CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2025, n. 35208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35208 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La MA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR AN;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.11.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, che aveva dichiarato AL La MA responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione ad episodi di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (cocaina), commessi il 10.1.2024. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo il giudicante offerto alcuna argomentazione con riferimento alla doglianza con cui veniva eccepita la carenza probatoria in ordine alle condotte di spaccio di droga. II) Mancanza di motivazione in relazione alla recidiva specifica reiterata applicata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35208 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/09/2025 2 III) Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e manifestamente infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha logicamente argomentato e descritto in modo esauriente la complessa attività investigativa che ha condotto al riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per le ipotesi di reato contestate. I giudici in motivazione hanno dato compiutamente conto degli appostamenti dei carabinieri in posizione sopraelevata rispetto alla zona di svolgimento dell'attività di spaccio consumata dal ricorrente e dai suoi due complici. Da tale posizione - secondo quanto processualmente emerso - gli operanti osservavano con estrema chiarezza le fasi relative alla custodia della sostanza stupefacente, alla vendita ai consumatori e alla conseguente consegna del denaro, procedendo, all'esito, al sequestro del denaro, di una dose di sostanza stupefacente appena ceduta a RA OR e di ulteriori dosi di sostanza stupefacente custoditi in una cassetta postale del civico 40 di Via dell'Archeologia (zona descritta dagli operanti come una nota piazza di spaccio del quartiere romano di Tor Bella Monaca). Pertanto, la sentenza rimane immune da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità, quanto alle argomentazioni rese in punto di responsabilità del La MA in ordine al reato a lui ascritto. 3. Il secondo motivo, in tema di recidiva, appare fondato. 4. Si deve convenire con il ricorrente che il riconoscimento della recidiva è stato motivato in maniera carente e apodittica, avendo i giudicanti fatto riferimento soltanto alla sussistenza di precedenti penali a carico del prevenuto, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado 3 di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Rv 247838). Tale vizio logico-giuridico della sentenza ne impone l’annullamento in parte qua. 5. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso in punto di pena, posto che l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla recidiva comporta l’esigenza per il giudice del rinvio di rivalutare l’applicabilità di tale circostanza aggravante soggettiva e, alla luce di tale preliminare valutazione, di determinare il complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato. 5.1. In tale prospettiva, va qui ribadito che l'art 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., prevede la possibilità di trarre dalla recidiva elementi per la migliore determinazione della pena base, anche nell'ipotesi in cui la recidiva stessa abbia costituito oggetto di esame nel giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 6756 del 26/01/1978, Fodera, Rv. 139126 - 01). Tale norma, infatti, stabilisce che nella quantificazione della pena il Giudice non possa fare a meno di considerare, fra le altre cose, la concreta capacità a delinquere dell’imputato, valutazione in cui gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione (se sussistenti) dei precedenti penali, eventualmente in chiave di ritenuta maggiore pericolosità sociale del prevenuto, e quindi di ritenuta configurabilità della recidiva, la cui applicazione, anche se sottoposta a giudizio di bilanciamento con altre circostanze, non può essere indifferente alla delibazione attinente al calcolo della pena, con particolare riguardo alla base sanzionatoria da cui muovere ai fini della sua quantificazione finale. 5.2. Inoltre, sempre in considerazione del nuovo esame sulla recidiva rimesso al giudice di merito, va rammentato che, ai fini della conseguente determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem” (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03). In altri termini, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (come la recidiva) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione sul trattamento sanzionatorio, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen. ma non in quello dell’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 45623 del 4 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 – 01; fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva). In definitiva, il giudice del rinvio, nell’esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., qualora dovesse ritenere la sussistenza della recidiva potrà utilizzare più volte tale fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, trattandosi di fattore avente un significato polivalente. 6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche a nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la contestata recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR AN TO VE
udita la relazione svolta dal Consigliere DR AN;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.11.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, che aveva dichiarato AL La MA responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione ad episodi di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente (cocaina), commessi il 10.1.2024. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando - in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo il giudicante offerto alcuna argomentazione con riferimento alla doglianza con cui veniva eccepita la carenza probatoria in ordine alle condotte di spaccio di droga. II) Mancanza di motivazione in relazione alla recidiva specifica reiterata applicata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35208 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/09/2025 2 III) Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e manifestamente infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha logicamente argomentato e descritto in modo esauriente la complessa attività investigativa che ha condotto al riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per le ipotesi di reato contestate. I giudici in motivazione hanno dato compiutamente conto degli appostamenti dei carabinieri in posizione sopraelevata rispetto alla zona di svolgimento dell'attività di spaccio consumata dal ricorrente e dai suoi due complici. Da tale posizione - secondo quanto processualmente emerso - gli operanti osservavano con estrema chiarezza le fasi relative alla custodia della sostanza stupefacente, alla vendita ai consumatori e alla conseguente consegna del denaro, procedendo, all'esito, al sequestro del denaro, di una dose di sostanza stupefacente appena ceduta a RA OR e di ulteriori dosi di sostanza stupefacente custoditi in una cassetta postale del civico 40 di Via dell'Archeologia (zona descritta dagli operanti come una nota piazza di spaccio del quartiere romano di Tor Bella Monaca). Pertanto, la sentenza rimane immune da vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità, quanto alle argomentazioni rese in punto di responsabilità del La MA in ordine al reato a lui ascritto. 3. Il secondo motivo, in tema di recidiva, appare fondato. 4. Si deve convenire con il ricorrente che il riconoscimento della recidiva è stato motivato in maniera carente e apodittica, avendo i giudicanti fatto riferimento soltanto alla sussistenza di precedenti penali a carico del prevenuto, senza verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado 3 di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Rv 247838). Tale vizio logico-giuridico della sentenza ne impone l’annullamento in parte qua. 5. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso in punto di pena, posto che l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla recidiva comporta l’esigenza per il giudice del rinvio di rivalutare l’applicabilità di tale circostanza aggravante soggettiva e, alla luce di tale preliminare valutazione, di determinare il complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato. 5.1. In tale prospettiva, va qui ribadito che l'art 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., prevede la possibilità di trarre dalla recidiva elementi per la migliore determinazione della pena base, anche nell'ipotesi in cui la recidiva stessa abbia costituito oggetto di esame nel giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 6756 del 26/01/1978, Fodera, Rv. 139126 - 01). Tale norma, infatti, stabilisce che nella quantificazione della pena il Giudice non possa fare a meno di considerare, fra le altre cose, la concreta capacità a delinquere dell’imputato, valutazione in cui gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione (se sussistenti) dei precedenti penali, eventualmente in chiave di ritenuta maggiore pericolosità sociale del prevenuto, e quindi di ritenuta configurabilità della recidiva, la cui applicazione, anche se sottoposta a giudizio di bilanciamento con altre circostanze, non può essere indifferente alla delibazione attinente al calcolo della pena, con particolare riguardo alla base sanzionatoria da cui muovere ai fini della sua quantificazione finale. 5.2. Inoltre, sempre in considerazione del nuovo esame sulla recidiva rimesso al giudice di merito, va rammentato che, ai fini della conseguente determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem” (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03). In altri termini, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (come la recidiva) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione sul trattamento sanzionatorio, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen. ma non in quello dell’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 45623 del 4 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 – 01; fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva). In definitiva, il giudice del rinvio, nell’esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., qualora dovesse ritenere la sussistenza della recidiva potrà utilizzare più volte tale fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, trattandosi di fattore avente un significato polivalente. 6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche a nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la contestata recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DR AN TO VE