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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6841 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29687/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29687/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
l'avv. FAEDDA GIUSEPPEe Per Parte_1 Controparte_1 l'avv. DELITALA PAOLO E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa tessera praticanti ordine Persona_1 Avvocati n. 2025000844 CP_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 23,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29687/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAEDDA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. MOTTI GUIDO ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 ; , C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 presso il difensore avv. FAEDDA GIUSEPPE CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELITALA Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 27 20122 presso il difensore avv. DELITALA PAOLO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6282/2022, emesso in data 7.4.2022, pubblicato in data 13.4.2022,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Condominio sito in alla via CP_1
Caradosso n. 10 gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 32.943,59 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti in virtù della delibera assembleare del 21.2.2022 di approvazione del consuntivo delle spese di gestione ordinaria 1.1.2021 –
31.12.2021, del preventivo delle spese della gestione ordinaria 1.1.2022 – 31.12.2022 e dei relativi riparti delle spese.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 7 aprile 2022 per i motivi di cui in narrativa. In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui in narrativa;
- comunque rigettare le domande di pagamento svolte dall'opposta nei confronti del Sig.
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto o compensare, fino a concorrenza, l'eventuale Controparte_2
pagina 3 di 10 credito del Condominio con il credito dell'opponente oggetto dell'eccezione di compensazione di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del opposto all'accordo del CP_1
27.10.2015 sub doc. 3 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; - accertare e dichiarare il diritto del sig.
al risarcimento del danno conseguentemente a tale inadempimento e, in particolare, alla mancata CP_2
o parziale esecuzione dei lavori di cui all'accordo sub doc. 3, e per l'effetto: - condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore Controparte_3
dell'opponente, di tutti i danni subìti a causa dell'inadempimento di parte opposta, consistenti quantomeno nelle spese necessarie per il completamento dei lavori non o mal eseguiti e nel lucro cessante per l'indisponibilità del proprio immobile, il tutto quantificato nella somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e per i motivi di cui in narrativa o che verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - compensare fino a concorrenza, il credito del con le somme che risulteranno dovute all'opponente a titolo di risarcimento del danno o CP_1
a qualunque altro titolo e condannare il al pagamento dell'ulteriore somma dovuta al sig. CP_1 Pt_1
. In via istruttoria: Si chiede fin d'ora di Consulenza Tecnica di Ufficio volta a: - verificare lo stato dei luoghi
[...]
e lo stato dei lavori connessi all'accordo di mediazione del 27.10.2015; - verificare la sussistenza e l'entità degli interventi per rendere l'immobile abitabile ed usufruibile e per riparare i danni subiti dall'appartamento del Sig.
; - verificare il danno subito dal sig. per l'inagibilità dell'immobile. L'esponente si riserva di Pt_1 CP_2
ulteriormente dedurre e produrre e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3
c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “– In via preliminare: CP_1
a) rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto;
b) adottare gli opportuni provvedimenti ai fini dell'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
c) in ogni caso dichiarare la opposizione inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge, e perciò tardiva. – Nel merito: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, confermando perciò il
D.I emesso. – In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti descritti in narrativa e sugli ulteriori come saranno articolati in appositi capitoli di prova da precisarsi entro la scadenza di legge, con i testimoni che saranno indicati. Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza del 25.1.2023, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e le parti venivano rimesse in mediazione, fissando l'udienza del 31.5.2023 per la verifica sull'avveramento della condizione di procedibilità.
Dopo diversi rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'udienza del 5.6.2024 veniva dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, venivano concessi i temini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 9.10.2024.
Nelle more, dopo l'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che alla udienza del 22.11.2024 non ammetteva i mezzi istruttori dedotti dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025.
Alla fissata udienza, parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “In via preliminare: Ritenere tempestiva la presente opposizione per i motivi in atti. In subordine, rimettere in termini l'opponente o, comunque, considerare l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. sussistendone i requisiti. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui in narrativa;
comunque rigettare le domande di pagamento svolte dall'opposta nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto o compensare, fino a Controparte_2
concorrenza, l'eventuale credito del Condominio con il credito dell'opponente oggetto dell'eccezione di compensazione di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento del opposto all'accordo del 27.10.2015 sub doc. 3 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; CP_1
accertare e dichiarare il diritto del sig. alla esecuzione dei lavori o al risarcimento del costo di detti CP_2
lavori conseguentemente a tale inadempimento e, in particolare, per la mancata o parziale esecuzione dei lavori di cui all'accordo sub doc. 3, e per l'effetto: condannare il , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'opponente, consistenti in questo giudizio nelle spese necessarie per il completamento dei lavori non o mal eseguiti il tutto quantificato nella somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e per i motivi di cui in narrativa o che ver-rà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; compensare fino a concorrenza, il credito del con le somme dovute CP_1
pagina 5 di 10 all'opponente per le somme dettagliate nella pec del 15.05.2024 a cui si rimanda e condannare il al CP_1
pagamento dell'ulteriore somma dovuta al sig. e derivante da tale conteggio. Con riserva di Parte_1
separate ed ulteriori azioni per il risarcimento del danno a qualunque altro titolo derivante dai danni materiali ed immateriali e da mancato guadagno. In via istruttoria: A) Ordinarsi al convenuto opposto, ex art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2018, con particolare riferimento al riparto delle spese di riscaldamento. Il non ha mai inviato all'odierno deducente detto consuntivo, né ha mai CP_1
inviato la convocazione per l'assemblea condominiale del 23.10.2019, fissata per l'approvazione del citato consuntivo (cfr. doc. 17). B) Disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio volta a: • verificare lo stato dei luoghi e lo stato dei lavori previsti a carico del nell'accordo di mediazione del 27.10.2015 sub doc. 3; • CP_1
quantificare il costo per la realizzazione dei lavori previsti a cario del Condominio nell'accordo di mediazione del
27.10.2025 e non eseguiti e il costo per la realizzazione a regola d'arte dei lavori mal eseguiti dalle imprese incaricate dal;
• quantificare i danni subìti dall'appartamento del Sig. a seguito degli CP_1 CP_2
interventi eseguiti dalle imprese incaricate dal Condominio e delle conseguenti infiltrazioni d'acqua. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge”.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “– In
via preliminare: dichiarare la opposizione inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge. – Nel
merito: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte,
confermando perciò il D.I emesso. – In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti descritti in narrativa e sugli ulteriori come saranno articolati in appositi capitoli di prova da precisarsi entro la scadenza di legge, con i testimoni che saranno indicati. – Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18.6.2025, concedendo termine alle parti sino al 8.6.2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 18.6.2025, dopo che parte convenuta eccepiva la tardività della produzione documentale allegata da parte attrice alle proprie note conclusionali, la causa veniva rinviata per la discussione e la lettura della sentenza all'udienza del 10.9.2025.
Oggi, all'udienza del 10.9.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
pagina 6 di 10 Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 10.4.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la produzione fatta da parte opponente con la comparsa conclusionale in quanto tardiva atteso che il documento prodotto non è di formazione successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Nel merito della controversia l'opponente, proprietario di un appartamento sito nel convenuto, CP_1
deduce di nulla dovere per le spese condominiali di cui alla fase monitoria assumendo
- Che parte del credito discende da voci di consuntivo per spese di riscaldamento non dovute in ragione delle sentenze n. 9841/2019 e n. 2936/2021 rese dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 15, 16);
- Per l'inagibilità dell'abitazione per colpa grave del che si è resa inadempiente all'accordo CP_1
accordo giudiziale del 27.10.2015 che prevedeva l'esecuzione di una serie di lavori mai eseguiti e di cui chiede in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al relativo risarcimento da porre in compensazione con quanto azionato in via monitoria;
- Di vantare un controcredito di euro 31.636,73 maturato prima dell'adozione della delibera di approvazione del consuntivo e del preventivo, di cui euro 4.351,37 per le piastrelle, euro 8.595,22 per le spese legali relative alle due sentenze passate in giudicato (cfr. doc. 15, 16), euro 11.652,52 quale media ponderale degli importi di euro 13.314,41 ed euro 9.990,64 relativamente a delle somme già
versate e non dovute per l'esecuzione dei lavori esterni sull'immobile ed euro 7.037,59 per la mancata deduzione delle spese di riscaldamento – condizionamento,
- con la conseguenza che assume che la delibera sui cui si basa la azione monitoria è nulla o, in subordine, annullabile, per non avere il dedotto i crediti certi dallo stesso vantati nei CP_1
confronti di quest'ultimo e in quanto il credito deriva da esercizi precedenti le cui delibere di approvazione dei consuntivi sono state parzialmente annullate dalle due sopra citate sentenze giudiziali.
