Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3003/2022 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. R.G. 3003/2022 del ruolo Generale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 esidente in Prato, Via Oglio n. 23 int. 4, rappresentata e C.F._1
a LASTRUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Calenzano, Via Larga 30 in virtù di procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: Ricorrente
Contro
:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_2
, residente a [...], int. 4, rappresentato, C.F._2 ssandra ROSATI e Silvia BATACCHI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Prato, Via Arcivescovo Martini n.6, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 27.112022; All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la ricorrente: ”… CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reiette, Pronunziare la separazione personale dei coniugi e pertanto autorizzare i coniugi a vivere separati;
IN TESI: - Assegnare la casa coniugale sita in Prato, Via Oglio n. 23 alla SI.ra ed CP_1 ordinare al SI. il rilascio immediato dell'immobile nella disponibilità della moglie;
CP_2
- Ordinare al Si il pagamento di € 500,00 mensili quale assegno di mantenimento CP_2 in favore della SI.ra ; - Ordinare al SI. la restituzione del veicolo tipo CP_1 CP_2 Dacia Tg. FM440XZ -f rte della comunio le dei beni- mediante consegna delle chiavi alla SI.ra ; CP_1 IN IPOTESI: - Ordinare al SI. il pagamento di € 700,00 mensili quale assegno di CP_2 mantenimento in favore della;
- Ordinare al SI. la restituzione del CP_1 CP_2
1
Per il resistente: “ CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - in via preliminare pronunziare la separazione personale dei coniugi e quindi autorizzare il SI. e la SI.ra CP_2 CP_1
a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- nel merito per i motivi tutti
[...] ella narrativa del presente atto, ritenuto che la SI.ra è Controparte_1 economicamente autosufficiente, disporre che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla moglie da parte del SI. ; CP_2
- rigettare tutte le altre domande ex adverso formulate stante l'inammissibilità delle medesime in quanto attinenti allo scioglimento della comunione legale dei beni che non può essere disposta in questa sede. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2022, ha proposto Parte_1 domanda di separazione del matrimonio concordatario celebrato a Prato in data 22/08/1982 con , trascritto nei Registri di Stato civile del CP_2
Comune di Prato alla parte n. II, Serie A, atto n. 5, anno 1982. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto ed esposto:
- di essere in regime di comunione dei beni e dalla loro unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_1 Per_2
31/8/1985), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che i coniugi avevano adibito a casa coniugale l'immobile in comproprietà sito in Prato, via Oglio, n 23;
- di svolgere attività lavorativa come collaboratrice scolastica presso il Convitto Cicognini a Prato e percepiva uno stipendio di € 1300,00 mensili;
- che i coniugi erano proprietari in regime di comunione legale dei seguenti beni:
• n. 2 autovetture: marca Dacia Sandero Tg. FM440XZ e marca Fiat OB Tg. FJ634BN;
• n. 1 motociclo Kwang Yang Tg. CX88970;- casa coniugale in CP_3
Prato, Via Oglio n. 23;
• mmobile tipo C6, sito in Prato, Via Giovanni Prati n. 1 Piano S1;
• immobile tipo C2 sito in Prato, Via Giovanni Prati n. 2 Piano S1;
• polizza assicurativa sulla vita accesa presso;
CP_4
- che In costanza di matrimonio i coniugi ap un conto corrente cointestato n. 2417 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Prato, Agenzia di Via Montalese, volto a far confluire i proventi derivanti dall'attività lavorativa di entrambi per far fronte alle spese necessarie e per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
- - che erano venuti meno i presupposti sostanziali dell'unione matrimoniale, e non era possibile ricostruire l'unione;
2 - che la crisi si era manifestata da tempo in quanto il si era CP_2 progressivamente allontanato dalla moglie, venendo meno ai doveri quotidiani e ponendo in essere condotte vessatorie ed offese personali nei suoi confronti;
- che nel mese di agosto 2019 aveva rinvenuto una missiva indirizzata ad altra donna in ordine alla quale aveva chiesto spiegazioni, ottenendo un netto rifiuto;
- che la definitiva crisi coniugale si era prodotta nel settembre 2021 e la separazione di fatto era intervenuta nel giugno 2022, dopo che nel maggio si era accorta della presenza di telecamere installate all'interno dell'abitazione coniugale rendendo evidente la finalità di controllo da parte del marito;
- che, peraltro, aveva subito la presenza ingombrante della sorella del marito, la quale in diverse occasioni le indirizzava offese e messaggi vessatori, sempre sostenuta dal marito;
- che tale allontanamento aveva indotto il a impedire l'utilizzo del CP_2 bancomat sul c/c utilizzato per le spese della famiglia;
- che la rottura era divenuta irreparabile a seguito del comportamento posto in essere dal marito nell'agosto 2022 quando si era allontanato da casa senza preavviso e sottratto la disponibilità di entrambe le auto, mentre la moglie si trovava in una località di villeggiature con la figlia;
- che in costanza di matrimonio la coppia aveva acquistato le due vetture, la casa coniugale, due immobili in regime di comunione legale e mentre lei aveva sempre devoluto l'intero stipendio per i bisogni della famiglia facendosi carico di tutti i costi il. aveva sempre gelosamente custodito i propri proventi da CP_2 lavoro (prima) e la pensione (oggi) mediante accredito su uno o più conti correnti a lui intestati dei quali aveva mai avuto contezza;
- che il di recente aveva anche percepito il trattamento di fine CP_2 rapporto , facendolo confluire su conto personale e trattenuto una quota maggiore di una polizza assicurativa comune escussa;
Su tali premesse, chiedeva: la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
; la somma di € 500,00 al mese a carico del marito, ovvero il maggior importo di € 700,00 in ipotesi di mancata assegnazione della casa e, in ogni caso, ordinando la restituzione del veicolo e disponendo lo scioglimento della comunione legale dei beni . Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale, pur CP_2 associandosi alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente, esponendo:
- che nel corso degli anni la moglie aveva la disponibilità su tutte le entrate della coppia ed aveva inviato periodicamente aiuti economici alla famiglia di origine all'insaputa del marito sino al 2017;
- che i cambiamenti che si erano verificati erano imputabili alla ricorrente, la quale aveva esplicitato un sempre maggiore interesse nei confronti del denaro, che l'aveva portata all'acquisto di biglietti della lotteria;
3 - che dal 2014 era afflitto da problemi di salute per i quali era stato costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici e che avevano avuto ripercussioni sulla vita di relazione e sulla sfera sessuale;
- che la moglie aveva attribuito ogni responsabilità dell'allontanamento fisico al marito , senza comprenderne le vere ragioni e sostenerlo emotivamente;
- che le videocamere erano state posizionate all'esterno dell'abitazione di comune accordo e posizionate all'interno dalla moglie, mentre l'allontanamento dall'abitazione nel mese di agosto 2022 era giustificato dalle gravi condizioni del proprio genitore e non aveva inteso impedire l'utilizzazione dell'auto. Per tali ragioni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, rigettando la richiesta di addebito, nonché di assegnazione della casa familiare e di mantenimento e dichiarando inammissibili le domande attinenti lo scioglimento della comunione legale dei beni, con il favore delle spese di lite. Dopo la comparizione in sede presidenziale e l'adozione dei provvedimenti provvisori, si è proceduto ad istruttoria con produzione di documenti ed infine, all'udienza del 18 settembre 2024, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. SEPARAZIONE E DOMANDE DI ADDEBITO Accertata la sussistenza dei presupposti di legge deve essere accolta la domanda di separazione. La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che parimenti sia venuta meno la comunione materiale e spirituale che giustifica la prosecuzione del rapporto. D'altra parte, tale prospettazione trova conferma nel tenore delle rispettive allegazioni, nei documenti prodotti e nel comportamento tenuto dai coniugi fuori e nel processo, dai quali discendono presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dell'intollerabilità della convivenza e della sua cessazione in via definitiva a far data dal 2020 senza essere più ripresa. Sussistono, pertanto, i presupposti della separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c.. Parte attrice ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione imputando un comportamento accentratore e decisionista del marito, che l'avrebbe esclusa dalle decisioni da assumere per la gestione economica , tollerando e favorendo- al contempo- l'intromissione all'interno del nucleo familiare della propria della sorella ed infine lasciando la casa familiare, appropriandosi delle auto. Tali circostanze sono state decisamente contestate dal resistente, il quale ha, al contrario, allegato che la frattura dell'unione sarebbe stata provocata dalla condotta della moglie che, a sua insaputa, avrebbe sottratto importanti risorse
4 dal bilancio familiare, prima, per destinarle ai bisogni dei suoi familiari e, successivamente, per dedicarsi al gioco. Sullo sfondo un progressivo raffreddamento delle relazioni intime e della vita di coppia che il resistente correla a seri problemi di salute. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Nella fattispecie attualmente sub iudice, in applicazione dei suesposti principi, da una parte, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione che siano stati i comportamenti del a determinare la fine dell'unione coniugale. CP_2
Secondo la stessa versione prospettata, il contegno remissivo del marito rispetto alle ingerenze della sorella, così come la pretesa di assumere in via esclusiva la gestione economica dell'andamento della vita familiare, avrebbe caratterizzato il rapporto sin dall'origine della convivenza, risalente negli anni, e sarebbe stato conosciuto ed accettato dalla che invece, secondo la versione del CP_1 marito, lo avrebbe addirittura condiviso. Quindi, non v'è dubbio che per diversi anni la prassi che fosse il marito ad assumere le decisioni più importanti, non ha determinato tensioni e litigi nella coppia, così che l'attrice avrebbe dovuto allegare le specifiche motivazioni per le quali tale equilibrio - in qualche modo fatto proprio ed accettato - è divenuto per lei improvvisamente intollerabile e che tali ragioni siano imputabili in via esclusiva al marito, e non ad un diverso atteggiarsi di lei, ovvero di entrambi.
