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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI TI EP, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19248/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080354133000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972006230967767000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100189525174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297441448000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130100846787000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044737227000 C.C. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150074710117000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12465/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 23.12.2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097-2024-90803541-33, notificatagli il 6.12.2024 e relativa ad €. 78.746,55 dovuti in dipendenza di 12 cartelle di pagamento, emesse da vari enti, ma impugnata limitatamente a 6 cartelle, distinte con i nn. 0972006230967767000 (IVA 2003), 09720100189525174000 (IRAP-IVA 2006), 09720110297441448000 (IVA 2008), 09720130100846787000 (IRPEF 2009), 09720150044737227000 (CCIAA 2012), 09720150074710117000 (Tassa auto 2012). ------------------------ Eccepiva la nullità dell'intimazione per la mancata notifica delle cartelle sottese con tutti i conseguenti effetti sull'atto consequenziale e l'intervenuta prescrizione successiva all'asserita notifica delle cartelle. --------------------------------------------- Proprio in ordine all'evocata prescrizione assumeva che, per le cartelle non opposte o per le quali non era intervenuta una sentenza, in linea generale dovesse sempre considerarsi la prescrizione quinquennale a prescindere dalla tipologia del tributo. ------------------------------ Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata e ne chiedeva la sospensione. ----------------------------------------------------- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) deduceva l'avvenuta notifica tra il 2.2.2007 e il 6.7.2015 delle sei cartelle riportate nell'intimazione, cui erano seguiti più atti interruttivi (intimaz. di pagamento, comunicaz. preventiva d'ipoteca, ist. rateizz. e definiz. agevolata); deduceva, infine, l'inammissibilità di poter dedurre vizi in ordine alle stesse ed al merito delle pretese. Doveva, dunque, essere rigettata l'eccezione sull'intervenuta prescrizione, anche considerate la sospensione dall'1.1.2014 al 15.6.2014 e la proroga nel periodo dell'emergenza pandemica. ------------------------------------------- All'udienza odierna pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore dell'AdER, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. -------------------------------- Quanto all'asserita, omessa allegazione delle cartelle essa non è prevista a causa di nullità poiché, stante l'avvenuta notifica della cartella, è sufficiente che l'intimazione contenga il riferimento a questa perché il destinatario possa comprendere le ragioni e il quantum della pretesa (così Cass. 21065/22, 21333/22). ------------------------ Diversamente da quanto assunto dal ricorrente, va precisato che per i crediti erariali opera la prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., come ex aliispiù volte affermato dalla Suprema Corte (v., , 25716/20, 16232/20). ---------------------------------------------------------- La questione dedotta in ricorso in punto di termine di prescrizione dei crediti tributari, per come rappresentata, richiede alcune precisazioni di principio. ------------------------------------------------------- Anzitutto, dev'essere disatteso l'assunto del ricorrente nella parte in cui afferma che in linea generale operi la prescrizione quinquennale per le cartelle notificate, non opposte e per le quali non sia intervenuta una sentenza. Invero, per una cartella relativa a un tributo, per il quale è previsto un termine di prescrizione diverso e più breve di quello actio iudicati ordinario decennale, in mancanza dell' continua ad operare, anche dopo la notifica, la rispettiva prescrizione prevista. Il che, però, non vuol significare che una cartella -indipendentemente dalla tipologia del tributo- è soggetta pur sempre alla prescrizione quinquennale, quanto piuttosto che, solo ove la pretesa abbia ad oggetto un tributo per cui è prevista una prescrizione più breve, con la notifica non può tramutarsi in quella ordinaria;
così valga per il contrario. D'altronde, la prova della notifica della cartella, ove non impugnata, determina la cristallizzazione irreversibile della pretesa;
sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la pretesa azionata con la cartella diviene intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto destinatario, per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi produce “l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito”. ---------------------- Tale è l'orientamento prevalente, sia in sede di legittimità che di merito, dopo il principio affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 23397/16). ---------------------------------------------------------- Peraltro, i richiami giurisprudenziali di cui al ricorso (v. pag. 3), oltre ad essere anteriori all'intervento delle SS.UU., attengono a tipologie di tributi, per i quali è prevista una prescrizione ex sequinquennale, e alla differenza del titolo tra la cartella e la successiva pronuncia giudiziale. ------------------------------------- Atteso, dunque, il motivo di censura addotto dal ricorrente sull'intervenuta prescrizione, anche successiva, alla notifica delle cartelle con tutti gli effetti riflessi sull'atto consequenziale, giova rilevare che dalla documentazione prodotta in atti risultano essere stati notificati gli atti prodromici, nonché più atti interruttivi in uno con le istanze di rateizzazione e di definizione agevolata. Ebbene, è pacifico che il proporre l'istanza di rateizzazione o l'avvalersi della definizione agevolata, seppure non comporti acquiescenza alla pretesa, nondimeno integra un riconoscimento del debito e corrisponde ad un atto ex seinterruttivo della prescrizione, il che contrasta con l'eccepita mancata conoscenza e notifica delle cartelle (in tal senso Cass. 19401/22, 5160/22). ------------------------------------------------- Ciò da un lato esclude che si sia maturata la prescrizione e a tal fine si deve, comunque, tener conto sia della sospensione dall'1.1.2014 al 15.6.2014 (L. 147/13, D.L. 16/14) sia della proroga disposta per il periodo di sospensione durante l'emergenza epidemiologica, mentre dall'altro comporta che avverso l'intimazione non siano più deducibili vizi afferenti agli atti presupposti e al merito delle pretese, potendo in questa sede eccepirsi solo vizi propri dell'intimazione stessa. ------ per incidensSi osserva - - che nell'intimazione risultano gli elementi essenziali, unitamente all'espresso riferimento delle cartelle prodromiche con quanto nelle stesse indicato e già noto al ricorrente. Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra diversa eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
le spese, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura fissata in dispositivo. ----------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'AdER, delle spese processuali, che liquida in complessivi
€. 3.700,00. -------------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Presidente Est.
PP IG PO firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI TI EP, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19248/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080354133000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972006230967767000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100189525174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110297441448000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130100846787000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150044737227000 C.C. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150074710117000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12465/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 23.12.2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097-2024-90803541-33, notificatagli il 6.12.2024 e relativa ad €. 78.746,55 dovuti in dipendenza di 12 cartelle di pagamento, emesse da vari enti, ma impugnata limitatamente a 6 cartelle, distinte con i nn. 0972006230967767000 (IVA 2003), 09720100189525174000 (IRAP-IVA 2006), 09720110297441448000 (IVA 2008), 09720130100846787000 (IRPEF 2009), 09720150044737227000 (CCIAA 2012), 09720150074710117000 (Tassa auto 2012). ------------------------ Eccepiva la nullità dell'intimazione per la mancata notifica delle cartelle sottese con tutti i conseguenti effetti sull'atto consequenziale e l'intervenuta prescrizione successiva all'asserita notifica delle cartelle. --------------------------------------------- Proprio in ordine all'evocata prescrizione assumeva che, per le cartelle non opposte o per le quali non era intervenuta una sentenza, in linea generale dovesse sempre considerarsi la prescrizione quinquennale a prescindere dalla tipologia del tributo. ------------------------------ Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata e ne chiedeva la sospensione. ----------------------------------------------------- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) deduceva l'avvenuta notifica tra il 2.2.2007 e il 6.7.2015 delle sei cartelle riportate nell'intimazione, cui erano seguiti più atti interruttivi (intimaz. di pagamento, comunicaz. preventiva d'ipoteca, ist. rateizz. e definiz. agevolata); deduceva, infine, l'inammissibilità di poter dedurre vizi in ordine alle stesse ed al merito delle pretese. Doveva, dunque, essere rigettata l'eccezione sull'intervenuta prescrizione, anche considerate la sospensione dall'1.1.2014 al 15.6.2014 e la proroga nel periodo dell'emergenza pandemica. ------------------------------------------- All'udienza