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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/11/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
Composta dai magistrati: Valentina Paletto Presidente Maria Vicidomini Consigliere rel. Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e in qualità di genitore del minore
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Pini (c.f. Per_1 C.F._2
) del Foro di Milano con studio in Milano, via Cosimo Del Fante n. 16 ove è C.F._3 elettivamente domiciliato ricorrente
nei confronti di
Sindaco pro tempore del Comune di Inzago (MI), quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile resistente
, in persona del Ministro in carica, con la rappresentanza e difesa per legge Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano resistente
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995 per il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano Dott.ssa Simonetta Bellaviti;
del Curatore Speciale del minore , Avv. Grazia Ofelia Cesaro Persona_1
pagina 1 di 13
letti gli atti ed i documenti, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5.11.2025;
Svolgimento del processo
1. In data 28.11.2024 ha presentato ricorso ex art 67 L.n.218/1995 alla Corte Parte_1 d'Appello di Milano, formulando le conclusioni di seguito trascritte:
“ In via principale, nel merito 1. accertare che la sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson, nel procedimento instaurato dal OR nei confronti della RA Parte_1 [...]
, che statuisce tra l'altro che la RA non è genitore di Parte_2 Parte_2 (c.f. ) e che il OR (c.f. Persona_1 C.F._2 Parte_1
) è il solo genitore di , ha tutti i requisiti richiesti dalla C.F._1 Persona_1 legge italiana per il suo riconoscimento nel nostro ordinamento e per l'effetto,
2. riconoscere nel nostro ordinamento e dare attuazione alla sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson
3. ordinare al Sindaco pro tempore del Comune di Inzago (MI) quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, Ufficio dello Stato Civile, di trascrivere la sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson, nel procedimento instaurato dal OR (c.f. ) nei confronti della RA Parte_1 C.F._1 Parte_2
e di rettificare l'atto di nascita di (c.f. ) trascritto
[...] Persona_1 C.F._2 nel Comune di Inzago (atto n. 1 Parte II Serie B Anno 2018) indicando il solo OR
[...] come suo genitore ed espungendo la RA;
Pt_1 Parte_2 4. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio A sostegno del ricorso il IG. ha dedotto: Per_1
- di essere cittadino italiano e di avere, nel 2016, concepito il figlio in Canada tramite Per_1 procedura di fecondazione in vitro (con propri gameti e ovocita fornito da donatrice anonima): l'embrione fecondato veniva trasferito nell'utero della RA , in Parte_2 conformità all'accordo di gestazione per altri stipulato dal OR il 30 gennaio 2017; Per_1
- il 27 settembre 2017 a Calgary, ER (Canada), nasceva , assumendo doppia cittadinanza: Per_1 canadese (in forza dello ius soli) e italiana ed il 29 settembre 2017 il Governo dell'ER (Canada) formava l'atto di nascita di , con l'indicazione del nome del padre, OR Per_1 [...]
, e della madre OR (che lo aveva partorito): la ragione Pt_1 Parte_2 dell'indicazione del nome della IG.ra sull'atto di nascita (difformemente da quanto Pt_2 avviene in tutti i casi analoghi a quello di specie, in cui si attesta il rapporto di filiazione solo con il padre) era ricollegata alla nascita prematura di e della sorella gemella al settimo Per_1 Per_2 mese di gravidanza e al correlato ricovero presso il Peter Lougheed Centre di Calgary per circa sei settimane. Solo indicando la OR (cittadina canadese) sull'atto di Parte_2 nascita dei minori era stato possibile usufruire del sistema sanitario pubblico canadese;
pagina 2 di 13 - il 17 ottobre 2017 la Court of Queen's Bench di Calgary, ER (Canada) pronunciava la sentenza n. FL01-28035 conformemente al Family Law Act, statuendo, in conformità con la legge canadese, che non fosse genitore di e che Parte_2 Per_1 Parte_1 fosse il solo genitore del minore;
- in data 11 gennaio 2018 l'Ufficiale dello Stato Civile di Inzago (MI), città ove il ricorrente si era trasferito a vivere con il figlio , trascriveva nei propri Registri l'atto di nascita formato in Per_1
Canada, indicando come padre e come madre (atto di Parte_1 Parte_2 nascita n. 1, Parte II, Serie B, Anno 2018);
- il 7 marzo 2024 la Questura di Bergamo rigettava la richiesta di di rilascio del Parte_1 passaporto italiano di , ritenendo indispensabile a tal fine la presenza della RA Per_1 [...]
; Parte_2
il 25 ottobre 2024 chiedeva all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago di Parte_1 trascrivere la sentenza canadese n. FL01-28035 “con la quale si ordina di rettificare l'atto di nascita suindicato come indicato ai punti n. 2 e n. 3 di tale sentenza”, indicando quale unico genitore di il padre;
Per_1 Parte_1
- l'Ufficiale di Stato Civile di Inzago opponeva rifiuto alla trascrizione della sentenza canadese “in quanto contraria all'ordine pubblico” e alla rettifica dell'atto di nascita di (già trascritto Per_1 nel medesimo Comune).
Tanto premesso secondo il ricorrente sussiste nel caso in esame la competenza della Corte d'appello di Milano ex art 67 L.218/1995 e art.30 Dlgs150/2011 in quanto la causa petendi è più ampia rispetto alla mera opposizione al rifiuto dell'Ufficio dello Stato Civile a eseguire la trascrizione della sentenza straniera. Il Ricorrente ha altresì dedotto che risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 65 e 66 L. 218/1995:
➢ la sentenza è stata pronunciata dalle Autorità canadesi, la cui legge è richiamata dall'art. 33 della L. 218/1995 ( ha la cittadinanza canadese); Per_1
➢ non sussiste contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia canadese che dichiara che l'unico genitore di è il padre, OR , e che la RA Per_1 Parte_1 Parte_2
“non è un genitore” del minore in quanto il provvedimento riflette esattamente la situazione di fatto in essere da sette anni, ossia dalla nascita del minore, situazione a cui va garantita copertura giuridica, nell'esclusivo interesse di;
la IG.ra ha accettato in modo Per_1 Pt_2 libero e consapevole di portare avanti la gravidanza dichiarando espressamente che su Per_1 non avrebbe esercitato alcun diritto, sottoscrivendo l'Accordo di Cura e Custodia del 3 ottobre 2017 che prevede che il signor , genitore biologico del minore, sia Per_1 responsabile “a pieno e permanentemente della custodia, della cura e del controllo” di
. In contrario non rileva la sentenza richiamata dall'Ufficiale di stato civile del Comune Per_1 di Inzago per rifiutare la trascrizione della sentenza canadese in quanto riferita al caso di richiesta di indicazione, quali genitori di minori nati con la tecnica della maternità surrogata, dei papà intenzionali. Nel caso di specie invece “non viene in rilievo l'accertamento del rapporto di filiazione tra il minore e il genitore di intenzione, ma l'inesistenza del rapporto di filiazione tra e la RA ”. Secondo il ricorrente l'attuazione Per_1 Parte_2 nel nostro ordinamento della sentenza canadese in oggetto garantisce tutela all'interesse superiore del minore, legato dalla nascita (e quindi ormai da sette anni) al padre, OR
, da un rapporto di filiazione e non anche alla RA , Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 13 che non è suo genitore (né biologico né d'intenzione) e che mai ha considerato tale. È Per_1 invece contraria all'interesse del minore l'indicazione sul suo atto di nascita della RA
quale madre, posto che mai ha esercitato o inteso esercitare la Parte_2 responsabilità genitoriale su (avendo infatti in tal senso sottoscritto l'Accordo di Cura Per_1
e Custodia), che mai ha vissuto con lui, che mai si è recata in Italia dove lui vive. Inoltre la Questura ha negato il rilascio del passaporto italiano del minore, con la conseguenza che , in caso di mancata attuazione della sentenza canadese e mancata rettificazione dell'atto di nascita, non potrà ottenere (fino alla maggiore età) il passaporto italiano, con ogni Per_1 conseguente effetto negativo e limitativo della sua libertà di circolazione considerato che “la Questura ha anche già comunicato al OR che il minore non potrà Parte_1 validamente viaggiare con il passaporto canadese accompagnato dal padre titolare invece del solo passaporto italiano.”;
➢ anche il requisito del rispetto dei diritti essenziali della difesa durante il procedimento giurisdizionale canadese è stato osservato poiché:
- il procedimento giudiziale è stato instaurato notiziando ritualmente la convenuta (la RA ); Parte_2
- la convenuta ha acconsentito al procedimento stesso (allegato f alla sentenza munito di
“Affidavit di Esecuzione”);
