Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 456
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle sottese

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia sufficiente e che l'intimazione debba solo contenere il riferimento ad essa per consentire al destinatario di comprendere la pretesa.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha chiarito che per i crediti erariali opera la prescrizione decennale ex art. 2946 C.C. Inoltre, l'istanza di rateizzazione o la definizione agevolata integrano un riconoscimento del debito e un atto interruttivo della prescrizione. Si deve tener conto della sospensione dall'1.1.2014 al 15.6.2014 e della proroga per emergenza epidemiologica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 456
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo