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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4087/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
., in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Barsi e Margherita Barsi, come da mandato in atti;
ATTRICE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Limongelli, CP_1
come da mandato in atti;
CONVENUTA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliata
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 6.6.23, a seguito della sentenza n.
372/23 resa in punto di giurisdizione dalla Corte D'Appello di Lecce, Parte_1
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare il proprio diritto a
[...]
corrispondere, sia con riferimento alle annualità 2008 – 2013, che in relazione a quelle future, il canone demaniale marittimo determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al DM 343/98
e rapportato alla consistenza del bene dato in concessione alla data della consegna ed effettivamente utilizzato;
in via gradata, chiedeva che il medesimo fosse computato in virtù dei prezzi unitari di cui alla legge finanziaria 2007; in via ulteriormente subordinata, invocava la determinazione del canone sulla scorta della conformazione futura delle aree date in concessione;
instava, in ogni caso, per la compensazione tra gli importi versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e le annualità di canone ancora a scadere;
deduceva,
a sostegno della prefata istanza, che in virtù di contratto n. 9368 del 2008, concluso all'esito di un procedimento intrapreso nell'anno 1998, le fosse stato concesso l'uso dell'area demaniale marittima volta al completamento ed alla gestione di un approdo turistico presso il porto di Santa Maria di Leuca, ma che l'intero compendio ivi contemplato non le fosse stato reso fruibile in ragione della presenza di zone occupate da terzi, quali CI SR ed i pescatori locali;
indicava che, nonostante l'avvenuta stipula di un accordo all'esito di una riunione presso la di Lecce, alcune porzioni permanessero indisponibili, ponendo CP_3
l'accento sul danno economico cagionato dalla parametrazione dell'esborso a proprio carico anche rispetto alle medesime;
precisava che tale onere andasse computato in virtù del DM
343/98, anche per il periodo successivo alla legge finanziaria 2007, avendo tale provvedimento rideterminato solo il canone dovuto con riferimento alle pertinenze demaniali e non anche rispetto alle opere da realizzare – da considerarsi, peraltro, solo laddove già presenti rispetto alle singole annualità di canone;
specificava, in particolare, che l'art. 20 della concessione menzionasse espressamente la possibilità della concessionaria di richiedere la rideterminazione del canone alla luce di pronunce giurisprudenziali o modifiche normative conseguenti al copioso contenzioso in corso.
La costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.23, deduceva che le CP_1
opere contemplate nel contratto menzionato nella citazione non fossero state ultimate nel termine stabilito in ragione del ritardo nel rilascio del prodromico permesso di costruire, ma che comunque l'attrice avesse interamente fruito del compendio trasferitole in uso;
negava, in particolare, che qualsivoglia incidenza, rispetto alla propria condotta negoziale, potesse essere ascritta all'occupazione di parte delle aree ad opera di terzi, indicando che con riferimento alla presenza di una concessione incompatibile fosse già stata accordata una riduzione del canone;
poneva l'accento sul testuale tenore dell'intesa siglata presso la
Prefettura in data 28.11.08; precisava che la variazione della pianificazione portuale esorbitasse dalle proprie competenze e che la statuizione n. 1049/12, resa dal Tar Lecce in favore di un altro concessionario, all'epoca della citazione non passata in giudicato, fosse stata riformata dal Consiglio di Stato, il quale aveva dato atto del corretto utilizzo della legge finanziaria del 2007, che aveva anche superato il vaglio di legittimità costituzionale;
riferiva che risultasse, peraltro, cessata la materia del contendere, a seguito dell'emanazione del d.l.
104/20, in cui il canone era parametrato alla consistenza del bene al sorgere del rapporto concessorio ed alle modifiche effettuate a cura e spese dell'amministrazione; assumeva che le eventuali istanze restitutorie dovessero essere indirizzate allo Stato, che delle medesime beneficiava all'esito della propria attività gestoria;
evidenziava di aver prospettato in sede stragiudiziale le ragioni del diniego alla riduzione del canone per le aree non utilizzate;
segnalava che nel 2021 il piano portuale fosse stato modificato e che, pertanto, fosse in fase di elaborazione la modifica dell'atto concessorio;
eccepiva la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola n. 20 dell'atto di concessione, inferendo che, comunque, il medesimo fosse stato stipulato sotto la vigenza della l. 296/06; riferiva, ancora, che la riforma avesse inciso la normativa successiva sui soliti canoni tabellari e che il mancato adempimento all'obbligo di realizzare opere non potesse implicare la riduzione del canone con riferimento alle aree ove le stesse avrebbero dovuto insistere;
indicava di non aver preso parte all'accordo siglato in Prefettura, in ossequio la quale solo la concessionaria aveva assunto obblighi in favore di terzi;
instava, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese.
costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.23, Controparte_4
preliminarmente evidenziava come la propria estromissione fosse stata disposta con provvedimento reso in data 10.11.14 e mai impugnato;
per mero tuziorismo ascriveva alla i poteri di gestione del demanio marittimo;
ribadiva, pertanto, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva rispetto alle istanze formulate dall'attrice.
Non avendo le parti formulato istanza istruttorie, con ordinanza emessa all'udienza del
24.1.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 6.11.24 i procuratori delle parti procedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare come la pronuncia di estromissione dell' effettuata nel procedimento di primo grado non sia stata Controparte_2
impugnata, sicchè, in ragione del vincolo costituito dal giudicato, non risultano ammissibili le istanze indirizzate alla medesima in questa sede (cfr. Cass. civ. sent. n. 8693/15)
In ordine al rapporto tra i contraenti, ha instaurato il Parte_1
precedente giudizio assumendo l'erroneità della determinazione del canone concessorio effettuato dalla con riferimento al contratto stipulato dalla parti suddette in CP_1
data 29.5.08 con riferimento:
- all'utilizzo delle previsioni di cui alla legge finanziaria del 2007, assumendo che dovessero applicarsi i prezzi unitari di cui al DM 343/98, in ragione del rilievo che l'iter procedimentale esitato nel rapporto suddetto fosse stato intrapreso nel 1998 e che la novella non avesse interamente sostituito la previgente disciplina;
- al computo di tutte le aree e strutture contemplate nel negozio medesimo, inferendo che rilevassero solo quelle materialmente utilizzate e non anche quelle indisponibili in ragione di condotte di terzi o quelle di futura realizzazione.
Preliminarmente, giovi osservare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 104/20, con nota del 27.4.21, siano stati retroattivamente modificati i criteri di determinazione dei canoni concessori dovuti dall'odierna attrice dal 1.6.08 al 31.12.19; per mero tuziorismo, in ordine al previgente regime normativo, preme osservare come l'art. 3 del contratto intercorso tra le parti contemplasse espressamente la determinazione del canone non mediante generico rinvio alla normativa vigente, bensì sulla scorta dei parametri di cui alla l. finanziaria 2007 e le riduzioni correlate al periodo concordato per la realizzazione delle opere, pari a 18 mesi;
tale univoca dizione cui le parti avevano dato seguito non consentiva di ventilare l'applicabilità di parametri diversi da quelli espressamente menzionati e l'art. 20, rubricato “dichiarazione della parte”, peraltro evidentemente generico, cristallizzava una mera facoltà, riservata alla concessionaria, di sottoporre alla controparte la possibilità di dare corso modifiche del canone, senza imporre alcun obbligo a carico della CP_1
Peraltro, in punto di diritto, va osservato come la l. finanziaria 2007 prevedesse espressamente l'applicabilità della nuova normativa sia ai rapporti concessori instaurati successivamente al 1.1.07, quale quello al vaglio in questa sede, che a quelli già in essere a tale data;
peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale del suddetto atto normativo, con riferimento all'applicazione retroattiva, con sent. 302/10, evidenziando la circostanza che “la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al demanio marittimo, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina di utilizzazione dei beni demaniali. Alla vecchia concezione statica e legata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si è progressivamente sostituita un'altra, tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico. Tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto questa Corte ad osservare che gli interventi legislativi, volti ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici, hanno lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati”; il Consiglio di Stato, statuendo in ordine al medesimo profilo, con sent.
729/17, ha rimarcato come “ i nuovi criteri di quantificazione dei canoni si applichino a partire dal 1° gennaio 2007, senza alcuna limitazione in relazione al momento di rilascio della concessione, limitazione che sarebbe, a ben vedere, ingiustificata sia rispetto al fine della norma, sia contraria alla parità di trattamento tra i concessionari. La disposizione ha, invero, incidenza anche sui rapporti in corso, in corrispondenza ad una lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità di interesse pubblico sottese, tenuto conto dei poteri riconosciuti all'ente proprietario nei confronti dei concessionari, nonché dell'esigenza di trarre dall'uso dei beni pubblici proventi non irrisori, da porre a servizio della collettività.” ( conf. sent. n. 3196/13 e 3522/12).
In ossequio ai rilievi che precedono, alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla durata del procedimento sfociato nella concessione per cui è controversia- si veda, al riguardo, sent. cass. civ. n. 41600/21 a mente della quale “deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi
a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introdotta da detta normativa, che al 10 gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell'ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, ciò sia alla luce della ratio legis della
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 251, finalizzata alla perequazione della posizione dei concessionari di beni pubblici mediante una revisione di tutta la normativa, sia in base ad un'interpretazione sistematica che tenga altresì conto del riferimento, contenuto nella lett. b) dell'invocato comma 251, anche alle concessioni relative agli anni 2004, 2005 e 2006, con ciò dando per presupposta l'applicabilità del nuovo regime dei canoni anche alle concessioni in corso prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007.
In merito alla portata delle disposizioni della l. finanziaria 2007, che, al comma 251 dell'art. 1, sostituendo l'art. 3 del d.l. 400/93 conv. in l. 494/93, ha dettato nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto, non può tacersi come i previgenti parametri contenuti all'art. 1 del DM 343/98, riguardanti aree scoperte, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, siano stati soppiantati da una nuova disciplina, che contempla la previsione, accanto al canone cosiddetto tabellare, rideterminato per aree scoperte, aree occupate con impianti e specchi acquei, di un canone per le porzioni integranti. pertinenze demaniali marittime, commisurato al valore di mercato.
In ossequio ai rilievi che precedono, pur risultando ad oggi cessata la materia del contendere in ordine a tale profilo, in forza dell'ulteriore novella normativa, deve rilevarsi, con riferimento alle spese di lite, come le notazioni attoree non sarebbero risultate suscettibili di condivisione.
La società concessionaria ha, poi, assunto che il canone concessorio andasse computato con riferimento agli spazi presenti alla consegna e materialmente utilizzati, con esclusione delle aree rese indisponibili in ragione dell'attività di terzi ed a quelle non ancora realizzate dal concessionario. Quanto a tale ultima prospettazione, preme rimarcare come la giurisprudenza costituzionale abbia avuto modo di precisare che la dizione “pertinenze demaniali marittime” risulti applicabile soltanto a quelle già appartenenti allo Stato, argomentando che, nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, tale condizione risulti verificabile solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima e che nelle concessioni contemplanti la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguardi soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà ( cfr. Corte Cost. sent. n. 29/17).
L'ulteriore contestazione attorea riguarda il computo degli spazi materialmente non fruibili dalla propria compagine in ragione della presenza di pretese di soggetti terzi, di cui veniva dato atto nella stessa concessione;
la rilevanza di tali pretese appare apprezzabile in virtù della circostanza che in relazione ai relativi scenari, risultati rilevanti finanche rispetto all'ordine pubblico, sia intervenuta l'intesa datata 26.11.08 conclusa presso la , postulante un accordo di sgombero con CI SR e, con CP_3
riferimento alla posizione dei pescatori locali, una variante al piano regolatore portuale intervenuta solo nel 2021.
