TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15963 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 24134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 15.06.2025, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Marcianise, via Crescenzo Grillo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Moriello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellante -
E
l' CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Adriatico n. 150, presso lo studio dell'Avv. Rosario Maria
Cavalcanti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellata -
E
, Controparte_2
- appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3328/2022 – domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025. pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
3328/2022, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno subito dall'attore per effetto del sinistro stradale avvenuto a Roma il 6.07.2019.
Il Giudice di Pace, rilevato il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c. e alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta, costituita dalla perizia tecnica, mediante la quale è stato stimato il valore del veicolo Smart Fortwo targato EH312YN al momento del sinistro, e dalla perizia medico legale, svolta al fine di accertare le conseguenze lesive del sinistro in danno di ha ritenuto le somme già corrisposte dall'assicurazione, pari ad euro Parte_1
4.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, integralmente satisfattive del pregiudizio subito
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la violazione del Parte_1 principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il primo giudice omesso di disporre consulenza tecnica d'ufficio a fronte della congiunta richiesta delle parti. L'appellante ha altresì contestato la nullità della sentenza di prime cure in ragione dell'erronea intestazione del provvedimento, nel quale risulta indicato “Ufficio del Giudice di Pace di Modena” in luogo del
Giudice di Pace di Roma.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
è rimasto contumace. Controparte_2
2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va premesso che l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario come Giudice di Pace di Modena, in luogo di Giudice di Pace di Roma, costituisce mero errore materiale che non determina l'invalidità della sentenza.
Nel merito, l'appellante ha poi contestato la violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la congiunta richiesta delle parti.
La censura è infondata.
Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto superfluo lo svolgimento della consulenza tecnica medico legale, alla luce della documentazione in atti e ritenuta l'applicabilità nella specie della presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Tale ultima statuizione non si pone in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pagina 2 di 5 pronunciato, come ritenuto dall'appellante, in ragione della rilevata assenza di una domanda di accertamento della dinamica del sinistro.
Va infatti osservato che l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti costituisce fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e deve pertanto essere valutata d'ufficio, a prescindere da una specifica contestazione dell'assicurazione (cfr. in materia di diritto al rimborso
Cass. n. 3191/2025), considerato peraltro che la dinamica del sinistro non costituisce fatto comune al danneggiato e all'assicurazione (sicché non opera il principio di non contestazione) e che, in ogni caso, l'accertamento si rende in ogni caso necessario in considerazione della contumacia del responsabile del sinistro.
3. Tanto premesso in ordine alla corretta delimitazione del thema decidendum, va evidenziato che non risulta proposto gravame, nel merito, avverso la statuizione con la quale il primo giudice ha accertato il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c.
Tale statuizione deve quindi ormai ritenersi definitivamente passata in giudicato.
Da quanto precede discende che, nella liquidazione del danno subito dall'appellante, deve tenersi conto del menzionato concorso di colpa e che, conseguentemente, l'importo corrisposto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari ad euro 4.000,00, deve senz'altro ritenersi satisfattivo, tenuto conto del prospettato valore dell'auto al momento del sinistro pari ad euro 4.467,00 e della dedotta (dallo stesso attore) antieconomicità delle riparazioni.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale subito, l'attore ha dedotto di aver subito una lesione permanente della propria integrità psicofisica del 5% oltre a 20 giorni di invalidità temporanea assoluta, 15 giorni di invalidità temporanea al 50% e 15 giorni di invalidità temporanea parziale al
15%.
Si tratta di valutazione medico legale difforme da quella operata dall'assicurazione (per la quale la lesione permanente dell'integrità psicofisica sarebbe pari al 2%, mentre l'invalidità temporanea sarebbe pari rispettivamente a 2 giorni di incapacità assoluta, 15 giorni di incapacità parziale al 75%;
10 giorni di incapacità parziale al 50% e 10 giorni di incapacità parziale al 25%).
Anche volendo ritenere fondata la mera allegazione difensiva dell'attore, per la quale l'invalidità permanente sarebbe pari al 5%, va osservato che la documentazione medica prodotta in atti attesta unicamente un periodo di prognosi di 20 giorni, decorrente dal 6.07.2019 (cfr. la cartella di pronto soccorso del 6.07.20219), mentre gli ulteriori certificati medici prodotti in atti risultano riferiti a patologie diverse (bronchite post influenza, influenza, evento traumatico) risalenti ad un periodo (mesi di gennaio e febbraio 2020) in cui secondo la pacifica prospettazione difensiva delle parti i postumi temporei del sinistro erano già cessati (secondo la stessa prospettazione difensiva dell'appellante i pagina 3 di 5 postumi temporanei sono durati complessivamente 50 giorni).
In conclusione, anche volendo ritenere fondata l'allegazione dell'attore per la quale l'invalidità permanente sarebbe pari al 5%, la documentazione offerta attesta una invalidità temporanea non superiore a 20 giorni.
Per quantificare il danno subito dall'attore occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c.
Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, la tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del codice delle assicurazioni, come attualizzata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.07.2025.
Orbene, avendo riguardo alla citata tabella, considerata l'invalidità del 5% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 25 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari alla somma di euro 6.683,59, già attualizzata in base al D.M.
18.07.2025.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 56,18 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Volendo ipotizzare una invalidità temporanea di 20 giorni e, disattese le conclusioni dell'assicurazione, ritenendo che tale invalidità sia stata assoluta per tutto il periodo considerato, il danno subito deve essere quantificato in euro 1.123,6 (56,18 x 20 = 507,9)
Non risultano allegate ulteriori circostanze di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (così Cass. n. 339/2016)
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, assumendo fondata la prospettazione difensiva di parte per la quale il pregiudizio permanente sarebbe pari al 5% e l'invalidità temporanea assoluta pari a 20 giorni, deve essere liquidato dunque, in euro 7.807,19 (6.683,59+ 1.123,6).
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa il risarcimento spettante all'attore deve essere liquidato nella somma di euro 3.903,59, già attualizzata.
Da tale importo deve essere detratto l'acconto versato dall'assicurazione con assegno del 4.12.2019, pagina 4 di 5 di euro 3.500,00, pari alla somma attualizzata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat di euro
4.154,57.
Da quanto precede discende che anche a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la pretesa risarcitoria dell'appellante è stata già soddisfatta dall'assicurazione, sicché la statuizione del primo giudice, che non ha ammesso la CTU sollecitata dall'attore, decidendo nel merito la causa, deve ritenersi corretta.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante nei confronti dell' Le spese di lite devono invece essere dichiarate CP_1 irripetibili nei confronti di , attesa la contumacia. Controparte_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3328/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna , al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore dell' Parte_1 CP_1 che liquida in euro 860,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 14 novembre 2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5