Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide De Pasquale e Vincenzo Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa e Guardia di Finanza - Comando Generale, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, della Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento economico Personale in Quiescenza, con la quale l'infermità “ disturbo dell’adattamento con ansia ” del ricorrente non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio notificata il 30 marzo 2021;
- del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, posizione n.-OMISSIS- reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi: a) la nota Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza prot.-OMISSIS-; b) il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, posizione n.-OMISSIS-, reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS-, nonché, ove occorra ed ove ritenuta lesiva degli interessi del ricorrente, del processo verbale Commissione medica ospedaliera di Milano -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AN AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, arruolatosi nella Guardia di Finanza nel 1984, dal 1998 ha svolto il ruolo di sovrintendente addetto all’infermeria del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte ove, in particolare, con decorrenza 21 novembre 2007 ha acquisito la specializzazione di “ aiutante in sanità ”.
A decorrere dal 16 gennaio 2017, era disposto il trasferimento per esigenze di servizio del ricorrente dal Servizio Sanitario (Infermeria) all’Ufficio Logistico (Sezione Materiali) con il provvedimento n. -OMISSIS-, impugnato davanti al T.A.R. Piemonte nel giudizio n. R.G. 625/2018.
All’esito dei controlli era diagnosticato al ricorrente un “ disturbo dell’adattamento con ansia ”.
Il ricorrente presentava apposita domanda prot. n. -OMISSIS-con cui chiedeva l’accertamento della dipendenza di tale infermità da causa di servizio, nonché l’equo indennizzo.
In data 11 febbraio 2019 il ricorrente veniva convocato dinanzi alla Commissione medica ospedaliera che, con parere unanime, lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio d’istituto per acclarato “ disturbo dell’adattamento con ansia in trattamento psicofarmacologico ”.
Il 13 giugno 2019, la stessa Commissione medica ospedaliera eseguiva ulteriori accertamenti sanitari all’esito dei quali risultava che la predetta infermità era ascrivibile alla tabella A, categoria 8.
Seguiva la nota della Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza prot. n.-OMISSIS- con cui:
- si trasmetteva al ricorrente il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, posizione n.-OMISSIS-, reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS- contenente la seguente motivazione: “ l’infermità disturbo dell’adattamento con ansia non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;
- si assegnava al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni rispetto alle conclusioni del predetto Comitato di Verifica per le cause di servizio.
A seguito della presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, seguiva la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, della Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale - Ufficio Trattamento economico Personale in quiescenza, notificata in data 30 marzo 2021, con la quale:
- si trasmetteva al ricorrente il parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, posizione n.-OMISSIS- reso in Roma nell’adunanza n. -OMISSIS-, contenente la seguente motivazione: “ per l’infermità disturbo dell’adattamento con ansia si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;
- si comunicava che l’infermità “ disturbo dell’adattamento con ansia ” non era riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Con atto notificato in data 28 maggio 2021, il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. “ Illegittimità degli atti impugnati. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 11, co. 3, d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 ”; in particolare, il ricorrente afferma di aver iniziato a manifestare sintomi di “ Disturbo dell’adattamento con ansia ” solo successivamente alla comunicazione del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale era stato trasferito ad altro incarico “ per esigenze di servizio ”; a fronte della prossimità con l’evento traumatizzante occorso ( id est , il trasferimento), il rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di equo indennizzo risulterebbe oggettivamente immotivato o comunque sorretto da “ motivazione standardizzata ”;
2. “ Illegittimità degli atti impugnati. Eccesso di potere per difetto ed incongruità dell’istruttoria, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 ”; segnatamente, il ricorrente deduce che l’infermità sarebbe dipesa dal grave demansionamento attuato dall’Amministrazione a mezzo del disposto trasferimento dal Servizio Sanitario all’Ufficio Logistico; richiama gli accertamenti eseguiti il 13 giugno 2019 dalla Commissione medica ospedaliera, laddove ha dichiarato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto riconducendo la sua infermità alla tabella A, categoria 8; richiama, infine, la consulenza specialistica 17 gennaio 2019 del dott. Zanalda e la relazione del dott. Pellegrino del 16 maggio 2021, ove è precisato che “ il demansionamento imprevisto e improvviso e, soprattutto mai motivato e spiegato, ha determinato una perdita di autostima e di identità professionale che in un uomo di 50 anni appare essere motivo sufficientemente grave per giustificare l’insorgenza della patologia psichica ”, sicché “ appare evidente il nesso causale e temporale tra il demansionamento subito sul posto di lavoro e l’insorgenza della relativa patologia per cui va riconosciuta la causa di servizio ”.
Il ricorrente ha quindi formulato istanza istruttoria di verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio per verificare la correttezza delle conclusioni espresse dall’Amministrazione sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità del ricorrente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa si sono costituiti in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
I due motivi di ricorso sopra compendiati, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Tali motivi sono privi di pregio.
In conformità all’orientamento della giurisprudenza, il Collegio ritiene che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio probatorio mediante l’attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell’insorgenza di qualsivoglia patologia.
In assenza di un’analitica definizione normativa della nozione di “ causa di servizio ”, appare infatti ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. Pertanto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 30 maggio 2024, n. 4851; Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10398; Cons. Stato, Sez. II, 29 aprile 2025, n. 3617), deve ribadirsi che ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei a incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress , che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10398).
Nel caso di specie non emergono puntuali circostanze in ordine ad episodi particolarmente gravosi ed eccezionali che possano aver causato la patologia in questione, che si manifesta “ di frequente, su personalità predisposta ”, posto che il trasferimento per esigenze di servizio, soggettivamente percepito come demansionamento dal ricorrente, costituisce evenienza del tutto fisiologica, specie per un militare in servizio presso la Guardia di Finanza, ben potendo verificarsi con una certa frequenza nel corso del rapporto lavorativo.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, va considerato che eventuali pareri favorevoli espressi dalla Commissione medica ospedaliera sull’infermità denunciata dal pubblico dipendente non rivestono alcun valore nel riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, trattandosi di verifica esclusivamente demandata dalla legge vigente al giudizio tecnico-discrezionale del Comitato di verifica. Va, infatti, ricordato che alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità lamentate dal pubblico dipendente e l’eventuale indicazione della categoria alla quale esse devono ritenersi ascrivibili, mentre è al Comitato di verifica che spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2022, n. 2994; Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9553; Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2432; Cons. Stato, Sez. I, parere 22 gennaio 2026, n. 147).
Giova poi osservare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; profili che nella specie non ricorrono, in quanto “ le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte ”, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell’Amministrazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3116; Cons. Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301; Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2431), sicché pare a questo Collegio evidente che le richiamate relazioni dei consulenti di parte non abbiano la capacità di evidenziare alcun travisamento dei fatti o illogicità manifesta nel provvedimento gravato.
Deve, infine, respingersi l’istanza istruttoria di CTU formulata dal ricorrente in quanto, come pacifico in giurisprudenza, “ in materia di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio e concessione del relativo equo indennizzo, il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, può avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio ovvero della verificazione e, tuttavia, i detti strumenti non possono essere utilizzati per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 maggio 2022, n. 1146; T.A.R. Marche, Sez. I, 13 aprile 2023, n. 234). Quanto alla sottoposta vicenda è da escludere che un siffatto onere dimostrativo sia stato assolto dalla parte ricorrente, non risultando comprovata la presenza di idonei fattori riconducibili al servizio svolto (e tale non può essere il lamentato trasferimento ad altro Ufficio, la cui pretesa illegittimità non risulta peraltro accertata), suscettibili di configurare elemento causale e/o concausale efficiente e determinante ai fini dell’insorgenza dell’infermità di cui sopra.
Pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, stante la minima attività difensiva svolta dalle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN AD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AD | SA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.