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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8563 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4991/2025 R.G. Prev.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Parte_1 C.F._1
Romito, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 26.09.2023 domanda all' , al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità civile, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e la prescrizione del diritto e dei ratei;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
1 I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'omessa valutazione dell'ipoacusia, nonché l'errata valutazione dell'emiparesi e della patologia psichica. Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa è affetta da ““Emiparesi facio-brachio-crurale sx da ictus ischemico;
ipertensione arteriosa I stadio;
lieve depressione ansiosa;
deficit del visus come da relazione specialistica”, cui ha attribuito le seguenti percentuali di invalidità: “La emiparesi: emilato non dominante, con deficit di forza 4/5 (5 = normale) alla scala MRCA. Codice 7306. Valutazione massima 40%. La ipertensione: di grado lieve, ben controllata farmacologicamente, complicata da retinopatia I stadio e lieve ipertrofia del V. sx, con conservata funzione di pompa (F.E. 60%). Inquadrabile nell'ambito di una I classe NYHA, la valutazione non va oltre il 21%. Il deficit del visus: in ODx 5/10, in OSx 4/10. Come da tabella allegata al codice 5031, il valore invalidante è del 7%. Non entra nel calcolo riduzionistico. Il disturbo psichico: all'atto, trattasi di labilità umorale reattiva. Manca un monitoraggio clinico, non è riferita in atto terapia specialistica. Codice 2207. Valutazione tabellata 15%. In sintesi: Emiparesi 40% Ipertensione 21% Disturbo psichico 15%”. Ha quindi concluso che “ , di anni 62, da Napoli, è invalida al 60%”. Parte_2
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa della stessa. In particolare, quanto alla lamentata omessa valutazione della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata a sx”, il CTU, all'esito del vaglio della documentazione medica depositata nella fase sommaria e dell'esame obiettivo, ha rilevato che la ricorrente non presenta deficit clinicamente apprezzabili. In particolare, con riferimento al Certificato Asl Napoli 1 Centro Ospedale del Mare del
2 20/12/24, Servizio Audiologia e Vestibologia, deve rilevarsi che tale documentazione, versata in atti in data 21.12.2024 (v. fascicolo fase sommaria) dunque successivamente alla comunicazione alle parti della bozza della consulenza, era comunque menzionata nelle osservazioni alla stessa redatte a cura dell'avv. Romito, quindi sottoposta all'esame del CTU che in sede di controdeduzioni osservava: “Parte attrice ha depositato una certificazione ORL, che attesta una prevalenza statica del labirinto posteriore sx. Vi è assenza di nistagmo spontaneo. Non sono riferite vertigini oggettive. L'esame obbiettivo non ha evidenziato sintomi da patologia vestibolare. Al più, codice 4105. Valutazione tabellata: 10%. Non entra nel calcolo riduzionistico. Si confermano le conclusioni già espresse”. Non vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito nominato quanto emerge dal certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria I Policlinico – DAI di Medicina Interna e specialistica datato 14/01/2025, a firma del dott. , depositato unitamente Persona_2 al ricorso in opposizione, attestante che “…la paziente mostra una emiparesi sinistra con difficoltà nei movimenti fini della mano sinistra e difficoltà nella deambulazione con disequilibrio (da attribuire in parte anche a prevalenza statica del labirinto posteriore di sinistra evidenziato da visita vestibologica)…”. Invero, tali risultanze cliniche non denotano un aggravamento delle condizioni di salute della , apparendo del tutto Pt_1 sovrapponibili a quelle già valutate nella relazione peritale e nei successivi chiarimenti. Parimenti, in assenza di specifica indicazione circa l'incidenza sulle condizioni cliniche della ricorrente, non valgono a documentarne il peggioramento i certificati medici depositati in data 17.11.2025 (certificato dott. del 13.11.2025; esami Per_3 ematochimici dell'11.09.2025; tac cranio dell'11.09.2025), il cui contenuto è, in ogni caso, coerente con la documentazione già in atti, esaminata correttamente dal CTU. Quanto all'asserita sottovalutazione della patologia psichica e dell'emiparesi, si ritiene di condividere le considerazioni espresse dal CTU in sede di controdeduzioni, secondo cui
“Per quanto attiene a quest'ultima, parte attrice, alla luce della certificazione in fascicolo, ritiene che la emiparesi debba essere considerata grave: “la sig.ra ha un deficit Pt_1 prensile e della coordinazione motoria, con “arto falciante a sx con deficit di carico che avviene a fatica per breve tratto. Non autonoma nelle autonomie basilari”. Premesso che la valutazione della autonomia è competenza medico-legale e quindi del CTU, si ripropone qui il report alla dimissione a novembre 2023 dal trattamento riabilitativo: “Alla dimissione: vigile, discretamente orientata, collaborante, buon eloquio e comprensione;
buone le escursioni articolari ai 4 arti;
attività completa contro gravità, e minima resistenza emilato sx, MRCA 4/5 (spostamento contro resistenza moderata); ipostenia emilato sx, lieve riduzione della forza prensile a sx;
autonomo nello svolgimento dei trasferimenti posturali. Regge il tronco, seduto ed eretto. Romberg negativo. Deambula con buon passo, sale e scende le scale, continenza sfinterica, autonoma negli ADL. La valutazione logopedica indica soggetto vigile, ben orientato T/S, linguaggio fluente di buona efficacia comunicativa;
deviazione rima labiale a dx;
deficit esplorativo emilato sx;
lieve disartria”. Si segnala in particolare la valutazione della forza, secondo schema MRC Inglese: 4/5 – possibilità di spostamento contro resistenza moderata, l'autonomia negli ADL, l'autonomia della deambulazione anche nel salire le scale. Sulla base del minimo deficit di forza a sx, oltre che del quadro neurologico generale, la scelta si è inevitabilmente orientata verso il
3 codice più coerente con la obbiettività clinico-funzionale. Il codice 7306 valuta una emiparesi che peraltro nel caso in esame si accompagna ad un deficit di forza lieve (4/5%)
– ipostenia, per cui non può parlarsi di “emiparesi grave. Il CTU ritiene corretta la propria valutazione, alla luce anche dell'esame obbiettivo successivo di un anno alla dimissione, con quadro clinico stabilizzato. Circa la patologia psichica, l'esame non ha evidenziato una significativa e permanente condizione depressiva. Prevalgono aspetti di labilità umorale situazionale e reazioni di allarme ansioso patofobico. Si segnala in ogni caso la assenza di un monitoraggio psichiatrico e di terapia specialistica in atto”. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 19.11.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
4
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4991/2025 R.G. Prev.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Parte_1 C.F._1
Romito, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 26.09.2023 domanda all' , al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità civile, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle provvidenze in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e la prescrizione del diritto e dei ratei;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
1 I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'omessa valutazione dell'ipoacusia, nonché l'errata valutazione dell'emiparesi e della patologia psichica. Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa è affetta da ““Emiparesi facio-brachio-crurale sx da ictus ischemico;
ipertensione arteriosa I stadio;
lieve depressione ansiosa;
deficit del visus come da relazione specialistica”, cui ha attribuito le seguenti percentuali di invalidità: “La emiparesi: emilato non dominante, con deficit di forza 4/5 (5 = normale) alla scala MRCA. Codice 7306. Valutazione massima 40%. La ipertensione: di grado lieve, ben controllata farmacologicamente, complicata da retinopatia I stadio e lieve ipertrofia del V. sx, con conservata funzione di pompa (F.E. 60%). Inquadrabile nell'ambito di una I classe NYHA, la valutazione non va oltre il 21%. Il deficit del visus: in ODx 5/10, in OSx 4/10. Come da tabella allegata al codice 5031, il valore invalidante è del 7%. Non entra nel calcolo riduzionistico. Il disturbo psichico: all'atto, trattasi di labilità umorale reattiva. Manca un monitoraggio clinico, non è riferita in atto terapia specialistica. Codice 2207. Valutazione tabellata 15%. In sintesi: Emiparesi 40% Ipertensione 21% Disturbo psichico 15%”. Ha quindi concluso che “ , di anni 62, da Napoli, è invalida al 60%”. Parte_2
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa della stessa. In particolare, quanto alla lamentata omessa valutazione della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata a sx”, il CTU, all'esito del vaglio della documentazione medica depositata nella fase sommaria e dell'esame obiettivo, ha rilevato che la ricorrente non presenta deficit clinicamente apprezzabili. In particolare, con riferimento al Certificato Asl Napoli 1 Centro Ospedale del Mare del
2 20/12/24, Servizio Audiologia e Vestibologia, deve rilevarsi che tale documentazione, versata in atti in data 21.12.2024 (v. fascicolo fase sommaria) dunque successivamente alla comunicazione alle parti della bozza della consulenza, era comunque menzionata nelle osservazioni alla stessa redatte a cura dell'avv. Romito, quindi sottoposta all'esame del CTU che in sede di controdeduzioni osservava: “Parte attrice ha depositato una certificazione ORL, che attesta una prevalenza statica del labirinto posteriore sx. Vi è assenza di nistagmo spontaneo. Non sono riferite vertigini oggettive. L'esame obbiettivo non ha evidenziato sintomi da patologia vestibolare. Al più, codice 4105. Valutazione tabellata: 10%. Non entra nel calcolo riduzionistico. Si confermano le conclusioni già espresse”. Non vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito nominato quanto emerge dal certificato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria I Policlinico – DAI di Medicina Interna e specialistica datato 14/01/2025, a firma del dott. , depositato unitamente Persona_2 al ricorso in opposizione, attestante che “…la paziente mostra una emiparesi sinistra con difficoltà nei movimenti fini della mano sinistra e difficoltà nella deambulazione con disequilibrio (da attribuire in parte anche a prevalenza statica del labirinto posteriore di sinistra evidenziato da visita vestibologica)…”. Invero, tali risultanze cliniche non denotano un aggravamento delle condizioni di salute della , apparendo del tutto Pt_1 sovrapponibili a quelle già valutate nella relazione peritale e nei successivi chiarimenti. Parimenti, in assenza di specifica indicazione circa l'incidenza sulle condizioni cliniche della ricorrente, non valgono a documentarne il peggioramento i certificati medici depositati in data 17.11.2025 (certificato dott. del 13.11.2025; esami Per_3 ematochimici dell'11.09.2025; tac cranio dell'11.09.2025), il cui contenuto è, in ogni caso, coerente con la documentazione già in atti, esaminata correttamente dal CTU. Quanto all'asserita sottovalutazione della patologia psichica e dell'emiparesi, si ritiene di condividere le considerazioni espresse dal CTU in sede di controdeduzioni, secondo cui
“Per quanto attiene a quest'ultima, parte attrice, alla luce della certificazione in fascicolo, ritiene che la emiparesi debba essere considerata grave: “la sig.ra ha un deficit Pt_1 prensile e della coordinazione motoria, con “arto falciante a sx con deficit di carico che avviene a fatica per breve tratto. Non autonoma nelle autonomie basilari”. Premesso che la valutazione della autonomia è competenza medico-legale e quindi del CTU, si ripropone qui il report alla dimissione a novembre 2023 dal trattamento riabilitativo: “Alla dimissione: vigile, discretamente orientata, collaborante, buon eloquio e comprensione;
buone le escursioni articolari ai 4 arti;
attività completa contro gravità, e minima resistenza emilato sx, MRCA 4/5 (spostamento contro resistenza moderata); ipostenia emilato sx, lieve riduzione della forza prensile a sx;
autonomo nello svolgimento dei trasferimenti posturali. Regge il tronco, seduto ed eretto. Romberg negativo. Deambula con buon passo, sale e scende le scale, continenza sfinterica, autonoma negli ADL. La valutazione logopedica indica soggetto vigile, ben orientato T/S, linguaggio fluente di buona efficacia comunicativa;
deviazione rima labiale a dx;
deficit esplorativo emilato sx;
lieve disartria”. Si segnala in particolare la valutazione della forza, secondo schema MRC Inglese: 4/5 – possibilità di spostamento contro resistenza moderata, l'autonomia negli ADL, l'autonomia della deambulazione anche nel salire le scale. Sulla base del minimo deficit di forza a sx, oltre che del quadro neurologico generale, la scelta si è inevitabilmente orientata verso il
3 codice più coerente con la obbiettività clinico-funzionale. Il codice 7306 valuta una emiparesi che peraltro nel caso in esame si accompagna ad un deficit di forza lieve (4/5%)
– ipostenia, per cui non può parlarsi di “emiparesi grave. Il CTU ritiene corretta la propria valutazione, alla luce anche dell'esame obbiettivo successivo di un anno alla dimissione, con quadro clinico stabilizzato. Circa la patologia psichica, l'esame non ha evidenziato una significativa e permanente condizione depressiva. Prevalgono aspetti di labilità umorale situazionale e reazioni di allarme ansioso patofobico. Si segnala in ogni caso la assenza di un monitoraggio psichiatrico e di terapia specialistica in atto”. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 19.11.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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