TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre UN
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5331/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi proposta
DA
(cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.07.1981, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla via Dante Alighieri n.53, presso lo studio dell'avv. Antonella Salomone (c.f. C.F._2
) che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c.
[...] per le comunicazioni: Email_1
E
(c.f. nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), al Viale Europa n.165, presso lo studio dell'avv. Teresa Cesarano (C.F.:
che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.12.2024 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta Email_2 delibera n. 538/2023 del C.O.A. di Torre UN
Ricorrenti
E CON L?INTERVENTO
IL P.M. presso il Tribunale di Torre UN
Interventore ex lege
CONCLUSIONI All'udienza del 10.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso per la rimessione della causa al collegio per la omologazione delle condizioni della separazione consensuale di cui al ricorso come modificate all'odierna udienza.
Il P.M., in data 18.12.2024 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 14.11.2023, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in OM (Na) in data 14.2.2011 e che dalla loro unione erano nati due figli, , nato il [...] in [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...] a [...], entrambi minorenni, hanno chiesto a questo tribunale che
[...] fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis e si erano verificate oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza;
che la si era allontanata con i figli dalla casa familiare in OM (alla via Fornillo n. 27), Pt_2 di proprietà del ,trasferendosi presso la dimora della propria madre, sempre in Pt_1
OM, alla via G. Iervolino e in data 5.9.2023 aveva depositato denuncia-querela contro il coniuge, alla quale però intendeva rinunciare essendosi trattato di un episodio isolato;
che la disoccupata, percepiva il reddito di cittadinanza di euro 800,00 mentre il , Pt_2 Pt_1 anch'egli attualmente disoccupato, lavorava saltuariamente come bracciante agricolo. I coniugi hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Fissata con decreto del 23.11.2024 l'udienza del 23.04.2024 e la trattazione della stessa con modalità cartolare, evidenziato con il medesimo decreto che occorreva integrare la documentazione depositata in conformità a quanto previsto dall'art. 473bis.12, comma 3 c.p.c.; rilevata, inoltre, la necessità di invitare le parti a chiarire il contenuto della denuncia-querela depositata da Parte_2 in data 5.9.2023 nei confronti di , con ordinanza del 2.8.2024 pronunciata
[...] Parte_1 alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive, il giudice relatore disponeva la comparizione personale delle parti dinanzi a sé all'udienza del 12.11.2024 atteso che dal contenuto della denuncia-querela sporta dalla ed oggetto di una richiesta di archiviazione da parte Pt_2 del P.M. emergeva la reiterazione degli episodi di violenza perpetrati dal marito ai danni della moglie anche in presenza dei figli minori, oltreché direttamente ai danni di questi ultimi, e per criticità riscontrate negli accordi raggiunti inerenti alla frequentazione padre-figli, in quanto non prevedevano periodi continuativi di permanenza dei minori presso il padre durante le festività natalizie e pasquali e durante le vacanze estive.
All'udienza suddetta, poi differita al 10.12.2024 ed assegnata ad altro giudice della sezione (stante la sopravvenuta assenza del giudice originario assegnatario in congedo per maternità) le parti davano atto della regolare frequentazione tra padre e figli dall'inizio della separazione di fatto e ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come dalle stesse integrate all'udienza medesima;
il giudice, quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa acquisizione del parere del P.M.
