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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7191 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7269/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM AN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Caruso.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
OG NZ e MA TA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 17208/2014 r.g. 46691/2014, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa o, in via gradata, dichiari non dovuti gli interessi corrispettivi e di mora calcolati sulle rate pagate e non pagate.
In ogni caso di ridurre le somme dovute nella misura quantificata dal CTU nel proprio elaborato peritale già versato in atti. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
L'appellata ha così concluso:
“Nel merito ed in via principale:
rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 7735/2019 resa nel procedimento N.RG. 77172/2014 dal Tribunale di Roma, Giudice Dr.ssa Paola Giardina, instaurato dalla sig.ra perché infondato Parte_1 in fatto e diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite oltre e a rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Rigettare le eventuali istanze istruttorie di controparte.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate: CP_1
2 In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso accertare che il signor è tenuta al pagamento del dovuto, e per l'effetto Parte_1 condannarli al pagamento di tale somma. Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 17208/2014, emesso in favore di nei suoi confronti, Controparte_1
in qualità di coobbligata, e nei confronti di in qualità di debitore Controparte_2
principale, per il complessivo importo di € 93.734,32 oltre interessi legali e competenze professionali, di cui € 84.385,09, dovuti in solido e relativi alla sommatoria delle rate scadute e non pagate (€ 8.780,00) e del capitale residuo (€ 75.605,09) di un contratto di finanziamento stipulato in data 11.10.2010, ed € 9.349,23, dovuti solo da on riferimento ad altro CP_2
rapporto, estraneo alla presente controversia.
2. L'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, per la parte relativa alla propria posizione debitoria, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione della disciplina antiusura con riguardo agli interessi di mora, nonché il mancato riscontro della violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della data Controparte_1
l'assenza di comunicazioni all'opponente in ordine al finanziamento concesso e alla posizione debitoria di dall'altro, la nullità parziale delle clausole relative agli CP_2
interessi usurari, con conseguente non debenza di interessi ex art. 1815 comma 2, c.c.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7735/2019, all'esito di C.T.U. contabile finalizzata a verificare l'eventuale usura, rigettava l'opposizione.
Con particolare riferimento alla questione dell'usura, rilevava il mancato superamento dei tassi soglia sia con riguardo al TAN convenzionale, pari al 9,71%, sia con riguardo agli
3 interessi di mora, indicati da parte opponente nella misura del 16,59%, rispetto al tasso soglia del 16,89%.
Con riferimento agli interessi di mora il giudice rilevava inoltre che l'art. 11 del contratto,
recava apposita clausola di salvaguardia, prevedendo in alternativa l'importo minore tra il
1,5% mensile e il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
Al tasso di mora non poteva poi sommarsi la commissione anticipata di estinzione pari al 1%, che, in base all'art. 5 del contratto, non trovava applicazione in caso di finanziamento personale flessibile.
Indicativa di una applicazione di interesse di mora intra soglia era anche l'entità della richiesta economica azionata in sede monitoria pari, a fronte di un totale finanziato pari a €
83.093,19 e a un rimborso di €19.316,00, a soli € 84.385,09 e non a € 158.040,00.
Il Tribunale riteneva, pertanto, che il superamento della soglia antiusura si sarebbe potuto riscontrare solo in due modi, entrambi non praticabili:
- mediante la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori, operazione tuttavia non corretta, alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza;
- oppure includendo nella determinazione del tasso di interesse moratorio, in aggiunta al tasso nominale, ulteriori voci di costo, che però non potevano rilevare a tal fine, sia in quanto meramente eventuali e limitate al singolo inadempimento, sia in quanto non riferibili alla remunerazione del capitale.
6. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha censurato il mancato rilievo della nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori, dato che il tasso annuale del 16,59%, sommato alle spese accessorie, ivi compresa l'assicurazione sulla vita, superava sin dall'origine il tasso soglia di riferimento
4 Inoltre, dai documenti prodotti dalla stessa sarebbe emersa la nullità della CP_1
clausola relativa agli interessi di mora che venivano applicati all'intera rata, anche per la parte relativa agli interessi, in violazione del divieto di anatocismo.
Dunque, stante l'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, e il principio di onnicomprensività dell'interesse, secondo cui nella determinazione del tasso si tiene conto di commissioni, spese e remunerazioni dovute a qualunque titolo (escluse imposte e tasse), il Tribunale avrebbe errato a non rilevare che tale tasso di mora, da sommarsi alle spese accessorie, ivi compresa l'assicurazione sulla vita stipulata in occasione del finanziamento, era superiore sin dall'origine al tasso soglia.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto il mancato rilievo della nullità parziale del contratto, per effetto dell'usura, con la conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito ex art. 1815 comma 2 c.c. e la non debenza di alcun interesse.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Anzitutto non appare dirimente il richiamo all'elaborato peritale di primo grado, posto che lo stesso reca ipotesi di calcolo non coerenti con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in ordine alla modalità di determinazione delle soglie usurarie, soprattutto con riguardo agli interessi moratori.
Deve, infatti, considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato però precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
5 anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021 e da ultimo anche Cass n.29912/2025).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
6 Sulla base di tali principi, mentre per gli interessi corrispettivi occorre guardare al TEGM
per i prestiti personali pari all'11,26%, aumentato della metà, e dunque pari al 16.89%, per gli interessi moratori, invece, il tasso soglia è dato dal TEGM di riferimento (sempre pari al
11,26%) sommato di 2,1 punti (ossia la maggiorazione media per gli interessi di mora indicata nei DD.MM.) e aumentato della metà, pari dunque al 20,04%.
Parte appellante indica il tasso di mora contrattualmente convenuto nella misura del
16,59%, che risulta, dunque, inferiore al tasso soglia.
Il C.T.U. in generale ha dedotto che al tasso nominale di mora vanno aggiunte le ulteriori spese previste dal contratto in caso di mora del cliente, ma poi in concreto l'incidenza di tali spese, di importo comunque modesto, sul tasso del 16,59% non è stata quantificata né
allegata dall'appellante.
Non si può invece tenere conto dei costi connessi all'erogazione del credito che incidono solo sul calcolo del tasso corrispettivo effettivo.
Da ultimo, si ritiene che non possa accogliersi nemmeno la censura dell'appellante in ordine all'asserita illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate mensili complessive (comprensive del capitale e della quota interessi corrispettivi sulla rata), stante il dettato dell'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, che espressamente prevede che: “Nelle
operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il
pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”.
Tale norma non opera distinzioni sulla base della composizione delle rate.
9. Dall'infondatezza del primo motivo di appello discende anche quella del secondo.
La clausola negoziale relativa agli interessi di mora non vìola la disciplina antiusura e non è pertanto affetta da nullità.
7 In ogni caso deve considerarsi che non risultano essere stati nemmeno chiesti interessi di mora con la domanda monitoria, con la conseguenza che la lamentata illegittimità degli interessi di mora non inciderebbe comunque sull'entità del credito ingiunto, dato che in caso di usura dei soli interessi di mora il contratto di mutuo non diviene gratuito (v. Cass. n.
9237/2020).
10. L'appello, dunque, deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PA AM AN
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