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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8568/2024
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
Giudice rel.-est. dott. Serafina Aceto
Giudice dott. Isabella Messina
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8568/2024
PUBBLICO MINISTERO
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSANA VENEZIANI in virtù di procura in atti CP 1
e
CP 2 nato a [...] il [...]
resistenti
CONCLUSIONI
Per P.M. (parte ricorrente)
Insiste nella richiesta. Per parte resistente:
come da verbale di udienza del 21.05.2025
"L'avv. Veneziani si rimette alla decisione del Tribunale in ordine alla misura da adottare, evidenziando
Part come sia importante la presa in carico da parte del alla luce delle risultanze della perizia, laddove il CT ha evidenziato che la cura somministrata al signor CP 2 non è adeguata alla sua condizione di salute".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2024, il Pubblico Ministero, in qualità di ricorrente, chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente o, in subordine, l'inabilitazione
-
- di CP 2 con contestuale nomina urgente di un tutore o curatore provvisorio.
Con decreto del 03.06.2024, il Giudice fissava udienza dinnanzi al G.O.P. delegato al 29.06.2024, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.10.2024.
Si costituiva in giudizio CP 1 padre dell'interdicendo, chiedendo subordinarsi la pronuncia di interdizione o inabilitazione ad una preventiva rinnovazione della CT medico-psichiatrica già esperita, nonché ad una preventiva individuazione di un progetto di vita. In ogni caso, si opponeva alla nomina di un tutore provvisorio.
All'udienza del 29.06.2024, innanzi al G.O.P. delegato, parte resistente, unitamente al personale della comunità presso cui è collocata, compariva personalmente;
all'esito, il G.O.P., esperito l'esame dell'interdicendo, rinviava all'udienza già calendarizzata per il 29.10.2024, invitando, altresì, i Servizi coinvolti a far pervenire una relazione di aggiornamento entro il 30.09.24.
All'udienza del 29.10.2024, il Giudice si riservava;
successivamente, con ordinanza del 09.01.2025, il
Giudice rinviava all'udienza cartolare del 29.01.2025 per il conferimento incarico CT (il quale accettava l'incarico in data 20.01.2025).
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice, richiamato il conferimento incarico CT, provvedeva recependo il calendario delle operazioni peritali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
21.05.2025. All'udienza del 21.05.2025, il Giudice, preso atto delle dichiarazioni di parte resistente, mandava al
Pubblico Ministero - in qualità di parte ricorrente di depositare le conclusioni in atti, assegnando giorni dieci, nonché fissava udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio al 03.06.2025.
*** ***
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dai documenti in atti e dalla CT svolta in corso di causa di cui si condividono sia la metodologia
-
seguita sia le conclusioni alle quali è pervenuto il Perito – è emerso e confermato che il signor CP_1 presenta una Disabilità Intellettiva Grave, quadro clinico significativo che inficia il suo funzionamento cognitivo, compromette le sue funzioni mnemoniche, logiche ed esecutive.
Si legge nella CT che il CP 1 è apparso disponibile al colloquio e collaborativo, appariva in difficoltà
a rispondere alle domande, sostanzialmente non era in grado di relazionarsi con l'interlocutore e mostrava di non poter comprendere la situazione in cui si trovava.
Egli presenta attualmente un quadro clinico caratterizzato da un grave ritardo mentale con assenza di qualsiasi capacità critica e di valutazione della realtà, non presenta autonomie personali ma collabora con gli operatori di cui accetta le indicazioni.
Egli non mostra alcuna consapevolezza relativa alle proprie difficoltà e ai propri limiti, dopo aver sempre vissuto in famiglia, successivamente alla perdita della madre Lui e il padre si erano ridotti in condizioni precarie quindi, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, è stato inserito in comunità.
Egli non presenta alcuna coscienza di malattia e non appare autonomo nell'assunzione di una eventuale terapia psicofarmacologica.
