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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7373/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7373/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – solo danni a cose
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Antonio Fusiello Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo procuratore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Tonio Magnotti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
residente in [...], alla VII Traversa BL RU n. 22 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio proponeva Parte_1
appello avverso la Sentenza N. 844/2019, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il
21.12.2018 e depositata in Cancelleria in data 29.07.2019, con cui veniva accertata e dichiarata “la concorrente responsabilità” del conducente del veicolo attoreo e del conducente del veicolo di proprietà del convenuto “nella misura del 50% a CP_2
carico di ciascuno di essi nella causazione del sinistro avvenuto in Afragola (NA) il giorno
20.04.2015” e, per l'effetto, la società di assicurazione convenuta veniva condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.524,33, ridotta della metà in ragione dell'accertato concorso di colpa, a titolo di risarcimento danni, “oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo ed oltre € 450,00 per spese di CTU; con condanna, altresì, della stessa compagnia di assicurazioni al pagamento delle spese di lite, come liquidate nella pronuncia impugnata, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'odierno appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, lamentava, con il primo motivo di appello, in riferimento all'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui
è causa, la nullità della sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogica e/o apparente, nonché l'errata e/o omessa valutazione delle prove;
con il secondo motivo di appello deduceva l'omesso riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della voce di danno rappresentata dal ritardato pagamento e l'omessa pronuncia sul punto in violazione dell'art 112 c.p.c.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di Parte_1
responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo di proprietà del convenuto e, quindi, la condanna degli appellati al pagamento CP_2
della somma liquidata per intero e non decurtata del 50%, a titolo di risarcimento danni;
2 inoltre, in accoglimento del secondo motivo di appello, chiedeva il risarcimento del danno da colpevole ritardato pagamento;
con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio di appello la compagnia assicurativa Controparte_1
che resisteva sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo al
[...]
Tribunale, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'atto di gravame proposto ai sensi dell'art. 348 bis e ter e, in ogni caso, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'appellato CP_2
nonostante la regolarità della notifica dell'appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c.
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, nonché l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, in merito al primo motivo di appello, esso va rigettato, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di
3 tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto chiarito, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto accertato solo il fatto storico, ossia l'incidente tra i due veicoli di causa (l'autoveicolo attoreo tg Parte_2
ES027SJ e il furgone Piaggio, tg. EC053BY) e ha, altrettanto, correttamente escluso, alla luce delle risultanze istruttorie, il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Tuttavia, egli ha errato nel giungere a tale conclusione in base alla ritenuta lacunosità e genericità della deposizione del teste escusso sulla dinamica dell'incidente, nonché osservando che “non è risultato accertato se il veicolo Range Rover, al momento dell'impatto, fosse in marcia ovvero fermo;
nell'atto di citazione, infatti, la parte ha dichiarato che l'autocarro Piaggio di parte convenuta era incurante del sopraggiungere del veicolo attoreo”.
Ed invero, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in considerazione del contrasto riscontrato in merito alla dinamica del sinistro così come prospettata dallo stesso attore e quanto dichiarato dal testimone e rilevato dal CTU.
Infatti, dalle risultanze istruttorie, se da un lato è emerso che il conducente del furgone
Piaggio uscendo a retromarcia dall'aria adibita a “Mercato ortofrutticolo”, in Afragola, ha
4 urtato la Range Rover, tg ES027SJ, di proprietà dell'attore, dall'altro, non è rilevabile in modo altrettanto chiaro se la detta autovettura attorea fosse ferma o in movimento.
Ebbene, il testimone escusso, ha dichiarato che “nell'effettuare la Testimone_1
manovra di retromarcia il furgone urtò una vettura Range Rover, di colore grigio scuro, che era ferma nel flusso veicolare”, precisando che “la Rover percorreva regolarmente la sua corsia e che al momento dell'impatto era ferma” (si veda il verbale dell'udienza del
01.12.2017 del giudizio di primo grado).
