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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7251/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98073 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033398815000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033398815000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 26.11.2024 contro l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella esattoriale n. 29520230033398815000 di euro 430,88 e la cartella esattoriale n.
29520240036582731000 di euro 2.432,88 relativamente alla Tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
Eccepiva intervenuta prescrizione e decadenza.
Con vittoria di spese di giudizio.
In data 20.06.2025 parte ricorrente depositava memoria difensiva insistendo per l' accoglimento del ricorso.
Non risultano costituite le parti convenute benchè regolarmente evocate in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alle cartelle impugnate che riguardano l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sullanullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa » (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali impugnate.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2006 al 2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 12, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME
1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto in favore di parte ricorrente.
Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7251/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98073 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033398815000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033398815000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202436582731000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6005/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 26.11.2024 contro l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella esattoriale n. 29520230033398815000 di euro 430,88 e la cartella esattoriale n.
29520240036582731000 di euro 2.432,88 relativamente alla Tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
Eccepiva intervenuta prescrizione e decadenza.
Con vittoria di spese di giudizio.
In data 20.06.2025 parte ricorrente depositava memoria difensiva insistendo per l' accoglimento del ricorso.
Non risultano costituite le parti convenute benchè regolarmente evocate in giudizio.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alle cartelle impugnate che riguardano l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sullanullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa » (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali impugnate.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2006 al 2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 12, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME
1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto in favore di parte ricorrente.
Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)