Non può tacersi, pertanto, come, a fronte della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto, mediante la quale la gestione dei rapporti incompatibili con la concessione, dei quali veniva riconosciuta l'esistenza, era posta a carico dell'attrice, quest'ultima si sia prontamente attivata per entrare in possesso degli spazi oggetto della perimetrazione allegata all'atto prefato e come, d'altro canto, l'impossibilità di fruire di talune porzioni non fosse ascrivibile ad inerzia o da una condotta non sorretta dall'ordinaria diligenza perpetrata dalla medesima, peraltro a fronte di pretese vantate da terzi scaturenti da situazioni di fatto preesistenti ed in parte neppure non giuridicamente cristallizzate;
risulta attuale, pertanto, l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione contemplata dall'art. 1464 c.c. che legittima una riduzione del canone convenuto, cui deve pervenirsi decurtando l'incidenza delle aree effettivamente utilizzate. In particolare, in considerazioni dei rilievi innanzi svolti, il canone concessorio oggetto del contendere deve essere determinato computando le sole porzioni di cui la concessionaria ha potuto realmente acquisire la materiale disponibilità, escludendo dal computo anche le opere che la medesima avrebbe dovuto realizzare, siccome non ancora acquisite al patrimonio statale;
la determinazione concreta di tali porzioni risulta effettuata dal ctu nell'elaborato peritale depositato nel procedimento celebrato sub nrg
5413/14 nella tabella riportata alla pagina 15 dell'elaborato.
Quanto alle parti negoziali, le spese di lite, in considerazione della circostanza che l' attrice risulti virtualmente soccombente rispetto alle contestazioni inerenti le disposizioni normative applicabili alla determinazione del canone e che la soccombenza della risulti apprezzabile rispetto alle porzioni ed alle opere a tal fine rilevanti CP_1
vengono compensate tra le parti;
per analoghe motivazioni, gli oneri rinvenienti dalla ctu espletata nel procedimento successivamente riassunto graveranno nella misura del 50% su ciascuno dei contendenti.
Statuizione di tenore sovrapponibile deve essere adottata in ordine alle spese di lite afferenti i rapporti tra attrice ed , in ragione della circostanza che Controparte_2
quest'ultima si sia limitata a costituirsi ribadendo la propria intervenuta estromissione, non prendendo parte al seguito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande formulate dall'attrice nei confronti dell
[...]
. CP_2
- Accerta l'obbligo della di determinare il canone dovuto dalla concessionaria CP_1
computando le sole porzioni indicate dal ctu nella tabella riportata alla pagina 15 nell'elaborato depositato nel giudizio nrg 5413/14;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai parametri normativi applicabili per la determinazione del canone concessorio e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda ex art. 2033 c.c. articolata in citazione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di ciascuno di regione e concessionaria il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 21.7.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4087/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
., in persona del proprio legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Barsi e Margherita Barsi, come da mandato in atti;
ATTRICE
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Limongelli, CP_1
come da mandato in atti;
CONVENUTA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_2
Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliata
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 6.6.23, a seguito della sentenza n.
372/23 resa in punto di giurisdizione dalla Corte D'Appello di Lecce, Parte_1
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare il proprio diritto a
[...]
corrispondere, sia con riferimento alle annualità 2008 – 2013, che in relazione a quelle future, il canone demaniale marittimo determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al DM 343/98
e rapportato alla consistenza del bene dato in concessione alla data della consegna ed effettivamente utilizzato;
in via gradata, chiedeva che il medesimo fosse computato in virtù dei prezzi unitari di cui alla legge finanziaria 2007; in via ulteriormente subordinata, invocava la determinazione del canone sulla scorta della conformazione futura delle aree date in concessione;
instava, in ogni caso, per la compensazione tra gli importi versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e le annualità di canone ancora a scadere;
deduceva,
a sostegno della prefata istanza, che in virtù di contratto n. 9368 del 2008, concluso all'esito di un procedimento intrapreso nell'anno 1998, le fosse stato concesso l'uso dell'area demaniale marittima volta al completamento ed alla gestione di un approdo turistico presso il porto di Santa Maria di Leuca, ma che l'intero compendio ivi contemplato non le fosse stato reso fruibile in ragione della presenza di zone occupate da terzi, quali CI SR ed i pescatori locali;
indicava che, nonostante l'avvenuta stipula di un accordo all'esito di una riunione presso la di Lecce, alcune porzioni permanessero indisponibili, ponendo CP_3
l'accento sul danno economico cagionato dalla parametrazione dell'esborso a proprio carico anche rispetto alle medesime;
precisava che tale onere andasse computato in virtù del DM
343/98, anche per il periodo successivo alla legge finanziaria 2007, avendo tale provvedimento rideterminato solo il canone dovuto con riferimento alle pertinenze demaniali e non anche rispetto alle opere da realizzare – da considerarsi, peraltro, solo laddove già presenti rispetto alle singole annualità di canone;
specificava, in particolare, che l'art. 20 della concessione menzionasse espressamente la possibilità della concessionaria di richiedere la rideterminazione del canone alla luce di pronunce giurisprudenziali o modifiche normative conseguenti al copioso contenzioso in corso.
La costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.23, deduceva che le CP_1
opere contemplate nel contratto menzionato nella citazione non fossero state ultimate nel termine stabilito in ragione del ritardo nel rilascio del prodromico permesso di costruire, ma che comunque l'attrice avesse interamente fruito del compendio trasferitole in uso;
negava, in particolare, che qualsivoglia incidenza, rispetto alla propria condotta negoziale, potesse essere ascritta all'occupazione di parte delle aree ad opera di terzi, indicando che con riferimento alla presenza di una concessione incompatibile fosse già stata accordata una riduzione del canone;
poneva l'accento sul testuale tenore dell'intesa siglata presso la
Prefettura in data 28.11.08; precisava che la variazione della pianificazione portuale esorbitasse dalle proprie competenze e che la statuizione n. 1049/12, resa dal Tar Lecce in favore di un altro concessionario, all'epoca della citazione non passata in giudicato, fosse stata riformata dal Consiglio di Stato, il quale aveva dato atto del corretto utilizzo della legge finanziaria del 2007, che aveva anche superato il vaglio di legittimità costituzionale;
riferiva che risultasse, peraltro, cessata la materia del contendere, a seguito dell'emanazione del d.l.
104/20, in cui il canone era parametrato alla consistenza del bene al sorgere del rapporto concessorio ed alle modifiche effettuate a cura e spese dell'amministrazione; assumeva che le eventuali istanze restitutorie dovessero essere indirizzate allo Stato, che delle medesime beneficiava all'esito della propria attività gestoria;
evidenziava di aver prospettato in sede stragiudiziale le ragioni del diniego alla riduzione del canone per le aree non utilizzate;
segnalava che nel 2021 il piano portuale fosse stato modificato e che, pertanto, fosse in fase di elaborazione la modifica dell'atto concessorio;
eccepiva la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola n. 20 dell'atto di concessione, inferendo che, comunque, il medesimo fosse stato stipulato sotto la vigenza della l. 296/06; riferiva, ancora, che la riforma avesse inciso la normativa successiva sui soliti canoni tabellari e che il mancato adempimento all'obbligo di realizzare opere non potesse implicare la riduzione del canone con riferimento alle aree ove le stesse avrebbero dovuto insistere;
indicava di non aver preso parte all'accordo siglato in Prefettura, in ossequio la quale solo la concessionaria aveva assunto obblighi in favore di terzi;
instava, pertanto, per il rigetto delle avverse pretese.
costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.23, Controparte_4
preliminarmente evidenziava come la propria estromissione fosse stata disposta con provvedimento reso in data 10.11.14 e mai impugnato;
per mero tuziorismo ascriveva alla i poteri di gestione del demanio marittimo;
ribadiva, pertanto, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva rispetto alle istanze formulate dall'attrice.
Non avendo le parti formulato istanza istruttorie, con ordinanza emessa all'udienza del
24.1.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 6.11.24 i procuratori delle parti procedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare come la pronuncia di estromissione dell' effettuata nel procedimento di primo grado non sia stata Controparte_2
impugnata, sicchè, in ragione del vincolo costituito dal giudicato, non risultano ammissibili le istanze indirizzate alla medesima in questa sede (cfr. Cass. civ. sent. n. 8693/15)
In ordine al rapporto tra i contraenti, ha instaurato il Parte_1
precedente giudizio assumendo l'erroneità della determinazione del canone concessorio effettuato dalla con riferimento al contratto stipulato dalla parti suddette in CP_1
data 29.5.08 con riferimento:
- all'utilizzo delle previsioni di cui alla legge finanziaria del 2007, assumendo che dovessero applicarsi i prezzi unitari di cui al DM 343/98, in ragione del rilievo che l'iter procedimentale esitato nel rapporto suddetto fosse stato intrapreso nel 1998 e che la novella non avesse interamente sostituito la previgente disciplina;
- al computo di tutte le aree e strutture contemplate nel negozio medesimo, inferendo che rilevassero solo quelle materialmente utilizzate e non anche quelle indisponibili in ragione di condotte di terzi o quelle di futura realizzazione.
