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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13471/2020 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leone Mariella, Parte_1 attrice contro
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio degli avv.ti Cambieri Controparte_1
Claudio Paolo e Vinicio Antonicelli;
convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e
[...] dichiarare la responsabilità del per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni sopportati dall'attrice che si quantificano in via prudenziale in complessivi euro 56.764,59 (euro 6.615,00 per 45 gg. di
I.T.T.; euro 4.961,25 per 45 gg. di I.T.P. al 75%; euro 2.205,00 per 30 gg. di I.T.P. al 50%; euro 40.596,00 per totale danno biologico;
euro 2.191,82 per spese mediche documentate;
euro
195,52 per spese volo a/r Bari-Cracovia) o in quell'altra misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo e danno da svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che: il 05.11.2019, alle ore 10.00 circa, percorreva largo San Francesco in Capurso, lasciandosi alle spalle il Municipio;
transitando su detta strada e facendo affidamento sul piano stradale con pavimentazione a livello e privo di insidie, giunta all'altezza del civico n. 5, in prossimità del negozio ' cadeva Parte_2 rovinosamente al suolo a causa di un dislivello, non segnalato e non visibile, atteso che l'uniformità della pavimentazione non ne lasciava percepire l'esistenza.
A seguito della caduta si formava un capannello di persone che, vedendo la riversa Pt_1 al suolo e dolorante, si attivava per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del mezzo del
118 e della Polizia Municipale, subito allertati.
Successivamente veniva estratto (e consegnato agli agenti accertatori) video ripreso dall'impianto di videosorveglianza di proprietà dell'esercizio ' che ritraeva Parte_2
l'infortunio occorso alla . Pt_1
Quest'ultima veniva trasportata, con mezzo del 118, presso il P.S. dell'ospedale 'Di
Venere' di Bari ed ivi affidata alle cure dei sanitari che le diagnosticavano 'distacco del malleolo interno dislocato caudalmente. Verosimile frattura del malleolo posteriore. Frattura completa e scomposta a lato del III distale del perone. Lussazione della pinza tibio-peroneo- astragalica, diastasata anteriormente'. Attesa l'impossibilità di procedere al ricovero presso il detto nosocomio, l'attrice veniva trasferita presso l'ospedale 'Mater Dei' ove rimaneva fino al
19.11.2019 per trattamento della frattura-lussazione, con applicazione di bendaggio elasto- compressivo e valva a contenzione. In sede di dimissioni le veniva prescritto 'divieto di carico, mantenere valva fino a nuove disposizioni, arto inferiore dx in scarico, ghiaccio, controllo settimanale di PT-PTT, medicazione della cute caviglia dx, controllo dopo 10 gg.'. Per il persistere della sintomatologia, la si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche, Pt_1 all'esito delle quali le venivano prescritti ulteriori 80 gg. di prognosi e ciclo di magnetoterapia.
Da ultimo, in data 02.07.2020, la veniva sottoposta a visita medico-legale. Pt_1
Delle condizioni cliniche dell'attrice veniva subito informata la di lei figlia, , Persona_1 che, nel frangente, si apprestava ad imbarcarsi su un volo diretto da Bari a Cracovia insieme al di lei compagno, ; avendo già effettuato check-in, la , attivatasi per assistere CP_2 Per_1 la madre, perdeva la possibilità di effettuare qualsiasi cambio volo, con conseguente perdita economica.
A nulla valeva la diffida inoltrata dalla al per ottenere il Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata il 01.02.2021, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 il quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per il caso di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie, accertarsi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa della attrice e, per l'effetto, contenersi la condanna in proporzione alla gravità della colpa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testimoni ammessi;
matura per la decisione è stata decisa all'esito dell'udienza del 02.07.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento. ha agito in giudizio nei confronti del al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito della caduta verificatasi, il 05.11.2019, verso le ore
10.00, su Largo San Francesco all'altezza del civico n. 5, precisamente davanti alle vetrine del negozio ' Parte_2
La presente fattispecie si inscrive nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass.
5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità nei casi in cui provi l'interruzione del nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da far escludere rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Nel caso di specie, la caduta dell'attrice si verificava per esclusiva negligenza di quest'ultima la quale, dopo aver osservato le vetrine del negozio ' si voltava verso Parte_2 il piazzale per proseguire nel cammino, senza prestare attenzione alla pavimentazione e non avvedendosi, dunque, del gradino del marciapiedi, nel quale inciampava, rovinando al suolo.
Tanto è evincibile dalle riprese video prodotte in atti dalla stessa . Pt_1
Risulta dalla relazione – in atti – a firma dell'Ing. , responsabile dei lavori Persona_2 pubblici del , che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.12.2020, il Controparte_1 marciapiedi per cui è causa, “dello stesso materiale (pietra calcarea antiscivolo) della zona carrabile, è costituito da due rampe per disabili alle estremità, una lato palazzo municipale [ da cui la proveniva] […] e l'altra lato centro storico […]. Il marciapiedi, pertanto, ha Pt_1 altezza variabile passando da cm 2,00 all'altezza della prima vetrina del negozio […] fino alla parte centrale, la più alta, di cm 16,00. L'intero marciapiedi possiede il cordolo terminale in pietra tinteggiato di colore nero […] al fine di evidenziare la differenza di altezza tra la parte carrabile e quella pedonale, essendo entrambe costituite dallo stesso materiale.”
Non ricorre, dunque, un dislivello, come da allegazione di parte attorea, il quale avrebbe
– sempre nella prospettazione della stessa parte – provocato la caduta in ragione della sua imprevedibilità. Che non ricorresse alcuna insidia, ma la mera conformazione del marciapiedi,
è circostanza confermata dalla teste , la quale si trovava sui luoghi di Testimone_1 causa al momento del sinistro, ma al quale non assisteva poiché “er[a] intenta a guardare il
[suo] cellulare”.
Dalla predetta relazione si ricava, peraltro, che il cordolo del marciapiedi – nel quale la inciampava – fosse contraddistinto dalla colorazione, più scura (cfr. foto allegate), Pt_1 rispetto a quella del restante piano di calpestio.
La percepibilità della conformazione dei luoghi è vieppiù dimostrata dalle circostanze temporali dell'incidente, che si verificava in una mattinata soleggiata, come risultante dall'almanacco depositato dal convenuto, dall'ammissione della stessa , in CP_1 Pt_1 sede di interrogatorio formale, nonché dal filmato, depositato dall'attrice, prodotto dalle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale ' ritraente l'evento. Parte_2
Da quest'ultimo è evincibile – come peraltro dedotto dal – la Controparte_1 disattenzione di la quale, lasciandosi la vetrina del negozio alle spalle, Parte_1 volgeva lo sguardo in lontananza senza attenzionare il piano di calpestio. Siffatto comportamento della danneggiata che, pure, indossava, in una zona d'ombra, occhiali da sole con lenti scure (cfr. videoripresa di cui sopra), deve ritenersi interruttivo del nesso di causa fra res ed evento dannoso.
Tanto senza considerare una ulteriore circostanza, ossia la prossimità dell'abitazione della al teatro del sinistro (500 m., circa sei minuti di percorso pedonale) che deve far, Pt_1 quantomeno presumere, una certa familiarità con i luoghi.
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dal fermo Pt_1 restando che l'evento in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere di parte dimostrare che il danno si è verificato a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, questa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa del sinistro, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 5 – disputatum), applicate le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 nella misura del 50% attese l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza rinunciata, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna a rifondere, in favore del , le spese di Parte_1 CP_1 CP_1 lite che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13471/2020 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leone Mariella, Parte_1 attrice contro
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio degli avv.ti Cambieri Controparte_1
Claudio Paolo e Vinicio Antonicelli;
convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009. Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare e
[...] dichiarare la responsabilità del per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni sopportati dall'attrice che si quantificano in via prudenziale in complessivi euro 56.764,59 (euro 6.615,00 per 45 gg. di
I.T.T.; euro 4.961,25 per 45 gg. di I.T.P. al 75%; euro 2.205,00 per 30 gg. di I.T.P. al 50%; euro 40.596,00 per totale danno biologico;
euro 2.191,82 per spese mediche documentate;
euro
195,52 per spese volo a/r Bari-Cracovia) o in quell'altra misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo e danno da svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
A sostegno della domanda l'attrice ha allegato che: il 05.11.2019, alle ore 10.00 circa, percorreva largo San Francesco in Capurso, lasciandosi alle spalle il Municipio;
transitando su detta strada e facendo affidamento sul piano stradale con pavimentazione a livello e privo di insidie, giunta all'altezza del civico n. 5, in prossimità del negozio ' cadeva Parte_2 rovinosamente al suolo a causa di un dislivello, non segnalato e non visibile, atteso che l'uniformità della pavimentazione non ne lasciava percepire l'esistenza.
A seguito della caduta si formava un capannello di persone che, vedendo la riversa Pt_1 al suolo e dolorante, si attivava per prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del mezzo del
118 e della Polizia Municipale, subito allertati.
Successivamente veniva estratto (e consegnato agli agenti accertatori) video ripreso dall'impianto di videosorveglianza di proprietà dell'esercizio ' che ritraeva Parte_2
l'infortunio occorso alla . Pt_1
Quest'ultima veniva trasportata, con mezzo del 118, presso il P.S. dell'ospedale 'Di
Venere' di Bari ed ivi affidata alle cure dei sanitari che le diagnosticavano 'distacco del malleolo interno dislocato caudalmente. Verosimile frattura del malleolo posteriore. Frattura completa e scomposta a lato del III distale del perone. Lussazione della pinza tibio-peroneo- astragalica, diastasata anteriormente'. Attesa l'impossibilità di procedere al ricovero presso il detto nosocomio, l'attrice veniva trasferita presso l'ospedale 'Mater Dei' ove rimaneva fino al
19.11.2019 per trattamento della frattura-lussazione, con applicazione di bendaggio elasto- compressivo e valva a contenzione. In sede di dimissioni le veniva prescritto 'divieto di carico, mantenere valva fino a nuove disposizioni, arto inferiore dx in scarico, ghiaccio, controllo settimanale di PT-PTT, medicazione della cute caviglia dx, controllo dopo 10 gg.'. Per il persistere della sintomatologia, la si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche, Pt_1 all'esito delle quali le venivano prescritti ulteriori 80 gg. di prognosi e ciclo di magnetoterapia.
Da ultimo, in data 02.07.2020, la veniva sottoposta a visita medico-legale. Pt_1
Delle condizioni cliniche dell'attrice veniva subito informata la di lei figlia, , Persona_1 che, nel frangente, si apprestava ad imbarcarsi su un volo diretto da Bari a Cracovia insieme al di lei compagno, ; avendo già effettuato check-in, la , attivatasi per assistere CP_2 Per_1 la madre, perdeva la possibilità di effettuare qualsiasi cambio volo, con conseguente perdita economica.
A nulla valeva la diffida inoltrata dalla al per ottenere il Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata il 01.02.2021, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 il quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per il caso di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie, accertarsi e dichiararsi il prevalente concorso di colpa della attrice e, per l'effetto, contenersi la condanna in proporzione alla gravità della colpa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testimoni ammessi;
matura per la decisione è stata decisa all'esito dell'udienza del 02.07.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento. ha agito in giudizio nei confronti del al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito della caduta verificatasi, il 05.11.2019, verso le ore
10.00, su Largo San Francesco all'altezza del civico n. 5, precisamente davanti alle vetrine del negozio ' Parte_2
La presente fattispecie si inscrive nell'ambito applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass.
5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità nei casi in cui provi l'interruzione del nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da far escludere rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Nel caso di specie, la caduta dell'attrice si verificava per esclusiva negligenza di quest'ultima la quale, dopo aver osservato le vetrine del negozio ' si voltava verso Parte_2 il piazzale per proseguire nel cammino, senza prestare attenzione alla pavimentazione e non avvedendosi, dunque, del gradino del marciapiedi, nel quale inciampava, rovinando al suolo.
Tanto è evincibile dalle riprese video prodotte in atti dalla stessa . Pt_1
Risulta dalla relazione – in atti – a firma dell'Ing. , responsabile dei lavori Persona_2 pubblici del , che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.12.2020, il Controparte_1 marciapiedi per cui è causa, “dello stesso materiale (pietra calcarea antiscivolo) della zona carrabile, è costituito da due rampe per disabili alle estremità, una lato palazzo municipale [ da cui la proveniva] […] e l'altra lato centro storico […]. Il marciapiedi, pertanto, ha Pt_1 altezza variabile passando da cm 2,00 all'altezza della prima vetrina del negozio […] fino alla parte centrale, la più alta, di cm 16,00. L'intero marciapiedi possiede il cordolo terminale in pietra tinteggiato di colore nero […] al fine di evidenziare la differenza di altezza tra la parte carrabile e quella pedonale, essendo entrambe costituite dallo stesso materiale.”
Non ricorre, dunque, un dislivello, come da allegazione di parte attorea, il quale avrebbe
– sempre nella prospettazione della stessa parte – provocato la caduta in ragione della sua imprevedibilità. Che non ricorresse alcuna insidia, ma la mera conformazione del marciapiedi,
è circostanza confermata dalla teste , la quale si trovava sui luoghi di Testimone_1 causa al momento del sinistro, ma al quale non assisteva poiché “er[a] intenta a guardare il
[suo] cellulare”.
Dalla predetta relazione si ricava, peraltro, che il cordolo del marciapiedi – nel quale la inciampava – fosse contraddistinto dalla colorazione, più scura (cfr. foto allegate), Pt_1 rispetto a quella del restante piano di calpestio.
La percepibilità della conformazione dei luoghi è vieppiù dimostrata dalle circostanze temporali dell'incidente, che si verificava in una mattinata soleggiata, come risultante dall'almanacco depositato dal convenuto, dall'ammissione della stessa , in CP_1 Pt_1 sede di interrogatorio formale, nonché dal filmato, depositato dall'attrice, prodotto dalle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale ' ritraente l'evento. Parte_2
Da quest'ultimo è evincibile – come peraltro dedotto dal – la Controparte_1 disattenzione di la quale, lasciandosi la vetrina del negozio alle spalle, Parte_1 volgeva lo sguardo in lontananza senza attenzionare il piano di calpestio. Siffatto comportamento della danneggiata che, pure, indossava, in una zona d'ombra, occhiali da sole con lenti scure (cfr. videoripresa di cui sopra), deve ritenersi interruttivo del nesso di causa fra res ed evento dannoso.
Tanto senza considerare una ulteriore circostanza, ossia la prossimità dell'abitazione della al teatro del sinistro (500 m., circa sei minuti di percorso pedonale) che deve far, Pt_1 quantomeno presumere, una certa familiarità con i luoghi.
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dal fermo Pt_1 restando che l'evento in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere di parte dimostrare che il danno si è verificato a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, questa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa del sinistro, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 5 – disputatum), applicate le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 nella misura del 50% attese l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza rinunciata, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna a rifondere, in favore del , le spese di Parte_1 CP_1 CP_1 lite che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco