Articolo 2 della Legge 21 gennaio 1950, n. 25
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 febbraio 1950
Art. 2.
L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Nibbiano, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potra' essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1950