TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3811/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3811/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti SERGIO MONTICONE e SIMONA CANOLA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI, Parte_1 Parte_2 il 31/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n.6 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 6.5.2004, maggiorenne. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/05/2010.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne e parzialmente autosufficiente, manterrà Persona_1 la propria residenza anagrafica presso la madre, facendo visita al padre ogni qual volta lo vorrà.
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio verrà mantenuto in via diretta da Persona_1 entrambi i genitori ogni volta che frequenterà uno di essi.
DA' ATTO che le parti convengono che ciascun genitore si farà carico delle altre spese afferenti il figlio al 50%, con espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino sia in ordine alla ripartizione delle stesse necessitate dal ragazzo sia per quanto concerne l'individuazione delle medesime, le modalità di concertazione, la loro rendicontazione ed il rimborso.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento e di non aver, allo stato, più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o motivo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3811/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti SERGIO MONTICONE e SIMONA CANOLA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI, Parte_1 Parte_2 il 31/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n.6 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 6.5.2004, maggiorenne. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/05/2010.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne e parzialmente autosufficiente, manterrà Persona_1 la propria residenza anagrafica presso la madre, facendo visita al padre ogni qual volta lo vorrà.
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio verrà mantenuto in via diretta da Persona_1 entrambi i genitori ogni volta che frequenterà uno di essi.
DA' ATTO che le parti convengono che ciascun genitore si farà carico delle altre spese afferenti il figlio al 50%, con espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino sia in ordine alla ripartizione delle stesse necessitate dal ragazzo sia per quanto concerne l'individuazione delle medesime, le modalità di concertazione, la loro rendicontazione ed il rimborso.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento e di non aver, allo stato, più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o motivo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3