Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: FZA- Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Vela- C.F._1
squez, n. 38 presso lo studio dell'Avv. Aldo Crapitti (C.F.:
[...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, viale C.F._3
Emilia, n. 65 presso lo studio dell'Avv. GI Galioto (C.F.:
), che la rappresenta e difende per mandato in at- C.F._4
ti;
– parte appellata –
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello Palermo sez. I civile
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO
– interveniente necessario –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in ricorso in appello;
per
l'appellata – come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3650/2024, pubblicata il
24.06.2024, richiamata la sentenza non definitiva n. 2449/2022 del
06.06.2022 (con la quale era stata pronunciata la separazione perso- nale dei coniugi), in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
contro
: rigettò tanto la domanda di Parte_2 Parte_1
addebito della separazione proposta da parte ricorrente verso il resi- stente quanto quella formulata da quest'ultimo verso la prima, per ca- renza di prova in ordine al determinismo causale dei reciproci com- portamenti rispetto all'intollerabilità della convivenza;
c) dispose l'af- fidamento esclusivo del figlio minore della coppia, (na- Persona_1
to a Palermo il 30.11.2006), alla madre senza regolamentare il regime di visita, lasciato alla volontà di volta in volta espressa dal “Grande Mi- nore”; d) dispose, invece, l'affido condiviso del figlio minore, Per_2
(nato a [...] il [...]), con domicilio prevalente presso
[...]
la madre, autorizzando entrambi i genitori ad esercitare separatamen- te la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e regolamentando il regime di visita del genitore non
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collocatario; e) rigettò la domanda di assegnazione della casa coniuga- le, sita in Carini (PA), via Turchia, n.19, formulata da;
Controparte_1
f) pose a carico del l'obbligo di corrispondere, in Parte_1
favore di parte ricorrente, la complessiva somma di € 792,00 mensili
(pari a metà per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi, su base annuale, secondo gli indici ISTAT F.O.I.; g) dichiarò
[...]
tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
da sostenere in favore dei figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; h) rigettò la richiesta della ricorrente volta al consegui- mento di un assegno di mantenimento in proprio favore;
i) rigettò la richiesta di ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. avanzata dal Parte_3
nei confronti di controparte;
l) dichiarò inammissibili le
[...]
domande formulate da parte resistente di declaratoria dell'alienazione a terzi della casa coniugale e di assegnazione degli arredi e dei beni mobili della già casa coniugale non utilizzabili da , da Controparte_1
azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
compensò, per l'effetto, integralmente le spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_4
[..
(di seguito, per brevità, “ ”), invocandone la riforma limitata- Pt_1
mente ai capi afferenti al rigetto della domanda di addebito della sepa- razione, da imputarsi a carico dell'ex moglie, nonché alla determina- zione del quantum dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli, ritenuto eccessivo in rapporto alle proprie capacità economi-
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co-reddituali.
Con memoria reiettiva dell'avverso appello, si costituiva
[...]
(di seguito, per brevità, “ ”), la quale chiedeva la con- CP_1 CP_1
ferma dell'impugnata sentenza.
In qualità di interveniente necessario, il Procuratore generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata posta in decisione all'udienza del 09.05.2025, tenuta con moda- lità “cartolari”, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante reitera la do- manda di addebito della separazione a carico della , unica re- CP_1
sponsabile del fallimento del matrimonio per effetto dell'instaurata re- lazione extraconiugale, come suffragata dalla relazione investigativa depositata in atti.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza in punto di Pt_1
determinazione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore dei figli minori. Espone, in particolare, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del peggioramento delle sue condizioni econo- mico-patrimoniali, pur ritualmente comprovato in giudizio. Chiede, pertanto, ridursi il quantum del contributo nella misura di € 400,00 mensili, in luogo della somma di € 792,00 mensili previsti nella sen- tenza impugnata.
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˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è parzialmente fondato nei limiti Pt_1
che di seguito si espongono. Part Va, in via preliminare rilevato che il gravame interposto da
[...
investe i soli capi della sentenza aventi ad oggetto il mancato adde- bito della separazione a carico del coniuge e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia, con la conseguenza che le ulteriori statuizioni, non attinte da censura, sono ormai passate in giudicato interno.
Tanto premesso, opportuno appare premettere che e Pt_1 [...]
hanno contratto matrimonio a Palermo in data 23.09.2005 e che Pt_2
dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
30.11.2006 divenuto oramai maggiorenne, e , nato a [...]- Persona_2
rara il 10.01.2014 ancora minorenne.
In primo grado, aveva adito il Tribunale e formulato, in CP_1
particolare, domanda di addebito della separazione a carico del coniu- ge, deducendo la violazione, già a partire dall'anno 2017, dei doveri morali e materiali nascenti del matrimonio enunciati all'art. 143 c.c. produttivi della crisi familiare che avevano reso intollerabile la prose- cuzione della convivenza. A sostegno della domanda, aveva esposto che il coniuge si era reso autore di comportamenti aggressivi e vessa- tori, non solo nei propri confronti ma anche verso i figli, specie nei ri- guardi di GI, suscettibili di determinare negli stessi l'insorgere di gravi danni di natura psicologica.
aveva, per converso, formulato la domanda di addebito Pt_1
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della separazione a carico della , rappresentando come il falli- CP_1
mento del matrimonio si ponesse in realtà in un rapporto di conse- quenzialità con la relazione extraconiugale instaurata dal coniuge, scoperta soltanto nel 2021 a seguito delle investigazioni effettuate, su suo incarico, da un istituto di investigazioni.
Con la gravata sentenza, il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione avanzata da entrambe le parti, sul presup- posto che non fosse stata fornita la prova circa il nesso eziologico tra la dedotta violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e accolto la domanda, volta a porre a carico del l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in fa- Pt_1
vore dei figli, quantificato in € 792,00 mensili, da versare entro il gior- no 5 di ogni mese e da rivalutarsi, su base annuale, secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
Così sinteticamente compendiate le posizioni rispettivamente assunte dalle parti nel giudizio di primo grado, passando al vaglio nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza in relazione al mancato addebito della separazione a ca- rico del coniuge, l'unica responsabile del fallimento del matrimonio per avere instaurato una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Il motivo non coglie nel segno ed è, pertanto, da rigettare.
Giova, innanzi tutto, richiamare il disposto di cui all'art. 143 c.c.,
a mente del quale, tra l'altro, “Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Tale disposizione va
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letta in combinato disposto con l'art. 151 c.c., che, sotto la rubrica “Se- parazione giudiziale”, statuisce che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del- la convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la se- parazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Ricostruito nei termini che precedono il panorama normativo di riferimento, occorre rammentare che, proprio in punto di addebito della separazione, costituisce principio granitico quello secondo cui
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la rela- tiva condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prose- cuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella de- terminazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimo- niale all'accertata infedeltà” (Cass. civ., Sez. VI – I, ordinanza n. 3923 del 19.02.2018).
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle difese svolte sin dal primo grado di giudizio, si è soltanto limitato a dedurre, qua- Pt_1
le fatto causativo del fallimento del matrimonio, l'instaurata relazione extraconiugale della moglie, senza tuttavia ottemperare all'onere di
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provare che il predetto fallimento sia da ricondurre, sotto il profilo causale, alla violazione dell'obbligo di fedeltà perpetrata dal coniuge.
Deve, pertanto, rilevarsi il difetto della prova in ordine al nesso causale tra la dedotta relazione extraconiugale e l'intollerabilità della prosecu- zione della convivenza, la quale appare piuttosto da collocare in un'epoca anteriore rispetto al momento in cui l'appellante ha appreso dell'instaurazione della prima, avvenuta soltanto nel giugno 2021 (cfr. rapporto investigativo, in atti). Ciò trova conferma nella circostanza che la , già nel maggio 2021, aveva rappresentato al la vo- CP_1 Pt_1
lontà di salvare il matrimonio (cfr. i messaggi trasmessi dai coniugi nei giorni 24-25.05.2021, come risultanti dall'allegato all'atto di appello).
Tale fatto depone senz'altro nel senso che ben prima del giugno 2021, momento dell'espletamento dell'incarico investigativo conferito dall'appellante a un istituto a ciò deputato, la coppia versava già in una condizione di crisi matrimoniale, tanto che la aveva già pro- CP_1
spettato l'intenzione di procedere con la separazione personale. Del resto, del clima altamente conflittuale tra i coniugi in costanza di ma- trimonio riferisce anche, in sede di ascolto, il figlio GI che, infat- ti, ha maturato un atteggiamento particolarmente ostativo nei confron- ti del padre che si è rifiutato di incontrare per anni.
In applicazione del principio sopra declinato, deve ritenersi che del tutto correttamente il Tribunale abbia escluso l'addebito della se- parazione in capo a , stante l'argomentato difetto di prova in CP_1
ordine al nesso eziologico rispetto al fallimento del matrimonio con l'effetto che il motivo di appello è rigettato.
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Con il secondo motivo di gravame, deduce la non congrui- Pt_1
tà dell'assegno di mantenimento da corrispondere, con cadenza mensi- le, in favore dei figli, come quantificato dal Tribunale. Lamenta, in par- ticolare, che il giudice non avrebbe tenuto conto del peggioramento della propria situazione patrimoniale, da imputare non solo all'accensione di mutui ma anche alla stipula del contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo, via M.llo Guglielmo Pecori Giraldi, n. 66 nel quale si è trasferito in conseguenza della separazione personale e alla sostituzione, intervenuta medio tempore, degli assegni familiari, in passato percepiti dallo stesso, con l'assegno unico, invece percepito dalla nella misura del 100% e del 50%, rispettivamente, per i CP_1
figli GI e . Il Tribunale avrebbe, pertanto, perpetrato una Per_2
violazione del principio di proporzionalità nella partecipazione al con- tributo al mantenimento dei figli, espresso all'art 337-ter c.c.
Il motivo è parzialmente fondato.