Primo di due figli, mantiene i contatti con la sorella. Ha frequentato le scuole con l'insegnante di sostegno. Non ha mai avuto accesso al mondo del lavoro.
Co Dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che " il sig. risultava in carico al CSM di Torre
Pellice a seguito di un importante ritardo mentale dovuto ad una anomalie genetica con malformazioni craniche congenite, viene anche segnalato una struttura di personalità borderline".
Con riferimento alla sua vita personale, è merso che nel mese di Maggio di un anno fa, a seguito dell'intervento a domicilio del Servizio Sociale, Egli veniva ricoverato in SPDC in condizioni di malnutrizione e igienicosanitarie pessime e dimesso con diagnosi di ritardo mentale di media gravità.
Non erano segnalati elementi psicopatologici significative ma un quadro abbandonico di grave deprivazione affettiva, socio esistenziale e materiale. Veniva quindi trasferito in Casa di Cura in attesa di reperire una collocazione comunitaria alternativa al proprio domicilio non più praticabile. Dopo circa due mesi era dimesso con diagnosi di Psicosi e Ritardo Mentale e terapia con OP
(antipsicotico) pur in assenza di sintomatologia specifica.
Attualmente vive presso la Comunità Alloggio Pegaso di San Gillio dove è sempre stato tranquillo e collaborativo e intrattiene buone relazioni con operatori e altri ospiti, partecipa alle attività proposte mentre, quando non stimolato, resta davanti alla TV. Non mostrando alcuna capacità di iniziativa.
Mangia e riposa serenamente. Non è in grado di occuparsi da sé e della propria igiene personale.
Si condivide con il CT la considerazione secondo la quale "appare evidente come l'inserimento del signor CP 1 sia adeguato ai suoi bisogni e gli operatori prevedono di lavorare con lui per implementare ulteriormente le modalità relazionali ed aumentare la sua autonomia nella cura del sé e dei suoi spazi personali. Il sig. CP_1 non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti semplici della propria quotidianità, Egli non è in grado di occuparsi della pulizia personale e di abitare autonomamente, non
è in grado di prepararsi il cibo e di fare la spesa, non conosce il valore del denaro e non lo usa.
Egli non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti complessi non essendo in grado di pervenire a scelte e decisioni utili al proprio benessere psicofisico.
Il periziando non presenta alcuna consapevolezza dei propri limiti e dei propri bisogni di cura e assistenza, non appare quindi in grado di fornire un consenso consapevole alle cure e ai processi diagnostici necessari.
Egli non presenta alcuna progettualità futura coerente che vada oltre la pura sopravvivenza quotidiana.
Egli, in conclusione, presenta un funzionamento psichico non adeguato ed emergono infermità attuali che ne compromettano l'integrità cognitiva ed intellettiva esponendola a condotte rischiose e pregiudizievoli.
Appare importante che il sig. CP_1 acceda ad una presa in carico di tipo consulenziale presso il CSM competente per territorio allo scopo di valutare l'opportunità di proseguire con una terapia psicofarmacologica antipsicotica i cui effetti sedativi ostacolano la sua partecipazione più attiva alle attività riabilitative previste presso la Comunità.
Si rilevano come non chiari i criteri che hanno indotto la formulazione di una diagnosi di Psicosi in un soggetto per il quale non erano descritti sintomi specifici e ricoverato più per motivi logistici che non per motivi di acuzie sintomatologica (cfr. CT in atti, depositata in data 12/5/2025).
E' certo, pertanto, che la parte convenuta è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Osserva il Collegio, in particolare, con riferimento all'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411, 1 comma, c.p.c., l'estensione all'amministrare di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 cc;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26.10.2011 n. 22332, Cass.
1.3.2010 n. 4866), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CP 2 nato a [...] il pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di
01.02.1981;
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002.
