CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14934/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11726/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di intimazione n. 097 2025 90526121 15/000, notificato il 09.07.2025, attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di precedenti cartelle esattoriali insolute emesse a titolo di tributi ed imposte varie, puntualmente elencate nella pagina relativa al dettaglio del debito, per un importo complessivo di € 456.172,85 comprensivo anche di carichi iscritti a ruolo di natura non tributaria.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di intimazione.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la nullità della intimazione in quanto priva della allegazione degli atti ad essa sottesi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento richiamate nella intimazione unitamente ad ulteriori e successivi atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Roma Capitale si costituisce in giudizio ribadendo l'esigibilità del proprio credito relativo alla TARSU dell'anno
2002 riportata nella cartella 097-2004-0150496929000.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma e Direzione Provinciale
3 di Roma, ciascuna per i crediti di propria spettanza, associandosi a quanto documentato e dedotto dall'agente della riscossione.
All'udienza di trattazione della istanza di sospensione cautelare il Collegio rileva che la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e le repliche delle parti resistenti, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs.
546/92.
La norma, infatti, autorizza il giudicante a decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda le parti resistenti, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
motivi della decisione
In via preliminare la Corte eccepisce il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria quali sanzioni amministrative e omessi versamenti INAIL.
Nel merito le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate dall'agente della riscossione e pertanto la loro mancata impugnazione oltre a determinare la cristallizzazione della pretesa tributaria costituisce anche legittimo presupposto per l'intimazione oggetto del presente procedimento.
L'agente della riscossione ha inoltre fornito in giudizio la prova della notifica al contribuente di ulteriori intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo e pignoramenti presso terzi in forza dei quali, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, perfezionatasi in data 09.07.2025, alcuna prescrizione risulta essersi maturata riguardo i crediti portati in riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria, rigetta per il resto il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore dell'ADER liquidate in euro 15000,00 oltre accessori Iva e cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
FE TI (LB Di LI)
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14934/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052612115 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11726/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di intimazione n. 097 2025 90526121 15/000, notificato il 09.07.2025, attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione sollecita il pagamento di precedenti cartelle esattoriali insolute emesse a titolo di tributi ed imposte varie, puntualmente elencate nella pagina relativa al dettaglio del debito, per un importo complessivo di € 456.172,85 comprensivo anche di carichi iscritti a ruolo di natura non tributaria.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di intimazione.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la nullità della intimazione in quanto priva della allegazione degli atti ad essa sottesi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento richiamate nella intimazione unitamente ad ulteriori e successivi atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Roma Capitale si costituisce in giudizio ribadendo l'esigibilità del proprio credito relativo alla TARSU dell'anno
2002 riportata nella cartella 097-2004-0150496929000.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma e Direzione Provinciale
3 di Roma, ciascuna per i crediti di propria spettanza, associandosi a quanto documentato e dedotto dall'agente della riscossione.
All'udienza di trattazione della istanza di sospensione cautelare il Collegio rileva che la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e le repliche delle parti resistenti, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs.
546/92.
La norma, infatti, autorizza il giudicante a decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda le parti resistenti, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
motivi della decisione
In via preliminare la Corte eccepisce il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria quali sanzioni amministrative e omessi versamenti INAIL.
Nel merito le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate dall'agente della riscossione e pertanto la loro mancata impugnazione oltre a determinare la cristallizzazione della pretesa tributaria costituisce anche legittimo presupposto per l'intimazione oggetto del presente procedimento.
L'agente della riscossione ha inoltre fornito in giudizio la prova della notifica al contribuente di ulteriori intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo e pignoramenti presso terzi in forza dei quali, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, perfezionatasi in data 09.07.2025, alcuna prescrizione risulta essersi maturata riguardo i crediti portati in riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria, rigetta per il resto il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore dell'ADER liquidate in euro 15000,00 oltre accessori Iva e cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
FE TI (LB Di LI)
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)