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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 7122/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata all'udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7122/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7122 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Anna D'Amelio e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
San Nicola La Strada (CE) alla via Santa Croce n. 9;
ATTORE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Salvatore Sica e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Salerno alla P.zza Caduti civili di guerra n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
23.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
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Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società affinché, previo accertamento dei fatti e Controparte_1 delle responsabilità, fosse condannata al pagamento della complessiva somma di € 61.870,27 a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, connessi e conseguenziali all'infortunio occorsogli in data 8.8.2019, presso la struttura
Calanè Village sita in Castellaneta Marina (TA), allorché durante un sog- giorno vacanze, nel mentre disputava una partita di tennis, rovinava al suolo per difetto di manutenzione del campo riportando lesioni personali.
Riferiva l'attore di aver acquistato un pacchetto turistico con formula pen- sione completa, organizzato dall'Agenzia di viaggi “Mediterranea” con sede in San Nicola La Strada (CE) per il periodo dal 04.08.2019 al 18.08.2019 presso il Villaggio Calanè Viaggi sito in Castellaneta Marina (TA) alla S.S.
106 Km. 466.600, di proprietà della società BLU Serena s.p.a., odierna con- venuta.
Precisava, altresì, che il campo da tennis presentava pietrisco, polvere e rialzi di cemento a causa della cattiva manutenzione da parte del personale gesto- re della suddetta struttura, cui è addebitabile l'esclusiva responsabilità del si- nistro per negligenza ed imperizia.
Rappresentava che, a seguito della caduta, veniva trasportato a mezzo am- bulanza del 118 presso il PS dell'Ospedale Civile S. Pio di Castellaneta, dove gli veniva riscontrata “Frattura vertebrale amielica di L3”, e che il giorno
12.8.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “stabilizzazione di
L2-L3-L4” e veniva dimesso in data 17.08.2019 con diagnosi di “Frattura amielica del soma di L3”.
Sarebbero residuati postumi invalidanti di natura permanente valutati nella misura del 20% di DB oltre 35gg. di ITT, 40 gg. di ITP al 75% ed ulteriori gg. 40 al 50%, oltre spese mediche documentate. Veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale in data 18.12.2019.
Rappresentava, altresì, che in data 30.08.2019 veniva inoltrata richiesta di ri- sarcimento danni a mezzo pec alla società convenuta senza riscontro, men- tre, in data 03.02.2020 veniva inoltrato invito alla negoziazione assistita;
In data 04.02.2020 la compagnia per conto della convenuta, Controparte_2 trasmetteva al procuratore dell'attore la comunicazione di apertura del sini- stro comunicando, altresì, la non adesione alla negoziazione assistita.
Risultavano negativi i tentativi di bonario componimento della controversia.
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Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ac- certata l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni derivati all'istante in occasio- ne del sinistro avvenuto in data 08/08 /2019 , Voglia l'adita giustizia, contrariis rejec- tis, ed eventualmente accertata l'impossibilità del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c., condannare, così come per legge, i convenuti, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'istante da quantificarsi nella somma di Euro 61.870,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari di rito, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale ecce- Controparte_1 piva la inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, IV co c.p.c. e t. 163, III co., n. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché, la carenza di legittimazio- ne passiva della società, in quanto, non si evince quale sia la responsabilità che si attribuisce alla medesima, posto che, ha sempre provveduto alla ma- nutenzione delle strutture ricettive;
La convenuta rappresentava che il sinistro occorso è da addebi- CP_1 tarsi esclusivamente alla negligenza e imprudenza dello stesso attore, il qua- le, durante un'azione di gioco, realizzava un comportamento imprudente;
Rappresentava, altresì, che il comportamento imprudente dell'attore trovava conferma nelle dichiarazioni di alcuni soggetti presenti al momento del sini- stro, i quali dichiaravano al fiduciario della compagnia assicurativa generali, incaricata di effettuare un sopralluogo sul luogo del sinistro, che l'attore ca- deva nel mentre indietreggiava per colpire la pallina durante un'azione di gioco.
Lo stesso fiduciario al termine dell'ispezione dichiarava “qui un addetto che aveva visto il sig. riverso a terra nel campo da tennis confermava sostanzialmente Pt_1
l'accaduto ribadendo che quanto occorso al sig. era avvenuto durante una normale Pt_1 fase di gioco all'interno del proprio campo. Ci si soffermava quindi sul fondo del campo da tennis, realizzato con battuto in cemento in ottimo stato di manutenzione, con particolare attenzione alla parte di campo dove era avvenuto il fatto. Non riscontrando alcunché di anomalo a carico della superficie del campo… Tuttavia, non riscontrando alcunché di anomalo a carico del campo da tennis, si ritiene improbabile che quanto occorso al sig. possa essere derivato, fino a prova contraria, da un cattivo stato di manutenzione Pt_1 del fondo del campo da tennis. Più verosimile è che tutto sia stato la diretta conseguenza della perdita di equilibrio durante lo spostamento, effettuato indietreggiando. Al fine di recuperare e colpire la pallina lanciata dal campo avversario. Per cui si ritiene l'evento del
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tutto accidentale…”. Sulla base di quanto riscontrato dal fiduciario e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle persone presenti sul luogo allo stesso fi- duciario, è noto che non sussiste alcuna responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro.
L'attore non ha provato in alcun modo la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, né tanto meno il nesso causale tra l'evento e il danno.
La convenuta contesta il quantum, sproporzionato ed eccessivo, oltre che non provato rispetto all'an. Infatti, non si comprende mediante quale iter logico- giuridico è stato ricavato l'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE, 1. Declaratoria di carenza di legittimazione passiva del- la NEL MERITO, 2. Rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, Controparte_1 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non pro- vata né in punto di an né di quantum;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ac- coglimento della domanda, si chiede di limitare il risarcimento del danno dovuto in ragione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passi- va della società convenuta, posto che, la stessa è accertata sulla base di quan- to depositato in atti.
L'istruttoria è consistita nell'escussione di un teste ed in una CTU medico legale.
All'udienza “cartolare” del 23.06.2021, precisate le conclusioni, la
contro
- versia veniva assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
Nel merito la domanda è fondata parzialmente per quanto di ragione.
La norma di riferimento della fattispecie è l'art. 2051 c.c., in materia di re- sponsabilità per danni da cose in custodia. Il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare;
pertanto, l'ente proprietario del bene risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della cattiva ma-
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nutenzione del bene, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortui- to. Secondo lo schema normativo di cui all'art. 2051 cc., la lesione, per as- sumere rilievo, deve derivare non già dal rapporto del soggetto con la res, bensì dalla res stessa.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi – in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una corretta configurazione della cosa, in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori – nell'eventualità di accadi- menti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso (tra i quali una sua imperizia o imprudenza) o di terzi”. (Cass. civ., n. 37708/21; con- forme Cass. civ., n. 19998/13).
La condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed è sufficiente ad inter- rompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno. Infatti, secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussi- stenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di re- sponsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la res custodita, che incida autonomamente sul nesso eziologico. Tale elemen- to deve essere idoneo ad interrompere il nesso causale e può coincidere con il fatto naturale, il fatto del terzo e, come nella fattispecie in esame, il fatto dello stesso danneggiato. Il caso fortuito può essere costituito dal fatto col- poso dello stesso danneggiato. A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è onere del custode dimostra- re l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (il dissesto del campo da tennis, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la cadu- ta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del dan- neggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occa- sione o "teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018). Per completezza espositiva, si precisa che, se la condotta del danneggiato non assume i caratteri del caso fortuito, tanto da interrompere il rapporto causa- le fra cosa e danno, può comunque configurarsi un concorso causale colpo- so. Infatti, l'art. 1227 c. 1 c.c. è applicabile anche in sede extracontrattuale in
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virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. e può essere valutato anche d'ufficio, al pari del caso fortuito (Cass. 20619/2014). Sul piano processuale, il fatto del danneggiato, «non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'inci- denza causale […] del comportamento colposo del danneggiato, indipen- dentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito»
(Cass. 6529/2011; Cass. 23734/2009).
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più inciden- te deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme,
Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti, è certa la sussistenza di una colpa di entrambe le parti nella causazione del sinistro. In particolare, si
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ritiene sussistente in capo all'attore un concorso nella causazione del sinistro pari al 80%, in quanto, se è vero che la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi in parte alla convenuta in una misura che si stima con CP_1 giudizio di equità al 20%, per non aver manutenuto adeguatamente il campo da tennis concesso in uso all'attore, allo stesso tempo, l'attore non può dirsi esente dalla residua responsabilità, in quanto la presenza di detriti visibili sul bordo campo lo rendeva ben avvertito del rischio implicito dal suo uso e dell'opportunità, secondo un normale canone di diligenza, di astenersi dall'utilizzarlo.
Invero, il sinistro si verificava in pieno periodo estivo (08.08.2019), pertan- to, la luce solare permetteva di rendersi conto dell'insidia presente sul cam- po da gioco e, inoltre, dai rilievi fotografici contenuti nella perizia svolta dal- la convenuta società e depositata in atti, si evince come il campo da tennis mostri chiaramente nella parte laterale verde una superficie sostanzialmente irregolare per la presenza di pietrisco dovuto al rialzo del manto dello stes- so. Ciò, avrebbe dovuto chiaramente indurre l'attore ad astenersi dall'usare il campo e non ad accettare il rischio del suo uso.
Ciò detto, la dinamica del sinistro viene confermata anche dalla dichiarazio- ne testimoniale resa dalla signora in data 19.06.2023 la quale Testimone_1 riferisce che “mio marito nel prendere una pallina che gli era stata lanciata scivolò su del materiale presente sul campo di gioco, scivolò mentre indietreggiava per prendere la pal- la”.
Dunque, si ritiene provato che, nel mentre l'attore realizzava un'azione di gioco, nello specifico, tentava il recupero della pallina da tennis, indietreg- giava e a causa del pietrisco presente sul campo da tennis rovinava al suolo riportando le lesioni riscontrate anche a mezzo CTU.
Pertanto, dovendo rimanere ancorati al canone ermeneutico di cui all'art. 2051 cc., in ogni caso il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento dannoso. Tale prova è stata data, nel caso di spe- cie, essendoci evidenza del nesso causale tra la conformazione della cosa e l'evento lesivo.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, con motivazione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha descritto i postumi, quantifi- candone la misura nel 16 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 10 il periodo di invalidità totale ed in
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complessivi giorni 90 il periodo di invalidità temporanea parziale di cui 60 al
75% e 30 al 50%. Spese mediche documentate pari ad euro 1009,47.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equitativa ap- plicare il criterio previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 139 del
CdA in materia di micro-permanenti.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, tenendo conto che il danneggiato aveva all'epoca del sinistro anni 41, il danno subito dall'attore può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residua- ti all'esito della sua guarigione, oltre che per le sofferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 65.336,47 [euro
56.277,00 per D.B.P più 8.050,00 per D.B.T più 1009,47 spese mediche do- cumentate].
Il detto importo va ridotto, per effetto del riferito concorso di colpa, nella misura del 80% e quindi ad euro 13.067,294 a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
Compensa le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca stante il concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda ed in conseguenza dichiara il concor- so di colpa, nelle percentuali indicate in parte motiva, nel sinistro per cui
è causa e, per l'effetto,
Condanna , al pagamento della somma di euro Controparte_1
13.067,294 a titolo di risarcimento del danno in favore di Parte_1 oltre interessi come indicato in parte motiva;
Compensa le spese di lite stante la soccombenza reciproca in ragione del concorso di colpa.
Pone definitivamente le spese della espletata CTU a carico delle parti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 7122/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata all'udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 7122/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7122 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Anna D'Amelio e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
San Nicola La Strada (CE) alla via Santa Croce n. 9;
ATTORE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Salvatore Sica e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Salerno alla P.zza Caduti civili di guerra n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
23.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
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Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la società affinché, previo accertamento dei fatti e Controparte_1 delle responsabilità, fosse condannata al pagamento della complessiva somma di € 61.870,27 a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, connessi e conseguenziali all'infortunio occorsogli in data 8.8.2019, presso la struttura
Calanè Village sita in Castellaneta Marina (TA), allorché durante un sog- giorno vacanze, nel mentre disputava una partita di tennis, rovinava al suolo per difetto di manutenzione del campo riportando lesioni personali.
Riferiva l'attore di aver acquistato un pacchetto turistico con formula pen- sione completa, organizzato dall'Agenzia di viaggi “Mediterranea” con sede in San Nicola La Strada (CE) per il periodo dal 04.08.2019 al 18.08.2019 presso il Villaggio Calanè Viaggi sito in Castellaneta Marina (TA) alla S.S.
106 Km. 466.600, di proprietà della società BLU Serena s.p.a., odierna con- venuta.
Precisava, altresì, che il campo da tennis presentava pietrisco, polvere e rialzi di cemento a causa della cattiva manutenzione da parte del personale gesto- re della suddetta struttura, cui è addebitabile l'esclusiva responsabilità del si- nistro per negligenza ed imperizia.
Rappresentava che, a seguito della caduta, veniva trasportato a mezzo am- bulanza del 118 presso il PS dell'Ospedale Civile S. Pio di Castellaneta, dove gli veniva riscontrata “Frattura vertebrale amielica di L3”, e che il giorno
12.8.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “stabilizzazione di
L2-L3-L4” e veniva dimesso in data 17.08.2019 con diagnosi di “Frattura amielica del soma di L3”.
Sarebbero residuati postumi invalidanti di natura permanente valutati nella misura del 20% di DB oltre 35gg. di ITT, 40 gg. di ITP al 75% ed ulteriori gg. 40 al 50%, oltre spese mediche documentate. Veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale in data 18.12.2019.
Rappresentava, altresì, che in data 30.08.2019 veniva inoltrata richiesta di ri- sarcimento danni a mezzo pec alla società convenuta senza riscontro, men- tre, in data 03.02.2020 veniva inoltrato invito alla negoziazione assistita;
In data 04.02.2020 la compagnia per conto della convenuta, Controparte_2 trasmetteva al procuratore dell'attore la comunicazione di apertura del sini- stro comunicando, altresì, la non adesione alla negoziazione assistita.
Risultavano negativi i tentativi di bonario componimento della controversia.
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Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ac- certata l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni derivati all'istante in occasio- ne del sinistro avvenuto in data 08/08 /2019 , Voglia l'adita giustizia, contrariis rejec- tis, ed eventualmente accertata l'impossibilità del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c., condannare, così come per legge, i convenuti, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'istante da quantificarsi nella somma di Euro 61.870,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
2) Con vittoria di spese diritti ed onorari di rito, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale ecce- Controparte_1 piva la inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, IV co c.p.c. e t. 163, III co., n. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché, la carenza di legittimazio- ne passiva della società, in quanto, non si evince quale sia la responsabilità che si attribuisce alla medesima, posto che, ha sempre provveduto alla ma- nutenzione delle strutture ricettive;
La convenuta rappresentava che il sinistro occorso è da addebi- CP_1 tarsi esclusivamente alla negligenza e imprudenza dello stesso attore, il qua- le, durante un'azione di gioco, realizzava un comportamento imprudente;
Rappresentava, altresì, che il comportamento imprudente dell'attore trovava conferma nelle dichiarazioni di alcuni soggetti presenti al momento del sini- stro, i quali dichiaravano al fiduciario della compagnia assicurativa generali, incaricata di effettuare un sopralluogo sul luogo del sinistro, che l'attore ca- deva nel mentre indietreggiava per colpire la pallina durante un'azione di gioco.
Lo stesso fiduciario al termine dell'ispezione dichiarava “qui un addetto che aveva visto il sig. riverso a terra nel campo da tennis confermava sostanzialmente Pt_1
l'accaduto ribadendo che quanto occorso al sig. era avvenuto durante una normale Pt_1 fase di gioco all'interno del proprio campo. Ci si soffermava quindi sul fondo del campo da tennis, realizzato con battuto in cemento in ottimo stato di manutenzione, con particolare attenzione alla parte di campo dove era avvenuto il fatto. Non riscontrando alcunché di anomalo a carico della superficie del campo… Tuttavia, non riscontrando alcunché di anomalo a carico del campo da tennis, si ritiene improbabile che quanto occorso al sig. possa essere derivato, fino a prova contraria, da un cattivo stato di manutenzione Pt_1 del fondo del campo da tennis. Più verosimile è che tutto sia stato la diretta conseguenza della perdita di equilibrio durante lo spostamento, effettuato indietreggiando. Al fine di recuperare e colpire la pallina lanciata dal campo avversario. Per cui si ritiene l'evento del
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tutto accidentale…”. Sulla base di quanto riscontrato dal fiduciario e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle persone presenti sul luogo allo stesso fi- duciario, è noto che non sussiste alcuna responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro.
L'attore non ha provato in alcun modo la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, né tanto meno il nesso causale tra l'evento e il danno.
La convenuta contesta il quantum, sproporzionato ed eccessivo, oltre che non provato rispetto all'an. Infatti, non si comprende mediante quale iter logico- giuridico è stato ricavato l'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE, 1. Declaratoria di carenza di legittimazione passiva del- la NEL MERITO, 2. Rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, Controparte_1 inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non pro- vata né in punto di an né di quantum;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ac- coglimento della domanda, si chiede di limitare il risarcimento del danno dovuto in ragione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attore.
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passi- va della società convenuta, posto che, la stessa è accertata sulla base di quan- to depositato in atti.
L'istruttoria è consistita nell'escussione di un teste ed in una CTU medico legale.
All'udienza “cartolare” del 23.06.2021, precisate le conclusioni, la
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- versia veniva assunta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
Nel merito la domanda è fondata parzialmente per quanto di ragione.
La norma di riferimento della fattispecie è l'art. 2051 c.c., in materia di re- sponsabilità per danni da cose in custodia. Il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare;
pertanto, l'ente proprietario del bene risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della cattiva ma-
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nutenzione del bene, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortui- to. Secondo lo schema normativo di cui all'art. 2051 cc., la lesione, per as- sumere rilievo, deve derivare non già dal rapporto del soggetto con la res, bensì dalla res stessa.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi – in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una corretta configurazione della cosa, in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori – nell'eventualità di accadi- menti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso (tra i quali una sua imperizia o imprudenza) o di terzi”. (Cass. civ., n. 37708/21; con- forme Cass. civ., n. 19998/13).
La condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed è sufficiente ad inter- rompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento di danno. Infatti, secondo l'art. 2051 c.c., il custode va esente da responsabilità, allorché provi la sussi- stenza del caso fortuito. La prova liberatoria, quindi, in questa forma di re- sponsabilità, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la res custodita, che incida autonomamente sul nesso eziologico. Tale elemen- to deve essere idoneo ad interrompere il nesso causale e può coincidere con il fatto naturale, il fatto del terzo e, come nella fattispecie in esame, il fatto dello stesso danneggiato. Il caso fortuito può essere costituito dal fatto col- poso dello stesso danneggiato. A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è onere del custode dimostra- re l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (il dissesto del campo da tennis, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la cadu- ta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del dan- neggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occa- sione o "teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018). Per completezza espositiva, si precisa che, se la condotta del danneggiato non assume i caratteri del caso fortuito, tanto da interrompere il rapporto causa- le fra cosa e danno, può comunque configurarsi un concorso causale colpo- so. Infatti, l'art. 1227 c. 1 c.c. è applicabile anche in sede extracontrattuale in
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virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. e può essere valutato anche d'ufficio, al pari del caso fortuito (Cass. 20619/2014). Sul piano processuale, il fatto del danneggiato, «non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'inci- denza causale […] del comportamento colposo del danneggiato, indipen- dentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito»
(Cass. 6529/2011; Cass. 23734/2009).
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia di- versamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele nor- malmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più inciden- te deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme,
Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti, è certa la sussistenza di una colpa di entrambe le parti nella causazione del sinistro. In particolare, si
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ritiene sussistente in capo all'attore un concorso nella causazione del sinistro pari al 80%, in quanto, se è vero che la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi in parte alla convenuta in una misura che si stima con CP_1 giudizio di equità al 20%, per non aver manutenuto adeguatamente il campo da tennis concesso in uso all'attore, allo stesso tempo, l'attore non può dirsi esente dalla residua responsabilità, in quanto la presenza di detriti visibili sul bordo campo lo rendeva ben avvertito del rischio implicito dal suo uso e dell'opportunità, secondo un normale canone di diligenza, di astenersi dall'utilizzarlo.
Invero, il sinistro si verificava in pieno periodo estivo (08.08.2019), pertan- to, la luce solare permetteva di rendersi conto dell'insidia presente sul cam- po da gioco e, inoltre, dai rilievi fotografici contenuti nella perizia svolta dal- la convenuta società e depositata in atti, si evince come il campo da tennis mostri chiaramente nella parte laterale verde una superficie sostanzialmente irregolare per la presenza di pietrisco dovuto al rialzo del manto dello stes- so. Ciò, avrebbe dovuto chiaramente indurre l'attore ad astenersi dall'usare il campo e non ad accettare il rischio del suo uso.
Ciò detto, la dinamica del sinistro viene confermata anche dalla dichiarazio- ne testimoniale resa dalla signora in data 19.06.2023 la quale Testimone_1 riferisce che “mio marito nel prendere una pallina che gli era stata lanciata scivolò su del materiale presente sul campo di gioco, scivolò mentre indietreggiava per prendere la pal- la”.
Dunque, si ritiene provato che, nel mentre l'attore realizzava un'azione di gioco, nello specifico, tentava il recupero della pallina da tennis, indietreg- giava e a causa del pietrisco presente sul campo da tennis rovinava al suolo riportando le lesioni riscontrate anche a mezzo CTU.
Pertanto, dovendo rimanere ancorati al canone ermeneutico di cui all'art. 2051 cc., in ogni caso il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento dannoso. Tale prova è stata data, nel caso di spe- cie, essendoci evidenza del nesso causale tra la conformazione della cosa e l'evento lesivo.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, con motivazione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha descritto i postumi, quantifi- candone la misura nel 16 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 10 il periodo di invalidità totale ed in
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complessivi giorni 90 il periodo di invalidità temporanea parziale di cui 60 al
75% e 30 al 50%. Spese mediche documentate pari ad euro 1009,47.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equitativa ap- plicare il criterio previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 139 del
CdA in materia di micro-permanenti.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, tenendo conto che il danneggiato aveva all'epoca del sinistro anni 41, il danno subito dall'attore può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residua- ti all'esito della sua guarigione, oltre che per le sofferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 65.336,47 [euro
56.277,00 per D.B.P più 8.050,00 per D.B.T più 1009,47 spese mediche do- cumentate].
Il detto importo va ridotto, per effetto del riferito concorso di colpa, nella misura del 80% e quindi ad euro 13.067,294 a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.
Compensa le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca stante il concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda ed in conseguenza dichiara il concor- so di colpa, nelle percentuali indicate in parte motiva, nel sinistro per cui
è causa e, per l'effetto,
Condanna , al pagamento della somma di euro Controparte_1
13.067,294 a titolo di risarcimento del danno in favore di Parte_1 oltre interessi come indicato in parte motiva;
Compensa le spese di lite stante la soccombenza reciproca in ragione del concorso di colpa.
Pone definitivamente le spese della espletata CTU a carico delle parti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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