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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9332 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 17.12.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11527/2025 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Bernardo. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: impugnazione recupero della somma non dovuta come bonus indennità
.5106.13/12/2024.0285143 CP_1
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l al fine di contrastare la pretesa restituzione dell'importo di € 150,00 a titolo di bonus ricevuto CP_1 nel 2022 sulla pensione categoria VOCOM (Pensione di Vecchiaia) prestazione 021510636122566 per le seguenti ragioni: “l'indennità è stata erogata in via provvisoria, in attesa del confronto tra i redditi soggetti a IRPEF presenti nei nostri archivi e quelli accertati dall per l'anno d'imposta CP_1
2021”; di avere inutilmente proposto in data 10.01.2025 ricorso amministrativo presso il Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Napoli ad oggi non ancora definito nonostante il decorso del termine di 90 giorni previsto da per la sua definizione dalla suddetta data di presentazione del ricorso. Egli CP_1 ha dedotto l'infondatezza della richiesta di restituzione di indebito da parte di dato il tempo CP_1
1 trascorso e la tutela dell'affidamento; ha altresì eccepito la decadenza delle Ente creditore, CP_1 sede di Pozzuoli, di operare il recupero delle somme, ai sensi dell'art.13 comma 2 Legge 412/1991; ha invocato l'applicabilità della sanatoria prevista attesa la percezione di somme in totale assenza di dolo;
il difetto di motivazione dell'importo oggetto di indebito e ha concluso chiedendo di “1)Annullare
l'Avviso di Avvenuta Ricezione: recupero della somma non dovuta come bonus indennità – CP_
.5106.13/12/2024.0285143 notificato da in persona del Direttore p.t. in data 02.01.2025 2)Per CP_1 effetto accogliere la richiesta di non debenza delle somme pretese d in persona del direttore p.t. con CP_1 conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 150,00 con contestuale restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute spettanti al ricorrente. 3)Con vittoria di spese, diritti ed onorai del presente procedimento con attribuzione allo scrivente difensore antistatario il quale dichiara di averne fatto anticipo fattone”.
l ha resistito all'avverso ricorso sollevando una serie di vizi formali e deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso per cui ha chiesto “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414
c.p.c nn. 2-3-4-5 nonché l'improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma del provvedimento impugnato e dell'importo ivi determinato . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono immeritevoli di condivisione. in particolare, il dedotto CP_1 vizio di nullità del ricorso è infondato in ragione della sufficiente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate risulta conferente al caso in esame,
l'eccezione di improcedibilità del ricorso è inconferente, giacché non è richiesto l'esperimento del procedimento amministrativo nel caso, quale quello in esame, ove non si richiede ex novo una prestazione e/o un trattamento pensionistico o la riliquidazione di quanto in godimento, ma ci si oppone ad un'iniziativa dell . Avverso la comunicazione il ricorrente ha comunque Controparte_2 inoltrato la sua contestazione e tale attività, quand'anche non prevista espressamente, ha consentito all'Ente di valutare se perseverare nella richiesta o annullarla in autotutela;
per le medesime ragioni non si applica l'istituto della decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992.
Ciò posto, quanto al merito, nel presente giudizio viene in discussione il diritto del ricorrente, quale accipiens di trattenere l'importo preteso in restituzione dall . Il vizio del difetto di CP_1 motivazione del provvedimento inoltrato dall non è meritevole di condivisione dal momento CP_1 che l'atto contiene la sufficiente esplicitazione della somma pretesa in restituzione e del motivo della
2 richiesta di rimborso, elementi che addossano al ricorrente l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico.
A tale riguardo, va ribadito che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cass. s.u. 18046/2010).
Il ricorrente non muove alcuna specifica contestazione in ordine al merito della pretesa restitutoria che l ancora al reddito percepito dal ricorrente risultante dalla sommatoria dei redditi CP_1 da pensione di euro 8727,00, con i redditi di impresa pari ad euro 13442,00 per un totale di euro
22190,00, bensì invoca la tutela dell'affidamento e la decadenza dell dalla possibilità di CP_1 recuperare l'importo, ritenendo applicabile l'art. 13 della legge 412/91.
Orbene, nel caso in esame si controverte della pretesa restitutoria da parte dell di una CP_1 prestazione una tantum la cd. indennità di € 150 decreto aiuti DL 144/2022, erogabile quale trattamento integrativo della pensione di vecchiaia in godimento. In particolare, il Decreto aiuti-ter ha previsto tale indennità una tantum di 150 euro per lavoratori e pensionati pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Dl n.144/22 (c.d. Decreto Aiuti-ter) “Indennità una tantum per i titolari di trattamenti CP_ pensionistici”. L'art. 19 del DL n. 144/2022 (vedi circ. 127/2022) dispone che l eroghi, in CP_1 automatico, l'indennità una tantum pari a 150 euro nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7). I soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro. I requisiti sono la residenza in Italia alla data del 1° novembre 2022. e quale condizione per il riconoscimento dell'indennità, l'avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a
20.000 euro”.
La norma applicabile per le prestazioni previdenziali non è l'art.13 comma 2 Legge 412/1991 proposto dal ricorrente, che attiene ai soli trattamenti pensionistici, bensì l'art. 2033 cc. Ed invero, è stato condivisibilmente sostenuto che “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274) da CP_ cui consegue che la pretesa dell di ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento
(v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità)
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373).
3 Il limite prescrizionale decennale risulta rispettato e quanto alla buona fede del percipiente, il dato oggettivo del superamento del limite reddituale per la fruizione dell'indennità di € 150,00 esclude qualsivoglia tutela dell'affidamento.
Pertanto, la pretesa restitutoria avanzata dall è legittima e il ricorso va di conseguenza, CP_1 rigettato.
Le spese sono a carico del ricorrente, mancando la dichiarazione ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € 392,15 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre iva e cpa se dovute.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 17.12.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11527/2025 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Bernardo. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: impugnazione recupero della somma non dovuta come bonus indennità
.5106.13/12/2024.0285143 CP_1
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l al fine di contrastare la pretesa restituzione dell'importo di € 150,00 a titolo di bonus ricevuto CP_1 nel 2022 sulla pensione categoria VOCOM (Pensione di Vecchiaia) prestazione 021510636122566 per le seguenti ragioni: “l'indennità è stata erogata in via provvisoria, in attesa del confronto tra i redditi soggetti a IRPEF presenti nei nostri archivi e quelli accertati dall per l'anno d'imposta CP_1
2021”; di avere inutilmente proposto in data 10.01.2025 ricorso amministrativo presso il Comitato
Provinciale I.N.P.S. di Napoli ad oggi non ancora definito nonostante il decorso del termine di 90 giorni previsto da per la sua definizione dalla suddetta data di presentazione del ricorso. Egli CP_1 ha dedotto l'infondatezza della richiesta di restituzione di indebito da parte di dato il tempo CP_1
1 trascorso e la tutela dell'affidamento; ha altresì eccepito la decadenza delle Ente creditore, CP_1 sede di Pozzuoli, di operare il recupero delle somme, ai sensi dell'art.13 comma 2 Legge 412/1991; ha invocato l'applicabilità della sanatoria prevista attesa la percezione di somme in totale assenza di dolo;
il difetto di motivazione dell'importo oggetto di indebito e ha concluso chiedendo di “1)Annullare
l'Avviso di Avvenuta Ricezione: recupero della somma non dovuta come bonus indennità – CP_
.5106.13/12/2024.0285143 notificato da in persona del Direttore p.t. in data 02.01.2025 2)Per CP_1 effetto accogliere la richiesta di non debenza delle somme pretese d in persona del direttore p.t. con CP_1 conseguente annullamento dell'indebito pari ad € 150,00 con contestuale restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute spettanti al ricorrente. 3)Con vittoria di spese, diritti ed onorai del presente procedimento con attribuzione allo scrivente difensore antistatario il quale dichiara di averne fatto anticipo fattone”.
l ha resistito all'avverso ricorso sollevando una serie di vizi formali e deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso per cui ha chiesto “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414
c.p.c nn. 2-3-4-5 nonché l'improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma del provvedimento impugnato e dell'importo ivi determinato . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono immeritevoli di condivisione. in particolare, il dedotto CP_1 vizio di nullità del ricorso è infondato in ragione della sufficiente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate risulta conferente al caso in esame,
l'eccezione di improcedibilità del ricorso è inconferente, giacché non è richiesto l'esperimento del procedimento amministrativo nel caso, quale quello in esame, ove non si richiede ex novo una prestazione e/o un trattamento pensionistico o la riliquidazione di quanto in godimento, ma ci si oppone ad un'iniziativa dell . Avverso la comunicazione il ricorrente ha comunque Controparte_2 inoltrato la sua contestazione e tale attività, quand'anche non prevista espressamente, ha consentito all'Ente di valutare se perseverare nella richiesta o annullarla in autotutela;
per le medesime ragioni non si applica l'istituto della decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992.
Ciò posto, quanto al merito, nel presente giudizio viene in discussione il diritto del ricorrente, quale accipiens di trattenere l'importo preteso in restituzione dall . Il vizio del difetto di CP_1 motivazione del provvedimento inoltrato dall non è meritevole di condivisione dal momento CP_1 che l'atto contiene la sufficiente esplicitazione della somma pretesa in restituzione e del motivo della
2 richiesta di rimborso, elementi che addossano al ricorrente l'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico.
A tale riguardo, va ribadito che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cass. s.u. 18046/2010).
Il ricorrente non muove alcuna specifica contestazione in ordine al merito della pretesa restitutoria che l ancora al reddito percepito dal ricorrente risultante dalla sommatoria dei redditi CP_1 da pensione di euro 8727,00, con i redditi di impresa pari ad euro 13442,00 per un totale di euro
22190,00, bensì invoca la tutela dell'affidamento e la decadenza dell dalla possibilità di CP_1 recuperare l'importo, ritenendo applicabile l'art. 13 della legge 412/91.
Orbene, nel caso in esame si controverte della pretesa restitutoria da parte dell di una CP_1 prestazione una tantum la cd. indennità di € 150 decreto aiuti DL 144/2022, erogabile quale trattamento integrativo della pensione di vecchiaia in godimento. In particolare, il Decreto aiuti-ter ha previsto tale indennità una tantum di 150 euro per lavoratori e pensionati pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Dl n.144/22 (c.d. Decreto Aiuti-ter) “Indennità una tantum per i titolari di trattamenti CP_ pensionistici”. L'art. 19 del DL n. 144/2022 (vedi circ. 127/2022) dispone che l eroghi, in CP_1 automatico, l'indennità una tantum pari a 150 euro nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7). I soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro. I requisiti sono la residenza in Italia alla data del 1° novembre 2022. e quale condizione per il riconoscimento dell'indennità, l'avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a
20.000 euro”.
La norma applicabile per le prestazioni previdenziali non è l'art.13 comma 2 Legge 412/1991 proposto dal ricorrente, che attiene ai soli trattamenti pensionistici, bensì l'art. 2033 cc. Ed invero, è stato condivisibilmente sostenuto che “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274) da CP_ cui consegue che la pretesa dell di ripetizione delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento
(v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità)
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373).
3 Il limite prescrizionale decennale risulta rispettato e quanto alla buona fede del percipiente, il dato oggettivo del superamento del limite reddituale per la fruizione dell'indennità di € 150,00 esclude qualsivoglia tutela dell'affidamento.
Pertanto, la pretesa restitutoria avanzata dall è legittima e il ricorso va di conseguenza, CP_1 rigettato.
Le spese sono a carico del ricorrente, mancando la dichiarazione ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € 392,15 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre iva e cpa se dovute.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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