Art. 3.
Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnera', entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.
Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnera', entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.