Sentenza 14 maggio 1947
Massime • 1
Il principio che la legge posteriore generale non deroga quella speciale, non ha un vigore assoluto, tanto che esso vien meno quando la legge generale sia concepita in termini da escludere qualsiasi eccezione o contenga esclusivamente tutte le eccezioni consentite in guisa che sorge una evidente incompatibilita tra le due leggi; in ogni altra ipotesi, la vecchia legge speciale continua ad aver vigore accanto alla norma della legge generale. Pertanto la nuova norma generale dell'art.339 ult. Cpv. Cod. proc. civ. vig. Può coesistere con le leggi speciali precedenti sulla appellabilità incondizionata di tutte le sentenze del conciliatore in materia di trasporti ferroviari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1947, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1947 |
Testo completo
Il principio che la legge posteriore generale non deroga quella speciale, non ha un vigore assoluto, tanto che esso vien meno quando la legge generale sia concepita in termini da escludere qualsiasi eccezione o contenga esclusivamente tutte le eccezioni consentite in guisa che sorge una evidente incompatibilita tra le due leggi;
in ogni altra ipotesi, la vecchia legge speciale continua ad aver vigore accanto alla norma della legge generale. Pertanto la nuova norma generale dell'art.339 ult. Cpv. Cod. proc. civ. vig. Può coesistere con le leggi speciali precedenti sulla appellabilità incondizionata di tutte le sentenze del conciliatore in materia di trasporti ferroviari.