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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8096/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
OPPONENTE nei confronti di
, CP_1
OPPOSTA
Oggi 27/02/2025 ad ore 13:00 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Chiara Musolino, in sostituzione dell'Avv. LEUCCI LIDIA, giusta verbale delega per il resistente nessuno compare sino ad ore 13.06.
Il Giudice pronuncia allegata Sentenza della quale dà lettura.
Si dà atto che ha presenziato alla odierna udienza l'AUPP Dr. Alessandra Riccardi.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
N. 8096/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8096/2022 R.G. promossa dal
Signor (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Lidia LEUCCI (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, sito in Genova Piazza Corvetto nr. 2/5;
PARTE
OPPONENTE
contro la NO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
BOSCHI DAVIDE e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da fogli allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto che:
il Signor ha proposto avverso il D.I. nr. 1959/2022 del Parte_1
27.1.2022 (R.G. nr. 1815/2022), emesso su ricorso della NO , per il CP_1
pagamento della somma di € 8.919,00 -importo richiesto a titolo di pagamento: dei canoni di locazione dovuti, in forza del contratto di locazione stipulato in data
12.11.2019, per i mesi di Agosto 2020, Settembre 2020 ed Ottobre 2020, per un totale di Euro 3.600,00; degli oneri accessori, dovuti dall'inizio della locazione
(16.11.2029) sino al rilascio (3.11.2020), pari ad Euro 4800,00; delle spese di registrazione del contratto, pari ad Euro 519,00 -, nonché per il pagamento degli interessi legali, dal dovuto al saldo, ed alle spese e competenze del procedimento monitorio;
l'opponente ha eccepito (in estrema sintesi):
che il contratto di locazione prodotto da controparte sarebbe privo delle sottoscrizioni delle parti;
di aver sempre pagato alla NO la somma mensile di Euro 1.200,00 a titolo di CP_1
canoni e spese, come da prodotte distinte di bonifico, senza aver mai ricevuto richieste di pagamento di eventuali differenze;
che la prima richiesta di pagamento delle asserite differenze sarebbe avvenuta in data
26.4.2021, ovvero sei mesi dopo il rilascio del bene immobile, a seguito del rifiuto di pagare gli asseriti danni che sarebbero stati arrecati al bene immobile;
che gli unici canoni di locazione (e spese) non ancora versati sarebbero relativi ai mesi di Agosto 2020 e di Ottobre 2020, per un importo complessivi di Euro 2.400,00;
che le uniche spese di registrazione ancora dovute ammonterebbero all'importo di
Euro 13,50;
che, inoltre, egli vanterebbe un credito di Euro 795,00, per le spese condominiali versate in eccedenza alla parte locatrice;
che, infine, le richieste di risarcimento dei danni riportati dal bene immobile sarebbero infondate, posto che, a suo dire, nessuno degli asseriti danni risulterebbe dal verbale di rilascio;
che, in ogni caso, gli spetterebbe il risarcimento dei danni nella misura di Euro
2.184,22, per il mancato funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata nell'estate 2019.
la parte convenuta, costituendosi, ha replicato (in estrema sintesi) che:
il bene immobile era stato consegnato al Signor ristrutturato a nuovo, Pt_1
arredato e dotato di elettrodomestici;
che, inizialmente, in data 1.11.2018, il bene immobile era stato concesso “in comodato” al Signor per la durata di un anno, per una “canone” annuale di Pt_1
Euro 12.000,00, oltre oneri accessori contrattualmente indicati in Euro 200,00 mensili;
che, in data 12.11.2019, veniva stipulato un contratto di locazione per la durata di 5 mesi, dal 16.11.2019 al 15.4.2020, per un canone mensile di Euro 1200,00 mensili, oltre oneri accessori contrattualmente indicati in Euro 200,00 mensili;
che il contratto di locazione era stato registrato presso l' Agenzia della Entrate;
che per la registrazione del contratto era stato speso l'importo di Euro 944,00 complessivi, nonché quelllo di Euro 67,00 per l'estinzione anticipata del contratto;
che dai controlli contabili effettuati, tenendodo conto delle imputazioni di pagamento effettuate da controparte, risultavano non pagate le mensili di Giugno 2020, Luglio
2020, Agosto 2020, Ottobre 2020;
la documentazione concernente le spese condominiali era stata sempre a disposizione del conduttore;
che il rimborso dei danni prodotti al bene immobile non era stato richiesto in sede monitoria, essendosi la stessa riservata di agire in altra sede per il recupero della somma dovuta (cfr. pag. 4 della comparsa-punto 12), ultima parte);
che la richiesta di risarcimento dei danni per il mancato funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata era infondata, posto che il Signor non aveva Pt_1
provveduto, nell'estate 2019, a caricare l'impianto dell'apposito liquido refrigerante, ovvero a porre in essere l'attività di ordinaria manutenzione a lui spettante.
