Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1947, n. 751
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Sentenza 14 maggio 1947

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Il principio che la legge posteriore generale non deroga quella speciale, non ha un vigore assoluto, tanto che esso vien meno quando la legge generale sia concepita in termini da escludere qualsiasi eccezione o contenga esclusivamente tutte le eccezioni consentite in guisa che sorge una evidente incompatibilita tra le due leggi; in ogni altra ipotesi, la vecchia legge speciale continua ad aver vigore accanto alla norma della legge generale. Pertanto la nuova norma generale dell'art.339 ult. Cpv. Cod. proc. civ. vig. Può coesistere con le leggi speciali precedenti sulla appellabilità incondizionata di tutte le sentenze del conciliatore in materia di trasporti ferroviari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1947, n. 751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 751
    Data del deposito : 14 maggio 1947

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