Articolo 37 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 36
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15 gennaio 1978
Art. 37. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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