Art. 42. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle
regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici) 1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 , e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2748, secondo comma, del codice civile .
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 , relativi ai comuni della provincia di Foggia, e' attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992 , alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 42:
- Il testo dell' art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi e' il seguente:
"6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'art. 4".
- Il testo dell' art. 2748, secondo comma, del codice civile reca: "I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente".
- Il testo vigente dell' art. 4, comma 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'".
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23, reca:
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 .
- Il testo dell' art. 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e' il seguente:
"Art. 8 (Interventi sui beni culturali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all' art. 1 e con l' art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 , e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneita' dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270 . A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'art. 14.
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , come modificato dall' art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 .
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all' art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203 . Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. All' art. 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono aggiunte in fine, le seguenti parole: continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".
regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici) 1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 , e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2748, secondo comma, del codice civile .
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 , relativi ai comuni della provincia di Foggia, e' attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992 , alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 , al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 42:
- Il testo dell' art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi e' il seguente:
"6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'art. 4".
- Il testo dell' art. 2748, secondo comma, del codice civile reca: "I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente".
- Il testo vigente dell' art. 4, comma 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'".
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23, reca:
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 .
- Il testo dell' art. 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e' il seguente:
"Art. 8 (Interventi sui beni culturali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all' art. 1 e con l' art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 , e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneita' dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270 . A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'art. 14.
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , come modificato dall' art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 .
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all' art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203 . Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. All' art. 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono aggiunte in fine, le seguenti parole: continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".