caso e comunque con vittoria di spese di lite e compensi, oltre spese generali ed accessori e liquidazione delle spese”.
Veniva così instaurata la causa intestata.
pagina 3 di 23 Con decreto, emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 12 novembre 2023:
-veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta;
-la prima udienza era differita al 1° febbraio 2024, con termini a ritroso da tale data per il deposito delle memorie integrative ai sensi del rito ordinario Cartabia.
La parte attrice depositava la I e la II memoria integrativa.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. svoltasi in data 1° febbraio 2024:
-parte attrice deduceva come a verbale;
-veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato;
-veniva ammessa la prova per testi capitolata dalla parte attrice nella II memoria integrativa e fissata udienza in data 28 marzo 2024 per l'assunzione.
All'udienza del 28 marzo 2024:
-veniva esaminata la teste attorea Parte_3
-veniva disposta CTU medico-legale, e nominato quale CTU il dott. Persona_2
-veniva fissata trattazione scritta, con termine perentorio del 9 maggio 2024 per il deposito di note scritte.
Il CTU depositava giuramento e dichiarazione di riservatezza.
La parte attrice depositava note scritte entro il termine assegnato.
Con ordinanza emessa in data 9 maggio 2024:
§ veniva conferito l'incarico al CTU sul seguente quesito:
“Il CTU
Letti gli atti;
esaminata la documentazione prodotta dalla parte attrice;
acquisiti, se opportuno, i supporti strumentali (RX et similia) menzionati nella documentazione medica prodotta dalla parte attrice;
visitato nato il [...] ed esperito ogni altro accertamento del caso;
Parte_1 espletati sotto il suo controllo tutte le indagini e accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni:
pagina 4 di 23 1) LESIONI: verifichi se il periziando abbia riportato lesioni in occasione della caduta a terra per cui è causa (occorsa il 31 maggio 2022), descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la caduta a terra per cui è causa;
3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al fatto in esame (danno biologico temporaneo totale e/o parziale); inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico- relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M.
3.7.2003 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M.
26.5.2004 per la macropermanenti;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
evidenzi quale sia la percentuale ascrivibile alla caduta in esame e quale quella ascrivibile alle patologie già presenti al fine della quantificazione del c.d. danno differenziale, ravvisabile nelle ipotesi in cui l'evento illecito provochi un pregiudizio in un distretto anatomo- funzionale già compromesso;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate (doc. 14 attoreo), determinandone il complessivo ammontare”;
§ venivano assegnati i termini di cui all'art. 195 c.p.c.;
§ veniva fissata udienza di prosecuzione in data 19 dicembre 2024.
Il CTU depositava la relazione in data 4 novembre 2024.
All'udienza del 19 dicembre 2024:
-la parte attrice contestava “le risultanze della CTU in relazione alle valutazioni effettuate che non tengono conto dell'elevato range di sofferenza soggettiva e non riconoscono le spese mediche nella reale entità di esborsi di spese vive documentati in atti, tra cui in particolare la fattura in data pagina 5 di 23
7.7.2023 di euro 400,00 emessa dalla dott. con riferimento alla perizia ante causam, ricevuta Per_1 in data 13.11.2023 che esibisce. Chiede trattazione mista con note conclusive”;
-non veniva ammessa la ricevuta in data 13 novembre 2023, in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrre il documento (ricevuto il 13 novembre 2023 dalla dott. al più con la II Per_1 memoria integrativa depositata a gennaio 2024;
-la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione del termine del 15 gennaio 2025 per il deposito di note conclusive.
In data 10 gennaio 2025 la parte attrice depositava note conclusive e nota spese con documento
(bonifico in favore del CTU).
B)
La domanda attorea va accolta, nei limiti che si diranno.
1.
Che la parte attrice sia caduta a terra a causa e per effetto delle doghe in legno del pavimento del supermercato, sconnesse e non segnalate, lo si desume:
-dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto (documenti 1 e 2 attorei); le fotografie mostrano doghe in più punti slabbrate e consunte, tali da creare pericolo per chi deambulasse in quell'area, in quanto facilmente si sarebbe potuti inciampare con un nonnulla, pur prestando normale attenzione;
esse mostrano anche il iverso a terra, subito dopo la caduta;
Pt_1
-dalle dichiarazioni rese dalla teste attorea della cui attendibilità non è dato di Parte_3 dubitare;
la teste: a) ha spiegato di abitare al civico 35 di Strada Maggiore, pressoché accanto al supermercato, sito al civico 31 della medesima via;
da ciò si evince che si tratta di soggetto bene a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto abituale frequentatrice del punto vendita;
b) ha descritto le condizioni della pavimentazione del negozio, con avvallamenti nel punto in cui era caduto il senza indicazioni di pericolo, e che “C'era un finto parquet tenuto dallo scotch, molto Pt_1 pericoloso”; c) ha riferito di essere giunta nel negozio poco dopo che il che ella conosceva Pt_1 da una ventina d'anni) era caduto, tanto che egli era ancora dolorante a terra assistito dalla moglie giunta sul posto;
d) ha spiegato l'incuria e la trascuratezza generale che contraddistinguevano il punto vendita, e di avere appurato che dopo quel fatto del 31 maggio 2022 era stato rifatto il pavimento. pagina 6 di 23 Con Il pieno e diretto coinvolgimento della società nell'occorso si desume dalla visura camerale di cui al documento 17 attoreo (prodotto il 1° febbraio 2024), ove a pagina 3 risulta che l'unità locale di
Strada Maggiore 31 era stata aperta in data 4 maggio 2020; e anche dal carteggio intercorso ante causam (docc. 8,9,10,16 attorei), da cui emerge che il punto vendita a seguito delle richieste formulate dal legale attoreo si era attivato con la propria assicurazione e con il perito assicurativo, salvo poi rendersi silente.
Per completezza giova evidenziare che dal documento 16 attoreo emergerebbe che il soggetto direttamente assicurato con fosse tale società R.C.R. di CI DO e C. s.n.c. (società avente CP_2 ad oggetto l'attività di costruzioni edili); probabilmente, viene da pensare, si trattava della società che aveva eseguito i lavori di predisposizione del punto vendita, pavimento compreso.
Sta di fatto che nessun risarcimento risulta effettuato in favore del Pt_1
2.
La fattispecie qui in esame va ricondotta al disposto di cui all'articolo 2051 c.c., in forza del quale
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il caso fortuito sussiste quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., l'evento non poteva essere né previsto, né evitato (vedasi Cass.
9997/2020).
Emblematico, e calzante, risulta il precedente di cui a Cass. 16224/2022: “Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051
c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un
pagina 7 di 23 contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali)”.
Si veda anche Cass. 12027/2017: “L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d'uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell'insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall'altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell'infortunio)”.
Si veda infine Cass. 4476/2011: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un supermercato per i danni patiti da una cliente scivolata sul pavimento insaponato, avendo il giudice di merito affermato che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo, da parte della cliente, aveva costituito elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità senza tener conto che è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti)”.
Calando tali principi nel caso di specie, è possibile osservare quanto segue:
-la parte convenuta era custode del pavimento oggettivamente sconnesso;
-spettava al supermercato attivarsi per riparare il pavimento, o comunque per attivare modalità di utilizzo non rischiose per chi si trovava all'interno dei locali;
nell'attesa di eseguire le riparazioni, pagina 8 di 23 quantomeno il supermercato avrebbe dovuto collocare cartelli idonei a portare l'attenzione degli utenti sulle sconnessioni;
-è irrilevante che il vesse proceduto o meno ad un acquisto, rispondendo HZ ex art. 2051 Pt_1
c.c. per il sol fatto di avere la piena disponibilità del pavimento sconnesso, per di più senza segnalazioni finalizzate a portare l'attenzione dei soggetti presenti all'interno dei locali sul pavimento medesimo;
-difettano elementi idonei a ritenere provato il caso fortuito che può anche coincidere con il fatto del danneggiato idoneo a interrompere di per sé solo il nesso causale fra cosa in custodia ed evento con effetti dannosi;
risulta che il amminasse normalmente all'interno del supermercato, senza Pt_1 porre in essere movimenti anomali e imprudenti;
-la contumacia di parte convenuta, pur non valendo quale non contestazione per espresso dettato normativo, fa però comprendere come la medesima non abbia a disposizione concreti elementi di prova a proprio favore, da porre all'attenzione del Tribunale.
Con Risulta così accertata la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per l'occorso.
3.
E' ora possibile affrontare la disamina delle voci di danno prospettate dalla parte attrice.
3.a.
Il CTU dott. Persona_2
§ ha esaminato la documentazione medica prodotta dalla parte attrice, chiarendo:
-che il seguito della caduta verificatasi in data 31 maggio 2022 veniva trasportato dal 118 Pt_1 al Policlinico S. Orsola Malpighi, con l'annotazione all'ingresso di “pregressa artroprotesi anca ds, caduta accidentale …”;
-che veniva ivi accertata a seguito di RX la “rifrattura metaepifisaria prossimale con interessamento dei trocanteri”;
-che in cartella clinica veniva segnalato un pregresso incidente stradale nel 1975 con “frattura sfondamento acetabolare dx” a seguito della quale il ra sottoposto a intervento chirurgico;
Pt_1 poi nel 2001 il medesimo era sottoposto a “reintervento e posizionamento di artroprotesi per artrosi post-traumatica”; pagina 9 di 23 -che in data 7 giugno 2022 il ra sottoposto ad “intervento di reimpianto stelo protesico con Pt_1 stelo da revisione Lima e placca stryker ad uncino femore prossimale destro per riscontro di frattura del grande e piccolo trocantere”;
-che dopo l'intervento iniziava il percorso riabilitativo assistito con ausili e carico a destra per sfioramento;
seguivano le dimissioni in data 16 giugno 2022;
-che il si sottoponeva a varie visite di controllo ortopediche (15 luglio 2022, 12 agosto Pt_1
2022), pervenendo infine a quella del 13 ottobre 2022 in occasione della quale emergeva “non dolore al carico … rx: consolidazione con protesi stabile. Terapia consigliata: carico completo progressivo
… controllo con rx fra 6 mesi …”;
-che in data 1° febbraio 2023 il fisioterapista suggeriva l'uso di un bastone ortopedico per Parte_4 una migliore deambulazione;
-che in data 23 febbraio 2023 il dott. rilevava la presenza di postumi di intervento di reimpianto CP_3 stelo protesico anca destra e una lombocruralgia sinistra, e prescriveva un ciclo di terapie fisiche con controllo ogni 5-8 sedute;
-che in data 15 maggio 2023 veniva eseguita infiltrazione ecoguidata all'anca sinistra di acido ialuronico;
§ ha esaminato la perizia di parte redatta ante causam dalla dott. su incarico Persona_1 dell'attore;
§ in data 7 giugno 2024 ha visitato l'attore (giornalista in pensione da circa 15 anni), procedendo all'anamnesi e all'indagine clinica, chiarendo quanto segue (pag. 8 relazione):
“L'indagine clinica non consente di evidenziare sotto il profilo neurologico elementi significativi per patologie a carico dei nervi cranici, né tanto meno segni di interessamento neurologico periferico.
Regolare la coordinazione dei movimenti. Buona la memoria, regolare la percezione e l'ideazione.
Umore apparentemente integro.
Arti inferiori normalmente atteggiati ed estesi sul piano del lettino.
A destra si rilevano due esiti cicatriziali chirurgici, di cui uno di 28 cm che dalla parte glutea (da circa
5-6 cm dalla piega interglutea) si porta fino alla regione laterale dell'anca con evidenti segni dei pregressi punti di sutura;
l'altro, di 25 cm, è situato in sede prossimale laterale di coscia, in parte sovrastante al precedente, con evidenti segni dei pregressi punti di sutura. Si apprezza una riduzione delle strutture sottocutanee a livello della ragione peritrocanterica. Non allegato dolore alla presso- palpazione. Glutei pressoché simmetrici. Lo studio del ROM dell'anca permette di rilevare flessione per 90°, abduzione per 30° (vs 45°), intrarotazione accennata, extrarotazione nella norma. Si registra
pagina 10 di 23 parimetria alla coscia, a 10 cm dal MSR;
con i limiti delle misurazioni cliniche, non si rilevano dismetrie in lunghezza (87 cm SIAS-malleolo interno bilateralmente).
Deambulazione possibile senza bastone (che impiega sul lato sinistro) con lieve zoppia;
precisa di impiegare il bastone per maggiore senso di sicurezza e dato che il suo utilizzo comporta una minore stancabilità”;
§ a pagina 12 della relazione ha evidenziato quanto segue:
“Nel caso di specie, allo stato attuale, il Sig. lamenta una sintomatologia Parte_5 caratterizzata da precoce stancabilità con necessità di fermarsi ogni 200-300 metri per 5-10 minuti per poi poter riprendere la deambulazione. L'esame obiettivo ha evidenziato, tra l'altro, un interessamento disfunzionale a carico dell'anca destra, oltre ad esito cicatriziale da reintervento chirurgico. Il periziando presenta, quale reliquato del sinistro per cui è causa, esiti di frattura periprotesica di femore destro, trattata con intervento di rimozione di protesi e reimpianto stelo protesico con stelo da revisione Lima e placca stryker ad uncino femore prossimale destro per riscontro di frattura del grande e piccolo trocantere. Il quadro clinico risulta, allo stato, permanente”.
Gli accertamenti svolti dal CTU vanno condivisi dal Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e metodologici, e coerenti con gli elementi oggettivi emersi dalla documentazione prodotta.
E' certo il nesso causale tra la caduta del 31 maggio 2022 e la frattura periprotesica femore destro.
Con evidenza la caduta ha inciso direttamente sul lato debole del corpo del sottoposto nel Pt_1
2001 a intervento di artroprotesi appunto a destra.
3.b.
Quanto al danno biologico permanente (stimato dalla dott. nella perizia di parte in una Per_1 percentuale del 26-27%), giova ricordare che è consolidato il principio di diritto in forza del quale il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ed unico, essendo compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli.
Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci in cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno (Cass. civ., S.U., n.
26972/2008). pagina 11 di 23 3.b.1.
Il CTU ha chiarito quanto segue:
§ a pagina 12-13 della relazione:
“In merito al problema prettamente valutativo del danno biologico permanente, è possibile segnalare che i lavori della Commissione ex D.M. 26.05.2004 prevedono la stima del 15-25% per “esiti di protesizzazione di anca non complicata e con recupero dell'autonomia deambulatoria, in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità”.
Nel caso in esame, viste le risultanze documentali e peritali, tenuto conto in particolare della tipologia di protesi impiegata e della necessità di impiego di mezzi di sintesi non comunemente impiegati nelle protesizzazioni di anca (uncini), si ritiene stimabile il quadro menomativo presentato dal Sig. Pt_2 con riferimento all'integrità psico-fisica, in misura pari al 26-27%.
Vi è da dire tuttavia che, alla luce di quanto emerso con riferimento al quadro patologico preesistente a livello dell'anca destra, quest'ultimo era stimabile, con riferimento all'integrità psico-fisica, attorno al
18% visto anche il trattamento posto in essere per lo sfondamento acetabolare destro, derivandone quindi un danno biologico permanente differenziale (o anche detto incrementativo) pari al 8-9% (su base 18%), comprensivo delle ripercussioni socio-dinamico-relazionali.
Non si rilevano nel caso concreto in esame circostanze particolari tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”;
§ rispondendo al CTP attoreo, ha chiarito quanto segue (pagine 15-16 della relazione):
“vi è da dire che non è vero che nel caso in esame non si è tenuto conto di quanto espresso in tale
Consensus, alla quale peraltro il sottoscritto ha partecipato direttamente. Difatti nel caso in esame è stato attentamente analizzato lo stato anteriore del paziente e le ripercussioni del traumatismo nello specifico caso in esame (anziano), non potendosi tuttavia riconoscere i disturbi lombocruralgici a sinistra comparsi dopo oltre 8 mesi [dal]l'evento traumatico, così come le infiltrazioni espletate all'anca sinistra (espletata anch'essa dopo oltre 8 mesi) peraltro in un quadro di artrosi dell'anca sinistra (cfr. radiografia del 13.10.2022) stante l'assenza di nesso causale con l'evento in questione per il non rispetto del criterio cronologico e per la presenza di altra causa patologica (criterio di esclusione)
e non certo per una non adozione di quanto emerso alla Consensus citata.
Si segnala inoltre che la valutazione del quadro minorativo permanente ha tenuto in debita considerazione il fatto che si trattava di una riprotesizzazione”.
pagina 12 di 23 Ritiene la scrivente Giudicante che il CTU abbia correttamente affrontato il tema del danno differenziale, oggetto del quesito a lui sottoposto;
e che abbia indicato esattamente i range sulla base dei quali effettuare i conteggi necessari.
Il ra portatore di artroprotesi a destra, proprio nell'area del femore attinta dall'evento di Pt_1 rifratturazione originato dalla caduta a terra. Quindi egli presentava una situazione di partenza già compromessa.
Nel complesso è possibile attestarsi:
-su una percentuale di danno permanente complessivo (integrità psico-fisica) cioè al lordo degli effetti deteriori originati dall'episodio del 31 maggio 2022, pari al 27%;
-su una percentuale di menomata integrità psico-fisica preesistente pari al 18%;
-conseguentemente, su un danno biologico permanente differenziale pari al 9% (27 – 18 = 9%).
Stupisce che il perito di parte attrice dott. nella perizia redatta ante causam abbia Per_1 completamente pretermesso di considerare la doverosa incidenza della situazione pregressa
(esattamente quantificata dal CTU al 18%) rispetto alla complessiva compromissione permanente del
LAGANA', indicata al 26-27%.
La prospettazione del perito di parte, fatta propria da parte attrice, faceva intendere inesattamente che il osse meritevole di essere risarcito per un danno biologico permanente al 27%. Pt_1
3.b.2.
Va condivisa dal Tribunale anche la valutazione del CTU in forza della quale nel caso in esame vanno escluse “circostanze particolari tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”.
Difettano infatti elementi concreti che consentano di implementare l'entità del danno patito effettivamente.
A tal proposito si ricorda che a dire di parte attrice (vedasi l'atto di citazione), invece:
-occorrerebbe tenere conto anche della sofferenza / danno morale originata dal fatto che si trattava di soggetto anziano già limitato nello svolgimento delle proprie attività a seguito dell'intervento chirurgico (del 2001) di protesi al femore dx (“… non si può che ritenere che un tale evento traumatico avrà sul Dott. delle serie ripercussioni inerenti alla sfera psicologica e, conseguentemente, Pt_2
pagina 13 di 23 influenzerà il sereno proseguimento della propria vita comportamentale e relazionale, comportando pertanto la maturazione del diritto al risarcimento del danno morale subito”);
-sarebbe ravvisabile anche un danno alla vita di relazione (“Di fatti, tenendo sempre in considerazione
l'età avanzata dell'attore, la caduta ha provocato lesioni di entità tale da richiedere più di trenta giorni di immobilizzazione dell'arto (doc. 4), con impossibilità pertanto di poter effettuare anche il minimo spostamento in autonomia, ed ulteriori tre mesi di deambulazione assistita da apparecchi ortopedici, oltre alla sottoposizione ad una pesante terapia farmacologica. A ciò si aggiunga che, al fine di rispettare le indicazioni fornitegli dal medico del pronto soccorso al momento delle dimissioni, dal momento dell'incidente fino al mese di settembre '22 l'attore è stato costretto a chiedere ospitalità alla figlia, avendo la sua abitazione scale interne, aggravando ulteriormente il disagio personale e famigliare già elevato a causa del sinistro. Alla luce di tali circostanze, provate dai referti medici allegati nonché dalla valutazione medico-legale di parte per la determinazione degli effetti a lungo termine (doc. 12) appare chiaro che l'attore abbia subito una non indifferente menomazione della propria autonomia, nello svolgimento della propria quotidianità e, pertanto, comportando la maturazione del diritto al risarcimento anche per tale voce di danno”).
Nessuna delle prospettazioni surriportate può essere condivisa:
-il ià da molto tempo prima del sinistro del 31 maggio 2022 cioè dal 2001 conviveva con Pt_1 una situazione compromessa del femore dx, interessato da operazione di artroprotesi (comportante per forza di cose la necessità di effettuare i movimenti con maggiore attenzione, e con necessario peggioramento per effetto del semplice passare del tempo);
-difetta del tutto la prova che il bbia avuto la necessità di farsi seguire da psicologi dopo il Pt_1 fatto del 31 maggio 2022; si tratta di un giornalista in pensione, soggetto istruito e compos sui, il quale al colloquio anamnestico col CTU si è presentato ben orientato e lucido, senza deflessione del tono dell'umore;
-non si ha contezza, quindi, neppure presuntivamente, di una sofferenza soggettiva che consenta di operare l'aumento della percentuale di danno biologico permanente;
-quanto ulteriormente prospettato da parte attrice nell'atto di citazione attiene al danno da invalidità temporanea, di cui si dirà in modo dirimente infra;
-nulla di specifico è stato prospettato in atto di citazione rispetto al danno (permanente) alla vita di relazione;
d'altronde l'età del al momento del fatto (83 anni), nel difetto di elementi in Pt_1 contrario, fa presumere (tenuto conto che si tratta di soggetto sposato, con la coniuge in vita e con una pagina 14 di 23 figlia) che il medesimo si sia trovato in una condizione sociale e relazionale non deteriorata, ma solo appesantita dal surplus di danno permanente accertato dal CTU.
E ancora.
La parte attrice nelle note conclusive ha introdotto una serie di argomenti e prospettazioni del tutto nuovi, come tali inammissibili, e che comunque sono del tutto privi di riscontri oggettivi.
Si consideri infatti che la parte attrice:
-ha per la prima volta prospettato uno stato di astenia-depressione;
-ha per la prima volta prospettato di essere un “camminatore esperto”, ora impedito dal fare passeggiate di un certo tipo;
-ha per la prima volta dedotto di essere costretto a usare sempre il bastone (in sede di operazioni peritali il veva semplicemente detto di usare da un anno e mezzo una talloniera a sinistra di 1 cm); Pt_1 ad ogni buon conto, trattandosi di soggetto nato il [...] (di 83 anni al momento del sinistro del 31 maggio 2022, ora di anni 86), l'eventuale anche se indimostrato uso costante del bastone deve considerarsi coerente con l'avanzare dell'età e con la pregressa situazione del femore dx.
3.b.3.
Occorre a questo punto richiamare i principi dettati in tema di danno differenziale da Cass.
28986/2019 di recente ripresi da Cass. 29001/2021.
In base a tali pronunce non è consentito sottrarre puramente e semplicemente il danno base dal danno complessivo;
invece, occorre calcolare dapprima il risarcimento che sarebbe spettato al soggetto danneggiato in caso di intero computo dell'invalidità complessiva, per poi sottrarre dal relativo importo quello che sarebbe stato liquidabile sull'invalidità non causalmente ricollegabile all'azione del responsabile, fatta salva l'equità correttiva del giudice relativamente al caso specifico.
Infatti, come chiarito da ultimo da Cass. 29001/2021, “il risarcimento del danno alla salute, sia quando
è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il "quantum debeatur" cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi;
ne consegue che tale principio resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo e astrattamente al "delta" ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile …: sono infatti, le pagina 15 di 23 funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale;
e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità, l'adozione del criterio della mera sottrazione condurrebbe a una sottostima del danno”.
Venendo al caso di specie, e facendo applicazione delle Tabelle milanesi 2024 per il danno non patrimoniale al bene salute, si perviene ai seguenti calcoli:
a) danno biologico permanente complessivo finale 27% con valore punto euro 4.648,33 in soggetto
83enne alla data del fatto = euro 74.048,00
b) danno biologico permanente preesistente 18% con valore punto euro 3.570,28 in soggetto 83enne = euro 37.916,00
c) differenza a – b (74.048,00 – 37.916,00) = euro 36.132,00.
3.c.
Avuto riguardo al danno biologico temporaneo, il CTU a pagina 10 della relazione ha evidenziato quanto segue:
“Dalla sintesi storico-clinica del caso emerge che in conseguenza del sinistro del 31.05.2022, in accordo con quelle che sono le nozioni prognostiche che afferiscono alla lesività in gioco, si è determinato un danno biologico temporaneo così suddivisibile:
inabilità temporanea totale per 16 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni,
inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni inabilità temporanea parziale al 25% per circa 60 giorni.
Non sono emerse in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”.
Il CTP attoreo nulla ha controdedotto sul punto.
Il Tribunale concorda con il calcolo operato dal CTU, poiché coerente con il fatto che a fronte di sinistro del 31 maggio 2022 e sino alla visita del 13 ottobre 2022 (in occasione della quale veniva annotata assenza di dolore e veniva consigliato carico completo progressivo) trascorrevano 146 gg pari a 4,8 mesi. pagina 16 di 23 Si è trattato di un arco di tempo idoneo e sufficiente a fare riacquistare al a padronanza del Pt_1 proprio femore dx e uno stato di stabilizzazione.
Si concorda anche nel non potersi ravvisare sofferenza soggettiva nel periodo di interesse, idonea a vedere implementato il valore punto del danno da invalidità temporanea.
Il periodo riabilitativo è stato effettuato dal enza scossoni, e ha portato diligentemente al Pt_1 risultato sperato.
Secondo le Tabelle milanesi, il punto base ad oggi spazia da 115,00 a 173,00 euro al giorno.
In via equitativa, il punto base può essere quantificato in euro 120,00 al giorno.
Il totale ammonta a euro 9.120,00.
3.d.
Parte attrice assume di avere patito anche un danno di tipo patrimoniale, per avere sostenuto spese
(mediche e non) per complessivi euro 5.289,69.
Sul punto ha prodotto i documenti 13,14 e 15.
Si tratta:
-del riepilogo spese doc. 13) Pt_1
-della documentazione di spesa, suddivisa in 5 indici (doc. 14)
-delle spese di traporto a mezzo taxi (doc. 15).
Al CTU è stato chiesto (punto 5 del quesito) di verificare “la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate (doc. 14 attoreo), determinandone il complessivo ammontare”.
Il CTU:
§ ha così risposto a pagina 13 della relazione:
“Con riferimento alle spese mediche e sanitarie, quelle riferibili al sinistro in analisi e congrue, tenuto conto anche del periodo di malattia stimato, ammontano a complessivi € 2.175,45; risulta altresì nota pro forma di € 400,00 (oneri inclusi) per la relazione medico legale, ammontare che, se regolarmente fatturato, è da ritenere congruo. Il quadro clinico riscontrato appare stabilizzato e quindi non si ravvede la necessità di terapie future”.
pagina 17 di 23 § inoltre, a fronte delle osservazioni del CTP attoreo (che aveva rilevato la mancanza del dettaglio delle minori spese ravvisate), ha così scritto alle pagine 16-17: “Infine, il C.T.P. segnala l'assenza del dettaglio delle spese riconosciute, richiamando il complessivo richiesto da parte attrice (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione). Forse la Collega dimentica che il quesito formulato richiedeva di verificare la riferibilità e la congruità delle spese mediche documentate di cui al doc. 14 attoreo, “determinandone il complessivo ammontare”. Rinviando quindi per intero al documento 14, non si comprende ad esempio come la possa riconoscere la congruità delle spese per lo stato infiammatorio del muscolo e Pt_6 tendine ileo-psoas dell'anca sinistra (anca controlaterale) espletate a distanza di un anno dal traumatismo e al termine del periodo di malattia (peraltro non contestato dal C.T.P.) o ancora le ricevute di esami non allegati in atti (peraltro il richiamo all'esame è un appunto scritto a mano sul documento;
cfr. pag. 20 del doc. 14) o ancora spese per accesso in P.S. oculistico o per l'acquisto di farmaci da banco o parafarmaci non meglio precisati (e non prescritti), anche dopo la stabilizzazione del periodo di malattia. Pertanto, presa visione delle plurime ricevute di spesa (e di quanto affermato in maniera del tutto generica dalla sul punto), si ritiene di poter confermare la riferibilità e la Pt_6 congruità dell'ammontare già espresso, così come si confermano le altre considerazioni e valutazioni tecniche”.
A fronte delle risposte del CTU, la parte attrice all'udienza del 19 dicembre 2024 ha contestato la quantificazione operata dal CTU, inferiore rispetto alla prospettazione attorea.
Poi nelle note conclusive la parte attrice da pagina 2 in fine sino a pagina 12 ha affrontato per la prima volta una lunga dissertazione sulle voci di spesa esposte nel documento 14, al fine di giustificarle nella loro interezza.
Orbene:
-è vero che il CTU non ha spiegato come è pervenuto alla somma finale di euro 2.175,45 (salvo poi dare indicazioni -non complete- in risposta al CTP attoreo);
-ma è altrettanto incontestabile che l'atto difensivo finalizzato alla precisazione del thema decidendum era la I memoria integrativa, e non certo le note conclusive;
-sta di fatto che a questo punto è inevitabile andare a verificare documento per documento quanta parte di spesa sia pertinente e dovuta.
INDICE 1 DOC. 14 RE (spese ticket sanitari e cartella clinica)
Si tratta di voci di spesa datate dal 15 luglio 2022 al 17 aprile 2023. pagina 18 di 23 Il totale richiesto ammonta a euro 187,45.
Non spettano le seguenti voci:
-euro 10,00 per prelievo sangue domiciliare del 9 luglio 2022, trattandosi di spesa non documentata
-euro 18,00 per visita di controllo del 17 aprile 2023, poiché di vari mesi successiva al periodo di inabilità temporanea (che si ferma al 13 ottobre 2022, quando sopraggiungeva la stabilizzazione del quadro clinico).
Residua la somma, dovuta, di euro 159,45.
INDICE 2 DOC. 14 RE (ausili sanitari e ortopedici)
Si tratta di voci di spesa datate dal 14 giugno 2022 all'8 febbraio 2023.
Il totale richiesto ammonta a euro 295,98.
L'intero importo spetta, trattandosi di spese affrontate nel corso del periodo di inabilità temporanea;
a sé stante è la spesa per il bastone in data 8 febbraio 2023, però giustificata a fronte dello stato del paziente in quel preciso momento.
INDICE 3 DOC. 14 RE (sedute di fisioterapia e di ipertermia)
Si tratta di voci di spesa originate da fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 22 maggio 2023.
L'importo totale richiesto ammonta a euro 2.577,00.
Orbene:
-delle 35 sedute di fisioterapia svoltesi dal 4 agosto 2022 al 28 novembre 2022, vanno rimborsate solo quelle relative al periodo di inabilità temporanea riconosciuto dal CTU e quindi si tratta di 26 sedute l'ultima delle quali è quella del 12 ottobre 2022, per complessivi euro 1.300,00 (1.750 : 35 = 50 x 26 =
1.300)
-nulla spetta per le 13 sedute di fisioterapia svoltesi dal 30 novembre 2022 al 27 gennaio 2023, poiché successive al periodo di inabilità temporanea;
-nulla spetta per le 5 sedute di ipertermia svoltesi a maggio 2023, poiché successive al periodo di inabilità temporanea e poiché relative all'ileo psoas anca sinistra (mentre la gamba lesionata per effetto della caduta per cui è causa è quella destra). Si ricorda quanto evidenziato dal CTU a tal proposito:
“non si comprende ad esempio come la possa riconoscere la congruità delle spese per lo stato Pt_6 infiammatorio del muscolo e tendine ileo-psoas dell'anca sinistra (anca controlaterale) espletate a distanza di un anno dal traumatismo e al termine del periodo di malattia (peraltro non contestato dal
C.T.P.)”.
Il totale dovuto ammonta a euro 1.300,00. pagina 19 di 23 INDICE 4 DOC. 14 RE (visite, esami e farmaci).
Si tratta di spese affrontate nel corso del 2023.
Il totale richiesto ammonta a euro 1.787,81.
Nessuna di tali voci di spesa spetta, in quanto:
-si tratta di visite specialistiche, sedute di fisioterapia ed esami tutti successivi alla conclusione del periodo di inabilità temporanea;
-il ticket PS per euro 25,00 attiene a visita oculistica, che nulla c'entra con il caso ortopedico qui in esame;
-l'infiltrazione ecoguidata del maggio 2023 è inconferente in quanto riguarda l'anca sx non attinta dalla caduta per cui è causa;
-più in generale, tutti i documenti successivi alla conclusione del periodo di inabilità temporanea sono inconferenti;
-gli scontrini per farmaci e parafarmaci sono generici e quindi (nel difetto di specificità sul punto) non sono attribuibili alle conseguenze della caduta per cui è causa;
oltre a riguardare un periodo ampiamente successivo alla conclusione della inabilità temporanea.
INDICE 5 DOC. 14 RE (visita medico-legale e relazione redatta dalla dott. nota pro Per_1 forma del 22 febbraio 2023)
La somma domandata ammonta a euro 400,00 oneri inclusi.
Nulla spetta per tale voce, in quanto:
-la parte attrice all'udienza del 19 dicembre 2024 ha esibito la fattura in data 7.7.2023 di euro 400,00 emessa dalla dott. con riferimento alla perizia ante causam, affermando di averla ricevuta in Per_1 data 13.11.2023;
-tale produzione non è stata ammessa, con la seguente motivazione: “non ammette la produzione odierna in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrre il documento (ricevuto il
13.11.2023 dalla dott. al più con la memoria 2 depositata a gennaio 2024”; Per_1
-tale motivazione va qui confermata in quanto: a) la fattura de qua è del luglio 2023 e quindi quale documento sopravvenuto (anche a volere dare per provato che la parte attrice lo abbia ricevuto solo il
13 novembre 2023) avrebbe potuto e dovuto essere prodotta nella prima occasione difensiva utile successiva (coincidente con la II memoria integrativa depositata il 2 gennaio 2024); b) la motivazione di cui si legge nel verbale del 19 dicembre 2024 attiene a rilievo d'ufficio della violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.; tale rilievo può effettuarsi a cura del Giudice per tutta la pagina 20 di 23 durata del grado in cui si verifica;
c) in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato molto agevole per la parte attrice effettuare la produzione come sopra, ma così non è stato.
SPESE TAXI DOC. 15 RE
La parte attrice ha prodotto sub documento 15 la fotocopia di esborsi sostenuti per taxi nel periodo che va dal 16 giugno 2022 al 12 agosto 2022, per complessivi euro 41,45.
La somma richiesta spetta, trattandosi di esborsi sostenuti a partire dalla data delle dimissioni avvenute in data 16 giugno 2022 dopo l'intervento del 7 giugno 2022, e in costanza di invalidità temporanea.
Pertanto, la somma che spetta complessivamente a parte attrice per spese sostenute e giustificate ammonta a euro 1.796,88 (159,45 + 295,98 + 1.300,00 + 41,45).
3.e.
Sommando le voci di danno accertate come dovute (biologico permanente + invalidità temporanea + spese) si ottengono complessivi euro 47.048,88 (36.132 + 9.120 + 1.796,88).
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 31 maggio 2022 pari a euro 42.888,68 e via via rivalutata a oggi pari a euro 51.332,21 -di cui euro 4.160,20 per rivalutazione ed euro 4.283,33 per interessi-).
Così complessivamente euro 51.332,21.
Su detto importo (a valere ora quale debito di valuta) spettano alla parte attrice gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Con Conclusivamente, la parte convenuta va condannata a corrispondere alla parte attrice a Pt_1 somma di euro 51.332,21 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
pagina 21 di 23 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Contr convenuta
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte della somma complessivamente accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 7.616,00 (valori medi come da nota spese), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 549,40 (euro 545 per C.U. e marca + euro 4,40 per intimazione teste).
2.
Sempre in forza del principio della soccombenza, le spese di CTU (pari a complessivi euro 976,00 provvisoriamente sostenute dalla parte attrice che ha versato tale somma al CTU a mezzo bonifico, e corrispondenti al fondo spese di euro 800,00 oltre accessori -rispetto al quale il CTU con nota in data 4 novembre 2024 ha dichiarato di null'altro pretendere-) vanno poste in via definitiva a carico della Contr convenuta pagina 22 di 23 3.
La parte attrice mediante la nota spese depositata il 10 gennaio 2025 ha chiesto la rifusione delle spese di CTP.
Giova ricordare a tal proposito:
a) che “La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. 4357/2003);
b) che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. 84/2013).
Nel caso in esame la parte attrice non ha prodotto alcunché sul punto, cosicché difetta in toto la prova che la stessa abbia assunto l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento al proprio CTP delle prestazioni rese nell'ambito della CTU medico-legale per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice CP_1 Pt_1
della somma di euro 51.332,21 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia
[...] della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice CP_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso di
[...] avvocato ed euro 549,40 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
• Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta CP_1
Così deciso in Bologna il 10 agosto 2025.
IL GIUDICE (dott. Paola Matteucci) pagina 23 di 23