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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 224 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimiliano Marinelli Parte_1 appellante CONTRO CP_1 appellato non costituito IN FATTO e IN DIRITTO Premesso che con ricorso depositato in data 17.3.2023, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.519/2023 con la quale il Trib Palermo ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare impugnata da e, per CP_1 l'effetto, ha condannato l' a restituire al predetto lavo di euro Pt_2
272,15; rilevato che parte appellata non si è costituita in giudizio;
ritenuto che
parte appellante non è comparsa né all'udienza di discussione del 20.2.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, sicché ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile. che alcuna statuizione sulle spese di questo grado deve operarsi in ragione della mancata costituzione in giudizio del;
CP_1 che, infine, deve darsi atto d sistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.519/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla sulle spese di questo grado. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 6 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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