L'opposta, pertanto, ha richiesto il rigetto della opposizione, la conferma del provvedimento monitorio, la condanna dell'opponente al pagamento dello importo di
Euro 8.919,00, o di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre che la condanna al pagamento delle spese e competenze relative alla fase monitoria ed alla presente fase.
Preso atto della impossibilità di definire la vertenza, sia in sede di Tentativo di
Conciliazione Giudiziale, allorchè l'opponente dichiarava di essere disponibile a definire la vertenza con i versamento dello importo di Euro 2000,00 a chiusura di ogni controversia relativa al rapporto di locazione, mentre la parte opposta richiedeva il versamento dello importo omnicomprensivo di Euro 8.000,00;
preso atto del fallimento della esperita Mediazione;
considerato che
la parte opposta, a fronte del rilievo della parte opponente circa il fatto che il contratto di locazione datato 12.11.2019 - per la durata iniziale
16.11.2019-15.4.2020 e prevedente un canone di locazione mensile di Euro 1.200,00, oltre agli oneri accessori, quantificati in Euro 200,00 mensili, salvo conguaglio - non sarebbe stato da essa sottoscritto, non ha prodotto l'originale del contratto di locazione, sottoscritto sia della Parte Locatrice, che della Parte Conduttrice, ragione per cui non può ritenersi che le parti abbiamo stabilito che il canone di locazione mensile fosse stato determinato, a partire dal mese di novembre 2019, nella misura sopra indicata, superiore a quelle, precedentemente versate, di Euro 1.000,00, per canone, e di Euro 200,00, per spese;
che, tra l'altro, in atti risultano prodotti da parte opponente plurimi versamenti dello importo omnicomprensivo di Euro 1.200,00 per canoni e spese, per i mesi da
Dicembre 2019 a Maggio 2020, nonché per il mese di Settembre 2020 (cfr. disposizioni di bonifico prodotte da parte opponente), senza che siano state prodotte tempestive specifiche contestazioni scritte della parte opposta in punto di non correttezza degli importi versati per le sopra indicate causali;
che, pertanto, non risultando provato il pagamento delle sole mensilità di canone ed accessori dovute per i mesi di Giugno 2020, Luglio 2020, Agosto 2020 ed Ottobre
2020, il Decreto Ingiuntivo opposto
- emesso per il pagamento della somma di € 8.919,00 a titolo di pagamento: dei canoni di locazione dovuti, in forza del contratto di locazione stipulato in data
12.11.2019, per i mesi di Agosto 2020, Settembre 2020 ed Ottobre 2020, per un totale di Euro 3.600,00; degli oneri accessori, dovuti dall'inizio della locazione
(16.11.2029) sino al rilascio (3.11.2020), pari ad Euro 4800,00; delle spese di registrazione del contratto, pari ad Euro 519,00 - deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a versare l'importo di Euro 4.800,00 alla parte opposta, oltre agli interessi legali, dal dovuto al salo;
che, inoltre, deve essere rigettata la domanda di condanna della parte opponente al pagamento delle spese di registrazione del contratto datato 12.11.2019, e delle successive scritture modificative, mancando la prova della sottoscrizione di tali scritture private da parte della Parte Conduttrice;
che, infine, deve essere rigettata la domanda di parte opponente di condanna della parte opposta al risarcimento per gli asseriti danni derivanti dal non corretto funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata, nella misura di complessivi Euro
2.184,22 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, posto che gli allegati danni si sarebbero verificati avvenuti in epoca anteriore a quella in cui si sono verificati quelli oggetto di controversia, e che, in ogni caso, la parte opponente nessuna prova ha fornito circa il fatto che il malfunzionamento fosse dovuto a cause diverse dalla omessa manutenzione, ordinaria, dell'impianto, a lei spettante (quale parte conduttrice).
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo nr. 1959/2022 del
20.1.2022-27.1.2022 (R.G. nr. 1815/2022) del Tribunale di Milano (Giudice Dr
Jacopo Blandini) e revoca il Decreto stesso;
2. condanna la parte opponente a versare alla parte opposta l'importo di Euro
4.800,00, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo;
3. rigetta la domanda di parte opponente di condanna della parte opposta al risarcimento del danno;
4. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice Milano, 27.2.2025
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta