Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 1
Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 45184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45184 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Presidente VITO DI NICOLA;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EN AN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Trattazione scritta RITENUTO IN FATTO 1. DR VI ricorre per la cassazione della sentenza resa in data 25 gennaio 2023 con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella pronunciata dal Tribunale della stessa sede giudiziaria che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. della legge 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava al di fuori della propria abitazione (e segnatamente, nel bagagliaio della propria autovettura Peugeot 207 tg. DG077PV controllata mentre percorreva la pubblica via) una marza da baseball della lunghezza di 60 cm c.ca (recante tracce di sangue). In Messina, il 19 maggio 2019. 2. DR VI, per il tramite del difensore di fiducia (avv. Giovanni Mannuccia), impugna con quattro motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed. e), cod. proc. pen.). Sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni esternate dal Tribunale, senza tenere conto delle emergenze processuali di segno contrario e, soprattutto, dei puntuali rilievi mossi con i motivi di gravame. Assume come fosse pacificamente emerso che la "mazza" era detenuta per giustificato motivo e riposta nell'autovettura in quanto utilizzata per giocare a baseball, come emerso dal copioso testimoniale riprodotto nel motivo di ricorso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen.). Osserva che la ragion d'essere della reclamata attenuante è quella di consentire al Giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, con la conseguenza che la meritevolezza della concessione, così come il diniego, rende necessaria un'adeguata motivazione che non sarebbe rinvenibile nel corpo della sentenza gravata, essendosi il Collegio giudicante limitato ad utilizzare formule di stile. Rileva come la Corte di merito non abbia tenuto conto delle linee guida predisposte dalla giurisprudenza di legittimità allorquando, in caso di diniego, obbliga il giudice a redigere una congrua motivazione. Nella vicenda in esame, infatti, nessuna motivazione sarebbe stata fornita e la Corte territoriale avrebbe completamente omesso l'esame del motivo. 1 van 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Osserva come la Corte distrettuale abbia omesso di valutare i limiti edittali, le modalità della condotta, l'esiguità del danno cagionato, il grado di colpevolezza e la non abitualità del comportamento al fine di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tanto sulla base di una generica e presunta inapplicabilità del predetto istituto, ignorando altresì l'inesistenza di qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto dal ricorrente, a dimostrazione comunque dell'esiguità dell'incidenza lesiva della condotta dallo stesso posta in essere. Nella specie, la Corte d'appello non ha operato affatto detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta certamente episodica e comunque di inesistente portata offensiva, dalla non abitualità del comportamento;
non ha valutato analiticamente tali indici, limitandosi a sostenere che l'elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball (lunga 60 cm) e le circostanze di fatto, nelle quali è stato eseguito il controllo di polizia che ha portato alla sua individuazione, non consentono di ipotizzare la sussistenza dell'attenuante speciale e, quindi, di ritenere l'offesa sia di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.).
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha reiterato le censure sollevate con i motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile perché, da un lato, non è consentito, e, dall'altro, è manifestamente infondato.
2.1. Con esso il ricorrente pronostica una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella operata con doppia e conforrne valutazione da parte dei giudici di merito, svolgendo un motivo di ricorso tipicamente fattuale e, pertanto, estraneo al perimetro cognitivo che delimita il giudizio di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a 2 van fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 01).