- il procedimento ha avuto luogo innanzi alla Corte che aveva giurisdizione per il procedimento esperito;
-alla sentenza è inoltre allegato il “Certificato di consulenza legale indipendente” sottoscritto dal legale (barrister e solicitor) Alexander MacNab di Calgary, il quale ha certificato di aver svolto la propria consulenza professionale a favore della sola RA
in relazione all'Accordo di Cura e Custodia. Parte_2
2.Con decreto del 20.12.2024 il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello ha fissato l'udienza al 20.05.2025, disponendo la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
3.Con atto depositato in data 11 aprile 2025 si è costituito il che ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“in via preliminare
- revocare la trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c. e disporre la trattazione della causa in udienza alla luce delle particolarità del caso concreto sopra evidenziate;
- dichiarare inammissibile ed irricevibile il ricorso e, comunque, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano;
in via subordinata, nel merito
- rigettare il ricorso perché infondato e, comunque, per contrarietà della richiesta all'ordine pubblico;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Il Comune di Inzago ha dedotto:
- che il IG. , dal settembre 2013 stabiliva la propria residenza in Inzago, via Turati 35, Per_1 ove, in data 31 agosto 2017, si trasferiva anche il sig. ; Controparte_3
pagina 4 di 13 - dava alla luce i gemelli e il 27 settembre 2017, quando i Pt_2 Parte_2 Per_1 Per_2 padri biologici erano entrambi residenti nel comune di Inzago;
- il IG. - malgrado avesse ottenuto già in data 17 ottobre 2017 la sentenza che Per_1
“disconosceva” la madre - senza farne cenno all'Ufficio Anagrafe di Inzago, Pt_2 presentava in data 28 dicembre 2017, “Richiesta di trascrizione di atti formati all'estero”, ove produceva la traduzione, legalizzata in data 18 dicembre 2017 presso il Consolato di Vancouver, dell'atto di nascita di del 29 settembre 2017 che indicava il Persona_1 medesimo IG. come padre, e come madre. Nulla veniva Per_1 Parte_2 dichiarato in merito al fatto che fosse il primo di due gemelli;
Per_1
- il IG. , a distanza di qualche giorno dalla richiesta di iscrizione di Controparte_3
da parte del IG. , lasciava la residenza di Inzago per trasferirsi in data 2 Per_1 Per_1 gennaio 2018 a Terno d'Isola (permanendovi per un breve periodo) ove, giorno 2 febbraio 2018, si presentava presso l'Ufficio Anagrafe, chiedendo di trascrivere l'atto di nascita canadese di , legalizzato dal di Vancouver il 18 dicembre 2017, Persona_3 Parte_3 indicando come mamma la OR con la specifica indicazione: “2° Parte_2 nato da parto gemellare”;
- dal 19 settembre 2019, i signori e con i gemelli si trasferivano a Per_1 CP_3
Bergamo ove tuttora risiedono in via Gabriele Rosa 11;
- l'Ente ha pertanto formato l'atto di nascita in accoglimento della specifica richiesta di iscrivere la madre , richiesta che si vorrebbe ora mettere in Parte_2 discussione;
si verterebbe, nel caso de quo, non più n tema di un'attuazione di una decisione straniera bensì di una (inammissibile) istanza di rettificazione di un atto dello Stato Civile a suo tempo formato su richiesta dello stesso ricorrente e sulla base delle sue stesse dichiarazioni;
- la fattispecie deve quindi inquadrarsi nella disciplina di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, dovendosi in tal caso proporre ricorso dinanzi il Tribunale;
- quanto alla regolarità del contraddittorio, al punto 3 della decisione del 17.10.2017 si afferma che la madre aveva “rinunciato al suo diritto di ricevere comunicazioni dal Tribunale” ponendosi, sotto tale profilo, un serio tema di rispetto del contraddittorio che, ai sensi dell'art. 64 comma 1 lett. b della L. 218/1995, costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera;
si pone quindi la necessità che parte ricorrente notifichi il ricorso anche alla madre entro l'indicato termine del Parte_2
28.02.2025. In subordine, parte resistente ha chiesto estendersi il contraddittorio alla madre Parte_2
, sottolineando che una volta trascritto l'atto di nascita in Italia ove è indicata come madre, la
[...] stessa deve partecipare al procedimento che avrebbe, quale ultimo effetto, la definitiva rimozione della sua genitorialità dall'atto di nascita;
ancora ha evidenziato che anche e Persona_1 [...]
sono litisconsorti necessari, conservando lo status di fratelli gemelli per il solo fatto di Per_3 essere nati dalla stessa madre, di guisa che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbe Per_1 privarsi della madre naturale e non sarebbe più il fratello di Per_2
L'Ente ha, da ultimo, rilevato profili di incompatibilità con l'ordine pubblico della vicenda de quo, in riferimento all'accordo di gestazione ( peraltro non prodotto in giudizio), alle modalità con cui i IG.ri e hanno determinato e/o accertato la relativa filiazione, senza nemmeno Per_1 CP_3
pagina 5 di 13 specificare se i medesimi abbiano o meno selezionato il sesso dei nascituri o lo possano aver deciso, attuando pratiche vietate nella maggior parte dei paesi (tra cui il Canada), se non per comprovati motivi medico-sanitari.
4. Con atto depositato in data 10.04.2025 si è costituito il , contestualmente Controparte_1 opponendosi alla trattazione per note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c., e chiedendo :“Previa integrazione del contraddittorio e nomina di un curatore speciale per i minori, rigettare le domande avversarie con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di giudizio”.
Il Ministero ha dedotto:
- che ha presentato in data 28.12.2017 istanza di trascrizione dell'atto di nascita Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Inzago omettendo qualsivoglia riferimento alla sentenza canadese di cui chiede il riconoscimento, pronunciata in data 17.10.2017, quindi antecedentemente alla richiesta trascrizione;
- che dallo storico dei movimenti anagrafici evidenziati dal Comune di Inzago emergeva che in data 26.02.2018 il minore veniva iscritto in anagrafe su istanza del ricorrente, con Persona_1 nucleo familiare composto da e;
in data 1.10.2018 facevano Parte_1 Persona_1 ingresso nel nucleo familiare del ricorrente il sig. e la figlia Controparte_4 CP_5
con provenienza da Terno d'Isola; successivamente, in data 19.09.2019, il nucleo
[...] familiare composto dalle quattro persone risultava migrato nel comune di Bergamo;
- che, in sede di trascrizione dell'atto di nascita, il ricorrente taceva l'esistenza della sentenza di cui oggi chiede il riconoscimento, nonché, a mezzo del comportamento sopra descritto, veniva in qualche modo dissimulato il rapporto di gemellarità dei due minori;
- la contrarietà all'ordine pubblico degli effetti della sentenza di cui si vuole chiedere la trascrizione, in considerazione del quadro complessivo delle condotte poste in essere dal ricorrente e dall'altro genitore, finalizzate ad ostacolare l'immediata comprensione, in primis all'ufficiale dello stato civile, della oggettiva situazione complessiva familiare di cui si chiedeva la legittimazione;
- che il riconoscimento della sentenza straniera comporterebbe nel nostro ordinamento la cancellazione della madre biologica dall'atto di nascita e la perdita dello stato di gemellarità di e (con riferimento al fatto che entrambi siano stati partoriti da una comune madre), Per_1 Per_2 ponendo anche un delicato problema di eventuale ricerca delle origini per i soggetti minorenni con effetti certamente distonici con l'ordinamento giuridico italiano;
- che l'art. 243 bis c.c. prevede il disconoscimento come possibile per il solo padre e, laddove si volesse interpretare l'atto quale impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il termine per l'azione sarebbe in ogni caso prescritto ai sensi dell'art 263 c.c.
Il Ministero infine, rilevato che la IG.ra è madre tanto di quanto di Parte_2 Per_1
visti gli effetti della domanda proposta dal ricorrente di cancellazione della madre biologica Per_2 dall'atto di nascita, ha chiesto estendersi il contraddittorio anche all'altro minore ai fini di poter conferire in relazione a un'azione che riguarda il suo status e la sua origine. Da ultimo il ha chiesto, in relazione alla potenziale situazione di possibile conflitto di CP_1 interessi tra la posizione dei minori e e quella dei rispettivi padri biologici, la nomina Per_1 Per_2 di un Curatore Speciale dei due minori.
pagina 6 di 13 5.Con note scritte del 16.05.2025 il , riportandosi integralmente alle deduzioni e Controparte_2 conclusioni svolte nella comparsa di costituzione e di risposta, ha insistito per la trattazione della causa in udienza;
in via subordinata, ha chiesto l'assegnazione di termini per controrepliche alle deduzioni scritte.
6.Con note di trattazione scritta depositate in pari data, unitamente ad allegazioni documentali non autorizzate, ha controdedotto: Parte_1
- che gli Ufficiali di Stato Civile con cui egli aveva avuto modo di interfacciarsi, adducevano che la sentenza canadese non poteva essere “ricevuta” dagli Uffici pubblici, e che egli, dunque, non aveva avuto altra possibilità che far trascrivere l'atto di nascita canadese;
- che egli avrebbe altresì, contrariamente a quanto affermato, esplicitato il legame di gemellarità tra a laddove l'atto di nascita canadese (con traduzione legalizzata), portato da Per_1 Per_2
all'Ufficiale di Stato Civile di Inzago, alla quarta pagina indicava “Tipo di parto – Per_1 gemellare”, e che fosse nato per primo;
Per_1
- che la IG.ra , con la quale è in buoni rapporti, ha sempre dichiarato di non essere Pt_2 madre di;
Per_1
- di non aver trasgredito ad alcun divieto al momento della procreazione assistita, poiché al momento della pratica di PMA venivano formati e trasferiti nell'utero della gestante solo due embrioni, uno con il materiale genetico del OR e della donatrice, l'altro con il Per_1 materiale genetico della medesima e del OR , ed entrambi i trasferimenti embrionali CP_3 andavano a buon fine;
- che il breve trasferimento anagrafico a Terno d'Isola del OR era stato dettato da CP_3 mere ragioni burocratiche e la famiglia non si era mai separata convivendo prima a Inzago e poi a Bergamo;
- che egli non avrebbe mai implicitamente rinunciato alla sentenza canadese, ma anzi al contrario, i comportamenti attuati dal ricorrente avrebbero come fine quello di eliminare ogni ostacolo frapposto alla formazione della famiglia tra lui, il , e i figli e CP_3 Per_1 Per_2
- che il giudizio è stato correttamente incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Milano (competente per territorio in quanto Corte del luogo di attuazione del provvedimento) ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995, non essendo fondato il rilievo di controparte secondo cui il presente procedimento avrebbe ad oggetto un'istanza di rettificazione di un atto dello Stato Civile ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000, e quindi competente sarebbe il Tribunale di Milano;
- che il presente procedimento non ha ad oggetto il disconoscimento di maternità e di aver ritualmente eseguito la notificazione alla;
Pt_2
- che è già parte del procedimento, essendo figlio di;
Per_1 Per_1
- quanto alla perdita del legame parentale tra e , una volta attuata la pronuncia che Per_1 Per_2 indica il solo quale genitore di (e non anche la RA ), il OR Per_1 Per_1 Pt_2
potrà instaurare innanzi al Tribunale per i Minorenni procedura di adozione di CP_3 Per_1 ed altrettanto potrà fare il nei confronti di (una volta attuata la pronuncia, Per_1 Per_2 analoga a quella considerata in questo procedimento);
pagina 7 di 13 - che in questo procedimento, non è litisconsorte necessaria, poiché viene chiesta Per_2
l'attuazione di una sentenza straniera pronunciata nei confronti di relativamente Parte_1 al figlio minore;
Per_1
- che la domanda non è in alcun modo contraria all'ordine pubblico e che il ricorrente ha avuto accesso alla GPA in Canada, Paese ove non solo tale tecnica riproduttiva è rigidamente normata, ma anche espressamente limitata a quella cosiddetta altruistica. Da ultimo il ricorrente ha chiesto, in caso di trattazione orale dell'udienza, la concessione degli ulteriori termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c.
7. Con note datate 16.05.2025, il , nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, Controparte_1 ha ribadito la propria opposizione alla trattazione per note scritte;
ha insistito nella richiesta di estensione del contraddittorio all'altro minore e nella domanda di nomina di un curatore speciale, con concessione di un congruo termine a difesa.
8.In data 19.05.2025, il , a mezzo note scritte, ha rilevato la palese violazione del Controparte_2 procedimento e dei principi del contraddittorio attuata dal ricorrente in spregio alle disposizioni di cui all'art.127 ter c.p.c. e ha chiesto l'espunzione delle note d'udienza e dei documenti presentati dal ricorrente da non tenere in conto ai fini della decisione finale.
9.Con parere depositato in data 20.05.2025 il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito – previa integrazione del contraddittorio e di nomina di un curatore speciale- ha chiesto il rigetto della domanda. La Corte, all'udienza del 20.05.2025, ha riservato la decisione.
11.Con provvedimento emesso il 20.05.2025 la Corte, pronunciando in via provvisoria e riservata ogni valutazione sul reclamo proposto dal IG. , ha disposto l'integrazione del contraddittorio con la Per_1 nomina di un curatore speciale per il minore , in persona dell'Avv.Grazia Ofelia Persona_1 Cesaro;
ha altresì disposto che parte ricorrente provvedesse al deposito di copia della sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada con e di copia dell' Accordo di gestazione per altri del 30 CP_6 gennaio 2017 con;
ha infine rinviato l'udienza al 5.11.2025, disponendo la comparizione CP_6 personale delle parti e dei difensori.
12.Con comparsa depositata in data 27.10.2025 si è costituito il Curatore Speciale del minore
[...]
che ha così concluso: Per_1
“- Autorizzare lo scrivente curatore speciale costituito a rassegnare le proprie conclusioni all'esito della compiuta istruttoria
- In ogni caso, autorizzarlo alla formulazione di eventuali ulteriori temi di approfondimento.
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse del minore”.
Il Curatore Speciale ha evidenziato:
- che nel caso di specie, in assenza di Convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere cui hanno aderito sia lo Stato italiano sia lo Stato canadese, debba trovare applicazione in via eminentemente residuale la L.n. 218/1995, con particolare riferimento agli artt. pagina 8 di 13 65 e ss. della citata legge, che ancorano la possibilità di riconoscere e dare attuazione alle statuizioni dei provvedimenti stranieri inerenti all'esistenza di rapporti di famiglia a due condizioni, l'assenza di contrarietà all'ordine pubblico e il rispetto del diritto di difesa nel corso del procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento di cui si chiede l'attuazione nell'ordinamento italiano;
- che la pronuncia canadese, di cui si chiede il riconoscimento, accerta l'unico rapporto di filiazione tra il minore e il OR , escludendo la OR dalla qualità di genitore, e il Per_1 Per_1 Pt_2 riconoscimento del provvedimento pare essere in linea con diritti fondamentali del minore;
- che dal punto di vista del best interest of child debba valutarsi la prevalenza del suo diritto alla conservazione di uno stato giuridico di filiazione che sia unico nonché espressione genuina e coerente della sua identità personale, e di conseguenza non si ritiene conforme all'interesse superiore del minore che, per il sol fatto dell'invocata contrarietà all'ordine pubblico della surrogacy, al suo stato di figlio, componente essenziale della sua identità e della sua vita privata e di relazione familiare, siano attribuiti, in Canada e in Italia, due significati e quindi due discipline diverse;
- che la Corte di Cassazione, con due importanti arresti assunti a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 12193/2019 e Cass., S.U., n. 38162/2022), in casi analoghi, pur confermando la non trascrivibilità di atti e sentenze straniere inerenti allo status filiationis conseguito all'estero (Canada) in esito alla nascita a seguito di surrogacy e nell'ambito di un progetto familiare omoaffettivo (coppia same-sex di padri), e pur ricollegando tale divieto di trascrizione e quindi di riconoscimento degli effetti in Italia dei provvedimenti stranieri alla contrarietà all'ordine pubblico della maternità surrogata, ha richiamato anche il legislatore (muovendo, nel caso del secondo arresto citato, da C. Cost. 33/2021) in ordine alla necessità di ammettere che, pur in presenza della surrogazione di maternità, lo stato di filiazione del minore sia rispettato, nel senso che lo stesso sia riconosciuto tanto in Italia quanto in Canada in maniera conforme;
e dunque, laddove in Canada il minore risulti esser figlio del solo ricorrente, occorre riconoscere il medesimo stato anche in Italia;
- che il principio del favor veritatis, inteso quale diritto di identità conforme al principio di verità, sia principio destinato ad essere recessivo di fronte al favor minoris, come rilevato dalla Consulta(C. Cost. 272/2017), qualora l'attribuzione di uno status, pur non “veritiero”, appaia maggiormente conforme a garantire al minore la tutela dei diritti fondamentali connessi allo sviluppo della sua persona;
- che la rimozione del nominativo della madre surrogata - soggetto che non ha mai manifestato la volontà di esercitare le funzioni materne, né di assumere la responsabilità genitoriale - dall'atto di nascita, non parrebbe integrare alcuna lesione del diritto del minore ad accedere alle proprie origini, posto che il medesimo risulta già informato e pienamente consapevole delle proprie origini biologiche;
- che il diritto alla libera circolazione e il diritto ad avere uno status personale uniforme dovrebbe valere a prescindere dall'ordinamento giuridico in questione: la permanenza della madre nell'atto di nascita del figlio porterebbe con sé anche le conseguenze relate agli ulteriori diritti/doveri connessi allo status di figlio, quali i diritti successori verso gli ascendenti ai sensi degli artt. 536 e 538 c.c., nonché l'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.. Per questo motivo il curatore speciale ha pagina 9 di 13 chiesto che, in caso di reiezione della domanda principale, la Corte d'Appello adita Voglia valutare l'ipotesi della trasmissione officiosa degli atti al P.M. competente per l'instaurazione del procedimento ex art. 330 c.c. e ss. al fine per ottenere la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
13.All'udienza del 5.11.2025 la difesa del ha preliminarmente chiesto Controparte_2
l'estromissione dagli atti del giudizio delle note scritte depositate il 16.05.2025 dal ricorrente contenenti produzioni documentali nuove. La difesa di ha insistito sulla ritualità del deposito delle note scritte seguite alla Parte_1 costituzione di controparte. La Corte ha riservato di valutare l'ammissibilità e la rilevanza dei dati oggetto di contestazione. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La Difesa di ha insistito nei propri motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Parte_1
La Difesa del ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi agli scritti difensivi. Controparte_2
La Difesa del ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi ai propri atti. Controparte_1
Il Curatore speciale del minore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione.
Preliminarmente va rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio sia nei confronti della IG.ra , attesa la notifica effettuata nei suoi confronti da parte Parte_2 ricorrente, sia quanto al , legittimato a spiegare intervento in causa e ad Controparte_1 impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022). Va altresì evidenziata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da in Parte_1 allegato alle note di trattazione scritta del 16.05.2025 in quanto trattasi di produzione non autorizzata ed altresì irrilevante ai fini della presente decisione.
*** Tanto premesso la Corte ritiene che il ricorso presentato da ex art. 67 L.n.218/1995 sia Parte_1 inammissibile. Giova rammentare che “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023).
pagina 10 di 13 Nella motivazione della pronuncia richiamata la Suprema Corte ha precisato quanto segue: “dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d'appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l'effettiva portata del decisum e, così, la sua conformità o contrasto all'ordine pubblico: (….) Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all'ordine pubblico. Ma l'intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all'esame del decisum, nei termini indicati. Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall'articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza «producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata.”
Dai principi richiamati discende che il contenuto precettivo della statuizione contenuta nel “decisum” della sentenza straniera oggetto della richiesta di riconoscimento ex art 67 L.n.218/1995 va ricostruito nella sua concreta portata alla luce della parte espositiva e motiva della sentenza.
Nel caso in esame, la sentenza del 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada al punto 8, lett.a) e b) della parte espositiva della motivazione stabilisce:
“8.Considerato che il Richiedente è stato informato tramite consulente legale che: a) Ai sensi della legge italiana è necessario che la madre surrogata , Parte_2 rimanga indicata sul certificato di nascita fino al completamento delle procedure legali in Italia: tali procedure implicheranno la registrazione ufficiale del Certificato di Nascita nel Registro Civile in Italia (le “Procedure in Italia”);e b) Una volta concluse le Procedure in Italia, resta inteso che verrà avviata una nuova pratica presso il Tribunale in ER per riconoscere la parentela sia al Richiedente sia al suo partner
,.” Controparte_3
Poi nella parte dispositiva, al punto 5, la sentenza prevede: “Dopo il completamento delle Procedure in Italia, il richiedente e il suo partner possono presentare una seconda Richiesta di fronte a questo Tribunale per il riconoscimento della parentela del partner del richiedente in conformità con il
“Family Law Act of ER” e richiedere che l'Anagrafe rilasci un nuovo Certificato di Nascita che riporti tale parentela”. Dunque la sentenza canadese in relazione al certificato di nascita di rimanda, sia in Persona_1 motivazione che nel dispositivo, alle “procedure in Italia” contemplanti l'indicazione della madre surrogata sul certificato di nascita per la relativa registrazione nei registri civili italiani.
Risulta dagli atti che in data 11.01.2018, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza n. FL01-28035 del 17.10.2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Inzago l'atto di nascita del minore , formato in Persona_1 Canada il 29.09.2017 e contenente l'indicazione di come padre e di Parte_1 Parte_2
come madre.
[...] La sentenza straniera ha quindi trovato piena ottemperanza in relazione alle disposizioni relative al certificato di nascita di . Per_1
pagina 11 di 13 Nulla è stato invece dedotto/allegato dal ricorrente in ordine all'eventuale prosieguo del procedimento in Canada per il riconoscimento della parentela del partner del e la formazione del nuovo Per_1 certificato di nascita riportante detta parentela.
La trascrizione nei registri dello stato civile italiani dell'atto di nascita canadese di riportante Per_1 l'indicazione della madre surrogata è da ritenersi avvenuta in piena conformità ed in esecuzione delle richiamate prescrizioni dalla sentenza canadese oggetto della attuale richiesta di riconoscimento ex art 67 L.218/1995, provvedimento che imponeva al riguardo come si è detto il rispetto della “legge italiana”. La circostanza che l'atto di nascita di sia stato formato in Canada con l'indicazione del padre e Per_1 della madre vale a differenziare il presente caso da tutti quelli oggetto delle precedenti pronunce, italiane ed europee, a vario titolo richiamate dalle parti nei rispettivi atti e relative a casi di atti di nascita formati all'estero e contenenti l'indicazione del solo genitore “biologico”, non anche del genitore “intenzionale”, né certamente della donna partoriente. Ciò è a dirsi anche con riferimento al caso oggetto della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.12193/2019, richiamata dal ricorrente, atteso che dalla Relazione dell'ufficio del massimario collegata alla pronuncia in oggetto risulta che nello specifico caso “ la coppia, dopo aver fatto ricorso in Canada alla maternità surrogata, dalla quale erano nati due gemelli, aveva chiesto al Comune di Trento la trascrizione nei registri dello stato civile sia dell'atto di nascita canadese del genitore biologico, sia del provvedimento della Superior Court of Justice Ontario, con il quale era stata accertata la genitorialità dell'altro componente della coppia ed era stato ordinato di aggiungerlo come secondo padre negli atti di nascita canadesi dei due minori”. Nel caso portato all'esame delle SS.UU. quindi l'atto di nascita canadese riportava l'indicazione del solo padre biologico e non anche della donna partoriente, come invece risulta nel caso in esame. Del resto la peculiarità del caso è ammessa anche dal ricorrente che a pag.6 delle note scritte del Perso 16.05.2025 attesta: “Normalmente, in Canada a seguito di nascita da le parti ottengono in Tribunale una sentenza che dichiara che la madre surrogata non è un genitore e sulla base di tale sentenza viene redatto l'atto di nascita che indica il solo padre biologico quale genitore. Nel caso di specie, invece, prima della sentenza della Corte dell'ER, poiché i minori sono nati prematuramente e sono stati ricoverati per mesi in ospedale, onde usufruire del sistema sanitario canadese è stato necessario procedere subito alla redazione del certificato di nascita, indicando la RA (cittadina canadese) come madre dei minori.” Pt_2
Alla stregua di quanto fin qui considerato discende l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal IG. sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire. Per_1 Ed invero, dalla combinazione di motivazione e dispositivo della sentenza canadese deriva che l'eventuale riconoscimento di detta sentenza straniera -laddove ne ricorressero i relativi presupposti- riguarderebbe comunque anche la parte relativa all'indicazione necessaria della madre surrogata sul certificato di nascita di e alla registrazione ufficiale di detto certificato nei registri dello stato Per_1 civile (“procedure in Italia”), di cui al combinato disposto dei punti 8, lett.a),b) della motivazione e del punto 5 del dispositivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, per il principio della ragione più liquida.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in favore delle altre parti costituite.
pagina 12 di 13
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nel proc.n. 983/24 Parte_1 così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento nella misura di Parte_1
€ 3.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti costituite ovvero il Sindaco del Comune di Inzago, il e il curatore speciale del minore. Controparte_1
Milano, 5.11.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Vicidomini Valentina Paletto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
Composta dai magistrati: Valentina Paletto Presidente Maria Vicidomini Consigliere rel. Lucio Marcantonio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e in qualità di genitore del minore
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Pini (c.f. Per_1 C.F._2
) del Foro di Milano con studio in Milano, via Cosimo Del Fante n. 16 ove è C.F._3 elettivamente domiciliato ricorrente
nei confronti di
Sindaco pro tempore del Comune di Inzago (MI), quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile resistente
, in persona del Ministro in carica, con la rappresentanza e difesa per legge Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano resistente
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995 per il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano Dott.ssa Simonetta Bellaviti;
del Curatore Speciale del minore , Avv. Grazia Ofelia Cesaro Persona_1
pagina 1 di 13
letti gli atti ed i documenti, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5.11.2025;
Svolgimento del processo
1. In data 28.11.2024 ha presentato ricorso ex art 67 L.n.218/1995 alla Corte Parte_1 d'Appello di Milano, formulando le conclusioni di seguito trascritte:
“ In via principale, nel merito 1. accertare che la sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson, nel procedimento instaurato dal OR nei confronti della RA Parte_1 [...]
, che statuisce tra l'altro che la RA non è genitore di Parte_2 Parte_2 (c.f. ) e che il OR (c.f. Persona_1 C.F._2 Parte_1
) è il solo genitore di , ha tutti i requisiti richiesti dalla C.F._1 Persona_1 legge italiana per il suo riconoscimento nel nostro ordinamento e per l'effetto,
2. riconoscere nel nostro ordinamento e dare attuazione alla sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson
3. ordinare al Sindaco pro tempore del Comune di Inzago (MI) quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, Ufficio dello Stato Civile, di trascrivere la sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada, Giudice J. Anderson, nel procedimento instaurato dal OR (c.f. ) nei confronti della RA Parte_1 C.F._1 Parte_2
e di rettificare l'atto di nascita di (c.f. ) trascritto
[...] Persona_1 C.F._2 nel Comune di Inzago (atto n. 1 Parte II Serie B Anno 2018) indicando il solo OR
[...] come suo genitore ed espungendo la RA;
Pt_1 Parte_2 4. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio A sostegno del ricorso il IG. ha dedotto: Per_1
- di essere cittadino italiano e di avere, nel 2016, concepito il figlio in Canada tramite Per_1 procedura di fecondazione in vitro (con propri gameti e ovocita fornito da donatrice anonima): l'embrione fecondato veniva trasferito nell'utero della RA , in Parte_2 conformità all'accordo di gestazione per altri stipulato dal OR il 30 gennaio 2017; Per_1
- il 27 settembre 2017 a Calgary, ER (Canada), nasceva , assumendo doppia cittadinanza: Per_1 canadese (in forza dello ius soli) e italiana ed il 29 settembre 2017 il Governo dell'ER (Canada) formava l'atto di nascita di , con l'indicazione del nome del padre, OR Per_1 [...]
, e della madre OR (che lo aveva partorito): la ragione Pt_1 Parte_2 dell'indicazione del nome della IG.ra sull'atto di nascita (difformemente da quanto Pt_2 avviene in tutti i casi analoghi a quello di specie, in cui si attesta il rapporto di filiazione solo con il padre) era ricollegata alla nascita prematura di e della sorella gemella al settimo Per_1 Per_2 mese di gravidanza e al correlato ricovero presso il Peter Lougheed Centre di Calgary per circa sei settimane. Solo indicando la OR (cittadina canadese) sull'atto di Parte_2 nascita dei minori era stato possibile usufruire del sistema sanitario pubblico canadese;
pagina 2 di 13 - il 17 ottobre 2017 la Court of Queen's Bench di Calgary, ER (Canada) pronunciava la sentenza n. FL01-28035 conformemente al Family Law Act, statuendo, in conformità con la legge canadese, che non fosse genitore di e che Parte_2 Per_1 Parte_1 fosse il solo genitore del minore;
- in data 11 gennaio 2018 l'Ufficiale dello Stato Civile di Inzago (MI), città ove il ricorrente si era trasferito a vivere con il figlio , trascriveva nei propri Registri l'atto di nascita formato in Per_1
Canada, indicando come padre e come madre (atto di Parte_1 Parte_2 nascita n. 1, Parte II, Serie B, Anno 2018);
- il 7 marzo 2024 la Questura di Bergamo rigettava la richiesta di di rilascio del Parte_1 passaporto italiano di , ritenendo indispensabile a tal fine la presenza della RA Per_1 [...]
; Parte_2
il 25 ottobre 2024 chiedeva all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago di Parte_1 trascrivere la sentenza canadese n. FL01-28035 “con la quale si ordina di rettificare l'atto di nascita suindicato come indicato ai punti n. 2 e n. 3 di tale sentenza”, indicando quale unico genitore di il padre;
Per_1 Parte_1
- l'Ufficiale di Stato Civile di Inzago opponeva rifiuto alla trascrizione della sentenza canadese “in quanto contraria all'ordine pubblico” e alla rettifica dell'atto di nascita di (già trascritto Per_1 nel medesimo Comune).
Tanto premesso secondo il ricorrente sussiste nel caso in esame la competenza della Corte d'appello di Milano ex art 67 L.218/1995 e art.30 Dlgs150/2011 in quanto la causa petendi è più ampia rispetto alla mera opposizione al rifiuto dell'Ufficio dello Stato Civile a eseguire la trascrizione della sentenza straniera. Il Ricorrente ha altresì dedotto che risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 65 e 66 L. 218/1995:
➢ la sentenza è stata pronunciata dalle Autorità canadesi, la cui legge è richiamata dall'art. 33 della L. 218/1995 ( ha la cittadinanza canadese); Per_1
➢ non sussiste contrarietà all'ordine pubblico della pronuncia canadese che dichiara che l'unico genitore di è il padre, OR , e che la RA Per_1 Parte_1 Parte_2
“non è un genitore” del minore in quanto il provvedimento riflette esattamente la situazione di fatto in essere da sette anni, ossia dalla nascita del minore, situazione a cui va garantita copertura giuridica, nell'esclusivo interesse di;
la IG.ra ha accettato in modo Per_1 Pt_2 libero e consapevole di portare avanti la gravidanza dichiarando espressamente che su Per_1 non avrebbe esercitato alcun diritto, sottoscrivendo l'Accordo di Cura e Custodia del 3 ottobre 2017 che prevede che il signor , genitore biologico del minore, sia Per_1 responsabile “a pieno e permanentemente della custodia, della cura e del controllo” di
. In contrario non rileva la sentenza richiamata dall'Ufficiale di stato civile del Comune Per_1 di Inzago per rifiutare la trascrizione della sentenza canadese in quanto riferita al caso di richiesta di indicazione, quali genitori di minori nati con la tecnica della maternità surrogata, dei papà intenzionali. Nel caso di specie invece “non viene in rilievo l'accertamento del rapporto di filiazione tra il minore e il genitore di intenzione, ma l'inesistenza del rapporto di filiazione tra e la RA ”. Secondo il ricorrente l'attuazione Per_1 Parte_2 nel nostro ordinamento della sentenza canadese in oggetto garantisce tutela all'interesse superiore del minore, legato dalla nascita (e quindi ormai da sette anni) al padre, OR
, da un rapporto di filiazione e non anche alla RA , Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 13 che non è suo genitore (né biologico né d'intenzione) e che mai ha considerato tale. È Per_1 invece contraria all'interesse del minore l'indicazione sul suo atto di nascita della RA
quale madre, posto che mai ha esercitato o inteso esercitare la Parte_2 responsabilità genitoriale su (avendo infatti in tal senso sottoscritto l'Accordo di Cura Per_1
e Custodia), che mai ha vissuto con lui, che mai si è recata in Italia dove lui vive. Inoltre la Questura ha negato il rilascio del passaporto italiano del minore, con la conseguenza che , in caso di mancata attuazione della sentenza canadese e mancata rettificazione dell'atto di nascita, non potrà ottenere (fino alla maggiore età) il passaporto italiano, con ogni Per_1 conseguente effetto negativo e limitativo della sua libertà di circolazione considerato che “la Questura ha anche già comunicato al OR che il minore non potrà Parte_1 validamente viaggiare con il passaporto canadese accompagnato dal padre titolare invece del solo passaporto italiano.”;
➢ anche il requisito del rispetto dei diritti essenziali della difesa durante il procedimento giurisdizionale canadese è stato osservato poiché:
- il procedimento giudiziale è stato instaurato notiziando ritualmente la convenuta (la RA ); Parte_2
- la convenuta ha acconsentito al procedimento stesso (allegato f alla sentenza munito di
“Affidavit di Esecuzione”);
- il procedimento ha avuto luogo innanzi alla Corte che aveva giurisdizione per il procedimento esperito;
-alla sentenza è inoltre allegato il “Certificato di consulenza legale indipendente” sottoscritto dal legale (barrister e solicitor) Alexander MacNab di Calgary, il quale ha certificato di aver svolto la propria consulenza professionale a favore della sola RA
in relazione all'Accordo di Cura e Custodia. Parte_2
2.Con decreto del 20.12.2024 il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte di appello ha fissato l'udienza al 20.05.2025, disponendo la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
3.Con atto depositato in data 11 aprile 2025 si è costituito il che ha formulato le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“in via preliminare