odierna pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentito il difensore dell'AdER, tratteneva la controversia in decisione. -------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. -------------------------------- Quanto all'asserita, omessa allegazione delle cartelle essa non è prevista a causa di nullità poiché, stante l'avvenuta notifica della cartella, è sufficiente che l'intimazione contenga il riferimento a questa perché il destinatario possa comprendere le ragioni e il quantum della pretesa (così Cass. 21065/22, 21333/22). ------------------------ Diversamente da quanto assunto dal ricorrente, va precisato che per i crediti erariali opera la prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., come ex aliispiù volte affermato dalla Suprema Corte (v., , 25716/20, 16232/20). ---------------------------------------------------------- La questione dedotta in ricorso in punto di termine di prescrizione dei crediti tributari, per come rappresentata, richiede alcune precisazioni di principio. ------------------------------------------------------- Anzitutto, dev'essere disatteso l'assunto del ricorrente nella parte in cui afferma che in linea generale operi la prescrizione quinquennale per le cartelle notificate, non opposte e per le quali non sia intervenuta una sentenza. Invero, per una cartella relativa a un tributo, per il quale è previsto un termine di prescrizione diverso e più breve di quello actio iudicati ordinario decennale, in mancanza dell' continua ad operare, anche dopo la notifica, la rispettiva prescrizione prevista. Il che, però, non vuol significare che una cartella -indipendentemente dalla tipologia del tributo- è soggetta pur sempre alla prescrizione quinquennale, quanto piuttosto che, solo ove la pretesa abbia ad oggetto un tributo per cui è prevista una prescrizione più breve, con la notifica non può tramutarsi in quella ordinaria;
così valga per il contrario. D'altronde, la prova della notifica della cartella, ove non impugnata, determina la cristallizzazione irreversibile della pretesa;
sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la pretesa azionata con la cartella diviene intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto destinatario, per cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi produce “l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito”. ---------------------- Tale è l'orientamento prevalente, sia in sede di legittimità che di merito, dopo il principio affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 23397/16). ---------------------------------------------------------- Peraltro, i richiami giurisprudenziali di cui al ricorso (v. pag. 3), oltre ad essere anteriori all'intervento delle SS.UU., attengono a tipologie di tributi, per i quali è prevista una prescrizione ex sequinquennale, e alla differenza del titolo tra la cartella e la successiva pronuncia giudiziale. ------------------------------------- Atteso, dunque, il motivo di censura addotto dal ricorrente sull'intervenuta prescrizione, anche successiva, alla notifica delle cartelle con tutti gli effetti riflessi sull'atto consequenziale, giova rilevare che dalla documentazione prodotta in atti risultano essere stati notificati gli atti prodromici, nonché più atti interruttivi in uno con le istanze di rateizzazione e di definizione agevolata. Ebbene, è pacifico che il proporre l'istanza di rateizzazione o l'avvalersi della definizione agevolata, seppure non comporti acquiescenza alla pretesa, nondimeno integra un riconoscimento del debito e corrisponde ad un atto ex seinterruttivo della prescrizione, il che contrasta con l'eccepita mancata conoscenza e notifica delle cartelle (in tal senso Cass. 19401/22, 5160/22). ------------------------------------------------- Ciò da un lato esclude che si sia maturata la prescrizione e a tal fine si deve, comunque, tener conto sia della sospensione dall'1.1.2014 al 15.6.2014 (L. 147/13, D.L. 16/14) sia della proroga disposta per il periodo di sospensione durante l'emergenza epidemiologica, mentre dall'altro comporta che avverso l'intimazione non siano più deducibili vizi afferenti agli atti presupposti e al merito delle pretese, potendo in questa sede eccepirsi solo vizi propri dell'intimazione stessa. ------ per incidensSi osserva - - che nell'intimazione risultano gli elementi essenziali, unitamente all'espresso riferimento delle cartelle prodromiche con quanto nelle stesse indicato e già noto al ricorrente. Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra diversa eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
le spese, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e liquidate nella misura fissata in dispositivo. ----------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'AdER, delle spese processuali, che liquida in complessivi
€. 3.700,00. -------------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 4.12.2025
Il Presidente Est.
PP IG PO firmato digitalmente