2.2. La Corte d'appello, con logica e adeguata motivazione, ha affermato che, nel caso in esame, il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Messina ricevette dalla centrale operativa, in data 18 maggio 2019, richiesta di recarsi presso la Via RO Colombo, in quanto era stata segnalata una rissa in corso, in cui era coinvolto il conducente di una Peugeot 207 cabrio, che impugnava una mazza da baseball. Giunti sul posto, i militari avevano constatato che non vi era “nulla di quanto segnalato" e, facendo dei giri perlustrativi intercettarono, dopo qualche minuto, l'autovettura segnalata e decisero di procedere ad un controllo. Effettuata una perquisizione del veicolo, i Carabinieri rinvennero, nel bagagliaio dell'auto, una mazza da baseball in legno di 60 centimetri e constatarono delle macchie, che potevano sembrare ematiche, sia sulla mazza che sugli indumenti del ricorrente, ma non fu possibile collegare le macchie di sangue ad un'eventuale rissa, posto che una ragazza si accompagnava all'imputato e costei, sentita a sommarie informazioni testimoniali, riferì che non v'era stata alcuna rissa e che il ricorrente aveva iniziato a perdere sangue dal naso, sporcandosi gli indumenti. Pertanto, si erano recati nel bagno di un esercizio commerciale, dove il giovane era riuscito a tamponare la perdita ematica. In seguito, erano risaliti in macchina per continuare la passeggiata. Dopo circa un'ora, furono affiancati dai Carabinieri, che avevano effettuato una perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale avevano trovato, nel cofano posteriore dell'auto, una mazza da baseball, che avevano sequestrato. Al momento del controllo l'imputato, mostrando consapevolezza dell'esistenza della mazza da baseball nell'autovettura, riferì che l'attrezzo era utilizzato, anche dal padre e dal fratello, per giocare a baseball. Tale circostanza venne confermata anche dal padre, Filippo VI, nel corso del dibattimento. Tuttavia, diversamente da quanto asserito nel motivo di ricorso, alcun teste, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, forni un motivo idoneo a giustificare la presenza della mazza da baseball all'interno del bagagliaio dell'autovettura nel momento del controllo;
né il padre dell'imputato asserì di avere portato con sé la mazza da baseball il giorno della perquisizione per giocare con la figlia, o di averla dimenticata in auto, limitandosi ad affermare genericamente che l'attrezzo veniva utilizzato per giocare con la figlia piccola, di 3 ven tanto in tanto, e precisando che era solito tenere la mazza a casa e portarla con sé solo quando era necessario. Da ciò, la Corte d'appello, tenendo conto di tutto il testimoniale raccolto (anche di quello, in ipotesi, favorevole all'imputato), ha tratto logico argomento per ritenere integrato il reato contestato in tutti i suoi elementi, non essendo il porto della mazza giustificato, in termini di attualità, da una esigenza di utilizzo per lo scopo lecito conforme alla sua natura. In altri termini, il possesso dell'attrezzo - avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e, in particolare, a quelle di tempo (orario notturno) e di luogo (in giro per la città all'interno del bagagliaio di un'autovettura) - non poteva ritenersi assolutamente giustificato, non essendo il possesso, nelle surrichiamate circostanze, compatibile con l'uso sportivo e ludico dell'attrezzo (come dichiarato nell'immediatezza dallo stesso imputato) ed essendo perciò irrilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice che la mazza di baseball fosse utilizzata anche per uno scopo lecito.
2.3. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01). Nel caso di specie, posto che il controllo di polizia fu effettuato alla mezzanotte del 19 maggio 2019, non è certo plausibile ritenere che il possesso della mazza fuori dall'abitazione fosse giustificato per l'esercizio sportivo dell'attrezzo. Apodittica e contraria alle risultanze processuali, per come si desume dal testo della sentenza impugnata, è l'affermazione, contenuta nel ricorso, circa la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della presenza della mazza da baseball nel bagagliaio dell'autovettura. Peraltro, la natura contravvenzionale dell'illecito, punito perciò anche a solo titolo di colpa, non esonera comunque il ricorrente dalla penale responsabilità. Neppure è richiesta ai fini della punibilità della condotta del porto di armi c.d. "improprie" (quanto ai c.d. strumenti "nominati") fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, senza giustificato rnotivo - la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona, avendo la Corte costituzionale dichiarato non fondata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, 4 ven n. 110 che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche nella parte in - cui non esige, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona» (Corte cost., sentenza n. 0139 del 22/03/2023), sul rilievo, per quanto qui interessa, che la distinzione rispetto agli strumenti "innominati" - per i quali la seconda parte del medesimo secondo comma dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 richiede, invece, la sussistenza delle dette circostanze non è priva di ratio, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli che, per le loro caratteristiche, si presentano oggettivamente più pericolosi e strutturalmente prossimi alle armi proprie "bianche" nonché quelli che, in base all'esperienza, si prestano ad essere impiegati, più facilmente e con maggior frequenza, per l'offesa alla persona. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, si abbia di essa possesso senza un giustificato motivo (ex multis, Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, Porcu, Rv. 225116 - 01).
3. Il secondo motivo è generico, alla stessa stregua del motivo di appello. La concessione. delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento sanzionatorio di speciale favore per l'imputato. Ne consegue che la relativa richiesta deve specificare gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza dell'istanza. Pertanto, non è sufficiente che l'imputato si limiti ad avanzare la relativa richiesta di concessione, avendo egli l'onere di sostenerla e corroborarla con istanze precise e determinate, supportate dalla produzione di documenti o dall'indicazione di fonti probatorie dalle quali si possa predicarne la configurabilità (v. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460 -01). Né il giudice d'appello, in presenza di un motivo aspecifico, ha l'obbligo di motivarne il diniego. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riportare pronunce giurisprudenziali del tutto avulse dalla fattispecie concreta, ossia dalla vicenda storica scrutinata dai giudici di merito, e non ha fornito alcun elemento positivo di valutazione, oggettivo o soggettivo, che potesse o dovesse essere valutato al fine di concedere la reclamata attenuante o per ribadirne motivatamente il diniego. Van 5 Del resto, è pacifico che la motivazione del diniego di concessione dell'attenuante può essere anche implicita e può desumersi dalla motivazione della sentenza nel suo complesso. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sottolineato (v. pag. 4 della sentenza impugnata) l'elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball (lunga 60 cm) e le circostanze temporali e di fatto nelle quali è stato eseguito il controllo di polizia che ha portato alla sua individuazione, circostanze ampiamente sufficienti a motivare il rigetto dell'invocato beneficio.
4. Il terzo motivo non è fondato. Come in precedenza riportato, la Corte di merito ha affermato che l'elevata potenzialità offensiva della mazza da baseball e le circostanze temporali e di fatto nelle quali è stato eseguito il controllo di polizia, che ha portato alla sua individuazione, non hanno consentito di ipotizzare che, nella specie, l'offesa potesse ritenersi di particolare tenuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente, a questo proposito, obietta che la Corte di merito non avrebbe scrutinato, al fine di negare o concedere la reclamata causa di non punibilità, i requisiti richiesti dalla norma penale sostanziale invocata. Sennonché la giurisprudenza di legittimità in un caso analogo (nella specie, si trattava di una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.) ha affermato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925 01). In altri termini, quando il fatto è ritenuto, implicitamente (come nel caso in esame) o esplicitamente, non lieve dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in quanto il fatto "particolarmente" tenue è connotato, rispetto al "fatto lieve", da un grado minore di disvalore e perciò se un fatto non è lieve, perché contiene un grado di disvalore superiore rispetto alla "particolare" tenuità del fatto stesso, non potrà mai essere sussunto in una fattispecie di "particolare" tenuità che presuppone, tra l'altro, un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. ven E' invece possibile che un fatto sia lieve - ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 in considerazione non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato - e che sia, al contempo, anche particolarmente tenue ovvero è possibile che un fatto sia lieve, nel senso in precedenza precisato, ma non anche particolarmente tenue. In definitiva, il motivo non è fondato.
5. Il quarto motivo, che attacca il trattamento sanzionatorio, è, all'evidenza, aspecifico e decontestualizzato. Il motivo di ricorso riferisce di una doglianza che non riguarda il ricorrente ma una certa "Sig.ra Scuderi" e riporta un passo della motivazione concernente il trattamento sanzionatorio, evidentemente sempre riservato a tale "Sig.ra Scuderi", che non è contenuto nel testo della sentenza impugnata, proseguendo nella censura con enunciati generici in materia di ragionevolezza, individualizzazione della pena ed entità della sanzione. Si tratta evidentemente di un refuso che impedisce di prendere in carico il motivo di ricorso per la sua oggettiva estraneità alla vicenda processuale, oggetto della sentenza impugnata, e che pertanto rende la doglianza inammissibile.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/10/2023 Il Presidente estensore Vito Di OL hłodnicze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Panale Depositate in Cancelleria oggi Roma, li 09/11/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA NI 7