Giova muovere, innanzi tutto, dal disposto di cui all'art. 337-ter
c.c., che rappresenta appunto la disposizione di riferimento. In partico- lare, ciò che rileva nella presente sede è quanto enunciato al quarto comma, a tenore del quale “Salvo accordi diversi liberamente sottoscrit- ti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove neces- sario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso cia-
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scun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la va- lenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun geni- tore”. Disponendo negli esposti termini, il legislatore ha delineato i cri- teri da cui il giudice deve lasciarsi guidare in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico di un genitore in favore del figlio.
Tanto premesso, va osservato che l'esame del motivo impone che si operi un vaglio in ordine alle capacità economico-reddituali che le parti sono in grado di esprimere. Avuto riguardo alla documentazio- ne versata in atti (cfr., da un lato, la certificazione unica di Fazio relati- va agli anni 2022, 2023 e 2024, allegata all'atto di appello;
dall'altro, il modello 730/2022, modello 730/2023 e modello 730/2024 di , CP_1
allegati alla comparsa di costituzione e di risposta in appello), emerge che , Sottufficiale dell'Esercito Italiano, gode di una posizione ben Pt_1
più agiata rispetto alla ex coniuge, collaboratrice scolastica facente parte del personale ATA, seppur sullo stesso gravino gli obblighi deri- vanti da prestiti, dei quali vi era stata menzione già in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi, nell'ambito del giudizio di primo grado, in data 20.01.2022 (cfr. verbale dell'udienza, contenuta nel fascicolo del precedente grado di giudizio;
cfr., altresì,
l'ordinanza presidenziale del 26.01.2022). Al contrario, il compendio probatorio in atti consente di rilevare che, benché risulti essere percet- trice dell'assegno unico in favore dei figli e nuda proprietaria dell'immobile sito in Capaci, via Libertà, n. 21 (in catasto senza numero civico), concesso in usufrutto, vita natural durante, alla madre (cfr.
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doc. n. 18, recante il contratto costitutivo di tale diritto reale su cosa altrui, allegato alla memoria depositata da in data 19.04.2022), CP_1
percepisce uno stipendio di entità significativamente inferiore CP_1
rispetto all'ex coniuge e paga un canone di locazione di € 680,00 men- sili in relazione all'immobile nel quale si è trasferita unitamente ai figli
(cfr. estratti conto del 2023 e 2024, prodotti da parte appellata in sede di costituzione nel presente giudizio).
Dal raffronto tra i redditi percepiti dall'appellante, come emer- genti dalla documentazione reddituale prodotta, risulta che per- Pt_1
cepisce un reddito netto annuo di circa 32.380,16 (si veda, in partico- lare, la dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, riferita al 2022 - avendo omesso l'appellante di produrre quelle degli ultimi anni - da cui risulta un reddito lordo annuo di € 44.282,98 – € 11.902,82 di im- posta) con un reddito netto mensile di circa 2.490,00, gravato da pre- stiti. , di contro, percepisce un reddito di gran lunga inferiore: CP_1
pari ad € 14646,00-2284,00 di imposta - anno 2023; € 12886,00-
2964,00 di imposta anno 2022, con uno stipendio mensile pari ad €
1059,11 (si veda busta paga mese marzo 2025 prodotta).
Ricostruite nei termini che precedono le situazioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, in considerazione della più agiata condi- zione reddituale nella quale versa e in applicazione dei criteri Pt_1
sopra declinati stabiliti all'art. 337-ter c.c., deve ritenersi congruo pre- vedere a suo carico un assegno di mantenimento a favore dei figli che, tuttavia, in ragione degli elementi complessivi esposti, della situazione debitoria, dei diversi tempi di permanenza dei figli presso il padre, do-
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vrà essere di poco ridotto e si ritiene congruo determinare nella misu- ra di € 650,00 mensili, pari a € 350,00 per il mantenimento di Per_3
[...
affidato in via esclusiva alla madre e i cui tempi di permanenza presso il genitore non collocatario sono stati dal Tribunale rimessi alla volontà del figlio con statuizione passata in giudicato, e di € 300,00 a favore di , che invece, per effetto del suo affidamento condiviso, Per_2
trascorre parte del tempo nel corso della settimana anche presso il pa- dre, secondo quanto regolamentato nella sentenza impugnata, con parziale, limitata riforma sul punto della sentenza impugnata.
***
Considerato il complessivo esito del giudizio, in ossequio alle regole della soccombenza, stante il rigetto di quasi tutti i motivi di gravame sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti anche rispetto a questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Palermo, in parziale limitato accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in Parte_1 Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 3650/2024 emessa dal Tribunale di
Palermo il 24.06.2024: pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in Parte_1
favore di , la complessiva somma di € 650,00 mensili Controparte_1
(pari a € 350,00 per ed € 300,00 per ), a Persona_1 Persona_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il gior-
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no 5 di ogni mese e da rivalutarsi, su base annuale, secondo gli indici
ISTAT F.O.I.; rigetta tutti gli ulteriori motivi di appello;
compensa tra le parti le spese di lite per questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 16.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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