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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8988 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 56892/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...]/SP, Brasile, Parte_1
il 30/09/1991 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sui minori nata Controparte_1
a São Paulo/SP, Brasile, il 05/04/2017, e Parte_2
nata a [...]/SP, Brasile, il 24/03/2023 e da
[...] [...]
nato a [...]/SP, Brasile, il 26/03/1998, Parte_3
elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avvocato stabilito Vagner Teixeira Cardoso;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- intervenuto -
e del pagina 1 PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare
i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni
conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale
diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato
civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle
eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con
dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.';
Per i convenuti: CP_4
Voglia dichiarare la '…inammissibilità\infondatezza della domanda [ovvero]
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le
spese di giudizio'.
premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da '…Proietti cittadino italiano, nato a [...], Persona_1
Comune in Provincia di Rieti il 15.08.1873', successivamente emigrato in
Brasile e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_2
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
pagina 2 osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta
invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito pagina 3 dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 8 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 13 maggio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, CP_2
ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità
comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n.
pagina 4 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 14 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 56892/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...]/SP, Brasile, Parte_1
il 30/09/1991 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sui minori nata Controparte_1
a São Paulo/SP, Brasile, il 05/04/2017, e Parte_2
nata a [...]/SP, Brasile, il 24/03/2023 e da
[...] [...]
nato a [...]/SP, Brasile, il 26/03/1998, Parte_3
elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avvocato stabilito Vagner Teixeira Cardoso;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- intervenuto -
e del pagina 1 PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare
i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni
conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale
diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato
civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle
eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con
dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.';
Per i convenuti: CP_4
Voglia dichiarare la '…inammissibilità\infondatezza della domanda [ovvero]
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le
spese di giudizio'.
premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da '…Proietti cittadino italiano, nato a [...], Persona_1
Comune in Provincia di Rieti il 15.08.1873', successivamente emigrato in
Brasile e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_2
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
pagina 2 osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta
invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito pagina 3 dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 8 maggio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 13 maggio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, CP_2
ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità
comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n.
pagina 4 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 14 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5