Art. 12-quater. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
4 aprile 2001
4 aprile 2001
>
Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
3 agosto 2008
3 agosto 2008
>
Versione
1 marzo 2009
1 marzo 2009
>
Versione
5 agosto 2009
5 agosto 2009
>
Versione
28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 11/04/2017, n. 4427Provvedimento: […] A tal riguardo giova rammentare che nell'ordinamento italiano il primo riferimento all'elusione dell'obbligo di contrarre da parte delle imprese compare nell'art. 12-quater della legge n. 990/1969, introdotto con l'art. 4 della legge n. 57/2001 proprio con l'intento di limitare la libertà tariffaria delle imprese.Leggi di più...
- determinazione delle tariffe assicurative·
- discri·
- principio di mutualità assicurativa·
- libertà tariffaria·
- art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- obbligo a contrarre·
- elusione dell'obbligo a contrarre
- 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 20/10/2015, n. 11991Provvedimento: […] La riprova del fatto che la fattispecie elusiva è ontologicamente insuscettibile di essere cristallizzata in una norma di rango primario si rinviene nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del Codice, ove è stato rilevato che il termine “elusione” (come già nell'art. 12-quater della legge n. 990/1969) deve ritenersi comprensivo di ogni ipotesi di inadempimento dell'obbligo a contrarre (Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 14 febbraio 2005, n. 11603/04);Leggi di più...
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
- elusione dell'obbligo legale a contrarre·
- violazione art. 132 d.lgs. 209/2005·
- violazione art. 314 d.lgs. 209/2005·
- principio mutualistico·
- libertà tariffaria·
- coerenza delle tariffe·
- sanzione pecuniaria·
- autorità amministrativa indipendente·
- tariffa assicurativa·
- discrezionalità tecnica·
- basi tecniche·
- sindacato delle valutazioni tecniche
- 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 11633Provvedimento: […] Nell'ordinamento italiano il primo riferimento all'elusione LLobbligo di contrarre da parte delle imprese compare nell'art. 12-quater della legge n. 990/1969, introdotto con l'art. 4 della legge n. 57/2001 proprio con l'intento di limitare la libertà tariffaria delle imprese; successivamente il legislatore è intervenuto con la disposizione LLart. 25 della legge n. 273/2002 inserendo nell'art. 11 della legge n. 990/1969 (come modificato dal decreto legislativo n. 175/1995) il nuovo comma 1-bis, il quale ha previsto che, […]Leggi di più...
- concorrenza nel settore assicurativo·
- personalizzazione tariffaria·
- sanzione amministrativa·
- vigilanza sulle tariffe·
- principio mutualistico·
- libertà tariffaria·
- coerenza delle tariffe·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- lealtà della cooperazione tra regolatore e soggetti regolati·
- art. 314 d.lgs. n. 209 del 2005·
- obbligo a contrarre·
- basi tecniche·
- tariffe assicurative·
- consulenza tecnica·
- elusione dell'obbligo a contrarre
- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 11623Provvedimento: […] nel quadro di un mercato informato a principi concorrenziali, l'impresa abbia realizzato indirettamente ... l'obiettivo della negazione della copertura obbligatoria contrastato dalla legge»; B) la riprova del fatto che la fattispecie elusiva è ontologicamente insuscettibile di essere cristallizzata in una norma di rango primario si rinviene nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del Codice, ove è stato rilevato che il termine “elusione” (come già nell'art. 12-quater della legge n. 990/1969) deve ritenersi comprensivo di ogni ipotesi di inadempimento dell'obbligo a contrarre (Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 14 febbraio 2005, n. 11603/04); […]Leggi di più...
- eccesso di potere amministrativo·
- personalizzazione delle tariffe·
- analisi statistiche per la determinazione delle tariffe·
- analisi multivariata·
- le tariffe assicurative·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- validazione dei modelli statistici·
- regolamento ISVAP n. 16/2008·
- principio di libertà tariffaria·
- clusterizzazione delle zone territoriali·
- principio di mutualità·
- analisi univariata·
- trasparenza delle metodologie tariffarie·
- obbligo a contrarre·
- coerenza delle tariffe con le basi tecniche
- 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 11621Provvedimento: […] A tal riguardo giova rammentare che nell'ordinamento italiano il primo riferimento all'elusione dell'obbligo di contrarre da parte delle imprese compare nell'art. 12-quater della legge n. 990/1969, introdotto con l'art. 4 della legge n. 57/2001 proprio con l'intento di limitare la libertà tariffaria delle imprese.Leggi di più...
- principio di coerenza delle tariffe·
- art. 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209·
- libertà tariffaria·
- art. 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209·
- violazione dell'obbligo di contrarre·
- vigilanza sulle assicurazioni·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- principio di mutualità·
- costruzione delle tariffe assicurative·
- eccesso di potere·
- coerenza delle tariffe con le basi tecniche·
- difetto di istruttoria·
- elusione dell'obbligo a contrarre