Le spese di perizia sono già state liquidate con separato decreto in data 24/7/2025.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino in data 26/9/2025
Il Giudice Est.- Rel. Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
Giudice rel.-est. dott. Serafina Aceto
Giudice dott. Isabella Messina
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8568/2024
PUBBLICO MINISTERO
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSANA VENEZIANI in virtù di procura in atti CP 1
e
CP 2 nato a [...] il [...]
resistenti
CONCLUSIONI
Per P.M. (parte ricorrente)
Insiste nella richiesta. Per parte resistente:
come da verbale di udienza del 21.05.2025
"L'avv. Veneziani si rimette alla decisione del Tribunale in ordine alla misura da adottare, evidenziando
Part come sia importante la presa in carico da parte del alla luce delle risultanze della perizia, laddove il CT ha evidenziato che la cura somministrata al signor CP 2 non è adeguata alla sua condizione di salute".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2024, il Pubblico Ministero, in qualità di ricorrente, chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente o, in subordine, l'inabilitazione
-
- di CP 2 con contestuale nomina urgente di un tutore o curatore provvisorio.
Con decreto del 03.06.2024, il Giudice fissava udienza dinnanzi al G.O.P. delegato al 29.06.2024, nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.10.2024.
Si costituiva in giudizio CP 1 padre dell'interdicendo, chiedendo subordinarsi la pronuncia di interdizione o inabilitazione ad una preventiva rinnovazione della CT medico-psichiatrica già esperita, nonché ad una preventiva individuazione di un progetto di vita. In ogni caso, si opponeva alla nomina di un tutore provvisorio.
All'udienza del 29.06.2024, innanzi al G.O.P. delegato, parte resistente, unitamente al personale della comunità presso cui è collocata, compariva personalmente;
all'esito, il G.O.P., esperito l'esame dell'interdicendo, rinviava all'udienza già calendarizzata per il 29.10.2024, invitando, altresì, i Servizi coinvolti a far pervenire una relazione di aggiornamento entro il 30.09.24.
All'udienza del 29.10.2024, il Giudice si riservava;
successivamente, con ordinanza del 09.01.2025, il
Giudice rinviava all'udienza cartolare del 29.01.2025 per il conferimento incarico CT (il quale accettava l'incarico in data 20.01.2025).
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice, richiamato il conferimento incarico CT, provvedeva recependo il calendario delle operazioni peritali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
21.05.2025. All'udienza del 21.05.2025, il Giudice, preso atto delle dichiarazioni di parte resistente, mandava al
Pubblico Ministero - in qualità di parte ricorrente di depositare le conclusioni in atti, assegnando giorni dieci, nonché fissava udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio al 03.06.2025.
*** ***
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dai documenti in atti e dalla CT svolta in corso di causa di cui si condividono sia la metodologia
-
seguita sia le conclusioni alle quali è pervenuto il Perito – è emerso e confermato che il signor CP_1 presenta una Disabilità Intellettiva Grave, quadro clinico significativo che inficia il suo funzionamento cognitivo, compromette le sue funzioni mnemoniche, logiche ed esecutive.
Si legge nella CT che il CP 1 è apparso disponibile al colloquio e collaborativo, appariva in difficoltà
a rispondere alle domande, sostanzialmente non era in grado di relazionarsi con l'interlocutore e mostrava di non poter comprendere la situazione in cui si trovava.
Egli presenta attualmente un quadro clinico caratterizzato da un grave ritardo mentale con assenza di qualsiasi capacità critica e di valutazione della realtà, non presenta autonomie personali ma collabora con gli operatori di cui accetta le indicazioni.
Egli non mostra alcuna consapevolezza relativa alle proprie difficoltà e ai propri limiti, dopo aver sempre vissuto in famiglia, successivamente alla perdita della madre Lui e il padre si erano ridotti in condizioni precarie quindi, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, è stato inserito in comunità.
Egli non presenta alcuna coscienza di malattia e non appare autonomo nell'assunzione di una eventuale terapia psicofarmacologica.
Primo di due figli, mantiene i contatti con la sorella. Ha frequentato le scuole con l'insegnante di sostegno. Non ha mai avuto accesso al mondo del lavoro.
Co Dalla documentazione sanitaria esaminata si evince che " il sig. risultava in carico al CSM di Torre
Pellice a seguito di un importante ritardo mentale dovuto ad una anomalie genetica con malformazioni craniche congenite, viene anche segnalato una struttura di personalità borderline".
Con riferimento alla sua vita personale, è merso che nel mese di Maggio di un anno fa, a seguito dell'intervento a domicilio del Servizio Sociale, Egli veniva ricoverato in SPDC in condizioni di malnutrizione e igienicosanitarie pessime e dimesso con diagnosi di ritardo mentale di media gravità.
Non erano segnalati elementi psicopatologici significative ma un quadro abbandonico di grave deprivazione affettiva, socio esistenziale e materiale. Veniva quindi trasferito in Casa di Cura in attesa di reperire una collocazione comunitaria alternativa al proprio domicilio non più praticabile. Dopo circa due mesi era dimesso con diagnosi di Psicosi e Ritardo Mentale e terapia con OP
(antipsicotico) pur in assenza di sintomatologia specifica.
Attualmente vive presso la Comunità Alloggio Pegaso di San Gillio dove è sempre stato tranquillo e collaborativo e intrattiene buone relazioni con operatori e altri ospiti, partecipa alle attività proposte mentre, quando non stimolato, resta davanti alla TV. Non mostrando alcuna capacità di iniziativa.
Mangia e riposa serenamente. Non è in grado di occuparsi da sé e della propria igiene personale.
Si condivide con il CT la considerazione secondo la quale "appare evidente come l'inserimento del signor CP 1 sia adeguato ai suoi bisogni e gli operatori prevedono di lavorare con lui per implementare ulteriormente le modalità relazionali ed aumentare la sua autonomia nella cura del sé e dei suoi spazi personali. Il sig. CP_1 non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti semplici della propria quotidianità, Egli non è in grado di occuparsi della pulizia personale e di abitare autonomamente, non
è in grado di prepararsi il cibo e di fare la spesa, non conosce il valore del denaro e non lo usa.
Egli non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti complessi non essendo in grado di pervenire a scelte e decisioni utili al proprio benessere psicofisico.
Il periziando non presenta alcuna consapevolezza dei propri limiti e dei propri bisogni di cura e assistenza, non appare quindi in grado di fornire un consenso consapevole alle cure e ai processi diagnostici necessari.
Egli non presenta alcuna progettualità futura coerente che vada oltre la pura sopravvivenza quotidiana.
Egli, in conclusione, presenta un funzionamento psichico non adeguato ed emergono infermità attuali che ne compromettano l'integrità cognitiva ed intellettiva esponendola a condotte rischiose e pregiudizievoli.
Appare importante che il sig. CP_1 acceda ad una presa in carico di tipo consulenziale presso il CSM competente per territorio allo scopo di valutare l'opportunità di proseguire con una terapia psicofarmacologica antipsicotica i cui effetti sedativi ostacolano la sua partecipazione più attiva alle attività riabilitative previste presso la Comunità.
Si rilevano come non chiari i criteri che hanno indotto la formulazione di una diagnosi di Psicosi in un soggetto per il quale non erano descritti sintomi specifici e ricoverato più per motivi logistici che non per motivi di acuzie sintomatologica (cfr. CT in atti, depositata in data 12/5/2025).
E' certo, pertanto, che la parte convenuta è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Osserva il Collegio, in particolare, con riferimento all'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411, 1 comma, c.p.c., l'estensione all'amministrare di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 cc;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26.10.2011 n. 22332, Cass.
1.3.2010 n. 4866), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CP 2 nato a [...] il pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di
01.02.1981;
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo D.P.R. n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 115/2002.
Le spese di perizia sono già state liquidate con separato decreto in data 24/7/2025.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino in data 26/9/2025
Il Giudice Est.- Rel. Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo