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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/05/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
RGL n. 1437 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/04/2024), nella causa n. 1437/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to VACCA MARTINA Parte_1 C.F._1
e dall'Avv.to PERRIA VITTORIO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...] Controparte_2
, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari
[...] P.IVA_1 dott. , e CP_3 Controparte_4 CP_5
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere docente di Parte_1 scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato, dichiarata temporaneamente inidonea per motivi di salute dalla Commissione medica di Verifica di Cagliari fino al 30/6/23 a mansioni che non comportino esclusivo rapporto di impiego con alunni;
di aver formalizzato apposita istanza di utilizzazione in data 26.04.2021 e, previo rilascio del necessario nulla osta datato 30.04.2021, di essere stata destinata in servizio presso l Org_1
con contratto individuale del 11 maggio 2021 a firma della
[...]
Dirigente dell' per la provincia di dott.ssa Organizzazione_2 CP_1
(doc.5); che con nulla osta del 30.04.21 il Direttore Persona_1
Generale dell' ha espresso parere favorevole all'utilizzo temporaneo Org_1
“con oneri a carico del , sino alla data del 31.05.2023” Controparte_1
(doc. 4); che in data 13/05/21 l' ha chiesto di Organizzazione_1 integrare il contratto inserendo la clausola per cui gli oneri stipendiali rimangano a carico del (doc. 6); che il ha Controparte_1 CP_1 sospeso il contratto di utilizzazione e -su sua richiesta formulata in attesa della definizione della posizione con l' le ha sottoposto un nuovo contratto Org_1 di utilizzazione temporanea presso l Organizzazione_3
[..
[...] di datato 28.05.2021 (doc. 7 e 22) ; di aver inoltrato quesito
[...] CP_1 al Ministero per sapere chi avrebbe dovuto corrisponderle lo stipendio e di aver indirizzato istanza all'ufficio territoriale per sapere se vi fossero casi analoghi al suo;
che l' ha confermato l'esistenza di un'unità utilizzata Controparte_2 Orga presso il di ed altra unità utilizzata presso l' CP_1 Parte_2 con oneri a carico del (doc. 15 del 20.07.21); di aver
[...] CP_1 formulato istanza il 13-14.09.21 di nullaosta per poter essere impiegata presso l' poi reiterata con pec del 15.09.2021, Organizzazione_1 unitamente alla istanza di riattivazione immediata del contratto oggetto di sospensione (doc. 17 -18); stante l'inadempimento, richiamando il disposto dell'art. 8, comma 2, del CCN Integrativo del 25.06.2008 e lamentando il danno alla professionalità sofferto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) previo accertamento e dichiarazione del fatto che le partite stipendiali della ricorrente siano a carico dell'Amministrazione convenuta, accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di parte convenuta in ordine alla sospensione del contratto di utilizzazione del 11.05.2021 per le ragioni esposte nella narrativa che precede;
Per l'effetto, 2) ordinare alla convenuta di provvedere alla revoca della sospensione del contratto di utilizzazione del 11.05.2021; 3) condannare la convenuta al risarcimento del danno da dequalificazione professionale patito dalla ricorrente da liquidarsi in via equitativa per i motivi indicati in espositiva;
4) con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”;
- parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in ragione del mancato nulla osta dell'ente ospitante e, nel merito, ha rilevato che con il contratto prot n. 7091 del 28.05.2021 le parti hanno convenuto la sostituzione delle determinazioni pattizie assunte con il contratto n. 6106 del 11.5.21; che l'utilizzazione presso altro ente è subordinata all'accordo tra gli enti per il cui raggiungimento il lavoratore vanta un mero interesse legittimo;
che il CCNL non stabilisce espressamente in capo a chi spetti l'onere stipendiale in tale ipotesi, ma che deve ritenersi gravare sull'ente che usufruisce della prestazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 CCNI 2008 e 70 D. Lgs. n. 165/2001 comma 12; ha lamentato l'infondatezza della disparità di trattamento avendo cessato i rapporti indicati nella nota n. 10782 del 20.7.2021 e della domanda risarcitoria;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso;
In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.; - Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
- nelle note del 12.01.24 parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante il mancato nulla osta da parte dell' Organizzazione_1 per la stipula del nuovo contratto di utilizzazione da disporre a
[...] seguito di sottoposizione a nuova visita presso la competente Org_5 che ha ribadito l'inidoneità temporanea;
ha dato atto della stipula, a
[...]
2 Or domanda della ricorrente, di contratto n. 585 del 12.01.24 presso l'
Org_3
- la causa, di natura documentale, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta. Ritenuto che:
1. preliminarmente occorre rilevare che la materia del contendere non risulta cessata poiché oggetto della domanda è la legittimità dell'azione dell'amministrazione nel maggio 2021 con conseguente domanda risarcitoria, senza che possano avere rilievo fatti successivi che, peraltro, non risultano satisfattivi rispetto all'oggetto della domanda;
2. nel merito, è assorbente rilevare che il ricorso è infondato;
3. l'art. 3 del CCNI 2008 prevede: “
1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, Orga Orga presso l' o presso l' o presso gli uffici centrali del
[...]
, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i Controparte_6 soggetti interessati.
3. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.”;
4. si evince quindi dalla lettera della norma che “di norma” l'utilizzazione è disposta nell'amministrazione di titolarità, ma che “previe intese con i soggetti interessati” e “su base volontaria” è possibile l'utilizzo anche presso altre amministrazioni;
5. l'utilizzo in altra amministrazione del lavoratore temporaneamente inidoneo è dunque subordinata ai due suddetti requisiti;
6. quanto al soggetto che deve sopportare l'onere economico dell'utilizzazione il CCNI nulla prevede, lasciando dunque agli enti, proprio nell'ambito delle “previe intese”, di stabilire anche tale aspetto;
3 7. nel caso di specie, è dirimente osservare che nel contratto stipulato in data 28/5/21 per l'utilizzazione della lavoratrice presso l'IIS è stato Org_3 concordato che “il presente contratto annulla e sostituisce il precedente contratto stipulato prot. 6106 del 11.5.21, fatta salva l'eventuale modifica dell'utilizzazione, come inizialmente richiesto dalla docente presso l'università degli studi di qualora ricorrano le condizioni e i presupposti” (doc. 7 CP_1 ricorrente);
8. le parti hanno quindi, nella loro libera facoltà di autodeterminarsi, stabilito di
“annullare e sostituire” il contratto sottoscritto in data 11/5/21 per l'utilizzazione della ricorrente presso l'Università e pertanto, in assenza di cause di invalidità del contratto del 28/5/21, quello precedentemente stipulato non può produrre alcun effetto;
9. non risultano poi essersi avverate le “condizioni e i presupposti” per la modifica della sede di utilizzazione previste nel contratto del 28/5/21, posto che pacificamente non è intervenuto successivo accordo tra le amministrazioni richiesto dal sopra citato CCNI;
10. il ricorso deve quindi essere rigettato;
11. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei compensi minimi ex DM 55/14, tenendo conto del valore della causa, della semplicità della controversia, dell'unica questione affrontata e della riduzione ex art. 152 bis disp att c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del nell'importo di € 800,00 oltre accessori. Controparte_1
Così deciso in Sassari, il 02/05/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/04/2024), nella causa n. 1437/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to VACCA MARTINA Parte_1 C.F._1
e dall'Avv.to PERRIA VITTORIO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
[...] Controparte_2
, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari
[...] P.IVA_1 dott. , e CP_3 Controparte_4 CP_5
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere docente di Parte_1 scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato, dichiarata temporaneamente inidonea per motivi di salute dalla Commissione medica di Verifica di Cagliari fino al 30/6/23 a mansioni che non comportino esclusivo rapporto di impiego con alunni;
di aver formalizzato apposita istanza di utilizzazione in data 26.04.2021 e, previo rilascio del necessario nulla osta datato 30.04.2021, di essere stata destinata in servizio presso l Org_1
con contratto individuale del 11 maggio 2021 a firma della
[...]
Dirigente dell' per la provincia di dott.ssa Organizzazione_2 CP_1
(doc.5); che con nulla osta del 30.04.21 il Direttore Persona_1
Generale dell' ha espresso parere favorevole all'utilizzo temporaneo Org_1
“con oneri a carico del , sino alla data del 31.05.2023” Controparte_1
(doc. 4); che in data 13/05/21 l' ha chiesto di Organizzazione_1 integrare il contratto inserendo la clausola per cui gli oneri stipendiali rimangano a carico del (doc. 6); che il ha Controparte_1 CP_1 sospeso il contratto di utilizzazione e -su sua richiesta formulata in attesa della definizione della posizione con l' le ha sottoposto un nuovo contratto Org_1 di utilizzazione temporanea presso l Organizzazione_3
[..
[...] di datato 28.05.2021 (doc. 7 e 22) ; di aver inoltrato quesito
[...] CP_1 al Ministero per sapere chi avrebbe dovuto corrisponderle lo stipendio e di aver indirizzato istanza all'ufficio territoriale per sapere se vi fossero casi analoghi al suo;
che l' ha confermato l'esistenza di un'unità utilizzata Controparte_2 Orga presso il di ed altra unità utilizzata presso l' CP_1 Parte_2 con oneri a carico del (doc. 15 del 20.07.21); di aver
[...] CP_1 formulato istanza il 13-14.09.21 di nullaosta per poter essere impiegata presso l' poi reiterata con pec del 15.09.2021, Organizzazione_1 unitamente alla istanza di riattivazione immediata del contratto oggetto di sospensione (doc. 17 -18); stante l'inadempimento, richiamando il disposto dell'art. 8, comma 2, del CCN Integrativo del 25.06.2008 e lamentando il danno alla professionalità sofferto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) previo accertamento e dichiarazione del fatto che le partite stipendiali della ricorrente siano a carico dell'Amministrazione convenuta, accertare e dichiarare la illegittimità della condotta di parte convenuta in ordine alla sospensione del contratto di utilizzazione del 11.05.2021 per le ragioni esposte nella narrativa che precede;
Per l'effetto, 2) ordinare alla convenuta di provvedere alla revoca della sospensione del contratto di utilizzazione del 11.05.2021; 3) condannare la convenuta al risarcimento del danno da dequalificazione professionale patito dalla ricorrente da liquidarsi in via equitativa per i motivi indicati in espositiva;
4) con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”;
- parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in ragione del mancato nulla osta dell'ente ospitante e, nel merito, ha rilevato che con il contratto prot n. 7091 del 28.05.2021 le parti hanno convenuto la sostituzione delle determinazioni pattizie assunte con il contratto n. 6106 del 11.5.21; che l'utilizzazione presso altro ente è subordinata all'accordo tra gli enti per il cui raggiungimento il lavoratore vanta un mero interesse legittimo;
che il CCNL non stabilisce espressamente in capo a chi spetti l'onere stipendiale in tale ipotesi, ma che deve ritenersi gravare sull'ente che usufruisce della prestazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 CCNI 2008 e 70 D. Lgs. n. 165/2001 comma 12; ha lamentato l'infondatezza della disparità di trattamento avendo cessato i rapporti indicati nella nota n. 10782 del 20.7.2021 e della domanda risarcitoria;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso;
In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.; - Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
- nelle note del 12.01.24 parte resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante il mancato nulla osta da parte dell' Organizzazione_1 per la stipula del nuovo contratto di utilizzazione da disporre a
[...] seguito di sottoposizione a nuova visita presso la competente Org_5 che ha ribadito l'inidoneità temporanea;
ha dato atto della stipula, a
[...]
2 Or domanda della ricorrente, di contratto n. 585 del 12.01.24 presso l'
Org_3
- la causa, di natura documentale, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta. Ritenuto che:
1. preliminarmente occorre rilevare che la materia del contendere non risulta cessata poiché oggetto della domanda è la legittimità dell'azione dell'amministrazione nel maggio 2021 con conseguente domanda risarcitoria, senza che possano avere rilievo fatti successivi che, peraltro, non risultano satisfattivi rispetto all'oggetto della domanda;
2. nel merito, è assorbente rilevare che il ricorso è infondato;
3. l'art. 3 del CCNI 2008 prevede: “
1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, Orga Orga presso l' o presso l' o presso gli uffici centrali del
[...]
, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i Controparte_6 soggetti interessati.
3. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.”;
4. si evince quindi dalla lettera della norma che “di norma” l'utilizzazione è disposta nell'amministrazione di titolarità, ma che “previe intese con i soggetti interessati” e “su base volontaria” è possibile l'utilizzo anche presso altre amministrazioni;
5. l'utilizzo in altra amministrazione del lavoratore temporaneamente inidoneo è dunque subordinata ai due suddetti requisiti;
6. quanto al soggetto che deve sopportare l'onere economico dell'utilizzazione il CCNI nulla prevede, lasciando dunque agli enti, proprio nell'ambito delle “previe intese”, di stabilire anche tale aspetto;
3 7. nel caso di specie, è dirimente osservare che nel contratto stipulato in data 28/5/21 per l'utilizzazione della lavoratrice presso l'IIS è stato Org_3 concordato che “il presente contratto annulla e sostituisce il precedente contratto stipulato prot. 6106 del 11.5.21, fatta salva l'eventuale modifica dell'utilizzazione, come inizialmente richiesto dalla docente presso l'università degli studi di qualora ricorrano le condizioni e i presupposti” (doc. 7 CP_1 ricorrente);
8. le parti hanno quindi, nella loro libera facoltà di autodeterminarsi, stabilito di
“annullare e sostituire” il contratto sottoscritto in data 11/5/21 per l'utilizzazione della ricorrente presso l'Università e pertanto, in assenza di cause di invalidità del contratto del 28/5/21, quello precedentemente stipulato non può produrre alcun effetto;
9. non risultano poi essersi avverate le “condizioni e i presupposti” per la modifica della sede di utilizzazione previste nel contratto del 28/5/21, posto che pacificamente non è intervenuto successivo accordo tra le amministrazioni richiesto dal sopra citato CCNI;
10. il ricorso deve quindi essere rigettato;
11. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei compensi minimi ex DM 55/14, tenendo conto del valore della causa, della semplicità della controversia, dell'unica questione affrontata e della riduzione ex art. 152 bis disp att c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del nell'importo di € 800,00 oltre accessori. Controparte_1
Così deciso in Sassari, il 02/05/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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