Il eccepisce in via preliminare e potenzialmente assorbente la inammissibilità dell'opposizione di CP_1
parte attrice per tardività della stessa essendo stato il decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 27.5.2022 e l'atto di citazione in opposizione in data 15.7.2022, bel oltre il termine di 40 giorni previsto pagina 7 di 10 dall'art. 641 c.p.c.
Come noto ai sensi dell'art 641 e 645 cpc, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio (Cass. n. 15763/2006 – Cass. n.
24858/2011 – Tribunale di Palermo sent. 19.3.2014 – Tribunale di Torino sent. 11.2.2013 – Tribunale di Roma
sent. 23.4.2018).
“In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità
dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'opposizione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.”(cass 7324\12) ed ancora “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione”
(Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015, cass 6098\2020).
Nel caso in esame è documentalmente provato che
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 7.4.2022 e repertoriato in data 13.4.2022
- in data 6.5.2022 è stata apposta al decreto ingiuntivo opposto la formula di provvisoria esecutorietà
- il decreto ingiuntivo opposto è stato portato alla notifica in data 11.5.2022
- il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc mediante accesso il 16.5.2022o,
deposito presso la casa comunale il 19.5.2022, con affissione il successivo 20 .
5.2022 e spedizione dell'avviso di deposito il 24.5.22 mediante
- la raccomandata n. 668705602184 è stata ricevuta dal portiere in data 27 maggio 2022, come da avviso di ricevimento in atti.
Consegue che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata per il destinatario oggi opponente dal pagina 8 di 10 momento del ricevimento della raccomandata informativa da parte del portiere dello stabile
E' quindi da tale data che decorrono i 40 giorni entro cui deve essere notificata l'opposizione, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita entro il 6 luglio 2022
Poiché è pacifico che la notificazione della opposizione è avvenuta in data 15.7.2022 consegue la tardività della stessa che dunque è inammissibile.
Né può ritenersi che accoglibile l'eventuale richiesta di remissioni in termini atteso che come noto l'ammissibilità
dell'opposizione tardiva è subordinata dall'art. 668, comma 1, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata tempestiva conoscenza dell'atto, come lamentato dall'attore nel caso in esame, e l'irregolarità della sua notificazione il caso fortuito o la forza maggiore (Cass. civ. Sez. III, 20/09/2002,
n. 13755), occorrendo la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. o con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 668 c.p.c., oppure che non si sia perfezionato affatto (Cass. civ. Sez. III, 08/01/2016, n. 122; Cass. civ. Sez. III,
31/03/2010, n. 7809, Tribunale Milano n.11240\2016) .
Dalla documentazione in atti emerge che l'attore non hanno fornito prova che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo dipendesse da circostanza di irregolarità della notifica o di caso fortuito o forza maggiore: ciò
tenuto conto delle deduzioni di parte attrice che lamenta la mancata consegna del plico da parte del portiere a cui non contesta la delega al ritiro ma la consegna della raccomandata informativa solo in data 14.6.2022 .
Ciò posto dalla documentazione in atti emerge che parte convenuta ha dato prova di aver eseguito le prescrizioni incombenti a suo carico nell'esecuzione della notifica dell'atto oggi opposto che quindi appare ritualmente e tempestivamente eseguita mentre in mancanza di prova l'opposizione anche volendola valutare come tardiva è inammissibile e le domande dell'attore sono inammissibili.
Ogni altra domanda ed eccezione si intende disattesa o assorbita nella presente statuizione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege .
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16282\22 rg n. 13398\22 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.4.2022 e pubblicato in data 13.4.2022;
2) rigetta ogni altra domanda
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore del opposto, che si liquidano CP_1
in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Sentenza esecutiva ex lege
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
l'avv. FAEDDA GIUSEPPEe Per Parte_1 Controparte_1 l'avv. DELITALA PAOLO E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa tessera praticanti ordine Persona_1 Avvocati n. 2025000844 CP_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 23,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29687/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAEDDA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. MOTTI GUIDO ( ) CORSO EUROPA, 12 20122 ; , C.F._2 CP_1
elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 presso il difensore avv. FAEDDA GIUSEPPE CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELITALA Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 27 20122 presso il difensore avv. DELITALA PAOLO CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6282/2022, emesso in data 7.4.2022, pubblicato in data 13.4.2022,
regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Condominio sito in alla via CP_1
Caradosso n. 10 gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 32.943,59 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento dei contributi condominiali dovuti in virtù della delibera assembleare del 21.2.2022 di approvazione del consuntivo delle spese di gestione ordinaria 1.1.2021 –
31.12.2021, del preventivo delle spese della gestione ordinaria 1.1.2022 – 31.12.2022 e dei relativi riparti delle spese.
L'opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 7 aprile 2022 per i motivi di cui in narrativa. In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui in narrativa;
- comunque rigettare le domande di pagamento svolte dall'opposta nei confronti del Sig.
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto o compensare, fino a concorrenza, l'eventuale Controparte_2
pagina 3 di 10 credito del Condominio con il credito dell'opponente oggetto dell'eccezione di compensazione di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del opposto all'accordo del CP_1
27.10.2015 sub doc. 3 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; - accertare e dichiarare il diritto del sig.
al risarcimento del danno conseguentemente a tale inadempimento e, in particolare, alla mancata CP_2
o parziale esecuzione dei lavori di cui all'accordo sub doc. 3, e per l'effetto: - condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore Controparte_3
dell'opponente, di tutti i danni subìti a causa dell'inadempimento di parte opposta, consistenti quantomeno nelle spese necessarie per il completamento dei lavori non o mal eseguiti e nel lucro cessante per l'indisponibilità del proprio immobile, il tutto quantificato nella somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e per i motivi di cui in narrativa o che verrà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - compensare fino a concorrenza, il credito del con le somme che risulteranno dovute all'opponente a titolo di risarcimento del danno o CP_1
a qualunque altro titolo e condannare il al pagamento dell'ulteriore somma dovuta al sig. CP_1 Pt_1
. In via istruttoria: Si chiede fin d'ora di Consulenza Tecnica di Ufficio volta a: - verificare lo stato dei luoghi
[...]
e lo stato dei lavori connessi all'accordo di mediazione del 27.10.2015; - verificare la sussistenza e l'entità degli interventi per rendere l'immobile abitabile ed usufruibile e per riparare i danni subiti dall'appartamento del Sig.
; - verificare il danno subito dal sig. per l'inagibilità dell'immobile. L'esponente si riserva di Pt_1 CP_2
ulteriormente dedurre e produrre e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3
c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “– In via preliminare: CP_1
a) rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto;
b) adottare gli opportuni provvedimenti ai fini dell'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria;
c) in ogni caso dichiarare la opposizione inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge, e perciò tardiva. – Nel merito: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, confermando perciò il
D.I emesso. – In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti descritti in narrativa e sugli ulteriori come saranno articolati in appositi capitoli di prova da precisarsi entro la scadenza di legge, con i testimoni che saranno indicati. Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”.
pagina 4 di 10 Alla prima udienza del 25.1.2023, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e di pronta soluzione, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e le parti venivano rimesse in mediazione, fissando l'udienza del 31.5.2023 per la verifica sull'avveramento della condizione di procedibilità.
Dopo diversi rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'udienza del 5.6.2024 veniva dato atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, venivano concessi i temini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 9.10.2024.
Nelle more, dopo l'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che alla udienza del 22.11.2024 non ammetteva i mezzi istruttori dedotti dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025.
