Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n° 157/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via Dalmazia 9/A presso Parte_1
l'avv. Consuelo Di Martino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...]
in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere già stata riconosciuta affetta da patologie che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del
2% complessivo;
di aver svolto, dal 1979 al 2004, attività di coltivatrice diretta -con mansioni consistenti nell'utilizzo di mezzi agricoli quali trattori agricoli, motozappe, decespugliatori, motoseghe, compressori con abbacchiatori per potatura e raccolta, fresa, vanga, aratro, trinciatutto, spandiconcime, spandiletame, rimorchi, ed implicanti un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nonché l'assunzione di posture incongrue- e, dal 2004 al
1
a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, una “Epicondilite ed epitrocleite bilaterale sd da sovraccarico biom. (doc. 1), riconosciuta dall' nella misura del 2% Parte_2 CP_1
(unifica pari al 4% per pregressa patologia), per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo chiedendo l'accertamento della maggior danno biologico permanente indennizzabile e derivante dalla suddetta patologia.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla ricorrente, espletata la
CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera della ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “La IG.ra è Parte_1
affetta, oggi ed alla data del 30.09.2019, da “epicondilite ed epitrocleite bilaterale di gomito”, avendo contratto tale patologia a causa ed in occasione della propria attività lavorativa, come già accertato dall' . Tale menomazione determina un danno biologico CP_1
permanente del 4% (quattro per cento). Tenendo conto di quanto già riconosciuto per altra patologia e della concorrenzialità delle menomazioni, il grado di invalidità complessivo, in relazione al pregiudizio effettivo, è quantificabile nella misura del 6% (sei per cento) di danno biologico permanente”.
Nello specifico, il CTU ha rilevato che: “La IG.ra ha lavorato per circa 25 Parte_1
anni come coltivatrice diretta e negli ultimi 7 anni prima del pensionamento nella gestione di una lavanderia. Durante questo periodo è stata esposta ai più comuni fattori di rischio per epicondilite ed epitrocleite di gomito, e in conseguenza di ciò l' ha riconosciuto CP_1
2 l'esistenza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e la patologia denunciata.
Oggetto della presente controversia è la valutazione del danno biologico permanente, stimato dai sanitari nella misura del 2%. Orbene tale valutazione, alla luce dalle indagini CP_1 strumentali e dall'esame clinico condotto in sede di CTU, appare riduttiva. Difatti, la voce
232 delle tabelle delle menomazioni annesse al decreto legislativo 38/2000 prevede fino a 5% di inabilità per “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità”.
Nel caso della IG.ra bisogna quindi prendere in considerazione la bilateralità del Parte_1 danno, la limitazione funzionale, l'interessamento dei tendini (tendinosi con microcalcificazioni) che vanno ad inserirsi sia sull'epicondilo omerale (epicondilite) che sull'epitroclea (epitrocleite), il tutto aggravato da una artropatia tricompartimentale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene equa e congrua una valutazione del danno biologico permanente in misura pari al 4%”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che la ricorrente è affetta da “epicondilite ed epitrocleite bilaterale di gomito” di origine lavorativa che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificate nella misura del 2%, configura un danno biologico complessivo pari al 6%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente il relativo CP_1
indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
3 Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da “epicondilite ed epitrocleite bilaterale di gomito” di origine lavorativa che, unitamente alla pregressa patologia di natura professionale già quantificata nella misura del 2%, configura un danno biologico complessivo pari al 6%;
-condanna l' al versamento in favore della ricorrente del relativo indennizzo nella CP_1
misura e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 CP_1
per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1
causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 14.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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