Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, n. 4119.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 19 aprile 2025, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, sentenza che risulta essere stata notificata via PEC il 21 dicembre 2024 all’ASP intimata che, sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituita.
Con memoria depositata il 4 ottobre 2025, parte ricorrente, sul presupposto dell’ostensione di documentazione inidonea al soddisfacimento dell’obbligo di ostensione, effettuata in data 27 maggio 2025, «…insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso, con la conseguente adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per consentire l’accesso ai documenti oggetto dell’obbligo di ostensione sancito dalla pronuncia ottemperanda, ed in ogni caso perché sia disposta la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, da quantificarsi secondo i corrispondenti parametri tariffari previsti dal D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese vive sopportate (pari ad € 300,00 per costo contributo unificato), da distrarre - come già richiesto con l’atto introduttivo del giudizio - in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari…» .
Parte ricorrente afferma che l’ASP intimata si sia sottratta agli obblighi derivanti dalla citata sentenza; il Collegio, attesa la mancata costituzione dell’ASP intimata e comunque il suo silenzio sul punto, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’ASP intimata di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notifica di parte se antecedente, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Direttore Generale della stessa ASP intimata, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese, delle quali i procuratori costituiti hanno chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, all’ASP intimata di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, all’uopo assegnando alla predetta ASP termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale della stessa ASP intimata, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) rigetta la domanda di condanna dell’ASP intimata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa; d) condanna l’ASP intimata al pagamento, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente; e) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
IE AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AT | SE EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.