Preliminarmente, giovi osservare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 104/20, con nota del 27.4.21, siano stati retroattivamente modificati i criteri di determinazione dei canoni concessori dovuti dall'odierna attrice dal 1.6.08 al 31.12.19; per mero tuziorismo, in ordine al previgente regime normativo, preme osservare come l'art. 3 del contratto intercorso tra le parti contemplasse espressamente la determinazione del canone non mediante generico rinvio alla normativa vigente, bensì sulla scorta dei parametri di cui alla l. finanziaria 2007 e le riduzioni correlate al periodo concordato per la realizzazione delle opere, pari a 18 mesi;
tale univoca dizione cui le parti avevano dato seguito non consentiva di ventilare l'applicabilità di parametri diversi da quelli espressamente menzionati e l'art. 20, rubricato “dichiarazione della parte”, peraltro evidentemente generico, cristallizzava una mera facoltà, riservata alla concessionaria, di sottoporre alla controparte la possibilità di dare corso modifiche del canone, senza imporre alcun obbligo a carico della CP_1
Peraltro, in punto di diritto, va osservato come la l. finanziaria 2007 prevedesse espressamente l'applicabilità della nuova normativa sia ai rapporti concessori instaurati successivamente al 1.1.07, quale quello al vaglio in questa sede, che a quelli già in essere a tale data;
peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale del suddetto atto normativo, con riferimento all'applicazione retroattiva, con sent. 302/10, evidenziando la circostanza che “la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al demanio marittimo, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina di utilizzazione dei beni demaniali. Alla vecchia concezione statica e legata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si è progressivamente sostituita un'altra, tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico. Tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto questa Corte ad osservare che gli interventi legislativi, volti ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici, hanno lo scopo, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati”; il Consiglio di Stato, statuendo in ordine al medesimo profilo, con sent.
729/17, ha rimarcato come “ i nuovi criteri di quantificazione dei canoni si applichino a partire dal 1° gennaio 2007, senza alcuna limitazione in relazione al momento di rilascio della concessione, limitazione che sarebbe, a ben vedere, ingiustificata sia rispetto al fine della norma, sia contraria alla parità di trattamento tra i concessionari. La disposizione ha, invero, incidenza anche sui rapporti in corso, in corrispondenza ad una lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità di interesse pubblico sottese, tenuto conto dei poteri riconosciuti all'ente proprietario nei confronti dei concessionari, nonché dell'esigenza di trarre dall'uso dei beni pubblici proventi non irrisori, da porre a servizio della collettività.” ( conf. sent. n. 3196/13 e 3522/12).
In ossequio ai rilievi che precedono, alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla durata del procedimento sfociato nella concessione per cui è controversia- si veda, al riguardo, sent. cass. civ. n. 41600/21 a mente della quale “deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi
a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introdotta da detta normativa, che al 10 gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell'ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, ciò sia alla luce della ratio legis della
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 251, finalizzata alla perequazione della posizione dei concessionari di beni pubblici mediante una revisione di tutta la normativa, sia in base ad un'interpretazione sistematica che tenga altresì conto del riferimento, contenuto nella lett. b) dell'invocato comma 251, anche alle concessioni relative agli anni 2004, 2005 e 2006, con ciò dando per presupposta l'applicabilità del nuovo regime dei canoni anche alle concessioni in corso prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007.
In merito alla portata delle disposizioni della l. finanziaria 2007, che, al comma 251 dell'art. 1, sostituendo l'art. 3 del d.l. 400/93 conv. in l. 494/93, ha dettato nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto, non può tacersi come i previgenti parametri contenuti all'art. 1 del DM 343/98, riguardanti aree scoperte, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, siano stati soppiantati da una nuova disciplina, che contempla la previsione, accanto al canone cosiddetto tabellare, rideterminato per aree scoperte, aree occupate con impianti e specchi acquei, di un canone per le porzioni integranti. pertinenze demaniali marittime, commisurato al valore di mercato.
In ossequio ai rilievi che precedono, pur risultando ad oggi cessata la materia del contendere in ordine a tale profilo, in forza dell'ulteriore novella normativa, deve rilevarsi, con riferimento alle spese di lite, come le notazioni attoree non sarebbero risultate suscettibili di condivisione.