2.- Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le condizioni della loro separazione consensuale, così come modificati ed integrati dalle parti all'udienza di comparizione del
12.11.2024, poiché conformi all'interesse dei figli minori e e non contrari a norme Per_1 Per_2 imperative, possono essere senz'altro omologati. In particolare dal ricorso e dalle allegazioni dei coniugi è emerso che i minori, sin dall'inizio della separazione, hanno frequentato regolarmente il padre, il che esclude la configurabilità di ragioni ostative all'affido condiviso ed a tale libera frequentazione, inizialmente prospettate dal giudice relatore in ragione del contenuto della denuncia per violenze sporta dalla contro il coniuge a settembre del 2023. Anche gli accordi Pt_2 economici e in specie la previsione di un assegno mensile di euro 600,00 quale contributo a carico del per il mantenimento della prole appare adeguato rispetto all'età (13 e 7 anni) ed alle Pt_1 esigenze personali, scolastiche e sociali dei due figli oltre che alla condizione economica del genitore
(il , che vive in una casa di sua proprietà, lavora saltuariamente come bracciante agricolo e Pt_1 non risulta avere altre fonti di reddito), il quale ha altresì rinunciato in favore della alla Pt_2 quota di sua spettanza dell'Assegno unico per figli, e della stessa (che vive con i figli presso Pt_1
l'abitazione materna e percepisce il reddito di cittadinanza di euro 800,00 mensili). Deve infine darsi atto che per quanto riferito dalle parti, detto assegno viene regolarmente versato dal . Pt_1
Infine deve darsi atto che con gli accordi di separazione le parti hanno inteso regolare anche reciproci rapporti economici che esulano dal contenuto necessario delle statuizioni accessorie alla separazione e di cui il tribunale prende atto evidenziandone la non contrarietà a norme imperative.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
Nulla per spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre UN , pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 14.11.2023, così provvede:
A.- Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
PE VE (Na) il 18.7.1981 e nata a [...] il [...], di cui al Parte_2 ricorso congiunto depositato in data 14.11.2023, con le modifiche apportate in sede di udienza del
12.11.2024, e di seguito trascritte:; 1)autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale ubicata in OM (NA) alla via Fornillo n. 27 piano 2 resta al sig.
mentre la sig.ra ed i figli minori e Parte_1 Pt_2 Persona_1 Per_2 dimoreranno in OM (NA) alla via G. Iervolino, n. 33, fino al reperimento
[...] di nuova abitazione da prendere in locazione;
3) la sig.ra porterà con sè la camera da letto, la cameretta mentre la cucina sarà Pt_2 acquistata nuova con un contributo spese del sig. di € 1.200,00 Pt_1
(milleduecentoeuro/00) al momento in cui la sig. prenderà in locazione una nuova Pt_2 abitazione con i figli minori, essendo la cucina esistente troppo grande per la casa che la signora intende prendere in fitto;
del trasloco dei mobili si farà carico il signor;
Pt_1
4) la sig.ra si impegna a sue spese, a fare il trasferimento di proprietà Pt_2 dell'automobile del tipo Lancia Musa tg. DG050YM di proprietà del sig. , Persona_1 entro tre mesi da oggi.
5) il sig. consegna alla sig.ra tutto l'oro appartenente alla sig.ra ed ai figli Pt_1 Pt_2 minori, senza null'altro a pretendere così come sono già in possesso della sig.ra i Pt_2 buoni fruttiferi intestati ai minori;
6) i figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo i rapporti con le linee parentali;
7) i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna in
OM (NA) alla via G. Iervolino n.33;
8) il padre potrà esercitare il diritto di visita, salvo diverso accordo tra i coniugi, secondo le seguenti cadenze: il padre potrà tenere con sè i figli minori il martedì ed il giovedì dalle ore
18:00 alle ore 22:00; i minori potranno pernottare con il padre a fine settimana alternati dalle
10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 26 dicembre (incluso) ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio (incluso); durante le festività dell'Epifania, Carnevale, Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza dalle ore 10,00 alle ore 20,00; durante le vacanze estive il padre avrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
9) il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito sul c/c postale all'iban Pt_1 Pt_2
[...], entro e non oltre il 5 (cinque) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00, e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
il sig. di rinuncia al 50% dell'assegno Pt_1 unico in favore della sig. ra che lo percepirà per intero ed a qualsiasi altro sussidio Pt_2 venga disposto in favore dei minori e Per_1 Per_2
10) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% nel rispetto del protocollo stabilito dal Tribunale di Torre UN;
11) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
12) le parti concordano che i predetti patti avranno efficacia sin dalla sottoscrizione del presente accordo.
B.- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di OM (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n.1 parte 2 serie A dell'anno 2011);
C.- Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre UN, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano