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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/10/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.171 BIS C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 27 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F.: rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1
di procura in atti dall'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Rocco Lotierzo tutti elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla C. da S. Maria della Misericorda n. 21 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Segretario Generale p.t. con sede in
[...]
alla via S. Generale Clark 19/21 (C.F. ), elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in alla via S. Generale Clark 19/21, rappresentata e difesa, giusta CP_1
delega in atti dalla Dott.ssa Giordano Ripalta, domiciliata presso la CCIAA di Salerno
– Ufficio Area Legale e Contenzioso- sito in Salerno (SA), via Generale Clark 19/21;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2021, parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 1688/2020 - con cui la Camera di commercio di , nella persona del suo vicesegretario generale, ingiungeva il CP_1
pagamento di Euro 5164,00 per sanzione amministrativa, oltre Euro 28,47 per spese del procedimento, confermando altresì la confisca ai sensi dell'art. 10 co. 2 L. 122/1992 delle attrezzature descritte nel verbale di contestazione n. 61/2020, elevato dai carabinieri Forestali di Padula in data 30 luglio 2020.
Parte ricorrente sosteneva che la disposta confisca delle attrezzature rientrasse nella tipologia delle confische non obbligatorie, pertanto applicabile, ai sensi dell'art. 11 L.
n. 689/1981, solo avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
Ritenendo che tali elementi fossero del tutto assenti nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva in via preliminare, di sospendere ex art. 5 D. Lvo n. 150/2011, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza opposta;
nel merito, accertare e dichiarare l'ordinanza n. 1688/2020 della Camera di commercio di , CP_1
illegittima nulla o annullabile, quanto meno con riferimento alla conferma della confisca delle attrezzature operata ai sensi degli artt. 10 co. 2 L. n. 122/1992 e 20 co. 5
L. n. 689/1981; per effetto di tali declaratorie, revocare la detta confisca;
condannare la , in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Con comparsa di costituzione si costituiva la parte resistente, la quale eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine stabilito dall'art.6
D.Lgs150/11.
Insisteva, comunque, nella legittimità dell'accertamento dei Carabinieri di Padula a carico del ricorrente che esercitava attività di autoriparazione di motocicli in luogo aperto al pubblico, presso la propria officina sita in Sassano via Ponte delle Fabbriche senza essere iscritto nel Registro delle Imprese in violazione dell'art.10 DPR 558/99 sanzionato dall'art.10 comma 2 Legge n.122/1992.
Rappresentava, infatti, che, come da documentazione depositata all'atto del controllo, venivano rinvenuti n.48 motocicli in riparazione nel locale adibito ad officina e nel piazzale posto nelle pertinenze dello stesso, nonché varie attrezzature da lavoro.
Chiedeva la declaratoria di inammissibilità e vittoria di spese, in subordine con convalida del provvedimento opposto e vittoria di spese.
Il procedimento transitava dalla sezione Lavoro a quella del ruolo generale a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale del 24 febbraio 2021.
A seguito dell'udienza del 28.6.2021, veniva rigettata la richiesta di sospensione e fissata udienza di discussione con termine per note conclusive.
Mutata la persona del Giudicante, dopo alcuni rinvii per esigenze di Ruolo la causa viene decise sulle conclusioni rese dalle parti.
In primo luogo, va confermata l'ammissibilità dell'appello come già indicato con ordinanza del 29.6.2021 posto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione avveniva in data 11.12.2020 e il ricorso veniva depositato in data 7.1.2021.
Ciò posto, l'art. 1 della L. 122/1992 prescrive che “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”. Per tale finalità pubblicistica, l'art. 10 D.P.R. 558/1999 a fondamento dell'ordinanza qui opposta stabilisce, al primo comma, che “Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112, denuncia di inizio attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992 n. 122 dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4”, ossia la preposizione alla gestione tecnica di tali attività di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992 n. 122. “Alla stessa procedura” – continua l'art. 10 D.P.R. 558/1999 – “sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della L. n.
298/1974 che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
La norma impone, pertanto, alle imprese che intendano esercitare l'attività di autoriparazione di presentare un'apposita segnalazione per denunciare quali attività intendano esercitare tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, L. 122/1992 (meccatronica, carrozzeria e gommista), dichiarando altresì il possesso dei requisiti di cui al comma 4
(gestione tecnica affidata a persona dotata dei requisiti previsti dalla legge).
Il comma 2 del medesimo art. 10 D.P.R. 558/1999 specifica, inoltre, che “le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo.
Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1 unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11 comma 8 DPR n. 581/1995, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di 10 giorni e all'iscrizione definitiva previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia”. Il successivo comma 3 prescrive espressamente che non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, L. n. 122/1992, in assenza della relativa specifica iscrizione.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese che siano iscritte, “relativamente a detta attività”, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
La normativa relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione prevede, quindi, una serie di specifici requisiti e obblighi di comunicazione che pacificamente non ricorrono nel caso in esame come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Risulta, peraltro, comprovato l'esercizio di attività di autoriparazione considerata la documentazione in atti e la mancata contestazione del ricorrente.
Ciò risulta, del resto, corroborato dalle svariate attrezzature tipiche di un'officina rinvenute nei locali (a tal fine si veda il verbale del 30 luglio 2020 in atti).
Risulta, altresì, legittimamente disposta la confisca, venendo in applicazione il disposto di cui all'art. 10, comma 3, L. 122/1992 a mente del quale l'esercizio di attività di autoriparazione illecita comporta la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate.
Sotto il secondo profilo, attinente alla natura obbligatoria o facoltativa della confisca quale sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria, l'art. 10, co. 2, l. n. 122/1992 è chiaro nel prevedere che “L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”, ove il richiamo al “registro di cui all'articolo 2” deve intendersi riferito, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all'“albo delle imprese artigiane”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, co. 6, d.p.r. n.
558/1999.
Ora, l'art. 10 cit. è successivo alla l. n. 689/1981 e quindi all'art. 20 disciplinante le sanzioni amministrative accessorie con la conseguenza che non può neppure ipotizzarsi un'abrogazione tacita, costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui al cit. art. 20 e ha una sua evidente ragion d'essere poiché volta a garantire un elevato grado di sicurezza della circolazione stradale, e dunque a tutelare un interesse di carattere generale in quanto direttamente riguardante la collettività, attraverso l'impedimento della protrazione e della ripetizione dell'illecito.
Si legge, infatti, all'art. 1, co. 1, l. n. 122 cit.: “Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata 'attività di autoriparazione'.
Nel caso di specie non è seriamente negabile il requisito della strumentalità allo svolgimento dell'attività sanzionata dei beni.
Si è già detto che l'art. 10 l. n. 122/1992 è norma speciale rispetto all'art. 20 l. n.
689/1989 e prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, senza riservare alcuno spazio di discrezionalità a chi è tenuto a far rispettare la disciplina regolante l'esercizio dell'attività di autoriparazione nelle sue varie declinazioni. Si è già detto anche della finalità della disposizione che rende giustificata la misura della confisca. A fronte di tale finalità si giustifica pienamente la misura della confisca e va quindi esclusa la sproporzione ed eccessività.
Ad ogni buon conto, anche a ritenere la confisca in scrutinio di natura facoltativa, si rileva che non sono stati allegati e provati né sono comunque ravvisabili ragioni che ne giustifichino la mancata applicazione nella vicenda in esame essendosi l'impugnante limitato a lamentare la sproporzione e l'eccessività della misura tenuto conto della professionalità del soggetto e delle sue esigenze di vita.
Nulla va disposto sulle spese relative all'opposta dal momento che si condivide l'orientamento della giurisprudenza in base al quale “in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (vedi, ex multis, Cass. sez. 2, n. 11816/2011; Cass. sez. 1, n. 2872/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese.
Lagonegro, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.171 BIS C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 27 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F.: rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1
di procura in atti dall'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Rocco Lotierzo tutti elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla C. da S. Maria della Misericorda n. 21 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Segretario Generale p.t. con sede in
[...]
alla via S. Generale Clark 19/21 (C.F. ), elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in alla via S. Generale Clark 19/21, rappresentata e difesa, giusta CP_1
delega in atti dalla Dott.ssa Giordano Ripalta, domiciliata presso la CCIAA di Salerno
– Ufficio Area Legale e Contenzioso- sito in Salerno (SA), via Generale Clark 19/21;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2021, parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 1688/2020 - con cui la Camera di commercio di , nella persona del suo vicesegretario generale, ingiungeva il CP_1
pagamento di Euro 5164,00 per sanzione amministrativa, oltre Euro 28,47 per spese del procedimento, confermando altresì la confisca ai sensi dell'art. 10 co. 2 L. 122/1992 delle attrezzature descritte nel verbale di contestazione n. 61/2020, elevato dai carabinieri Forestali di Padula in data 30 luglio 2020.
Parte ricorrente sosteneva che la disposta confisca delle attrezzature rientrasse nella tipologia delle confische non obbligatorie, pertanto applicabile, ai sensi dell'art. 11 L.
n. 689/1981, solo avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
Ritenendo che tali elementi fossero del tutto assenti nel caso di specie, parte ricorrente chiedeva in via preliminare, di sospendere ex art. 5 D. Lvo n. 150/2011, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza opposta;
nel merito, accertare e dichiarare l'ordinanza n. 1688/2020 della Camera di commercio di , CP_1
illegittima nulla o annullabile, quanto meno con riferimento alla conferma della confisca delle attrezzature operata ai sensi degli artt. 10 co. 2 L. n. 122/1992 e 20 co. 5
L. n. 689/1981; per effetto di tali declaratorie, revocare la detta confisca;
condannare la , in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Con comparsa di costituzione si costituiva la parte resistente, la quale eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine stabilito dall'art.6
D.Lgs150/11.
Insisteva, comunque, nella legittimità dell'accertamento dei Carabinieri di Padula a carico del ricorrente che esercitava attività di autoriparazione di motocicli in luogo aperto al pubblico, presso la propria officina sita in Sassano via Ponte delle Fabbriche senza essere iscritto nel Registro delle Imprese in violazione dell'art.10 DPR 558/99 sanzionato dall'art.10 comma 2 Legge n.122/1992.
Rappresentava, infatti, che, come da documentazione depositata all'atto del controllo, venivano rinvenuti n.48 motocicli in riparazione nel locale adibito ad officina e nel piazzale posto nelle pertinenze dello stesso, nonché varie attrezzature da lavoro.
Chiedeva la declaratoria di inammissibilità e vittoria di spese, in subordine con convalida del provvedimento opposto e vittoria di spese.
Il procedimento transitava dalla sezione Lavoro a quella del ruolo generale a seguito di provvedimento del Presidente del Tribunale del 24 febbraio 2021.
A seguito dell'udienza del 28.6.2021, veniva rigettata la richiesta di sospensione e fissata udienza di discussione con termine per note conclusive.
Mutata la persona del Giudicante, dopo alcuni rinvii per esigenze di Ruolo la causa viene decise sulle conclusioni rese dalle parti.
In primo luogo, va confermata l'ammissibilità dell'appello come già indicato con ordinanza del 29.6.2021 posto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione avveniva in data 11.12.2020 e il ricorso veniva depositato in data 7.1.2021.
Ciò posto, l'art. 1 della L. 122/1992 prescrive che “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”. Per tale finalità pubblicistica, l'art. 10 D.P.R. 558/1999 a fondamento dell'ordinanza qui opposta stabilisce, al primo comma, che “Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112, denuncia di inizio attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992 n. 122 dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4”, ossia la preposizione alla gestione tecnica di tali attività di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992 n. 122. “Alla stessa procedura” – continua l'art. 10 D.P.R. 558/1999 – “sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della L. n.
298/1974 che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
La norma impone, pertanto, alle imprese che intendano esercitare l'attività di autoriparazione di presentare un'apposita segnalazione per denunciare quali attività intendano esercitare tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, L. 122/1992 (meccatronica, carrozzeria e gommista), dichiarando altresì il possesso dei requisiti di cui al comma 4
(gestione tecnica affidata a persona dotata dei requisiti previsti dalla legge).
Il comma 2 del medesimo art. 10 D.P.R. 558/1999 specifica, inoltre, che “le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo.
Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1 unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11 comma 8 DPR n. 581/1995, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di 10 giorni e all'iscrizione definitiva previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia”. Il successivo comma 3 prescrive espressamente che non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, L. n. 122/1992, in assenza della relativa specifica iscrizione.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese che siano iscritte, “relativamente a detta attività”, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
La normativa relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione prevede, quindi, una serie di specifici requisiti e obblighi di comunicazione che pacificamente non ricorrono nel caso in esame come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Risulta, peraltro, comprovato l'esercizio di attività di autoriparazione considerata la documentazione in atti e la mancata contestazione del ricorrente.
Ciò risulta, del resto, corroborato dalle svariate attrezzature tipiche di un'officina rinvenute nei locali (a tal fine si veda il verbale del 30 luglio 2020 in atti).
Risulta, altresì, legittimamente disposta la confisca, venendo in applicazione il disposto di cui all'art. 10, comma 3, L. 122/1992 a mente del quale l'esercizio di attività di autoriparazione illecita comporta la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate.
Sotto il secondo profilo, attinente alla natura obbligatoria o facoltativa della confisca quale sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria, l'art. 10, co. 2, l. n. 122/1992 è chiaro nel prevedere che “L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita”, ove il richiamo al “registro di cui all'articolo 2” deve intendersi riferito, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all'“albo delle imprese artigiane”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, co. 6, d.p.r. n.
558/1999.
Ora, l'art. 10 cit. è successivo alla l. n. 689/1981 e quindi all'art. 20 disciplinante le sanzioni amministrative accessorie con la conseguenza che non può neppure ipotizzarsi un'abrogazione tacita, costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui al cit. art. 20 e ha una sua evidente ragion d'essere poiché volta a garantire un elevato grado di sicurezza della circolazione stradale, e dunque a tutelare un interesse di carattere generale in quanto direttamente riguardante la collettività, attraverso l'impedimento della protrazione e della ripetizione dell'illecito.
Si legge, infatti, all'art. 1, co. 1, l. n. 122 cit.: “Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata 'attività di autoriparazione'.
Nel caso di specie non è seriamente negabile il requisito della strumentalità allo svolgimento dell'attività sanzionata dei beni.
Si è già detto che l'art. 10 l. n. 122/1992 è norma speciale rispetto all'art. 20 l. n.
689/1989 e prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, senza riservare alcuno spazio di discrezionalità a chi è tenuto a far rispettare la disciplina regolante l'esercizio dell'attività di autoriparazione nelle sue varie declinazioni. Si è già detto anche della finalità della disposizione che rende giustificata la misura della confisca. A fronte di tale finalità si giustifica pienamente la misura della confisca e va quindi esclusa la sproporzione ed eccessività.
Ad ogni buon conto, anche a ritenere la confisca in scrutinio di natura facoltativa, si rileva che non sono stati allegati e provati né sono comunque ravvisabili ragioni che ne giustifichino la mancata applicazione nella vicenda in esame essendosi l'impugnante limitato a lamentare la sproporzione e l'eccessività della misura tenuto conto della professionalità del soggetto e delle sue esigenze di vita.
Nulla va disposto sulle spese relative all'opposta dal momento che si condivide l'orientamento della giurisprudenza in base al quale “in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (vedi, ex multis, Cass. sez. 2, n. 11816/2011; Cass. sez. 1, n. 2872/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla sulle spese.
Lagonegro, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco