TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 135
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 11, co. 3, d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990

    Il trasferimento per esigenze di servizio, soggettivamente percepito come demansionamento, costituisce un'evenienza fisiologica per un militare e non integra di per sé un fatto di servizio particolarmente gravoso ed eccezionale idoneo a causare la patologia.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti impugnati. Eccesso di potere per difetto ed incongruità dell’istruttoria, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990

    I pareri della Commissione medica ospedaliera non sono vincolanti per il Comitato di Verifica, cui spetta l'accertamento del nesso causale. Il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi manifesti, che non ricorrono nel caso di specie. Le relazioni dei consulenti di parte non sono idonee a dimostrare travisamento dei fatti o illogicità manifesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 135
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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