5 In assenza di tali dati, oltre che di riscontri istruttori, l'impossibilità di proseguire il percorso di vita coniugale non può che essere riferita al differente approccio rispetto alle scelte fondamentali ed all'evoluzione del rapporto, non certo a violazioni dei doveri assunti da parte di uno dei membri della coppia nei confronti dell'altro. Del tutto priva di rilievo appare, in tale contesto di reciproco allontanamento, il contenuto della missiva richiamata nel ricorso e indirizzata al altra donna, in quanto segnale dei segnali prodromici della crisi coniugale e di problemi comunicativi, piuttosto che della instaurazione di relazione adulterina rimasta indimostrata E d'altra parte è la stessa ricorrente a riferire di decidere di non porre termine alla vita di coppia in ragione di tale scoperta, così come della presenza di videocamere all'interno dell'abitazione, di cui il resistente ha offerto una differente ricostruzione. Certamente più grave appare l'episodio verificatosi nell'agosto 2022, che tuttavia viene ricostruito in modo decisamente differente dai componenti della coppia i quali, entrambi, ne attribuiscono l'esclusiva responsabilità al comportamento altrui lesivo delle rispettive prerogative. E tuttavia, al di là delle versioni opposte, tale episodio attesta la crisi in atto da tempo , seppure in forma latente, nella vita della coppia, oramai incapace di comunicare i propri bisogni e di fornire adeguate risposte sul piano emotivo ed affettivo, prima ancora che sessuale ed economico.
Si è detto che la violazione dei doveri coniugali, quale quello di convivenza e fedeltà, può essere di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass., 24.4.2024, n 11032). In tale ottica, infatti, è stato ritenuto che non si giustifica l'allontanamento dalla casa familiare qualora il coniuge abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato da un concreto comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) che non sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile , anche a seguito della pregresse tensioni tra i coniugi ( Cass. 5.5.2021, n 11792; Cass., 15.1.2020, n 648; Cass., 29.9.2015, n 19328). Oltre tutto, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra l' inosservanza degli obblighi e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile.
6 Nella presente vicenda, quanto si è verificato nell'agosto 2022, ad avviso del Collegio rappresenta soltanto un indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo per il reciproco modo di proporsi all'altro coniuge (Cass. 2.9.2022, n 25966). Va ribadito che la dichiarazione di addebito della separazione implica sempre la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e quindi che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Conseguentemente,, in caso di mancato raggiungimento della prova del fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito ( Cass., 20.12.2021, n 40795). E grava comunque sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta e, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo ( Cass., 21 luglio 2021, n 20866). In difetto di sicuri addebiti di violazione di doveri coniugali deve presumersi che l'atteggiamento di disinteresse allegato e comunque emerso da parte di entrambi non è stato comunque tale da determinare la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, essendo invece intervenuto quando, In presenza di litigi e tensioni, la intollerabilità della convivenza si era già verificata (cfr. sul punto Cass. 10.6.2005 n. 12373 e Cass.
3.8.2007 n. 17056, Cass.
8.5.2013 n. 10719). con conseguente insussistenza del nesso causale.
II. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604).
7 Tale principio trova applicazione anche qualora il soggetto assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro genitore di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto ( Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nel caso in esame risulta ed è pacifico che entrambe le figlie sono oramai maggiorenni ed hanno costituito autonomi nuclei familiari, talché non ricorrono le condizioni per emettere alcun provvedimento di assegnazione della casa che, ovviamente, la cui disponibilità segue i rispettivi titoli di proprietà.
III. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Come si è già precisato, entrambe le figlie maggiorenni hanno formato propri nuclei familiari e devono ritenersi autonome economicamente, così che non v'è luogo a provvedere in ordine al loro mantenimento. Quanto al mantenimento del coniuge, in linea generale deve ricordarsi che, a differenza dell'assegno divorzile che presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” ( Cass, Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018, sul punto v. anche Cass., 11.3.2020, n 6982; Cass 30/08/2019, n. 21926) , il regime instaurato con la separazione tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza. Tradizionalmente, infatti, nell'ambito della separazione, il diritto al mantenimento in favore del coniuge deve essere riconosciuto ogni qualvolta questi sia privo di mezzi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante la convivenza, o a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi, valutate eventualmente alla luce degli sviluppi naturali e prevedibili dell'attività lavorativa già in corso, avrebbero consentito se la convivenza fosse continuata, oppure se il coniuge più debole non avesse tollerato, o subito, un tenore di vita più modesto rispetto alle effettive possibilità della famiglia. Il mantenimento del coniuge separato, costituisce una sorta di proiezione, nella fase patologica del rapporto, dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare del dovere di contribuzione in quanto, la separazione non estingue il vincolo coniugale e non sospende né estingue i diritti di contenuto economico ad esso attinenti: il coniuge separato conserva il diritto all'assistenza materiale che, con il venir meno della convivenza, si tramuta nel diritto al mantenimento.
8 E tuttavia, si è anche precisato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., 15.10.2019, n 26084). E d'altra parte, in tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: "con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ., Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789). D'altra parte, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione. Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale. In tale contesto, non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio-economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia. Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. del 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa. Pure in tale rinnovata ottica, non può non tenuta in debita considerazione la differente natura giuridica dell'obbligo di mantenimento in sede di separazione e di divorzio, in quanto il primo assegno presuppone pur sempre la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro privo di rilevanza ai fini della determinazione dell'assegno divorzile che va parametrato con esclusivo riferimento alla sua
9 natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970. Ora, nel caso di specie, per quanto allegato dalle parti e adeguatamente documentato, risulta che entrambi i coniugi godono di stabili entrate reddituali, pur di differente entità. La svolge l'attività di collaboratrice scolastica, con contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato e un reddito annuo lordo di circa 20.000,00, documentato sino al 2022. Il svolgeva attività nella Polizia di Stato e CP_2 risulta essere in pensione, percependo redditi annui lordi intorno ai 50.000,00, documentati sino al 2023. La situazione patrimoniale, in regime di comunione legale, ha ad oggetto l'immobile destinato a casa familiare, i depositi nei rispettivi conti bancari, e le auto: secondo quanto allegato dalla ricorrente, il coniuge avrebbe riscattato una polizza assicurativa e percepito in tutto o in parte il TFR. Inoltre, risulta intestatario di diversi conti correnti presso differenti istituti bancari, che non documenta in modo preciso e dettagliato, avendo prodotto solo una lista movimenti incompleta. Allo stato, l'immobile destinato a casa di abitazione è utilizzato in via esclusiva dalla , così che dovrebbe tenersi conto della percentuale di valore CP_1 locativo del medesimo quale forma di mantenimento indiretto comunque a carico del marito che ne ha comunque la comproprietà. Al contempo, la ricorrente ha allegato di essersi fatta carico in via esclusiva del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, unitamente ad un ulteriore finanziamento, e che il marito ha continuato ad utilizzare le due vetture rientranti nella comunione legale. Si tratta, tuttavia, di questioni di natura strettamente patrimoniale che, avendo ad oggetto, in via diretta, l'utilizzazione e la ripartizione dei beni in comunione e dei relativi frutti , non sono certamente ammissibili nel presente giudizio di separazione giudiziale, il cui perimetro è circoscritto alla determinazione della misura dell'eventuale mantenimento. In tali limiti, nella situazione patrimoniale e reddituale sopra ricostruita, appare equo che il coniuge corrisponda un assegno di mantenimento per far fronte alle sue quotidiane esigenze di vita, valutate le possibili entrate - stabili- di cui ella potrà godere in relazione all'attività lavorativa svolta, seppure in misura ridotta rispetto all'importo richiesto, in considerazione del rilevante squilibrio reddituale e della misura della partecipazione che, durante il matrimonio, entrambi hanno dato all'andamento della vita familiare.
Tale importo, alla stregua dei principi e dei criteri sopra esposti, viene confermato nella misura già determinata con decreto presidenziale emesso il 2.10.2022 e pari ad € 350,00 mensili, da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Ciò non toglie che tale assetto potrà essere oggetto di rivisitazione proprio in conseguenza delle scelte relative ad una differente ripartizione dei pagamenti,
10 ovvero in ordine alla destinazione della casa, potenzialmente produttiva di reddito per entrambi i coniugi. Infine, quanto alle spese processuali, la soccombenza reciproca in ordine alle domande complessivamente proposte, conduce a ritenere la sussistenza dei presupposti per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nata a [...] Controparte_1
Vallo di RO (AV) il 27.08.1961, e , nato a [...] il CP_2
15.03.1959, uniti in matrimonio celeb ta 24.8.1982, trascritto nei Registri di Stato civile del Comune di Prato alla parte n. II, Serie A, atto n. 5, anno 1982; b) ordina
all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) rigetta la domanda di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale;
d) conferma l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, a carico di
, determinato con provvedimento emesso in data 2.10.2022, in CP_2
, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a norma di legge con la decorrenza già fissata e da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
e) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte e integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta in data 5 marzo 2023 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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