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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2559 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
nata a [...], il [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Bordonaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attrice
E
nato a [...], il [...], elet- Controparte_1
tivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Piranio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario nonché nel procedimento riunito recante r.g. 3099/2023 promosso da nata a [...], il [...], rappre- Parte_1
sentata e difesa dall'avv. Antonio Bordonaro, giusta procura in atti ricorrente
Contro
nato a [...], il [...], rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv. Angelo Piranio, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale e ricorso ex art. 333 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 19 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16 ottobre 2023, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 16 settembre 2008, contratto matrimonio con Per_
dalla cui unione sono nati tre figli, ( nato nel Controparte_1
2010), ( nata nel 2015) e ( nata nel 2018), tutti minorenni, Per_2 Per_3
ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a carico di quest'ultimo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa del comportamento di il quale nel corso Controparte_1
del matrimonio avrebbe adoperato violenza fisica suoi confronti, alle- gando che proprio a causa di un ennesimo episodio di violenza sarebbe stata collocata insieme ai figli presso una comunità a indirizzo protetto e
- 2 - di aver denunciato il marito.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo di tutti e tre i figli, la previ- sione di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore dei figli di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e alla quota del 50 % dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo familiare.
Con memoria di costituzione, depositata il 12 febbraio 2024, CP_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha conte-
[...]
stato la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, negando di aver adoperato violenza nei confronti della moglie.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e con facoltà per il medesimo di incontrare i figli liberamente, tenuto conto dell'intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del procedimento penale, nel quale era stato imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p., domandando di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di tutti e tre i figli minori, versando alla ricorrente un assegno mensile di euro 350,00 complessivi.
Frattanto con separato ricorso, depositato il 15 dicembre 2023, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che venisse autorizzata a percepire inte-
[...]
ramente l'assegno unico erogato dall'Inps.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12 febbraio 2024,
[...]
ha chiesto la riunione di questo procedimento a quello Parte_2
di separazione, insistendo, in subordine, nel rigetto del ricorso.
Disposta la riunione del procedimento recante r.g. 3099/2023 al proce-
- 3 - dimento di separazione recante r.g. 2559/2023 di più antica iscrizione a ruolo ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c.
Nel corso del procedimento, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha trasmesso gli atti relativi al procedimento ex art. 333 c.c. instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero minorile in data 22 novembre 2022, in considerazione della pendenza tra le parti del presente procedimento di separazione instaurato.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricati i Servizi So- ciali del e di il Consultorio fa- Controparte_2 CP_3
miliare e il Servizio di N.P.I presso l' , all'udienza ex Controparte_4
art. 127-ter c.p.c. del 21 novembre 2025, è stata posta in decisione, pre- via discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enuncia- zione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
La ricorrente ha proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
- 4 - nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intollerabile a causa della condotta del convenuto.
Invero, sebbene quest'ultimo con la sentenza penale n. 40/2024, dive- nuta irrevocabile, resa da questo Tribunale sia stato assolto per il reato di maltrattamenti, in quanto non è stato provato l'indefettibile presup- posto della abitualità, tuttavia, dal medesimo provvedimento risulta ac- certato un episodio di violenza, verificatosi il 10 febbraio 2022 e ripreso dalle telecamere della videosorveglianza di un ufficio postale, nel corso del quale l' prendeva la moglie per una spalla, la strattonava e tentava CP_1
di trascinarla in strada ( cfr. sentenza n. 40/2024 Tribunale di Agrigento).
Inoltre, va aggiunto che tali elementi di prova risultano corroborati da CP_ quanto riferito dal figlio della coppia in sede di audizione innanzi il
Tribunale per i minorenni, nel corso della quale sono state descritte le condotte violente del padre, cui il medesimo ha assistito ( cfr. verbale di udienza del 13 gennaio 2023).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie il Tribunale ritiene prova- to che il convenuto abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente nei confronti della moglie, rendendo intollerabile la convivenza.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di
- 5 - per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
– non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause de- terminanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, re- stando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n. 7388).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dall'attrice va accolta.
Venendo al resto, preliminare è la decisione sulle istanze di tutela dei minori e di sostegno dei genitori formulata dal Pubblico Ministero mi- norile nel procedimento trasmesso dal Tribunale per i minorenni a se- guito di dichiarazione di incompetenza funzionale.
Invero, dalle numerose relazioni dei responsabili del Servizio di Npi e dei Servizi Sociali del Comune di (cfr. relazioni in atti) emerge CP_3
che l'attrice possiede una adeguata capacità genitoriale, dimostrandosi in grado di occuparsi dei bisogni dei minori anche in autonomia, avendo da ultimo locato un immobile adeguato, presso cui si è trasferita con i figli, giusta ordinanza del 6 marzo 2025 resa dal Giudice delegato, riu- scendo a far fronte alle spese e alle varie esigenze dei minori.
Inoltre, non sono state accertate condotte ostative della madre alla ri- Per_ presa dei rapporti dei figli, , e con il padre, mostran- Per_2 Per_3
dosi disponibile e collaborativa ( cfr. relazioni in atti).
Di contro, è emerso che l' pur manifestando la volontà di li- CP_1
- 6 - beralizzare i contatti con i figli e di recuperare il suo ruolo genitoriale, mostrandosi affettuoso, continua ad assumere atteggiamenti poco col- laborativi e talvolta pregiudizievoli per i minori, riferendo, ad esempio, a questi ultimi, in occasione del loro ultimo incontro, che “ non verrà più agli incontri perché non è suo padre e non è il padre dei suoi fratelli”, in tal modo turbandoli o assumendo atteggiamenti ostili nei confronti dell'attrice in presenza dei minori ( cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di del 30 settembre 2025). CP_3
Pertanto, dalla valutazione complessiva delle superiori circostanze, va Per_ confermata la revoca dell'inserimento dei minori , e Per_3 [...]
unitamente alla madre presso una struttura protetta e di con- Per_4
seguenza va confermata la revoca del divieto generale di prelevamento dei minori, precedentemente disposti con decreto reso dal Tribunale per i minorenni di Palermo del 13 dicembre 2022.
Inoltre, sulla scorta di quanto appena esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso e affida- re i figli minori esclusivamente alla madre, presso il cui domicilio saran- no collocati.
Sul punto, va richiamato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'af- fidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con ri-
- 7 - ferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (cfr.
Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, si ritiene che l'atteggiamento assunto dal convenuto sia un in- dice di una carenza genitoriale, tale da giustificare l'affidamento esclusi- vo dei minori all'attrice, la quale, di contro, ha dimostrato di essere in possesso di una adeguata capacità genitoriale, essendo in grado di occu- parsi dei bisogni dei minori, dando luogo a un assetto familiare scevro di pregiudizi per i medesimi.
Inoltre, tenuto conto delle gravi difficoltà vissute dal nucleo e della complessa situazione familiare, va confermato l'incarico al Consultorio familiare competente, affinchè prenda in carico il nucleo e adotti misure di sostegno alla genitorialità per un periodo di dodici mesi.
Quanto alla frequentazione tra il convenuto e figli minori, bilanciando la necessità di garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli, che ne- cessitano dell'apporto di entrambi i genitori, con quella di una ripresa graduale dei rapporti tra il padre e i minori, considerato che proprio sul punto di Servizi Sociali incaricati hanno espresso un parere negativo alla liberalizzazione degli incontri, va previsto che questi ultimi continuino presso uno spazio neutro, confermando l'incarico ai predetti Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché garantiscano tali incontri, secondo un calendario predisposto dai medesimi, tenuto conto delle esigenze di lavoro del convenuto, e affinché monitorino sull'andamento degli stessi per un periodo di dodici mesi.
- 8 - Ai Servizi predetti è demandato il compito di trasmettere al Giudice Tu- telare in sede, ogni quattro mesi, relazioni periodiche sull'andamento degli incontri e sul contesto familiare dei minori, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza, che dovesse emergere in ordine al com- portamento tenuto da uno dei genitori, da segnalare anche mediante trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mi- norenni di Palermo.
Trascorso il periodo suddetto, le visite avverranno in modo libero, previa valutazione positiva dei Servizi e ferma la volontà dei minori, con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare i figli il pomeriggio di due giorni infrasettimanali e un pomeriggio a scelta tra il sabato e la dome- nica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Vale la pena osservare che la deroga all'affidamento condiviso e il regi- me di visite protette siano ritenute delle misure idonee a tutelare ade- guatamente i minori, ritenendo non necessarie ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale.
Venendo alle statuizioni di carattere economico, va confermato l'obbligo posto in capo a di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno dieci CP_6
di ogni mese, un assegno, il cui importo, tenuto conto dei redditi perce- piti dal medesimo ( cfr. cud 2024 € 9986,13) e della circostanza che l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo di € 600,00 viene ora per- cepito integralmente dall'attrice, la quale risulta percepire anche l'assegno di inclusione, va fissato nell'importo complessivo di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordina-
- 9 - rie. Per_ Si dà atto, infine, che non si è proceduto all'ascolto del minore in questa sede, essendo stato quest'ultimo già sentito innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, CP_1
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, li-
[...]
quidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricor- rente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
IM (Marocco) il 2 luglio 1988 e nato a [...]- Controparte_1
tra (Marocco), il 4 maggio 1976, i quali hanno contratto matrimonio in
Marocco il 16 settembre 2008, con addebito a carico di Parte_3
[...]
Per_ conferma la revoca dell'inserimento dei minori , e Per_3 [...]
unitamente alla madre presso una struttura protetta e la re- Per_4
voca del divieto generale di prelevamento dei minori;
Per_ affida i figli minori , e esclusivamente a Per_2 Persona_5
con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- Parte_1
dre, con facoltà per il padre di incontrarli secondo le modalità di cui in parte motiva;
- 10 - incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare di assolvere l'incarico di cui alla parte motiva con onere di re- lazione al Giudice tutelare;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mante- Controparte_1
Per_ nimento dei figli , e corrispondendo a Per_2 Per_3 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese un assegno complessivo di € 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, disponendo che l'assegno unico erogato dall'Inps venga percepito inte- gralmente dall'attrice; condanna il convenuto a rifondere le spese di lite, sostenute dall'attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario, che liquida in complessivi € 4000,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rim- borso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 22 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU SA
- 11 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2559 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
nata a [...], il [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Bordonaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attrice
E
nato a [...], il [...], elet- Controparte_1
tivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Piranio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario nonché nel procedimento riunito recante r.g. 3099/2023 promosso da nata a [...], il [...], rappre- Parte_1
sentata e difesa dall'avv. Antonio Bordonaro, giusta procura in atti ricorrente
Contro
nato a [...], il [...], rap- Controparte_1
presentato e difeso dall'avv. Angelo Piranio, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale e ricorso ex art. 333 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 19 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16 ottobre 2023, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 16 settembre 2008, contratto matrimonio con Per_
dalla cui unione sono nati tre figli, ( nato nel Controparte_1
2010), ( nata nel 2015) e ( nata nel 2018), tutti minorenni, Per_2 Per_3
ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a carico di quest'ultimo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa del comportamento di il quale nel corso Controparte_1
del matrimonio avrebbe adoperato violenza fisica suoi confronti, alle- gando che proprio a causa di un ennesimo episodio di violenza sarebbe stata collocata insieme ai figli presso una comunità a indirizzo protetto e
- 2 - di aver denunciato il marito.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo di tutti e tre i figli, la previ- sione di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore dei figli di importo pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e alla quota del 50 % dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo familiare.
Con memoria di costituzione, depositata il 12 febbraio 2024, CP_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha conte-
[...]
stato la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, negando di aver adoperato violenza nei confronti della moglie.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e con facoltà per il medesimo di incontrare i figli liberamente, tenuto conto dell'intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del procedimento penale, nel quale era stato imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p., domandando di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di tutti e tre i figli minori, versando alla ricorrente un assegno mensile di euro 350,00 complessivi.
Frattanto con separato ricorso, depositato il 15 dicembre 2023, Parte_1
ha chiesto al Tribunale che venisse autorizzata a percepire inte-
[...]
ramente l'assegno unico erogato dall'Inps.
Con comparsa di costituzione, depositata il 12 febbraio 2024,
[...]
ha chiesto la riunione di questo procedimento a quello Parte_2
di separazione, insistendo, in subordine, nel rigetto del ricorso.
Disposta la riunione del procedimento recante r.g. 3099/2023 al proce-
- 3 - dimento di separazione recante r.g. 2559/2023 di più antica iscrizione a ruolo ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c.
Nel corso del procedimento, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha trasmesso gli atti relativi al procedimento ex art. 333 c.c. instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero minorile in data 22 novembre 2022, in considerazione della pendenza tra le parti del presente procedimento di separazione instaurato.
La causa, istruita con produzione documentale e incaricati i Servizi So- ciali del e di il Consultorio fa- Controparte_2 CP_3
miliare e il Servizio di N.P.I presso l' , all'udienza ex Controparte_4
art. 127-ter c.p.c. del 21 novembre 2025, è stata posta in decisione, pre- via discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enuncia- zione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
La ricorrente ha proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
- 4 - nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intollerabile a causa della condotta del convenuto.
Invero, sebbene quest'ultimo con la sentenza penale n. 40/2024, dive- nuta irrevocabile, resa da questo Tribunale sia stato assolto per il reato di maltrattamenti, in quanto non è stato provato l'indefettibile presup- posto della abitualità, tuttavia, dal medesimo provvedimento risulta ac- certato un episodio di violenza, verificatosi il 10 febbraio 2022 e ripreso dalle telecamere della videosorveglianza di un ufficio postale, nel corso del quale l' prendeva la moglie per una spalla, la strattonava e tentava CP_1
di trascinarla in strada ( cfr. sentenza n. 40/2024 Tribunale di Agrigento).
Inoltre, va aggiunto che tali elementi di prova risultano corroborati da CP_ quanto riferito dal figlio della coppia in sede di audizione innanzi il
Tribunale per i minorenni, nel corso della quale sono state descritte le condotte violente del padre, cui il medesimo ha assistito ( cfr. verbale di udienza del 13 gennaio 2023).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie il Tribunale ritiene prova- to che il convenuto abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente nei confronti della moglie, rendendo intollerabile la convivenza.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di
- 5 - per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
– non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause de- terminanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, re- stando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n. 7388).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dall'attrice va accolta.
Venendo al resto, preliminare è la decisione sulle istanze di tutela dei minori e di sostegno dei genitori formulata dal Pubblico Ministero mi- norile nel procedimento trasmesso dal Tribunale per i minorenni a se- guito di dichiarazione di incompetenza funzionale.
Invero, dalle numerose relazioni dei responsabili del Servizio di Npi e dei Servizi Sociali del Comune di (cfr. relazioni in atti) emerge CP_3
che l'attrice possiede una adeguata capacità genitoriale, dimostrandosi in grado di occuparsi dei bisogni dei minori anche in autonomia, avendo da ultimo locato un immobile adeguato, presso cui si è trasferita con i figli, giusta ordinanza del 6 marzo 2025 resa dal Giudice delegato, riu- scendo a far fronte alle spese e alle varie esigenze dei minori.
Inoltre, non sono state accertate condotte ostative della madre alla ri- Per_ presa dei rapporti dei figli, , e con il padre, mostran- Per_2 Per_3
dosi disponibile e collaborativa ( cfr. relazioni in atti).
Di contro, è emerso che l' pur manifestando la volontà di li- CP_1
- 6 - beralizzare i contatti con i figli e di recuperare il suo ruolo genitoriale, mostrandosi affettuoso, continua ad assumere atteggiamenti poco col- laborativi e talvolta pregiudizievoli per i minori, riferendo, ad esempio, a questi ultimi, in occasione del loro ultimo incontro, che “ non verrà più agli incontri perché non è suo padre e non è il padre dei suoi fratelli”, in tal modo turbandoli o assumendo atteggiamenti ostili nei confronti dell'attrice in presenza dei minori ( cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di del 30 settembre 2025). CP_3
Pertanto, dalla valutazione complessiva delle superiori circostanze, va Per_ confermata la revoca dell'inserimento dei minori , e Per_3 [...]
unitamente alla madre presso una struttura protetta e di con- Per_4
seguenza va confermata la revoca del divieto generale di prelevamento dei minori, precedentemente disposti con decreto reso dal Tribunale per i minorenni di Palermo del 13 dicembre 2022.
Inoltre, sulla scorta di quanto appena esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso e affida- re i figli minori esclusivamente alla madre, presso il cui domicilio saran- no collocati.
Sul punto, va richiamato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'af- fidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con ri-
- 7 - ferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (cfr.
Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, si ritiene che l'atteggiamento assunto dal convenuto sia un in- dice di una carenza genitoriale, tale da giustificare l'affidamento esclusi- vo dei minori all'attrice, la quale, di contro, ha dimostrato di essere in possesso di una adeguata capacità genitoriale, essendo in grado di occu- parsi dei bisogni dei minori, dando luogo a un assetto familiare scevro di pregiudizi per i medesimi.
Inoltre, tenuto conto delle gravi difficoltà vissute dal nucleo e della complessa situazione familiare, va confermato l'incarico al Consultorio familiare competente, affinchè prenda in carico il nucleo e adotti misure di sostegno alla genitorialità per un periodo di dodici mesi.
Quanto alla frequentazione tra il convenuto e figli minori, bilanciando la necessità di garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli, che ne- cessitano dell'apporto di entrambi i genitori, con quella di una ripresa graduale dei rapporti tra il padre e i minori, considerato che proprio sul punto di Servizi Sociali incaricati hanno espresso un parere negativo alla liberalizzazione degli incontri, va previsto che questi ultimi continuino presso uno spazio neutro, confermando l'incarico ai predetti Servizi
Sociali territorialmente competenti, affinché garantiscano tali incontri, secondo un calendario predisposto dai medesimi, tenuto conto delle esigenze di lavoro del convenuto, e affinché monitorino sull'andamento degli stessi per un periodo di dodici mesi.
- 8 - Ai Servizi predetti è demandato il compito di trasmettere al Giudice Tu- telare in sede, ogni quattro mesi, relazioni periodiche sull'andamento degli incontri e sul contesto familiare dei minori, evidenziando ogni eventuale anomalia o devianza, che dovesse emergere in ordine al com- portamento tenuto da uno dei genitori, da segnalare anche mediante trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mi- norenni di Palermo.
Trascorso il periodo suddetto, le visite avverranno in modo libero, previa valutazione positiva dei Servizi e ferma la volontà dei minori, con le seguenti modalità: il padre potrà incontrare i figli il pomeriggio di due giorni infrasettimanali e un pomeriggio a scelta tra il sabato e la dome- nica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Vale la pena osservare che la deroga all'affidamento condiviso e il regi- me di visite protette siano ritenute delle misure idonee a tutelare ade- guatamente i minori, ritenendo non necessarie ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale.
Venendo alle statuizioni di carattere economico, va confermato l'obbligo posto in capo a di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno dieci CP_6
di ogni mese, un assegno, il cui importo, tenuto conto dei redditi perce- piti dal medesimo ( cfr. cud 2024 € 9986,13) e della circostanza che l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo di € 600,00 viene ora per- cepito integralmente dall'attrice, la quale risulta percepire anche l'assegno di inclusione, va fissato nell'importo complessivo di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordina-
- 9 - rie. Per_ Si dà atto, infine, che non si è proceduto all'ascolto del minore in questa sede, essendo stato quest'ultimo già sentito innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, CP_1
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, li-
[...]
quidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricor- rente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
IM (Marocco) il 2 luglio 1988 e nato a [...]- Controparte_1
tra (Marocco), il 4 maggio 1976, i quali hanno contratto matrimonio in
Marocco il 16 settembre 2008, con addebito a carico di Parte_3
[...]
Per_ conferma la revoca dell'inserimento dei minori , e Per_3 [...]
unitamente alla madre presso una struttura protetta e la re- Per_4
voca del divieto generale di prelevamento dei minori;
Per_ affida i figli minori , e esclusivamente a Per_2 Persona_5
con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- Parte_1
dre, con facoltà per il padre di incontrarli secondo le modalità di cui in parte motiva;
- 10 - incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare di assolvere l'incarico di cui alla parte motiva con onere di re- lazione al Giudice tutelare;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mante- Controparte_1
Per_ nimento dei figli , e corrispondendo a Per_2 Per_3 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese un assegno complessivo di € 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, disponendo che l'assegno unico erogato dall'Inps venga percepito inte- gralmente dall'attrice; condanna il convenuto a rifondere le spese di lite, sostenute dall'attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario, che liquida in complessivi € 4000,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rim- borso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 22 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU SA
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