- revocare la trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c. e disporre la trattazione della causa in udienza alla luce delle particolarità del caso concreto sopra evidenziate;
- dichiarare inammissibile ed irricevibile il ricorso e, comunque, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano;
in via subordinata, nel merito
- rigettare il ricorso perché infondato e, comunque, per contrarietà della richiesta all'ordine pubblico;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Il Comune di Inzago ha dedotto:
- che il IG. , dal settembre 2013 stabiliva la propria residenza in Inzago, via Turati 35, Per_1 ove, in data 31 agosto 2017, si trasferiva anche il sig. ; Controparte_3
pagina 4 di 13 - dava alla luce i gemelli e il 27 settembre 2017, quando i Pt_2 Parte_2 Per_1 Per_2 padri biologici erano entrambi residenti nel comune di Inzago;
- il IG. - malgrado avesse ottenuto già in data 17 ottobre 2017 la sentenza che Per_1
“disconosceva” la madre - senza farne cenno all'Ufficio Anagrafe di Inzago, Pt_2 presentava in data 28 dicembre 2017, “Richiesta di trascrizione di atti formati all'estero”, ove produceva la traduzione, legalizzata in data 18 dicembre 2017 presso il Consolato di Vancouver, dell'atto di nascita di del 29 settembre 2017 che indicava il Persona_1 medesimo IG. come padre, e come madre. Nulla veniva Per_1 Parte_2 dichiarato in merito al fatto che fosse il primo di due gemelli;
Per_1
- il IG. , a distanza di qualche giorno dalla richiesta di iscrizione di Controparte_3
da parte del IG. , lasciava la residenza di Inzago per trasferirsi in data 2 Per_1 Per_1 gennaio 2018 a Terno d'Isola (permanendovi per un breve periodo) ove, giorno 2 febbraio 2018, si presentava presso l'Ufficio Anagrafe, chiedendo di trascrivere l'atto di nascita canadese di , legalizzato dal di Vancouver il 18 dicembre 2017, Persona_3 Parte_3 indicando come mamma la OR con la specifica indicazione: “2° Parte_2 nato da parto gemellare”;
- dal 19 settembre 2019, i signori e con i gemelli si trasferivano a Per_1 CP_3
Bergamo ove tuttora risiedono in via Gabriele Rosa 11;
- l'Ente ha pertanto formato l'atto di nascita in accoglimento della specifica richiesta di iscrivere la madre , richiesta che si vorrebbe ora mettere in Parte_2 discussione;
si verterebbe, nel caso de quo, non più n tema di un'attuazione di una decisione straniera bensì di una (inammissibile) istanza di rettificazione di un atto dello Stato Civile a suo tempo formato su richiesta dello stesso ricorrente e sulla base delle sue stesse dichiarazioni;
- la fattispecie deve quindi inquadrarsi nella disciplina di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, dovendosi in tal caso proporre ricorso dinanzi il Tribunale;
- quanto alla regolarità del contraddittorio, al punto 3 della decisione del 17.10.2017 si afferma che la madre aveva “rinunciato al suo diritto di ricevere comunicazioni dal Tribunale” ponendosi, sotto tale profilo, un serio tema di rispetto del contraddittorio che, ai sensi dell'art. 64 comma 1 lett. b della L. 218/1995, costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera;
si pone quindi la necessità che parte ricorrente notifichi il ricorso anche alla madre entro l'indicato termine del Parte_2
28.02.2025. In subordine, parte resistente ha chiesto estendersi il contraddittorio alla madre Parte_2
, sottolineando che una volta trascritto l'atto di nascita in Italia ove è indicata come madre, la
[...] stessa deve partecipare al procedimento che avrebbe, quale ultimo effetto, la definitiva rimozione della sua genitorialità dall'atto di nascita;
ancora ha evidenziato che anche e Persona_1 [...]
sono litisconsorti necessari, conservando lo status di fratelli gemelli per il solo fatto di Per_3 essere nati dalla stessa madre, di guisa che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbe Per_1 privarsi della madre naturale e non sarebbe più il fratello di Per_2
L'Ente ha, da ultimo, rilevato profili di incompatibilità con l'ordine pubblico della vicenda de quo, in riferimento all'accordo di gestazione ( peraltro non prodotto in giudizio), alle modalità con cui i IG.ri e hanno determinato e/o accertato la relativa filiazione, senza nemmeno Per_1 CP_3
pagina 5 di 13 specificare se i medesimi abbiano o meno selezionato il sesso dei nascituri o lo possano aver deciso, attuando pratiche vietate nella maggior parte dei paesi (tra cui il Canada), se non per comprovati motivi medico-sanitari.
4. Con atto depositato in data 10.04.2025 si è costituito il , contestualmente Controparte_1 opponendosi alla trattazione per note scritte ex art. 127 ter comma 2 c.p.c., e chiedendo :“Previa integrazione del contraddittorio e nomina di un curatore speciale per i minori, rigettare le domande avversarie con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di giudizio”.
Il Ministero ha dedotto:
- che ha presentato in data 28.12.2017 istanza di trascrizione dell'atto di nascita Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Inzago omettendo qualsivoglia riferimento alla sentenza canadese di cui chiede il riconoscimento, pronunciata in data 17.10.2017, quindi antecedentemente alla richiesta trascrizione;
- che dallo storico dei movimenti anagrafici evidenziati dal Comune di Inzago emergeva che in data 26.02.2018 il minore veniva iscritto in anagrafe su istanza del ricorrente, con Persona_1 nucleo familiare composto da e;
in data 1.10.2018 facevano Parte_1 Persona_1 ingresso nel nucleo familiare del ricorrente il sig. e la figlia Controparte_4 CP_5
con provenienza da Terno d'Isola; successivamente, in data 19.09.2019, il nucleo
[...] familiare composto dalle quattro persone risultava migrato nel comune di Bergamo;
- che, in sede di trascrizione dell'atto di nascita, il ricorrente taceva l'esistenza della sentenza di cui oggi chiede il riconoscimento, nonché, a mezzo del comportamento sopra descritto, veniva in qualche modo dissimulato il rapporto di gemellarità dei due minori;
- la contrarietà all'ordine pubblico degli effetti della sentenza di cui si vuole chiedere la trascrizione, in considerazione del quadro complessivo delle condotte poste in essere dal ricorrente e dall'altro genitore, finalizzate ad ostacolare l'immediata comprensione, in primis all'ufficiale dello stato civile, della oggettiva situazione complessiva familiare di cui si chiedeva la legittimazione;
- che il riconoscimento della sentenza straniera comporterebbe nel nostro ordinamento la cancellazione della madre biologica dall'atto di nascita e la perdita dello stato di gemellarità di e (con riferimento al fatto che entrambi siano stati partoriti da una comune madre), Per_1 Per_2 ponendo anche un delicato problema di eventuale ricerca delle origini per i soggetti minorenni con effetti certamente distonici con l'ordinamento giuridico italiano;
- che l'art. 243 bis c.c. prevede il disconoscimento come possibile per il solo padre e, laddove si volesse interpretare l'atto quale impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il termine per l'azione sarebbe in ogni caso prescritto ai sensi dell'art 263 c.c.
Il Ministero infine, rilevato che la IG.ra è madre tanto di quanto di Parte_2 Per_1
visti gli effetti della domanda proposta dal ricorrente di cancellazione della madre biologica Per_2 dall'atto di nascita, ha chiesto estendersi il contraddittorio anche all'altro minore ai fini di poter conferire in relazione a un'azione che riguarda il suo status e la sua origine. Da ultimo il ha chiesto, in relazione alla potenziale situazione di possibile conflitto di CP_1 interessi tra la posizione dei minori e e quella dei rispettivi padri biologici, la nomina Per_1 Per_2 di un Curatore Speciale dei due minori.
pagina 6 di 13 5.Con note scritte del 16.05.2025 il , riportandosi integralmente alle deduzioni e Controparte_2 conclusioni svolte nella comparsa di costituzione e di risposta, ha insistito per la trattazione della causa in udienza;
in via subordinata, ha chiesto l'assegnazione di termini per controrepliche alle deduzioni scritte.
6.Con note di trattazione scritta depositate in pari data, unitamente ad allegazioni documentali non autorizzate, ha controdedotto: Parte_1
- che gli Ufficiali di Stato Civile con cui egli aveva avuto modo di interfacciarsi, adducevano che la sentenza canadese non poteva essere “ricevuta” dagli Uffici pubblici, e che egli, dunque, non aveva avuto altra possibilità che far trascrivere l'atto di nascita canadese;
- che egli avrebbe altresì, contrariamente a quanto affermato, esplicitato il legame di gemellarità tra a laddove l'atto di nascita canadese (con traduzione legalizzata), portato da Per_1 Per_2
all'Ufficiale di Stato Civile di Inzago, alla quarta pagina indicava “Tipo di parto – Per_1 gemellare”, e che fosse nato per primo;
Per_1
- che la IG.ra , con la quale è in buoni rapporti, ha sempre dichiarato di non essere Pt_2 madre di;
Per_1
- di non aver trasgredito ad alcun divieto al momento della procreazione assistita, poiché al momento della pratica di PMA venivano formati e trasferiti nell'utero della gestante solo due embrioni, uno con il materiale genetico del OR e della donatrice, l'altro con il Per_1 materiale genetico della medesima e del OR , ed entrambi i trasferimenti embrionali CP_3 andavano a buon fine;
- che il breve trasferimento anagrafico a Terno d'Isola del OR era stato dettato da CP_3 mere ragioni burocratiche e la famiglia non si era mai separata convivendo prima a Inzago e poi a Bergamo;
- che egli non avrebbe mai implicitamente rinunciato alla sentenza canadese, ma anzi al contrario, i comportamenti attuati dal ricorrente avrebbero come fine quello di eliminare ogni ostacolo frapposto alla formazione della famiglia tra lui, il , e i figli e CP_3 Per_1 Per_2
- che il giudizio è stato correttamente incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Milano (competente per territorio in quanto Corte del luogo di attuazione del provvedimento) ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995, non essendo fondato il rilievo di controparte secondo cui il presente procedimento avrebbe ad oggetto un'istanza di rettificazione di un atto dello Stato Civile ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000, e quindi competente sarebbe il Tribunale di Milano;
- che il presente procedimento non ha ad oggetto il disconoscimento di maternità e di aver ritualmente eseguito la notificazione alla;
Pt_2
- che è già parte del procedimento, essendo figlio di;
Per_1 Per_1
- quanto alla perdita del legame parentale tra e , una volta attuata la pronuncia che Per_1 Per_2 indica il solo quale genitore di (e non anche la RA ), il OR Per_1 Per_1 Pt_2
potrà instaurare innanzi al Tribunale per i Minorenni procedura di adozione di CP_3 Per_1 ed altrettanto potrà fare il nei confronti di (una volta attuata la pronuncia, Per_1 Per_2 analoga a quella considerata in questo procedimento);
pagina 7 di 13 - che in questo procedimento, non è litisconsorte necessaria, poiché viene chiesta Per_2
l'attuazione di una sentenza straniera pronunciata nei confronti di relativamente Parte_1 al figlio minore;
Per_1
- che la domanda non è in alcun modo contraria all'ordine pubblico e che il ricorrente ha avuto accesso alla GPA in Canada, Paese ove non solo tale tecnica riproduttiva è rigidamente normata, ma anche espressamente limitata a quella cosiddetta altruistica. Da ultimo il ricorrente ha chiesto, in caso di trattazione orale dell'udienza, la concessione degli ulteriori termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c.
7. Con note datate 16.05.2025, il , nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, Controparte_1 ha ribadito la propria opposizione alla trattazione per note scritte;
ha insistito nella richiesta di estensione del contraddittorio all'altro minore e nella domanda di nomina di un curatore speciale, con concessione di un congruo termine a difesa.
8.In data 19.05.2025, il , a mezzo note scritte, ha rilevato la palese violazione del Controparte_2 procedimento e dei principi del contraddittorio attuata dal ricorrente in spregio alle disposizioni di cui all'art.127 ter c.p.c. e ha chiesto l'espunzione delle note d'udienza e dei documenti presentati dal ricorrente da non tenere in conto ai fini della decisione finale.
9.Con parere depositato in data 20.05.2025 il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e nel merito – previa integrazione del contraddittorio e di nomina di un curatore speciale- ha chiesto il rigetto della domanda. La Corte, all'udienza del 20.05.2025, ha riservato la decisione.
11.Con provvedimento emesso il 20.05.2025 la Corte, pronunciando in via provvisoria e riservata ogni valutazione sul reclamo proposto dal IG. , ha disposto l'integrazione del contraddittorio con la Per_1 nomina di un curatore speciale per il minore , in persona dell'Avv.Grazia Ofelia Persona_1 Cesaro;
ha altresì disposto che parte ricorrente provvedesse al deposito di copia della sentenza n. FL01-28035 protocollata il 19 ottobre 2017 e pronunciata il 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada con e di copia dell' Accordo di gestazione per altri del 30 CP_6 gennaio 2017 con;
ha infine rinviato l'udienza al 5.11.2025, disponendo la comparizione CP_6 personale delle parti e dei difensori.
12.Con comparsa depositata in data 27.10.2025 si è costituito il Curatore Speciale del minore
[...]
che ha così concluso: Per_1
“- Autorizzare lo scrivente curatore speciale costituito a rassegnare le proprie conclusioni all'esito della compiuta istruttoria
- In ogni caso, autorizzarlo alla formulazione di eventuali ulteriori temi di approfondimento.
- Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse del minore”.
Il Curatore Speciale ha evidenziato:
- che nel caso di specie, in assenza di Convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere cui hanno aderito sia lo Stato italiano sia lo Stato canadese, debba trovare applicazione in via eminentemente residuale la L.n. 218/1995, con particolare riferimento agli artt. pagina 8 di 13 65 e ss. della citata legge, che ancorano la possibilità di riconoscere e dare attuazione alle statuizioni dei provvedimenti stranieri inerenti all'esistenza di rapporti di famiglia a due condizioni, l'assenza di contrarietà all'ordine pubblico e il rispetto del diritto di difesa nel corso del procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento di cui si chiede l'attuazione nell'ordinamento italiano;
- che la pronuncia canadese, di cui si chiede il riconoscimento, accerta l'unico rapporto di filiazione tra il minore e il OR , escludendo la OR dalla qualità di genitore, e il Per_1 Per_1 Pt_2 riconoscimento del provvedimento pare essere in linea con diritti fondamentali del minore;
- che dal punto di vista del best interest of child debba valutarsi la prevalenza del suo diritto alla conservazione di uno stato giuridico di filiazione che sia unico nonché espressione genuina e coerente della sua identità personale, e di conseguenza non si ritiene conforme all'interesse superiore del minore che, per il sol fatto dell'invocata contrarietà all'ordine pubblico della surrogacy, al suo stato di figlio, componente essenziale della sua identità e della sua vita privata e di relazione familiare, siano attribuiti, in Canada e in Italia, due significati e quindi due discipline diverse;
- che la Corte di Cassazione, con due importanti arresti assunti a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 12193/2019 e Cass., S.U., n. 38162/2022), in casi analoghi, pur confermando la non trascrivibilità di atti e sentenze straniere inerenti allo status filiationis conseguito all'estero (Canada) in esito alla nascita a seguito di surrogacy e nell'ambito di un progetto familiare omoaffettivo (coppia same-sex di padri), e pur ricollegando tale divieto di trascrizione e quindi di riconoscimento degli effetti in Italia dei provvedimenti stranieri alla contrarietà all'ordine pubblico della maternità surrogata, ha richiamato anche il legislatore (muovendo, nel caso del secondo arresto citato, da C. Cost. 33/2021) in ordine alla necessità di ammettere che, pur in presenza della surrogazione di maternità, lo stato di filiazione del minore sia rispettato, nel senso che lo stesso sia riconosciuto tanto in Italia quanto in Canada in maniera conforme;
e dunque, laddove in Canada il minore risulti esser figlio del solo ricorrente, occorre riconoscere il medesimo stato anche in Italia;
- che il principio del favor veritatis, inteso quale diritto di identità conforme al principio di verità, sia principio destinato ad essere recessivo di fronte al favor minoris, come rilevato dalla Consulta(C. Cost. 272/2017), qualora l'attribuzione di uno status, pur non “veritiero”, appaia maggiormente conforme a garantire al minore la tutela dei diritti fondamentali connessi allo sviluppo della sua persona;
- che la rimozione del nominativo della madre surrogata - soggetto che non ha mai manifestato la volontà di esercitare le funzioni materne, né di assumere la responsabilità genitoriale - dall'atto di nascita, non parrebbe integrare alcuna lesione del diritto del minore ad accedere alle proprie origini, posto che il medesimo risulta già informato e pienamente consapevole delle proprie origini biologiche;
- che il diritto alla libera circolazione e il diritto ad avere uno status personale uniforme dovrebbe valere a prescindere dall'ordinamento giuridico in questione: la permanenza della madre nell'atto di nascita del figlio porterebbe con sé anche le conseguenze relate agli ulteriori diritti/doveri connessi allo status di figlio, quali i diritti successori verso gli ascendenti ai sensi degli artt. 536 e 538 c.c., nonché l'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c.. Per questo motivo il curatore speciale ha pagina 9 di 13 chiesto che, in caso di reiezione della domanda principale, la Corte d'Appello adita Voglia valutare l'ipotesi della trasmissione officiosa degli atti al P.M. competente per l'instaurazione del procedimento ex art. 330 c.c. e ss. al fine per ottenere la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
13.All'udienza del 5.11.2025 la difesa del ha preliminarmente chiesto Controparte_2
l'estromissione dagli atti del giudizio delle note scritte depositate il 16.05.2025 dal ricorrente contenenti produzioni documentali nuove. La difesa di ha insistito sulla ritualità del deposito delle note scritte seguite alla Parte_1 costituzione di controparte. La Corte ha riservato di valutare l'ammissibilità e la rilevanza dei dati oggetto di contestazione. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La Difesa di ha insistito nei propri motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Parte_1
La Difesa del ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi agli scritti difensivi. Controparte_2
La Difesa del ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi ai propri atti. Controparte_1
Il Curatore speciale del minore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione.
Preliminarmente va rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio sia nei confronti della IG.ra , attesa la notifica effettuata nei suoi confronti da parte Parte_2 ricorrente, sia quanto al , legittimato a spiegare intervento in causa e ad Controparte_1 impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022). Va altresì evidenziata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da in Parte_1 allegato alle note di trattazione scritta del 16.05.2025 in quanto trattasi di produzione non autorizzata ed altresì irrilevante ai fini della presente decisione.
*** Tanto premesso la Corte ritiene che il ricorso presentato da ex art. 67 L.n.218/1995 sia Parte_1 inammissibile. Giova rammentare che “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023).
pagina 10 di 13 Nella motivazione della pronuncia richiamata la Suprema Corte ha precisato quanto segue: “dire che la verifica va compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d'appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l'effettiva portata del decisum e, così, la sua conformità o contrasto all'ordine pubblico: (….) Il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere dunque identificato, riempito di significato, inteso nella sua concreta portata, attraverso l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all'ordine pubblico. Ma l'intervento del giudice deve poi arrestarsi lì: deve arrestarsi all'esame del decisum, nei termini indicati. Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall'articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza «producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata.”
Dai principi richiamati discende che il contenuto precettivo della statuizione contenuta nel “decisum” della sentenza straniera oggetto della richiesta di riconoscimento ex art 67 L.n.218/1995 va ricostruito nella sua concreta portata alla luce della parte espositiva e motiva della sentenza.
Nel caso in esame, la sentenza del 17 ottobre 2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, Canada al punto 8, lett.a) e b) della parte espositiva della motivazione stabilisce:
“8.Considerato che il Richiedente è stato informato tramite consulente legale che: a) Ai sensi della legge italiana è necessario che la madre surrogata , Parte_2 rimanga indicata sul certificato di nascita fino al completamento delle procedure legali in Italia: tali procedure implicheranno la registrazione ufficiale del Certificato di Nascita nel Registro Civile in Italia (le “Procedure in Italia”);e b) Una volta concluse le Procedure in Italia, resta inteso che verrà avviata una nuova pratica presso il Tribunale in ER per riconoscere la parentela sia al Richiedente sia al suo partner
,.” Controparte_3
Poi nella parte dispositiva, al punto 5, la sentenza prevede: “Dopo il completamento delle Procedure in Italia, il richiedente e il suo partner possono presentare una seconda Richiesta di fronte a questo Tribunale per il riconoscimento della parentela del partner del richiedente in conformità con il
“Family Law Act of ER” e richiedere che l'Anagrafe rilasci un nuovo Certificato di Nascita che riporti tale parentela”. Dunque la sentenza canadese in relazione al certificato di nascita di rimanda, sia in Persona_1 motivazione che nel dispositivo, alle “procedure in Italia” contemplanti l'indicazione della madre surrogata sul certificato di nascita per la relativa registrazione nei registri civili italiani.
Risulta dagli atti che in data 11.01.2018, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza n. FL01-28035 del 17.10.2017 dalla Court of Queen's Bench of ER, Calgary, è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Inzago l'atto di nascita del minore , formato in Persona_1 Canada il 29.09.2017 e contenente l'indicazione di come padre e di Parte_1 Parte_2
come madre.
[...] La sentenza straniera ha quindi trovato piena ottemperanza in relazione alle disposizioni relative al certificato di nascita di . Per_1
pagina 11 di 13 Nulla è stato invece dedotto/allegato dal ricorrente in ordine all'eventuale prosieguo del procedimento in Canada per il riconoscimento della parentela del partner del e la formazione del nuovo Per_1 certificato di nascita riportante detta parentela.
La trascrizione nei registri dello stato civile italiani dell'atto di nascita canadese di riportante Per_1 l'indicazione della madre surrogata è da ritenersi avvenuta in piena conformità ed in esecuzione delle richiamate prescrizioni dalla sentenza canadese oggetto della attuale richiesta di riconoscimento ex art 67 L.218/1995, provvedimento che imponeva al riguardo come si è detto il rispetto della “legge italiana”. La circostanza che l'atto di nascita di sia stato formato in Canada con l'indicazione del padre e Per_1 della madre vale a differenziare il presente caso da tutti quelli oggetto delle precedenti pronunce, italiane ed europee, a vario titolo richiamate dalle parti nei rispettivi atti e relative a casi di atti di nascita formati all'estero e contenenti l'indicazione del solo genitore “biologico”, non anche del genitore “intenzionale”, né certamente della donna partoriente. Ciò è a dirsi anche con riferimento al caso oggetto della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.12193/2019, richiamata dal ricorrente, atteso che dalla Relazione dell'ufficio del massimario collegata alla pronuncia in oggetto risulta che nello specifico caso “ la coppia, dopo aver fatto ricorso in Canada alla maternità surrogata, dalla quale erano nati due gemelli, aveva chiesto al Comune di Trento la trascrizione nei registri dello stato civile sia dell'atto di nascita canadese del genitore biologico, sia del provvedimento della Superior Court of Justice Ontario, con il quale era stata accertata la genitorialità dell'altro componente della coppia ed era stato ordinato di aggiungerlo come secondo padre negli atti di nascita canadesi dei due minori”. Nel caso portato all'esame delle SS.UU. quindi l'atto di nascita canadese riportava l'indicazione del solo padre biologico e non anche della donna partoriente, come invece risulta nel caso in esame. Del resto la peculiarità del caso è ammessa anche dal ricorrente che a pag.6 delle note scritte del Perso 16.05.2025 attesta: “Normalmente, in Canada a seguito di nascita da le parti ottengono in Tribunale una sentenza che dichiara che la madre surrogata non è un genitore e sulla base di tale sentenza viene redatto l'atto di nascita che indica il solo padre biologico quale genitore. Nel caso di specie, invece, prima della sentenza della Corte dell'ER, poiché i minori sono nati prematuramente e sono stati ricoverati per mesi in ospedale, onde usufruire del sistema sanitario canadese è stato necessario procedere subito alla redazione del certificato di nascita, indicando la RA (cittadina canadese) come madre dei minori.” Pt_2
Alla stregua di quanto fin qui considerato discende l'inammissibilità dello strumento processuale azionato dal IG. sotto il profilo della carenza dell'interesse ad agire. Per_1 Ed invero, dalla combinazione di motivazione e dispositivo della sentenza canadese deriva che l'eventuale riconoscimento di detta sentenza straniera -laddove ne ricorressero i relativi presupposti- riguarderebbe comunque anche la parte relativa all'indicazione necessaria della madre surrogata sul certificato di nascita di e alla registrazione ufficiale di detto certificato nei registri dello stato Per_1 civile (“procedure in Italia”), di cui al combinato disposto dei punti 8, lett.a),b) della motivazione e del punto 5 del dispositivo.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita, per il principio della ragione più liquida.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in favore delle altre parti costituite.
pagina 12 di 13
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nel proc.n. 983/24 Parte_1 così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento nella misura di Parte_1
€ 3.000,00 in favore di ciascuna delle altre parti costituite ovvero il Sindaco del Comune di Inzago, il e il curatore speciale del minore. Controparte_1
Milano, 5.11.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Vicidomini Valentina Paletto
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