Analogamente, l'ausiliare del giudice di primo grado ha evidenziato (non senza sottolineare preventivamente la necessità, per la ricostruzione della possibile dinamica dell'incidente, di tener presente non solo l'atto di citazione ma anche la dichiarazione testimoniale: si veda pag. 7 della relazione peritale ove il perito incaricato pone letteralmente a confronto le allegazioni attoree con le dichiarazioni testimoniali) che in considerazione dei danni riportati dal veicolo attoreo, lo stesso al momento dell'urto doveva essere fermo.
invece, nell'atto di citazione ha dedotto che il conducente del veicolo Piaggio Parte_1
“nell'effettuare una maldestra e repentina manovra di retromarcia in uscita da un locale civico, si immetteva sull'asse viario incurante del sopraggiungere del veicolo attoreo”.
Ora, la circostanza del “sopraggiungere” dedotta da parte attrice, che implica un movimento del veicolo Range Rover, è smentita dalle dichiarazioni del testimone escusso e dal rilievo effettuato dal CTU, secondo i quali la stessa autovettura attorea al momento del sinistro era ferma.
Ciò posto, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata solo quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a
5 quelle di comune prudenza. Infatti, il giudice di legittimità ha osservato: “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
124/2016).
Ed ancora: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (nella specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura) (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
n. 23431/2014, cui si è conformata, ex multis, Cass. Civ. Sez.
3. Ordinanza n. 33483 del
19.12.2024).
Orbene, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che il conducente danneggiato si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (in tal senso anche Tribunale di Napoli, Sez. II, Sent. n.
6 1283/2019). Pertanto, in considerazione dell'evidenziato contrasto tra la deposizione del teste ed il rilievo del CTU da un lato e quanto prospettato dall'attore dall'altro, non può ritenersi superata la summenzionata presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. Risulta corretta, anche, la quantificazione del danno da risarcire nell'importo di euro 2.524,33, - peraltro non oggetto di impugnazione nemmeno incidentale - come determinato dal C.T.U.
(da decurtarsi del 50% in considerazione dell'affermata pari responsabilità ex art. 2054 co. 2
c.c.).
Dunque, come sopra anticipato va rigettato il primo motivo di appello.
In merito al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento del danno da colpevole ritardato pagamento in violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sul punto, si osserva quanto segue.
Ebbene, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
chiedeva oltre al risarcimento dei danni, così come ivi quantificati, il “danno da colpevole ritardato pagamento da determinarsi equitativamente, oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo”.
Di contro, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna pronuncia sul punto. Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello, la domanda di cui al precedente capoverso deve essere valutata al fine di stabilirne la fondatezza o meno.
Ed invero, “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 12159/2021).
7 Conseguentemente, il Tribunale è tenuto a valutare la fondatezza o meno, come sopra anticipato, della domanda attorea di risarcimento danni da colpevole ritardato pagamento, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, essendo ciò possibile solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 7449 del 01.06.2001), tra i quali non è annoverabile il caso di specie.
Dunque, all'esito della suindicata valutazione, la domanda attorea di risarcimento da colpevole ritardato pagamento deve essere rigettata, essendo infondata.
Orbene, la giurisprudenza prevalente ha sempre ritenuto di dover riconoscere, oltre al risarcimento del danno da illecito (nel caso di specie, quello subito da un veicolo per un sinistro stradale) anche il cosiddetto danno da ritardo (cfr., da ultimo, Cass. Civ., nn.
883/2002, 10300/2001), cioè il pregiudizio derivante dal pagamento ritardato della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Fermo restando il principio della risarcibilità dei due tipi di danno, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n. 1712/1995) hanno affermato che il danno da ritardo nascente dal tardivo pagamento della somma liquidata può essere riconosciuto solo qualora il creditore ne fornisca la prova, non potendo essere considerato presunto per legge.
Peraltro, nel temperare tale affermazione, consapevole delle difficoltà spesso insormontabili cui potrebbe andare incontro il creditore qualora si optasse per un'interpretazione rigida, la
Corte ha chiarito che la prova de qua può essere fornita anche attraverso il ricorso a criteri presuntivi ovvero mediante l'utilizzo dei criteri equitativi.
Dunque, all'uopo, possono considerarsi la natura del danno, la qualità del danneggiato,
l'importo della somma liquidata a titolo di capitale ed ogni altra circostanza concreta.
Ebbene, tali essendo i principi - cui questo Tribunale ritiene di dover aderire - l'istante, nel caso in cui intenda ottenere il risarcimento del danno da ritardato pagamento, è tenuto, se non a provare dettagliatamente l'an ed il quantum dello stesso, quanto meno ad allegare gli
8 elementi di fatto in base ai quali poter pervenire, anche in via presuntiva, all'individuazione concreta del medesimo.
Ora, nel caso di specie nulla di quanto indicato sopra è stata allegato dall'attore, odierno appellante. Pertanto, la domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento deve ritenersi infondata e va rigettata.
Quindi, il Tribunale deve rigettare il primo motivo di appello ed accogliere il secondo e, per l'effetto, a modifica parziale ed integrazione della sentenza appellata, all'esito della conseguente necessaria valutazione nel merito della summenzionata domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento, deve rigettare tale domanda perché è infondata e confermare, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso, la sentenza appellata nelle sue restanti parti, comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado.
Queste ultime, in particolare, devono essere confermate perché non si riscontra la necessità di una rideterminazione delle statuizioni in esame.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, l'accoglimento parziale dell'appello e la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla summenzionata norma) gravi ed eccezionali ragioni inducono a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite ha ad oggetto questioni oggettivamente controverse, di non facile soluzione e dall'esito incerto.
La contumacia dell'appellato rende superflua ogni statuizione sulle spese del CP_2
giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
- accoglie il secondo motivo di appello proposto da non essendo stata effettuata Parte_1
in primo grado la valutazione della domanda attorea di risarcimento da colpevole ritardato pagamento;
- per l'effetto, a modifica parziale ed integrazione dell'appellata Sentenza N. 844/2019,
emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il 21.12.2018 e depositata in Cancelleria in data
29.07.2019, all'esito della conseguente necessaria valutazione nel merito della summenzionata domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento, la rigetta perché
è infondata;
- conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso, la sentenza appellata nelle sue restanti parti, comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace CP_2
[...]
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7373/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – solo danni a cose
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Antonio Fusiello Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo procuratore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Tonio Magnotti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
residente in [...], alla VII Traversa BL RU n. 22 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio proponeva Parte_1
appello avverso la Sentenza N. 844/2019, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il
21.12.2018 e depositata in Cancelleria in data 29.07.2019, con cui veniva accertata e dichiarata “la concorrente responsabilità” del conducente del veicolo attoreo e del conducente del veicolo di proprietà del convenuto “nella misura del 50% a CP_2
carico di ciascuno di essi nella causazione del sinistro avvenuto in Afragola (NA) il giorno
20.04.2015” e, per l'effetto, la società di assicurazione convenuta veniva condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.524,33, ridotta della metà in ragione dell'accertato concorso di colpa, a titolo di risarcimento danni, “oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo ed oltre € 450,00 per spese di CTU; con condanna, altresì, della stessa compagnia di assicurazioni al pagamento delle spese di lite, come liquidate nella pronuncia impugnata, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'odierno appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, lamentava, con il primo motivo di appello, in riferimento all'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui
è causa, la nullità della sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogica e/o apparente, nonché l'errata e/o omessa valutazione delle prove;
con il secondo motivo di appello deduceva l'omesso riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della voce di danno rappresentata dal ritardato pagamento e l'omessa pronuncia sul punto in violazione dell'art 112 c.p.c.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di Parte_1
responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente del veicolo di proprietà del convenuto e, quindi, la condanna degli appellati al pagamento CP_2
della somma liquidata per intero e non decurtata del 50%, a titolo di risarcimento danni;
2 inoltre, in accoglimento del secondo motivo di appello, chiedeva il risarcimento del danno da colpevole ritardato pagamento;
con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio di appello la compagnia assicurativa Controparte_1
che resisteva sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo al
[...]
Tribunale, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'atto di gravame proposto ai sensi dell'art. 348 bis e ter e, in ogni caso, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'appellato CP_2
nonostante la regolarità della notifica dell'appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c.
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, nonché l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, in merito al primo motivo di appello, esso va rigettato, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di
3 tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del
10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Tanto chiarito, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto accertato solo il fatto storico, ossia l'incidente tra i due veicoli di causa (l'autoveicolo attoreo tg Parte_2
ES027SJ e il furgone Piaggio, tg. EC053BY) e ha, altrettanto, correttamente escluso, alla luce delle risultanze istruttorie, il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Tuttavia, egli ha errato nel giungere a tale conclusione in base alla ritenuta lacunosità e genericità della deposizione del teste escusso sulla dinamica dell'incidente, nonché osservando che “non è risultato accertato se il veicolo Range Rover, al momento dell'impatto, fosse in marcia ovvero fermo;
nell'atto di citazione, infatti, la parte ha dichiarato che l'autocarro Piaggio di parte convenuta era incurante del sopraggiungere del veicolo attoreo”.
Ed invero, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. in considerazione del contrasto riscontrato in merito alla dinamica del sinistro così come prospettata dallo stesso attore e quanto dichiarato dal testimone e rilevato dal CTU.
Infatti, dalle risultanze istruttorie, se da un lato è emerso che il conducente del furgone
Piaggio uscendo a retromarcia dall'aria adibita a “Mercato ortofrutticolo”, in Afragola, ha
4 urtato la Range Rover, tg ES027SJ, di proprietà dell'attore, dall'altro, non è rilevabile in modo altrettanto chiaro se la detta autovettura attorea fosse ferma o in movimento.
Ebbene, il testimone escusso, ha dichiarato che “nell'effettuare la Testimone_1
manovra di retromarcia il furgone urtò una vettura Range Rover, di colore grigio scuro, che era ferma nel flusso veicolare”, precisando che “la Rover percorreva regolarmente la sua corsia e che al momento dell'impatto era ferma” (si veda il verbale dell'udienza del
01.12.2017 del giudizio di primo grado).
Analogamente, l'ausiliare del giudice di primo grado ha evidenziato (non senza sottolineare preventivamente la necessità, per la ricostruzione della possibile dinamica dell'incidente, di tener presente non solo l'atto di citazione ma anche la dichiarazione testimoniale: si veda pag. 7 della relazione peritale ove il perito incaricato pone letteralmente a confronto le allegazioni attoree con le dichiarazioni testimoniali) che in considerazione dei danni riportati dal veicolo attoreo, lo stesso al momento dell'urto doveva essere fermo.
invece, nell'atto di citazione ha dedotto che il conducente del veicolo Piaggio Parte_1
“nell'effettuare una maldestra e repentina manovra di retromarcia in uscita da un locale civico, si immetteva sull'asse viario incurante del sopraggiungere del veicolo attoreo”.
Ora, la circostanza del “sopraggiungere” dedotta da parte attrice, che implica un movimento del veicolo Range Rover, è smentita dalle dichiarazioni del testimone escusso e dal rilievo effettuato dal CTU, secondo i quali la stessa autovettura attorea al momento del sinistro era ferma.
Ciò posto, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata solo quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a
5 quelle di comune prudenza. Infatti, il giudice di legittimità ha osservato: “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
124/2016).
Ed ancora: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (nella specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura) (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
n. 23431/2014, cui si è conformata, ex multis, Cass. Civ. Sez.
3. Ordinanza n. 33483 del
19.12.2024).
Orbene, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che il conducente danneggiato si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (in tal senso anche Tribunale di Napoli, Sez. II, Sent. n.
6 1283/2019). Pertanto, in considerazione dell'evidenziato contrasto tra la deposizione del teste ed il rilievo del CTU da un lato e quanto prospettato dall'attore dall'altro, non può ritenersi superata la summenzionata presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. Risulta corretta, anche, la quantificazione del danno da risarcire nell'importo di euro 2.524,33, - peraltro non oggetto di impugnazione nemmeno incidentale - come determinato dal C.T.U.
(da decurtarsi del 50% in considerazione dell'affermata pari responsabilità ex art. 2054 co. 2
c.c.).
Dunque, come sopra anticipato va rigettato il primo motivo di appello.
In merito al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento del danno da colpevole ritardato pagamento in violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sul punto, si osserva quanto segue.
Ebbene, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
chiedeva oltre al risarcimento dei danni, così come ivi quantificati, il “danno da colpevole ritardato pagamento da determinarsi equitativamente, oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo”.
Di contro, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna pronuncia sul punto. Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello, la domanda di cui al precedente capoverso deve essere valutata al fine di stabilirne la fondatezza o meno.
Ed invero, “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 12159/2021).
7 Conseguentemente, il Tribunale è tenuto a valutare la fondatezza o meno, come sopra anticipato, della domanda attorea di risarcimento danni da colpevole ritardato pagamento, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, essendo ciò possibile solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 7449 del 01.06.2001), tra i quali non è annoverabile il caso di specie.
Dunque, all'esito della suindicata valutazione, la domanda attorea di risarcimento da colpevole ritardato pagamento deve essere rigettata, essendo infondata.
Orbene, la giurisprudenza prevalente ha sempre ritenuto di dover riconoscere, oltre al risarcimento del danno da illecito (nel caso di specie, quello subito da un veicolo per un sinistro stradale) anche il cosiddetto danno da ritardo (cfr., da ultimo, Cass. Civ., nn.
883/2002, 10300/2001), cioè il pregiudizio derivante dal pagamento ritardato della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Fermo restando il principio della risarcibilità dei due tipi di danno, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Sentenza n. 1712/1995) hanno affermato che il danno da ritardo nascente dal tardivo pagamento della somma liquidata può essere riconosciuto solo qualora il creditore ne fornisca la prova, non potendo essere considerato presunto per legge.
Peraltro, nel temperare tale affermazione, consapevole delle difficoltà spesso insormontabili cui potrebbe andare incontro il creditore qualora si optasse per un'interpretazione rigida, la
Corte ha chiarito che la prova de qua può essere fornita anche attraverso il ricorso a criteri presuntivi ovvero mediante l'utilizzo dei criteri equitativi.
Dunque, all'uopo, possono considerarsi la natura del danno, la qualità del danneggiato,
l'importo della somma liquidata a titolo di capitale ed ogni altra circostanza concreta.
Ebbene, tali essendo i principi - cui questo Tribunale ritiene di dover aderire - l'istante, nel caso in cui intenda ottenere il risarcimento del danno da ritardato pagamento, è tenuto, se non a provare dettagliatamente l'an ed il quantum dello stesso, quanto meno ad allegare gli
8 elementi di fatto in base ai quali poter pervenire, anche in via presuntiva, all'individuazione concreta del medesimo.
Ora, nel caso di specie nulla di quanto indicato sopra è stata allegato dall'attore, odierno appellante. Pertanto, la domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento deve ritenersi infondata e va rigettata.
Quindi, il Tribunale deve rigettare il primo motivo di appello ed accogliere il secondo e, per l'effetto, a modifica parziale ed integrazione della sentenza appellata, all'esito della conseguente necessaria valutazione nel merito della summenzionata domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento, deve rigettare tale domanda perché è infondata e confermare, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso, la sentenza appellata nelle sue restanti parti, comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado.
Queste ultime, in particolare, devono essere confermate perché non si riscontra la necessità di una rideterminazione delle statuizioni in esame.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, l'accoglimento parziale dell'appello e la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla summenzionata norma) gravi ed eccezionali ragioni inducono a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite ha ad oggetto questioni oggettivamente controverse, di non facile soluzione e dall'esito incerto.
La contumacia dell'appellato rende superflua ogni statuizione sulle spese del CP_2
giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
- accoglie il secondo motivo di appello proposto da non essendo stata effettuata Parte_1
in primo grado la valutazione della domanda attorea di risarcimento da colpevole ritardato pagamento;
- per l'effetto, a modifica parziale ed integrazione dell'appellata Sentenza N. 844/2019,
emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il 21.12.2018 e depositata in Cancelleria in data
29.07.2019, all'esito della conseguente necessaria valutazione nel merito della summenzionata domanda di risarcimento da colpevole ritardato pagamento, la rigetta perché
è infondata;
- conferma, sia pure in seguito ad un iter argomentativo diverso, la sentenza appellata nelle sue restanti parti, comprese le statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio di appello;
- nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace CP_2
[...]
Così deciso in Nola, lì 10.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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