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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10862/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio il sig. chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 8.236,45, comprensivo di accessori di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo a titolo di compenso professionale.
Il sig. ritualmente notificato del ricorso del decreto di fissazione udienza, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 30.03.2018, il sig. conferiva all'avv. mandato Controparte_1 Parte_1 professionale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. al fine di farsi assistere nella procedura di separazione pagina 1 di 3 giudiziale nei confronti della di lui moglie, sig.ra (doc.1). Parte_2
Il professionista ricorrente depositava l'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Brescia, giudizio al quale veniva assegnato numero di ruolo 4935/2018 R.G.
Dallo storico del fascicolo emerge che il ricorrente ha assistito il sig. sino all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni (doc. 2).
Il ricorrente ha dato atto che i coniugi al momento della separazione avevano due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti e che ha ricevuto anticipi per euro 5.700 accessori compresi a fronte di una notula complessiva di euro 7.400,00 accessori compresi.
In data 12.1.2023 prima della fase decisoria il sig. revocava il mandato (doc. 5). CP_1
Relativamente alla richiesta sopra esposta, facendo riferimento ai Criteri orientativi di liquidazione del compenso professionale in uso presso la Terza Sezione civile dell'intestato Tribunale che prende in considerazione come parametro di liquidazione ordinario per separazioni giudiziali senza figli minori lo scaglione 26.000,01-52.000,00 con valori minimi, si ritiene già esaustivo l'importo concordato tra le parti e versato.
In data 21.01.2019, il sig. conferiva all'avv. un'altra procura alle Controparte_1 Parte_1 liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. al fine di procedere, nei confronti della sig.ra , per il Parte_2 riconoscimento di una comproprietà immobiliare del valore di euro 126.750,00 (doc. 3). Il professionista intentava pertanto la causa avanti al Tribunale di Brescia mediante deposito di ricorso, causa alla quale veniva assegnato il ruolo generale n. 14760/2019. Il professionista svolgeva tutta l'attività difensiva prevista nelle tre fasi del giudizio (studio della controversia, introduzione del giudizio ed istruttoria), così come peraltro risulta dallo storico estratto dal fascicolo telematico che si produce (doc. 4). In data 12.01.2023, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni il sig. revocava il mandato (doc. 5). CP_1
Il ricorrente dà atto che sino alla data della revoca del mandato il sig. ha provveduto a pagare CP_1
i preavvisi di parcella richiesti in acconto per euro 8.800 compresi accessori a fronte di una notula di euro 15.452,33.
L'attività del professionista per l'attività svolta nel procedimento civile sopra indicato secondo il DM
55/2014 considerati valori medi dello scaglione da 52.001 a 260.000 euro per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria va liquidata in complessivi euro 14.372,33. Detratto l'acconto, il credito residuo ammonta ad euro 5.572,33 oltre interessi dal 6.2.2023 (data della raccomandata A/R contenente la nota pro forma a saldo per l'attività difensiva svolta– doc. 6) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 978,80 di cui euro 852,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e della contumacia) ed euro 127,80 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il sig. a corrispondere all'avv. l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
5.572,33 oltre interessi dal 6.2.2023 al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10862/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio il sig. chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 8.236,45, comprensivo di accessori di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo a titolo di compenso professionale.
Il sig. ritualmente notificato del ricorso del decreto di fissazione udienza, non si è Controparte_1 costituito ed è stato dichiarato contumace.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 30.03.2018, il sig. conferiva all'avv. mandato Controparte_1 Parte_1 professionale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. al fine di farsi assistere nella procedura di separazione pagina 1 di 3 giudiziale nei confronti della di lui moglie, sig.ra (doc.1). Parte_2
Il professionista ricorrente depositava l'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Brescia, giudizio al quale veniva assegnato numero di ruolo 4935/2018 R.G.
Dallo storico del fascicolo emerge che il ricorrente ha assistito il sig. sino all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni (doc. 2).
Il ricorrente ha dato atto che i coniugi al momento della separazione avevano due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti e che ha ricevuto anticipi per euro 5.700 accessori compresi a fronte di una notula complessiva di euro 7.400,00 accessori compresi.
In data 12.1.2023 prima della fase decisoria il sig. revocava il mandato (doc. 5). CP_1
Relativamente alla richiesta sopra esposta, facendo riferimento ai Criteri orientativi di liquidazione del compenso professionale in uso presso la Terza Sezione civile dell'intestato Tribunale che prende in considerazione come parametro di liquidazione ordinario per separazioni giudiziali senza figli minori lo scaglione 26.000,01-52.000,00 con valori minimi, si ritiene già esaustivo l'importo concordato tra le parti e versato.
In data 21.01.2019, il sig. conferiva all'avv. un'altra procura alle Controparte_1 Parte_1 liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. al fine di procedere, nei confronti della sig.ra , per il Parte_2 riconoscimento di una comproprietà immobiliare del valore di euro 126.750,00 (doc. 3). Il professionista intentava pertanto la causa avanti al Tribunale di Brescia mediante deposito di ricorso, causa alla quale veniva assegnato il ruolo generale n. 14760/2019. Il professionista svolgeva tutta l'attività difensiva prevista nelle tre fasi del giudizio (studio della controversia, introduzione del giudizio ed istruttoria), così come peraltro risulta dallo storico estratto dal fascicolo telematico che si produce (doc. 4). In data 12.01.2023, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni il sig. revocava il mandato (doc. 5). CP_1
Il ricorrente dà atto che sino alla data della revoca del mandato il sig. ha provveduto a pagare CP_1
i preavvisi di parcella richiesti in acconto per euro 8.800 compresi accessori a fronte di una notula di euro 15.452,33.
L'attività del professionista per l'attività svolta nel procedimento civile sopra indicato secondo il DM
55/2014 considerati valori medi dello scaglione da 52.001 a 260.000 euro per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria va liquidata in complessivi euro 14.372,33. Detratto l'acconto, il credito residuo ammonta ad euro 5.572,33 oltre interessi dal 6.2.2023 (data della raccomandata A/R contenente la nota pro forma a saldo per l'attività difensiva svolta– doc. 6) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 978,80 di cui euro 852,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e della contumacia) ed euro 127,80 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il sig. a corrispondere all'avv. l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
5.572,33 oltre interessi dal 6.2.2023 al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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