Alla fissata udienza, parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “In via preliminare: Ritenere tempestiva la presente opposizione per i motivi in atti. In subordine, rimettere in termini l'opponente o, comunque, considerare l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. sussistendone i requisiti. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 6282/2022 (R.G. 13398/2022) e conseguentemente revocarlo, per i motivi di cui in narrativa;
comunque rigettare le domande di pagamento svolte dall'opposta nei confronti del Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto o compensare, fino a Controparte_2
concorrenza, l'eventuale credito del Condominio con il credito dell'opponente oggetto dell'eccezione di compensazione di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento del opposto all'accordo del 27.10.2015 sub doc. 3 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto; CP_1
accertare e dichiarare il diritto del sig. alla esecuzione dei lavori o al risarcimento del costo di detti CP_2
lavori conseguentemente a tale inadempimento e, in particolare, per la mancata o parziale esecuzione dei lavori di cui all'accordo sub doc. 3, e per l'effetto: condannare il , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'opponente, consistenti in questo giudizio nelle spese necessarie per il completamento dei lavori non o mal eseguiti il tutto quantificato nella somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio e per i motivi di cui in narrativa o che ver-rà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; compensare fino a concorrenza, il credito del con le somme dovute CP_1
pagina 5 di 10 all'opponente per le somme dettagliate nella pec del 15.05.2024 a cui si rimanda e condannare il al CP_1
pagamento dell'ulteriore somma dovuta al sig. e derivante da tale conteggio. Con riserva di Parte_1
separate ed ulteriori azioni per il risarcimento del danno a qualunque altro titolo derivante dai danni materiali ed immateriali e da mancato guadagno. In via istruttoria: A) Ordinarsi al convenuto opposto, ex art. 210 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2018, con particolare riferimento al riparto delle spese di riscaldamento. Il non ha mai inviato all'odierno deducente detto consuntivo, né ha mai CP_1
inviato la convocazione per l'assemblea condominiale del 23.10.2019, fissata per l'approvazione del citato consuntivo (cfr. doc. 17). B) Disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio volta a: • verificare lo stato dei luoghi e lo stato dei lavori previsti a carico del nell'accordo di mediazione del 27.10.2015 sub doc. 3; • CP_1
quantificare il costo per la realizzazione dei lavori previsti a cario del Condominio nell'accordo di mediazione del
27.10.2025 e non eseguiti e il costo per la realizzazione a regola d'arte dei lavori mal eseguiti dalle imprese incaricate dal;
• quantificare i danni subìti dall'appartamento del Sig. a seguito degli CP_1 CP_2
interventi eseguiti dalle imprese incaricate dal Condominio e delle conseguenti infiltrazioni d'acqua. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge”.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “– In
via preliminare: dichiarare la opposizione inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge. – Nel
merito: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte,
confermando perciò il D.I emesso. – In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti descritti in narrativa e sugli ulteriori come saranno articolati in appositi capitoli di prova da precisarsi entro la scadenza di legge, con i testimoni che saranno indicati. – Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18.6.2025, concedendo termine alle parti sino al 8.6.2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 18.6.2025, dopo che parte convenuta eccepiva la tardività della produzione documentale allegata da parte attrice alle proprie note conclusionali, la causa veniva rinviata per la discussione e la lettura della sentenza all'udienza del 10.9.2025.
Oggi, all'udienza del 10.9.2025, la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
pagina 6 di 10 Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 10.4.2024, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile la produzione fatta da parte opponente con la comparsa conclusionale in quanto tardiva atteso che il documento prodotto non è di formazione successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Nel merito della controversia l'opponente, proprietario di un appartamento sito nel convenuto, CP_1
deduce di nulla dovere per le spese condominiali di cui alla fase monitoria assumendo
- Che parte del credito discende da voci di consuntivo per spese di riscaldamento non dovute in ragione delle sentenze n. 9841/2019 e n. 2936/2021 rese dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 15, 16);
- Per l'inagibilità dell'abitazione per colpa grave del che si è resa inadempiente all'accordo CP_1
accordo giudiziale del 27.10.2015 che prevedeva l'esecuzione di una serie di lavori mai eseguiti e di cui chiede in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al relativo risarcimento da porre in compensazione con quanto azionato in via monitoria;
- Di vantare un controcredito di euro 31.636,73 maturato prima dell'adozione della delibera di approvazione del consuntivo e del preventivo, di cui euro 4.351,37 per le piastrelle, euro 8.595,22 per le spese legali relative alle due sentenze passate in giudicato (cfr. doc. 15, 16), euro 11.652,52 quale media ponderale degli importi di euro 13.314,41 ed euro 9.990,64 relativamente a delle somme già
versate e non dovute per l'esecuzione dei lavori esterni sull'immobile ed euro 7.037,59 per la mancata deduzione delle spese di riscaldamento – condizionamento,
- con la conseguenza che assume che la delibera sui cui si basa la azione monitoria è nulla o, in subordine, annullabile, per non avere il dedotto i crediti certi dallo stesso vantati nei CP_1
confronti di quest'ultimo e in quanto il credito deriva da esercizi precedenti le cui delibere di approvazione dei consuntivi sono state parzialmente annullate dalle due sopra citate sentenze giudiziali.
Il eccepisce in via preliminare e potenzialmente assorbente la inammissibilità dell'opposizione di CP_1
parte attrice per tardività della stessa essendo stato il decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 27.5.2022 e l'atto di citazione in opposizione in data 15.7.2022, bel oltre il termine di 40 giorni previsto pagina 7 di 10 dall'art. 641 c.p.c.
Come noto ai sensi dell'art 641 e 645 cpc, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio (Cass. n. 15763/2006 – Cass. n.
24858/2011 – Tribunale di Palermo sent. 19.3.2014 – Tribunale di Torino sent. 11.2.2013 – Tribunale di Roma
sent. 23.4.2018).
“In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità
dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'opposizione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.”(cass 7324\12) ed ancora “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione”
(Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015, cass 6098\2020).
Nel caso in esame è documentalmente provato che
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 7.4.2022 e repertoriato in data 13.4.2022
- in data 6.5.2022 è stata apposta al decreto ingiuntivo opposto la formula di provvisoria esecutorietà
- il decreto ingiuntivo opposto è stato portato alla notifica in data 11.5.2022
- il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc mediante accesso il 16.5.2022o,
deposito presso la casa comunale il 19.5.2022, con affissione il successivo 20 .
5.2022 e spedizione dell'avviso di deposito il 24.5.22 mediante
- la raccomandata n. 668705602184 è stata ricevuta dal portiere in data 27 maggio 2022, come da avviso di ricevimento in atti.
Consegue che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata per il destinatario oggi opponente dal pagina 8 di 10 momento del ricevimento della raccomandata informativa da parte del portiere dello stabile
E' quindi da tale data che decorrono i 40 giorni entro cui deve essere notificata l'opposizione, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita entro il 6 luglio 2022
Poiché è pacifico che la notificazione della opposizione è avvenuta in data 15.7.2022 consegue la tardività della stessa che dunque è inammissibile.
Né può ritenersi che accoglibile l'eventuale richiesta di remissioni in termini atteso che come noto l'ammissibilità
dell'opposizione tardiva è subordinata dall'art. 668, comma 1, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata tempestiva conoscenza dell'atto, come lamentato dall'attore nel caso in esame, e l'irregolarità della sua notificazione il caso fortuito o la forza maggiore (Cass. civ. Sez. III, 20/09/2002,
n. 13755), occorrendo la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. o con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 668 c.p.c., oppure che non si sia perfezionato affatto (Cass. civ. Sez. III, 08/01/2016, n. 122; Cass. civ. Sez. III,
31/03/2010, n. 7809, Tribunale Milano n.11240\2016) .
Dalla documentazione in atti emerge che l'attore non hanno fornito prova che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo dipendesse da circostanza di irregolarità della notifica o di caso fortuito o forza maggiore: ciò
tenuto conto delle deduzioni di parte attrice che lamenta la mancata consegna del plico da parte del portiere a cui non contesta la delega al ritiro ma la consegna della raccomandata informativa solo in data 14.6.2022 .
Ciò posto dalla documentazione in atti emerge che parte convenuta ha dato prova di aver eseguito le prescrizioni incombenti a suo carico nell'esecuzione della notifica dell'atto oggi opposto che quindi appare ritualmente e tempestivamente eseguita mentre in mancanza di prova l'opposizione anche volendola valutare come tardiva è inammissibile e le domande dell'attore sono inammissibili.
Ogni altra domanda ed eccezione si intende disattesa o assorbita nella presente statuizione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege .
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione presentata da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16282\22 rg n. 13398\22 emesso dal Tribunale di Milano in data 7.4.2022 e pubblicato in data 13.4.2022;
2) rigetta ogni altra domanda
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore del opposto, che si liquidano CP_1
in € 3.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Sentenza esecutiva ex lege
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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