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Articolo 4 della Legge 10 novembre 1997, n. 408
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Legge 10 novembre 1997, n. 408
Articolo 4 della Legge 10 novembre 1997, n. 408
Versione
30 novembre 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 30 novembre 1997
Vedi fonte istituzionale
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