La società concessionaria ha, poi, assunto che il canone concessorio andasse computato con riferimento agli spazi presenti alla consegna e materialmente utilizzati, con esclusione delle aree rese indisponibili in ragione dell'attività di terzi ed a quelle non ancora realizzate dal concessionario. Quanto a tale ultima prospettazione, preme rimarcare come la giurisprudenza costituzionale abbia avuto modo di precisare che la dizione “pertinenze demaniali marittime” risulti applicabile soltanto a quelle già appartenenti allo Stato, argomentando che, nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, tale condizione risulti verificabile solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima e che nelle concessioni contemplanti la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguardi soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà ( cfr. Corte Cost. sent. n. 29/17).
L'ulteriore contestazione attorea riguarda il computo degli spazi materialmente non fruibili dalla propria compagine in ragione della presenza di pretese di soggetti terzi, di cui veniva dato atto nella stessa concessione;
la rilevanza di tali pretese appare apprezzabile in virtù della circostanza che in relazione ai relativi scenari, risultati rilevanti finanche rispetto all'ordine pubblico, sia intervenuta l'intesa datata 26.11.08 conclusa presso la , postulante un accordo di sgombero con CI SR e, con CP_3
riferimento alla posizione dei pescatori locali, una variante al piano regolatore portuale intervenuta solo nel 2021.
Non può tacersi, pertanto, come, a fronte della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto, mediante la quale la gestione dei rapporti incompatibili con la concessione, dei quali veniva riconosciuta l'esistenza, era posta a carico dell'attrice, quest'ultima si sia prontamente attivata per entrare in possesso degli spazi oggetto della perimetrazione allegata all'atto prefato e come, d'altro canto, l'impossibilità di fruire di talune porzioni non fosse ascrivibile ad inerzia o da una condotta non sorretta dall'ordinaria diligenza perpetrata dalla medesima, peraltro a fronte di pretese vantate da terzi scaturenti da situazioni di fatto preesistenti ed in parte neppure non giuridicamente cristallizzate;
risulta attuale, pertanto, l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione contemplata dall'art. 1464 c.c. che legittima una riduzione del canone convenuto, cui deve pervenirsi decurtando l'incidenza delle aree effettivamente utilizzate. In particolare, in considerazioni dei rilievi innanzi svolti, il canone concessorio oggetto del contendere deve essere determinato computando le sole porzioni di cui la concessionaria ha potuto realmente acquisire la materiale disponibilità, escludendo dal computo anche le opere che la medesima avrebbe dovuto realizzare, siccome non ancora acquisite al patrimonio statale;
la determinazione concreta di tali porzioni risulta effettuata dal ctu nell'elaborato peritale depositato nel procedimento celebrato sub nrg
5413/14 nella tabella riportata alla pagina 15 dell'elaborato.
Quanto alle parti negoziali, le spese di lite, in considerazione della circostanza che l' attrice risulti virtualmente soccombente rispetto alle contestazioni inerenti le disposizioni normative applicabili alla determinazione del canone e che la soccombenza della risulti apprezzabile rispetto alle porzioni ed alle opere a tal fine rilevanti CP_1
vengono compensate tra le parti;
per analoghe motivazioni, gli oneri rinvenienti dalla ctu espletata nel procedimento successivamente riassunto graveranno nella misura del 50% su ciascuno dei contendenti.
Statuizione di tenore sovrapponibile deve essere adottata in ordine alle spese di lite afferenti i rapporti tra attrice ed , in ragione della circostanza che Controparte_2
quest'ultima si sia limitata a costituirsi ribadendo la propria intervenuta estromissione, non prendendo parte al seguito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande formulate dall'attrice nei confronti dell
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- Accerta l'obbligo della di determinare il canone dovuto dalla concessionaria CP_1
computando le sole porzioni indicate dal ctu nella tabella riportata alla pagina 15 nell'elaborato depositato nel giudizio nrg 5413/14;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai parametri normativi applicabili per la determinazione del canone concessorio e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda ex art. 2033 c.c. articolata in citazione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di ciascuno di regione e concessionaria il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 21.7.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)